Agevolazioni per aprire una Partita IVA over 35: quali sono?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Dopo i 35 anni non esistono bonus specifici per l’apertura della Partita IVA. Puoi però accedere al regime forfettario, con imposta sostitutiva al 15% o al 5% per start‑up che rispettano i requisiti.

  • Regime forfettario: ricavi/compensi fino a 85.000 euro; uscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno.
  • Aliquota 5% per i primi 5 anni solo se “nuova attività” e senza continuità con lavori precedenti.
  • Artigiani e commercianti: possibile riduzione INPS del 35% su minimali e contributi variabili.

Over 35 e Partita IVA: cosa cambia davvero nel 2026

Oggi non esistono agevolazioni fiscali dedicate a chi apre la Partita IVA dopo i 35 anni. L’età non conta. Conta il tipo di attività, i ricavi e i requisiti previsti dalla legge.

Il vecchio “regime dei minimi” con limite anagrafico è finito. Era previsto dal decreto-legge 98/2011 (cosiddetto “regime di vantaggio”). Dal 2015-2016 è stato sostituito dal regime forfettario (legge 190/2014, su Normattiva).

Il regime forfettario è oggi l’unico regime agevolato stabile per le persone fisiche con Partita IVA. La disciplina è nella legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, e successive modifiche delle leggi di bilancio 2019-2026. Le istruzioni operative arrivano dall’Agenzia delle Entrate.

Regime forfettario 2026: requisiti, limiti e cause di esclusione

Soglie di ricavi e uscita immediata

Puoi adottare il forfettario se nell’anno precedente i ricavi o compensi non superano 85.000 euro. Questa è la soglia principale. La fonte è la legge 190/2014, aggiornata dalla legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e confermata dalle leggi successive.

Se durante l’anno superi 100.000 euro, esci subito dal forfettario. Da quel momento addebiti l’IVA sulle operazioni successive e applichi il regime ordinario. L’uscita immediata è una regola introdotta dalla legge 197/2022 e recepita dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Altre condizioni e cause di esclusione

Non puoi usare il forfettario se applichi regimi IVA speciali (ad esempio agricoltura speciale), se non sei residente in Italia salvo eccezioni, o se svolgi prevalentemente attività verso il tuo attuale o ex datore di lavoro degli ultimi due anni. Questa clausola evita le “false partite IVA”.

La vecchia soglia di 30.000 euro per redditi da lavoro dipendente non è più una causa di esclusione. È stata eliminata con la riforma del 2023. Trovi i dettagli su Normattiva e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Per avviare il regime serve la corretta apertura della Partita IVA con codice ATECO idoneo. Le regole civilistiche e del lavoro accessorio sono consultabili sul portale del Ministero del Lavoro.

Aliquote e calcolo dell’imposta nel forfettario

Coefficiente di redditività e principio di cassa

Nel forfettario non deduci i costi reali (tranne i contributi previdenziali). Usi un coefficiente di redditività. È una percentuale fissa per settore (allegato alla legge 190/2014). Serve a stimare il reddito imponibile in modo semplice.

Funziona così: imponibile = incassato x coefficiente – contributi previdenziali pagati. “Principio di cassa” significa che contano gli incassi e non le fatture emesse ma non pagate.

Aliquota 5% start‑up: condizioni

La “start‑up” nel forfettario è definita dalla legge 190/2014. Paghi il 5% per i primi 5 anni se:

1) Non hai svolto, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa uguale o simile a quella che apri. 2) L’attività non è la mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo precedente (salvo praticantato obbligatorio). 3) Se subentri in un’attività altrui, i ricavi dell’anno precedente non superavano i limiti del forfettario.

L’età non conta. Se rispetti questi requisiti, puoi avere il 5% anche a 36, 45 o 60 anni.

Esempio numerico: e‑commerce

Supponiamo incassato annuo 60.000 euro in e‑commerce. Il coefficiente per il commercio è 40% (come da allegati alla legge 190/2014). Contributi INPS versati 4.000 euro.

Reddito imponibile = 60.000 x 40% = 24.000; imponibile netto = 24.000 – 4.000 = 20.000. Imposta sostitutiva al 5%: 1.000 euro. Dal sesto anno, 15%: 3.000 euro. In regime ordinario, a parità di dati, pagheresti l’IRPEF per scaglioni, con aliquote 23%/33%/43%, oltre addizionali, e IVA da gestire.

