Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Cosa cambia: la giurisprudenza tributaria di primo grado sta affermando che, quando adeguatamente documentate e funzionali all’intervento, le forniture di materiali presenti in cantiere (cd. «forniture a piè d’opera») possono essere incluse nel computo dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) richiesto per esercitare le opzioni alternative alla detrazione (cessione del credito / sconto in fattura) previste per il Superbonus. La Corte di Giustizia Tributaria di Rieti (sent. n. 18/2025) e più recenti pronunce della sezione di Napoli hanno accolto ricorsi in questo senso, contrapponendosi alla linea restrittiva sostenuta da parte dell’Amministrazione statale.
Cosa prevede la norma
Il quadro normativo di riferimento è l’art. 119 e l’art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. «Decreto Rilancio»). L’articolo 121 stabilisce che, ai fini dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, gli stati di avanzamento non possono essere più di due per ciascun intervento e ciascuno stato deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento complessivo. Si tratta quindi di una soglia di riferimento determinante per la possibilità di monetizzare il credito prima della completa esecuzione.
Prassi e prassi amministrativa: l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni generali sulla procedura di comunicazione della cessione e sulle asseverazioni tecniche richieste, rinviando ai criteri tecnici di contabilizzazione previsti dalla disciplina sui SAL e richiedendo congruità e documentazione per le spese computate. La Guida e le circolari richiamano la necessità di asseverazioni e visti di conformità quando richiesti per l’opzione.
Giurisprudenza recente: come motivano i giudici
La Corte di Giustizia Tributaria di Rieti, con la sentenza n. 18/2025 depositata il 27 gennaio 2025, ha ritenuto legittimo che il direttore dei lavori contabilizzi, nello stato di avanzamento, le «lavorazioni e somministrazioni» nella quota effettivamente eseguita e documentata, riconoscendo la possibilità di includere forniture a piè d’opera purché conformi e riferibili all’intervento. Pronunce successive della stessa magistratura tributaria (sezione di Napoli) hanno confermato orientamenti analoghi, consolidando un principio interpretativo che si discosta dalla lettura più restrittiva sostenuta in alcune sedi ministeriali.
Sul versante amministrativo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (risposta all’interrogazione parlamentare n. 5‑03091 del 12 novembre 2024) ha espresso una lettura prudente: il MEF ha indicato che, in coerenza con la normativa sui contratti pubblici e le definizioni tecniche, sembrerebbe corretto computare nel SAL le prestazioni effettivamente realizzate in cantiere, escludendo di regola il mero costo delle somministrazioni non ancora poste in opera. La divergenza tra l’orientamento ministeriale e le pronunce delle Corti tributarie è oggi fonte di incertezza applicativa.
Chi riguarda e cosa fare
Soggetti interessati: il tema riguarda i beneficiari del Superbonus (persone fisiche, condomini, soggetti titolari di reddito d’impresa e professionisti quando i lavori rientrano nelle fattispecie agevolabili) e le imprese esecutrici che emettono le relative fatture o contratti. Va osservato che il regime forfettario non impedisce in sé l’accesso alle opzioni alternative (cessione del credito / sconto), ma i contribuenti in regime forfettario non possono fruire direttamente della detrazione in dichiarazione essendo assoggettati ad imposta sostitutiva; per questi soggetti la cessione del credito o lo sconto rappresentano lo strumento praticabile per ottenere il beneficio economico. Evitare connettivi impropri: non mescolare regole societarie complesse con il regime forfettario senza specifica analisi della posizione fiscale del singolo.
Cosa fare ora (azioni pratiche):
- Documentare puntualmente la presenza dei materiali in cantiere alla data rilevante: registri di consegna, DDT, schede di magazzino datate, fotografie georeferenziate se possibile e dichiarazioni contrattuali che attestino la destinazione d’uso dei beni al singolo intervento.
- Contabilizzare il SAL in modo tecnico: il direttore dei lavori deve predisporre il SAL con specificazione delle voci (lavori eseguiti, materiali a piè d’opera distinti e motivati), indicando chiaramente la quota percentuale rispetto all’intervento complessivo.
- Valutare la rischiosità dell’operazione: laddove la scelta di includere forniture non ancora installate sia contestabile, considerare la cautela di differire l’opzione o acquisire pareri tecnici e legali prima della trasmissione della comunicazione di cessione/sconto.
Come gestire gli adempimenti in sicurezza
- Richiedere e conservare la documentazione integrale (contratti, DDT, fatture, registri di cantiere, verbali del direttore dei lavori).
- Predisporre SAL dettagliati con distinta separazione tra mano d’opera, posa in opera e materiali a piè d’opera; l’asseverazione tecnica deve richiamare espressamente le voci contabilizzate.
- Verificare la coerenza dei prezzi con i DM e i prezzari regionali (ove applicabili) e predisporre la congruità delle spese richiesta dalla normativa per l’opzione.
- Se si sceglie di includere forniture a piè d’opera, ottenere una relazione tecnica che ne giustifichi la rilevanza e la destinazione funzionale all’intervento (data, quantità, localizzazione in cantiere).
- In caso di contenzioso o dubbio interpretativo, considerare il ricorso a pronunce favorevoli (es. Rieti e Napoli) come argomentazione e valutare l’assistenza legale-specialistica in materia tributaria prima di esercitare l’opzione.
Nota finale operativa: la disciplina del SAL per il Superbonus continua a presentare zone grigie tra orientamenti ministeriali e pronunce giurisdizionali. Per questo motivo la scelta di includere o meno nel SAL forniture non installate richiede una documentazione tecnica e amministrativa stringente e la valutazione del rischio di contestazione.
