Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Un professionista o imprenditore individuale che detiene il 50% delle quote di una S.r.l., ricopre la carica di presidente e contemporaneamente fattura prestazioni o percepisce compensi dalla stessa rischia la perdita del regime forfettario. Il rischio non deriva esclusivamente dalla percentuale numerica, ma dalla combinazione di controllo della società e di una attività della società riconducibile a quella esercitata dal singolo (con fatturato/prevalenza o con deduzione dei corrispettivi da parte della S.r.l.). I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e le risposte a interpello mostrano che il 50% è spesso indicativo di controllo, ma non è l’unico elemento valutato: conta la sostanza dei rapporti e l’effetto economico (es. compensi dedotti dalla S.r.l.).
Cosa prevede la norma
La causa di esclusione è prevista dalla disciplina del regime forfettario (art. 1, commi 54-89 della legge n. 190/2014) e, in particolare, dalla lettera d) del comma 57 che esclude dal regime chi controlla direttamente o indirettamente S.r.l. che svolgono attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del contribuente individuale. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito i criteri applicativi, richiedendo un’analisi di fatto sulla riconducibilità delle attività e sul controllo.
Per “controllo” la norma rimanda alla nozione civilistica dell’art. 2359 c.c.: sono considerate controllate le società in cui un altro soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, oppure di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante, o che sono sotto l’influenza dominante per particolari vincoli contrattuali. Pertanto, non è solo la quota numerica a determinare il controllo, ma anche patti parasociali, composizione degli organi sociali e condizioni concrete di esercizio dei diritti di voto.
Perché il ruolo di presidente e la fatturazione contano
L’esperienza di prassi (risposte a interpello) ha dato due indicazioni operative ricorrenti: (1) la titolarità di una carica e la percezione di compensi come amministratore rientrano nella valutazione dei flussi economici rilevanti; (2) la circostanza per cui la S.r.l. deduca i corrispettivi pagati al forfettario (cioè riconosca i costi) è un elemento che rafforza la riconducibilità e quindi la causa ostativa. In più casi di interpello l’Agenzia ha ritenuto integrata la causa ostativa quando la partecipazione (anche al 50%) si accompagnava a compiti amministrativi retribuiti e a rapporti economici dedotti dalla S.r.l.
Chi riguarda e cosa fare
La regola interessa i titolari di partita IVA nel regime forfettario che: (a) siano soci di S.r.l. (anche con quote pari al 50%); (b) svolgano attività individuale riconducibile a quella svolta dalla S.r.l.; (c) esercitino forme di controllo (diretto o di fatto) oppure vantino rapporti economici prevalenti con la partecipata. Se uno solo di questi elementi manca (in particolare la riconducibilità o l’effettivo controllo), la causa ostativa non scatta automaticamente: la verifica è fattuale e richiede documentazione e congruità operativa.
Ridurre formalmente la quota dal 50% al 49% non dà garanzia automatica: l’art. 2359 c.c. contempla il concetto di influenza dominante e la prassi valuta anche patti parasociali, esercizio concordato dei voti, o altri indicatori di controllo di fatto. Perciò la mera operazione numerica può risultare inefficace se permangono elementi sostanziali di controllo.
I passi pratici per adeguarsi alle novità
- Verifica documentale: ricostruire gli organigrammi societari, i patti parasociali e le deleghe di voto per valutare il rischio di controllo di fatto.
- Analisi economica: calcolare la quota di ricavi/compensi derivanti dalla S.r.l. e verificare se la società deduce i corrispettivi; se i corrispettivi alla S.r.l. sono prevalenti o dedotti, aumenta il rischio di esclusione.
- Ruolo sociale: valutare la decadenza dalla carica (cessazione formale da amministratore) quando necessario e documentare la cessazione con delibere formali e annotazioni contabili. Interpelli mostrano che la cessazione della carica può incidere sulla valutazione della causa ostativa.
- Soluzioni operative: evitare che la S.r.l. deduca fatture emesse dal forfettario quando possibile e compatibile con la realtà economica; considerare, ove fattibile e coerente con gli obiettivi, la cessione della partecipazione (operazione da valutare con attenzione per imposte e costi).
- Documentare le scelte: conservare contratti, informative assembleari e flussi finanziari che giustifichino la posizione (essenziale in caso di verifiche).
In sintesi: il rischio di fuoriuscita dal regime forfettario nasce dalla combinazione di controllo (anche di fatto) e riconducibilità dell’attività; il 50% è un indicatore rilevante ma non esclusivo, e la fatturazione o il compenso dedotto dalla S.r.l. consolidano il collegamento. La soluzione non è meramente numerica (ridurre la quota) ma richiede un esame giuridico-economico dell’assetto societario e dei rapporti operativi. Per orientarsi nella scelta delle azioni operative è necessario valutare i singoli elementi fattuali e documentarli secondo i criteri indicati dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
