Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Il Governo ha posticipato l’entrata in vigore del contributo nazionale di 2 euro sulle spedizioni extra‑UE di modico valore al 1° dicembre 2026. La modifica è contenuta nel Decreto‑Legge 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026; il rinvio mira ad evitare la sovrapposizione con le misure doganali europee già operative.
Cosa prevede la norma
Origine normativa: il contributo nazionale è stato introdotto dalla legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), all’articolo 1 commi 126‑128, che prevede un contributo forfettario pari a 2 euro per ciascuna spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 euro proveniente da Paesi terzi. La riscossione è affidata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’atto dell’importazione definitiva.
Differimento operativo: con il Decreto‑Legge n. 162/2026 la decorrenza del contributo nazionale è stata differita al 1° dicembre 2026 (la misura era già stata oggetto di precedenti rinvii). La scelta normativa è motivata anche dall’entrata in vigore, a livello UE, di un dazio semplificato di carattere transitorio pari a 3 euro per articolo per le spedizioni di modico valore (Regolamento UE e misure attuate dalle autorità doganali).
Aspetti tecnici rilevanti: la soglia di valore (≤ €150) e la natura «per spedizione» del contributo implicano che un singolo invio contenente più articoli può in alcuni casi dare luogo a uno o più prelievi, in funzione della modalità doganale e della categorizzazione merceologica. Le regole operative per l’esazione e le modalità di identificazione della spedizione sono demandate a provvedimenti e circolari dell’Agenzia delle Dogane; l’Agenzia ha già pubblicato indicazioni operative e linee guida per l’adeguamento dei sistemi informativi.
Chi riguarda e cosa fare
Soggetti interessati: la disciplina riguarda gli operatori coinvolti nelle importazioni extra‑UE di beni di modico valore — in particolare piattaforme di e‑commerce, venditori extra‑UE, intermediari doganali, corrieri e spedizionieri — nonché gli importatori finali quando la normativa operativa attribuisca l’onere del pagamento a tali soggetti o ai loro mandatari.
Regime forfettario: la misura non riguarda specificamente il regime forfettario (non si tratta di un’imposta sul reddito o di un tributo esclusivo per Partita IVA), pertanto i contribuenti forfettari non sono destinatari di obblighi diversi rispetto a quelli generali di importazione e pagamento del contributo se agiscono come importatori.
Azioni immediate per i diversi operatori:
- Piattaforme / venditori extra‑UE: aggiornare le condizioni di vendita e i sistemi di checkout per chiarire chi sopporta i costi accessori (dazio UE, contributo nazionale, IVA e spese di sdoganamento).
- Corrieri e spedizionieri: adeguare i processi di sdoganamento, la fatturazione dei servizi accessori e le garanzie finanziarie richieste dalle autorità doganali.
- Intermediari doganali: verificare la configurazione dei flussi informativi con l’Agenzia delle Dogane e predisporre le scritture contabili e fiscali con evidenza del contributo riscosso, quando dovuto.
- Importatori finali (consumatori o soggetti economici): considerare l’impatto sui costi d’acquisto e sulla marginalità; laddove possibile richiedere chiarezza al venditore circa il soggetto tenuto al pagamento.
I passi pratici per adeguarsi alle novità
Checklist operativa (sintetica e immediatamente implementabile):
- Verifica normativa: aggiornare la matrice normativa interna (Legge n.199/2025, commi 126‑128; Decreto‑Legge n.162/2026, GU n.216 del 17/9/2026) e annotare la nuova decorrenza: 1° dicembre 2026.
- Adeguamento sistemi IT: pianificare l’aggiornamento dei gestionali e degli EDI usati per lo sdoganamento in coerenza con le specifiche tecniche dell’Agenzia delle Dogane (verificare circolari e provvedimenti pubblicati).
- Contratti e condizioni commerciali: rivedere i termini di resa (Incoterms) e le clausole contrattuali con venditori/fornitori/trasportatori per stabilire chi sopporta il contributo e i dazi.
- Processo contabile e IVA: definire la contabilizzazione del contributo e le eventuali implicazioni sulla deducibilità dei costi e sulla rilevazione IVA nel bilancio/registro acquisti.
- Reporting e compliance doganale: predisporre report periodici su volumi, valori e gettito del contributo per monitorare l’impatto economico e per eventuali osservazioni/ricorsi amministrativi.
Consigli operativi mirati: mantenere un canale di aggiornamento diretto con l’intermediario doganale e con il proprio provider logistico; testare in anticipo i flussi telematici (messaggi doganali, EDI) e documentare le procedure interne. Tenere sotto controllo l’evoluzione della prassi amministrativa (Agenzia delle Dogane e, se rilevante, circolari dell’Agenzia delle Entrate per aspetti fiscali connessi) in vista dell’effettiva entrata in vigore il 1° dicembre 2026.
