Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Dal punto di vista pratico, sulle spedizioni vendute tramite vendite a distanza provenienti da Paesi extra‑UE si aggiunge un costo fisso per articolo: la nuova “tassa di gestione dell’Unione” (Union handling fee) è stata fissata dalla Commissione europea in misura pari a €2 per articolo e trova disciplina nel nuovo Codice doganale dell’Unione. La novità si somma al dazio provvisorio di €3 per articolo applicato ai piccoli pacchi (valore intrinseco complessivo non superiore a €150) introdotto per fronteggiare il volume crescente di importazioni di modico valore. Esempio concreto: un pacco contenente un solo capo del valore di €25 potrà essere gravato da €3 di dazio doganale + €2 di handling fee (oltre all’IVA e agli eventuali oneri di sdoganamento applicati dal corriere).
Cosa prevede la norma
Quadro normativo europeo: il Regolamento (UE) 2026/2108 (Nuovo Codice doganale dell’Unione) disciplina l’istituzione della tassa di gestione dell’Unione e demanda alla Commissione la determinazione dell’importo mediante atto delegato; l’atto adottato dalla Commissione (C(2026)6694 del 21 settembre 2026) fissa l’importo a €2 per articolo e ne definisce i presupposti di calcolo e gli elementi di costo presi a riferimento. Il dazio temporaneo forfettario di €3 per articolo sui piccoli pacchi è invece previsto dal regolamento europeo che ha eliminato la franchigia per le spedizioni di modico valore; la sua applicazione è partita in via provvisoria per il periodo indicato dal regolamento stesso.
Modalità di riscossione e soggetto obbligato: la tassa è dovuta al momento dell’immissione in libera pratica e viene contabilizzata in sede di sdoganamento; il debitore dell’obbligazione doganale (importatore o suo rappresentante) è tenuto al versamento secondo le regole operative stabilite dal Codice doganale e dagli atti di esecuzione. L’importo è calcolato per articolo/voce tariffaria e dovrà comparire nelle procedure dichiarative e nei flussi informatici EUCDM/ICS secondo gli aggiornamenti tecnici previsti.
Chi riguarda e cosa fare
Soggetti interessati: imprese e professionisti che importano beni destinati a consumatori finali dall’esterno dell’UE (vendite a distanza), operatori logistici, corrieri espresso e piattaforme marketplace che forniscono servizi accessori di intermediazione o sdoganamento. Sono interessate sia le società di capitali (S.r.l., S.p.A.) sia le ditte individuali che importano merci per rivendita o per conto di clienti; le modalità operative variano in funzione della qualifica giuridica dell’importatore e della rappresentanza doganale utilizzata (rappresentante diretto, rappresentante indiretto, domiciliatario).
Regimi IVA e regimi agevolati: la tassa di gestione doganale è un onere connesso all’importazione delle merci: non costituisce un’imposta diretta sul reddito né è una norma inerente ai regimi forfettari di determinazione dell’imponibile IRPEF. Pertanto, la misura non va confusa con il regime forfettario e non si applica in quanto tale a un “regime fiscale” della Partita IVA; il contributo si applica indipendentemente dallo status IVA del cessionario/importatore.
Azioni operative immediate:
- Verificare la qualificazione dell’importatore: aggiornare contratti e procedure per stabilire chi è debitore dell’obbligazione doganale e chi sosterrà la tassa (cedente estero, marketplace, importatore o cliente finale).
- Aggiornare i sistemi e i prezzi: adeguare listini, condizioni di vendita e calcolo dei costi di consegna tenendo conto del possibile cumulo di €3 (dazio) + €2 (handling fee) per articolo nei casi applicabili.
- Controllare la classificazione doganale (TARIC): il dazio di €3 si applica per categoria tariffaria; una corretta classificazione può incidere sul numero di righe soggette a dazio.
- Rivedere le procedure IOSS e la gestione IVA: se non si utilizza IOSS, l’IVA viene assolta in importazione e il dazio può concorrere alla base imponibile IVA; verificare l’impatto sui flussi contabili.
- Preparare la documentazione per i corrieri: concordare con i vettori le modalità di addebito e la fatturazione degli oneri accessori; aggiornare gli SLA e le condizioni contrattuali.
Per chiarezza: la disciplina sui dazi e sulla handling fee è distinta dalla legge di bilancio italiana che aveva introdotto un contributo nazionale di €2 per le spedizioni extra‑UE (art. 1, commi 126‑128, Legge 30 dicembre 2025, n. 199); tale contributo è stato più volte differito e la decorrenza è stata spostata al 1° dicembre 2026 dal decreto‑legge 17 settembre 2026, n. 162.
I passi pratici per adeguarsi alle novità
Checklist operativa sintetica:
- Accertare la data effettiva di applicazione nel proprio Stato membro e monitorare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE (la riscossione della fee decorre secondo i termini previsti dall’atto delegato della Commissione).
- Aggiornare i sistemi informatici e i tracciati dichiarativi doganali (EUCDM/TARIC) con le nuove voci di costo e gli identificativi richiesti.
- Rivalutare prezzi di vendita e politiche di reso per l’ecommerce B2C, modellando l’impatto sui margini per diverse combinazioni di prodotti e righe tariffarie.
- Concordare con corrieri e marketplace le modalità di sdoganamento, contabilizzazione e riaddebito del contributo, prevedendo evidenza documentale distinta per dazio, handling fee e IVA.
- Formare l’ufficio amministrativo e i referenti doganali su classificazione TARIC, IOSS, e su come la nuova handling fee si riflette nella contabilità d’importazione.
Fonti principali e riferimenti normativi consultati: Regolamento (UE) 2026/2108 (Nuovo Codice doganale dell’Unione) e relativo atto delegato della Commissione C(2026)6694 che stabilisce l’importo di €2 per articolo; il dazio forfettario temporaneo di €3 è previsto nei provvedimenti UE di modifica alla disciplina delle spedizioni di modico valore; in ambito nazionale la Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto il contributo di €2, la cui decorrenza è stata differita con i provvedimenti governativi citati.
