Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Sintesi pratica. La legge di bilancio 2026 ha introdotto un contributo nazionale di 2 euro per ciascuna spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 euro proveniente da Paesi terzi; l’applicazione italiana è stata più volte differita e, al momento, la decorrenza è fissata al 1° dicembre 2026. In parallelo l’Unione europea ha introdotto (temporaneamente, dal 1° luglio 2026) un dazio forfetario unionale di 3 euro per articolo sulle spedizioni di modico valore: i due prelievi convivono ma seguono regole distinte per il trattamento IVA.
Cosa prevede la norma
Fonti e norma principale: la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (art. 1, commi 126‑128) istituisce un contributo pari a 2 euro per ciascuna spedizione di valore dichiarato non superiore a 150 euro, riscossa dagli Uffici delle Dogane all’atto dell’importazione definitiva. L’Agenzia delle Dogane ha fornito istruzioni operative (prima con la circolare n. 37/2025 e successivi chiarimenti). La decorrenza italiana è stata oggetto di rinvii legislativi e, in base al decreto‑legge 17 settembre 2026, n. 162, l’avvio della riscossione è posticipato al 1° dicembre 2026.
Ambito oggettivo e importo: contributo di 2 euro per spedizione con valore intrinseco ≤ €150; il governo italiano ha inteso qualificare il prelievo come contributo finalizzato a coprire spese amministrative connesse agli adempimenti doganali. Sul piano unionale, il Regolamento (UE) 2026/382 ha invece soppresso la precedente franchigia daziaria a 150 euro e ha introdotto un dazio temporaneo forfetario di 3 euro per articolo (applicazione 1/7/2026‑1/7/2028), misura autonoma rispetto al contributo nazionale.
Qual è il trattamento ai fini IVA (questione chiave)
Principio generale: l’IVA all’importazione è calcolata applicando l’aliquota al valore doganale aumentato dei diritti doganali dovuti e delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione (art. 69 DPR n. 633/1972). Questo principio stabilisce la regola tecnica per determinare la base imponibile IVA sulle importazioni.
Qualificazione del contributo nazionale da 2 euro: l’Agenzia delle Dogane, con successivi documenti di prassi operativa, ha qualificato il contributo come onere amministrativo riconducibile all’art. 52 del Codice doganale dell’Unione e non come «dazio» doganale; in conseguenza di tale qualificazione tale contributo non va incluso nella base imponibile IVA all’importazione. Tale qualificazione ha effetti pratici importanti (non concorre alla base IVA indipendentemente dall’uso o meno del regime IOSS).
Trattamento del dazio unionale di 3 euro: il dazio UE ha natura doganale; se la vendita è gestita in regime IOSS (IVA riscossa dal venditore al momento della vendita) il dazio UE non concorre alla base imponibile IVA all’importazione (operazione esente da IVA in dogana perché già assolta tramite IOSS); se invece la vendita non è gestita con IOSS l’IVA all’importazione è dovuta e va calcolata includendo il dazio di 3 euro nella base imponibile ai sensi dell’art. 69 DPR 633/1972. Le circolari ADM specificano i tracciati dichiarativi e i codici da utilizzare per separare le diverse voci.
Chi riguarda e cosa fare
Soggetti interessati: importatori e destinatari di merci (persone fisiche e giuridiche), venditori extra‑UE e operatori del commercio elettronico (marketplace e piattaforme), corrieri e spedizionieri che operano la dichiarazione doganale, e le imprese italiane che acquistano beni dall’estero (S.r.l., S.p.A., società di persone, ditte individuali, liberi professionisti quando importano beni). Le operazioni B2C gestite tramite IOSS restano soggette alle regole proprie del regime IOSS per l’IVA; il contributo nazionale di 2 euro, se e quando applicato, grava sulla spedizione ma non modifica l’obbligo di riscossione dell’IVA da parte del venditore IOSS.
Nota sul regime forfettario: la disposizione si applica alle spedizioni indipendentemente dal regime fiscale del destinatario; tuttavia i contribuenti in regime forfettario non possono detrarre l’IVA all’importazione come avviene per i soggetti ordinari, elemento da valutare nel costo effettivo d’acquisto.
Come gestire gli adempimenti in sicurezza
Checklist operativa (passi concreti):
- Verificare scadenze e decorrenze: aggiornare il calendario normativo (decorrenza nazionale fissata al 1° dicembre 2026 salvo ulteriori modifiche legislative).
- Aggiornare sistemi di contabilità e gestione ordini: prevedere campi distinti per il contributo nazionale (2€), il dazio UE (3€ per articolo) e l’IVA; implementare regole di inclusione/esclusione nella base imponibile.
- Controllare lo stato IOSS dei fornitori/marketplace: le vendite gestite tramite IOSS differiscono per il calcolo IVA e per l’inclusione del dazio nella base imponibile.
- Coordinare con corrieri e spedizionieri: richiedere procedure operative per la corretta indicazione nella dichiarazione doganale (H1/H6/H7 ecc.), conservare prospetti di riepilogo doganale per eventuali detrazioni o rimborsi.
- Isolare la componente non imponibile a fini IVA: sulla base delle circolari ADM, il contributo di 2 euro va gestito come onere amministrativo separato e non ricondotto alla base IVA.
- Formazione e controllo interno: aggiornare procedure contabili, informare l’ufficio acquisti e i consulenti fiscali sulle novità e sulle possibili ricadute sui prezzi di vendita e sui costi d’acquisto.
Monitorare la prassi amministrativa e l’eventuale conversione in legge dei decreti che hanno rinviato la decorrenza, perché modifiche di dettaglio (codici tributo, tracciati, esenzioni specifiche) possono intervenire fino alla data di avvio della riscossione.
