Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Situazione pratica: un contribuente in regime forfettario detiene l’1% delle quote di una S.r.l. (il restante 99% è del padre) e intende fatturare prestazioni/cessioni alla società familiare. Domanda: la presenza della partecipazione e la fatturazione alla S.r.l. comportano automaticamente la decadenza dal regime forfettario? La risposta tecnica è no in linea di principio: l’esclusione opera solo se si verificano congiuntamente i presupposti indicati dalla norma (controllo della S.r.l. e riconducibilità dell’attività), e la verifica del “controllo” segue i parametri del codice civile.
Cosa prevede la norma
Base normativa: l’esclusione è prevista dall’articolo 1, comma 57 (lettera d) della Legge n.190/2014, che preclude l’applicazione del regime forfettario agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone o che controllano, direttamente o indirettamente, S.r.l. che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del contribuente.
Definizione di “controllo”: il controllo societario si apprezza secondo l’art. 2359 c.c. (controllo di diritto, controllo di fatto, o per vincoli contrattuali). Non è quindi la mera percentuale numerica a essere decisiva in assoluto, ma l’assetto complessivo che consente l’esercizio di un’influenza dominante. Nel caso pratico, una partecipazione dell’1% non integra di per sé la nozione di controllo salvo che circostanze fattuali – patti parasociali, vincoli di voto, interposizioni – dimostrino diversamente.
Riconducibilità dell’attività: la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito il requisito della «riconducibilità» fra attività svolte dalla persona fisica e attività svolta dalla S.r.l. in concreto; a titolo esemplificativo, quando le attività rientrano nella stessa sezione ATECO e il contribuente forfettario effettua cessioni o prestazioni alla S.r.l. controllata che, a sua volta, deduce il relativo costo, la riconducibilità è considerata integrata. L’effetto pratico è che, se le due condizioni (controllo + riconducibilità) sussistono nello stesso anno di applicazione del regime, scatta l’esclusione.
Chi riguarda e cosa fare
Soggetti interessati (esempi concreti):
- Soci che esercitano controllo (maggioranza dei voti o controllo di fatto): possono essere esclusi se la S.r.l. svolge attività riconducibile a quella individuale.
- Soci/minoranza non controllanti (es. 1%): normalmente non esclusi per il solo titolo di partecipazione; attenzione però a patti, accordi o assetti che possano configurare controllo di fatto.
- Amministratori o soggetti che percepiscono compensi dalla S.r.l.: la percezione di compensi può essere elemento di riconducibilità ove il compenso sia connesso all’attività e dedotto dalla società.
Regola pratica immediata: verificare (1) se sussiste controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., e (2) se le prestazioni/cessioni effettuate verso la S.r.l. sono tali da risultare dedotte dalla stessa (criterio concreto indicato dalla Circolare 9/E/2019). Se manca anche uno solo dei due presupposti, la causa ostativa di cui alla lettera d) non opera.
I passi pratici per adeguarsi e limitare i rischi
Checklist operativa:
- Accertare formalmente la natura della partecipazione: analisi statuto, patti parasociali, deleghe e diritti di voto per valutare il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.; documentare la verifica.
- Se si intende fatturare alla S.r.l., considerare l’impatto della deducibilità del costo nella contabilità della S.r.l.: la deduzione del costo è uno degli elementi che la prassi considera significativo per la riconducibilità. Evitare, se opportuno, che la S.r.l. porti a deduzione i costi senza preventiva valutazione fiscale.
- Nel dubbio sulla sussistenza del controllo o della riconducibilità, valutare alternative (es.: cessione preventiva della partecipazione, modulazione dei rapporti contrattuali, diversificazione dell’attività/ATECO) evitando soluzioni che possano configurare elusione. La circolare ha consentito peraltro, in casi specifici legati all’entrata in vigore della norma, la rimozione della causa ostativa entro l’anno per conservare il regime nel primo esercizio; tuttavia ogni intervento richiede cautela e documentazione.
- Conservare tutta la documentazione (contratti, fatture, deliberazioni societarie, note contabili) che dimostri l’effettiva natura economica delle operazioni e la mancanza di controllo, se rilevante; in caso di interpelli o contenzioso la prassi interpretativa (es. risposte ad interpello pubblicate dall’Agenzia) è frequentemente richiamata dall’Amministrazione.
Tempistica e conseguenze: ove l’Agenzia accerti che le due condizioni coesistono, la decadenza dal regime agevolato si concretizza con effetto dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la causa ostativa; numerose risposte ad interpello hanno confermato l’applicazione operativa di questo principio.
