Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Che cosa cambia: l’Agenzia delle Entrate ha istituito il servizio telematico “Vi.diCo.Web – Visto di conformità” per la trasmissione delle comunicazioni preventive previste dall’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164. La novità centralizza e digitalizza l’invio (prima spesso effettuato via PEC o alle direzioni regionali), permettendo ai professionisti abilitati di compilare, inviare e monitorare le comunicazioni direttamente dall’area riservata del sito dell’Agenzia.
Esempio pratico: il dott. Rossi, commercialista abilitato, prima inviava la comunicazione di esercizio della facoltà di rilascio del visto tramite PEC alla Direzione regionale; da oggi la stessa operazione si effettua con Vi.diCo.Web dall’area riservata, ottenendo subito la registrazione e la possibilità di verificare lo stato della pratica.
Cosa prevede la norma
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2026, prot. n. 259305, disciplina le regole e le modalità di utilizzo del servizio online denominato “Vi.diCo.Web – Visto di conformità” e ne detta le funzionalità operative: compilazione e invio della comunicazione preventiva prevista dall’art. 21 del D.M. 31/05/1999, n. 164; trasmissione delle variazioni di dati; possibile rinuncia all’iscrizione; consultazione delle comunicazioni già inviate e verifica dell’iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati.
Il quadro normativo richiamato comprende l’art. 21 del D.M. n. 164/1999 (regole sulle comunicazioni preventive per l’esercizio della facoltà di rilascio del visto di conformità) e le disposizioni legislative che hanno previsto la progressiva razionalizzazione dei servizi telematici dell’Agenzia (richiamo normativo espresso nel provvedimento). Per la disciplina del visto si rinvia agli articoli del D.M. 31/05/1999 e alle successive norme e prassi amministrative.
Chi riguarda e cosa fare
Soggetti interessati: esclusivamente i professionisti e i soggetti abilitati che, ai sensi del quadro normativo (D.M. n. 164/1999 e disposizioni correlate), possono esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità o l’asseverazione (commercialisti, consulenti abilitati, CAF e altri intermediari abilitati). La procedura riguarda l’abilitazione/iscrizione degli esercenti la facoltà di apporre il visto e non impone nuovi obblighi diretti ai contribuenti che ricevono il visto.
Nota sui regimi fiscali: la novità è una procedura per i professionisti abilitati; non si applica, come adempimento a carico del contribuente, alle persone fisiche in regime forfettario (il servizio riguarda la comunicazione preventiva dei professionisti che rilasciano il visto).
Cosa fare concretamente (per i professionisti):
- Accesso ai servizi online: dotarsi delle credenziali per l’area riservata (SPID, CIE, CNS o credenziali Agenzia) e verificare l’abilitazione al servizio Vi.diCo.Web nell’area riservata.
- Compilazione della comunicazione: inserire i dati richiesti con attenzione, allegare eventuale documentazione richiesta (ove prevista) e inviare tramite la procedura web; la trasmissione resta soggetta ai controlli formali previsti dalla prassi.
- Monitoraggio e aggiornamenti: usare la funzionalità di consultazione per verificare lo stato della pratica, inviare variazioni o comunicare la rinuncia senza ricorrere alla PEC.
- Verifica dei requisiti sostanziali: mantenere le garanzie e i requisiti richiesti dalla normativa sul rilascio del visto (assicurazione responsabilità civile, assenza di cause ostative, requisiti professionali), come previsto dal D.M. n. 164/1999 e dalla prassi.
I passi pratici per adeguarsi alle novità
Checklist operativa:
- Verificare l’abilitazione all’area riservata e aggiornare le credenziali (SPID/CIE/CNS o credenziali Agenzia) per tutti i professionisti dello studio.
- Consultare il provvedimento (Provv. 22/09/2026, prot. n. 259305) e le istruzioni pubblicate nell’area riservata per conoscere i campi obbligatori e la documentazione eventualmente richiesta.
- Effettuare un primo invio di prova per familiarizzare con l’interfaccia e verificare la corretta comparsa dell’iscrizione nell’elenco informatizzato; ricordare che l’iscrizione decorre dalla data della comunicazione.
- Aggiornare i processi interni (checklist documentale, polizze professionali, responsabilità nella gestione delle comunicazioni) per evitare errori nella compilazione telematica.
- Tenere monitorata la decorrenza di obbligatorietà e le eventuali indicazioni operative pubblicate dall’Agenzia; il provvedimento richiama la razionalizzazione dei servizi telematici e prevede l’entrata a regime delle modalità telematiche con decorrenze definite nella norma di attuazione.
Impostare una breve procedura interna di controllo (responsabile invio, verifica ricevute, archiviazione elettronica) consente di sfruttare i vantaggi del processo telematico (tracciabilità, tempi ridotti, consultabilità) riducendo il rischio di errori formali.
