Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Negli ultimi anni la disciplina sulle cosiddette «società di comodo» (o società non operative) ha subito due interventi importanti: da un lato è stata abrogata la specifica fattispecie delle “società in perdita sistematica” (quindi alcune aggravanti sono state eliminate); dall’altro, con il D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192 il Legislatore ha rivisto i coefficienti usati per il test di operatività, riducendoli (in molti casi circa della metà) per allineare le soglie ai livelli di mercato. Queste modifiche sono rilevanti perché influenzano chi possiede immobili, partecipazioni o altri asset attraverso una società e rischia di vedersi applicare una presunzione di reddito minimo e una serie di limitazioni fiscali.
Esempio pratico (semplificato): una S.r.l. possiede un capannone con valore contabile medio di 1.000.000 € e alcune partecipazioni per 200.000 €. Prima della riforma i coefficienti applicati per calcolare i ricavi minimi presunti potevano portare a una soglia più alta; dal 2024, con coefficienti ridotti (es. 3% per immobili e 1% per partecipazioni) il ricavo minimo presunto scende. Se i ricavi effettivi medi superano la soglia, la società è operativa; se sono inferiori, scatta la presunzione di “non operatività” e con essa effetti fiscali pratici.
Cosa prevede la norma
La disciplina principale è contenuta nell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724: una società si considera, salvo prova contraria, non operativa (cioè “di comodo”) se i ricavi effettivi (media dell’ultimo triennio) risultano inferiori ai ricavi minimi «presunti», calcolati applicando percentuali predeterminate al valore di specifiche voci patrimoniali (partecipazioni, immobili, altre immobilizzazioni, crediti, ecc.). Per le società che risultano di comodo la legge fissa anche un reddito minimo imponibile presunto e alcune conseguenze ai fini IRES/IRPEF, IRAP e IVA.
Novità normative rilevanti:
- Rideterminazione dei coefficienti: l’art. 20 del D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192 ha ridotto molte delle percentuali utilizzate per il calcolo dei ricavi minimi e del reddito minimo presunto; le modifiche si applicano al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (quindi, per le società con esercizio solare, già per il 2024). Lo scopo dichiarato è ridurre la platea di soggetti coinvolti dal meccanismo per renderlo più coerente con la reale redditività degli asset.
- Provvedimenti e prassi amministrativa: l’Agenzia delle Entrate ha individuato, con provvedimenti direttoriali (tra cui il provvedimento del 14/02/2008) e circolari (es. circolari 5/E e 25/E/2007), le ipotesi in cui è possibile disapplicare automaticamente la disciplina o le situazioni oggettive ammessi come giustificazioni per non essere considerati di comodo (es. immobilizzazioni in corso di ristrutturazione, società in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali, immobili concessi in locazione a enti pubblici a canone vincolato, ecc.). In assenza di cause automatiche, il contribuente può presentare interpello per dimostrare la prova contraria.
- Abrogazione della disciplina “per perdita sistematica”: con il D.L. n. 73/2022 è stata abrogata la fattispecie delle società qualificabili di comodo per semplici perdite ripetute (disciplina applicabile fino al periodo d’imposta 2022). Restano invece pienamente operative le verifiche basate sul test dei ricavi e sul reddito minimo.
Quali sono le conseguenze fiscali principali
- Imputazione di un reddito minimo presunto ai fini delle imposte dirette (IRES/IRPEF) e determinazione di una base imponibile minima ai fini IRAP.
- Limitazioni nell’utilizzo delle perdite pregresse: le perdite di periodi precedenti possono essere usate solo per la parte di reddito che eccede il reddito minimo presunto e soggette alle ordinarie limitazioni (es. percentuali di utilizzo).
- Restrizioni IVA: in generale il legislatore limita la possibilità per una società di chiedere il rimborso del credito IVA o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito che risulti dall’anno in cui è stata considerata non operativa (con rischi di perdita definitiva del credito dopo più annualità).
- Alcune società (in passato) erano soggette a una maggiorazione IRES; la prassi e la normativa successive hanno gestito casi particolari: è importante verificare la situazione concreta con il proprio consulente.
Chi riguarda e cosa fare
Chi è coinvolto
- La disciplina riguarda società di capitali e di persone (S.r.l., S.p.A., S.n.c., S.a.s.), enti non residenti con stabile organizzazione in Italia e, in generale, i soggetti indicati all’art. 30 L. 724/1994. Non si applica direttamente al regime forfettario delle persone fisiche che esercitano attività in forma individuale (ma può avere effetti se l’attività è svolta tramite una società che detiene asset).
- Holding, società immobiliari, società che detengono beni patrimoniali a titolo principale e società che svolgono attività a basso fatturato rispetto al patrimonio sono le categorie più sensibili al rischio di non superare il test di operatività.
Cosa controllare e gli interventi pratici
- Calcolare il “test di operatività” ogni anno: confronta la media triennale dei ricavi/proventi con i ricavi minimi presunti ottenuti applicando i coefficienti aggiornati (tenendo conto che i coefficienti sono stati ridotti dal D.Lgs. 192/2024).
- Verificare l’effettivo utilizzo economico degli asset: documentare contratti di locazione a condizioni di mercato, accordi di gestione, fatturati reali collegati agli asset. La prassi consente di dimostrare la «effettiva attività economica» anche quando il test patrimoniale non viene superato.
- Se rilevi una possibile qualificazione di comodo, valuta le azioni praticabili: riorganizzazione della proprietà degli asset (con attenzione agli aspetti civilistici e fiscali), messa a reddito (affitti a mercato), vendita o razionalizzazione dei costi, oppure presentazione di interpello all’Agenzia per chiedere la disapplicazione motivata.
- Per professionisti con Partita IVA in regime forfettario: normalmente la disciplina diretta delle società di comodo non si applica, ma attenzione a operazioni societarie o alla costituzione di società per la detenzione di beni personali — in questi casi serve consulenza specifica.
- Conserva la documentazione che giustifica l’impiego economico degli asset (contratti, fatture, piani di recupero, autorizzazioni, perizie), perché l’onere probatorio può ricadere sui soci/contribuente in sede di controllo.
Come gestire la tua Partita IVA in tranquillità
Ecco una checklist pratica e concreta per ridurre il rischio di problemi:
- Fai fare ora il test di operatività: calcola ricavi medi triennali e ricavi minimi presunti con i coefficienti aggiornati (periodo 2024 in poi per esercizi solari). Se sei vicino alla soglia, agisci tempestivamente.
- Documenta l’utilizzo degli asset: contratti di locazione registrati, fatture di gestione e manutenzione, strategie di valorizzazione. La prova documentale è la leva più efficace per evitare la presunzione.
- Valuta insieme al commercialista l’opportunità di: spostare asset su una diversa struttura, rinegoziare contratti a mercato, liquidare attività non strategiche o predisporre un piano industriale che giustifichi temporanee riduzioni di ricavi.
- Se le ragioni sono oggettive (crisi del mercato immobiliare, lavori di ristrutturazione, procedure concorsuali, ecc.), valuta l’istanza di interpello o la segnalazione agli uffici competenti per ottenere la disapplicazione della disciplina.
- Resta aggiornato: la normativa è stata modificata di recente (D.Lgs. 192/2024, D.L. 73/2022, prassi Agenzia Entrate). Chiedi sempre una verifica normativa e un calcolo preciso da un professionista prima di prendere decisioni operative o fiscali.