Contributi previdenziali: INPS e Casse

Artigiani e commercianti (INPS gestione autonoma)

Paghi contributi fissi sul minimale più una quota percentuale sul reddito eccedente. Esiste la riduzione del 35% per chi è in forfettario. È su richiesta e si applica sia ai fissi sia alle quote variabili. La base normativa è nella legge 190/2014 e nelle circolari INPS (ad esempio circolare 22/2017 e successive).

Attenzione: la riduzione taglia anche l’accredito contributivo ai fini pensione. Paghi meno oggi, ma maturi meno pensione. Valuta se usarla solo nei primi anni.

Professionisti

Se hai una Cassa professionale (ad esempio ingegneri, avvocati), segui il regolamento della tua Cassa. Le regole variano per aliquote, minimi e scadenze. Le Casse comunicano ogni anno importi e termini. Le norme base sono nei relativi statuti e sul portale del Ministero del Lavoro.

Se non hai una Cassa, versi alla Gestione Separata INPS. Applichi un’aliquota percentuale sul reddito. Non ci sono minimali fissi, né la riduzione del 35%.

Forfettario vs ordinario nel 2026: quando conviene

Il forfettario semplifica e spesso riduce le imposte. Paghi un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per start‑up). Non applichi l’IVA. Non subisci ritenute d’acconto. Non compili gli ISA. Contabilità leggera.

Il regime ordinario segue l’IRPEF a scaglioni. Nel 2026 gli scaglioni sono: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.000,01 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000,01 euro. Fonti: TUIR (DPR 917/1986) aggiornato e legge di bilancio 2026. In ordinario deduci i costi reali e detrai l’IVA, ma la gestione è più complessa e spesso più costosa.

Se hai pochi costi reali e margini buoni, il forfettario conviene. Se hai molti costi, investimenti e acquisti con IVA, l’ordinario può superare il forfettario dopo le detrazioni.

Regola decisionale rapida

Se i tuoi ricavi previsti sono entro 85.000 euro e i costi reali sono bassi, scegli il forfettario. Paghi il 15% (o 5% se è vera start‑up). Hai gestione semplice e spesso risparmi subito.

Se prevedi ricavi vicini a 100.000 euro, stima il rischio di uscita immediata. Se pensi di superare 100.000 euro a metà anno, valuta l’ordinario da subito per evitare cambi in corsa e l’IVA da applicare dopo il superamento.

Se hai spese elevate con IVA detraibile (macchinari, pubblicità, subappalti, canoni), simula il regime ordinario. Potrebbe convenire per effetto di deduzioni e detrazioni.

Se sei artigiano/commerciante in avvio e il cash è scarso, puoi richiedere la riduzione INPS 35%. Ricorda però l’effetto sulla pensione. Disattivala quando il fatturato cresce.

Se hai lavorato come dipendente o collaboratore nello stesso ambito, verifica la “mera prosecuzione” e i rapporti con ex datore di lavoro degli ultimi due anni. Se c’è continuità, il 5% non spetta o il forfettario può essere precluso.

Adempimenti e tempistiche operative

Apertura Partita IVA e codici ATECO

Apri la Partita IVA con il modello AA9/12 per persone fisiche. Scegli il codice ATECO corretto. Se avvii impresa, usa ComUnica per CCIAA, INPS e INAIL. Per alcune attività serve la SCIA al SUAP del Comune. Le basi sono nel Testo Unico commerciale e nei regolamenti locali.

Fatturazione elettronica, IVA e ritenute

La fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari, in base al DL 36/2022 e ai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Applichi il bollo virtuale quando dovuto.

Nel forfettario non addebiti IVA e non subisci ritenute d’acconto. Inserisci in fattura i riferimenti al regime agevolato e all’esonero IVA. Se superi 100.000 euro, da quel momento applichi l’IVA alle operazioni successive e adotti gli adempimenti ordinari.

Scadenze di imposte e contributi

L’imposta sostitutiva si versa con saldo e acconti alle scadenze IRPEF (generalmente giugno e novembre, con eventuale rateazione). Gli artigiani/commercianti versano i contributi INPS in quattro rate trimestrali ordinarie, più la quota eccedente a saldo e acconto. La Gestione Separata versa con saldo e acconti insieme alle imposte.

Tutte le scadenze e i codici tributo si trovano nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e nelle circolari INPS pubblicate sui loro portali istituzionali.

Scenario pratico Requisiti forfettario 2026 Imposte stimate Contributi e agevolazioni Tempistiche e note operative
E‑commerce (commercio al dettaglio online) Ricavi anno precedente ≤ 85.000 euro; nessun regime IVA speciale; rispetto clausola ex datore di lavoro Imposta sostitutiva 15% (5% start‑up). Base = incassi x 40% – contributi INPS commercianti: minimali + percentuale. Riduzione 35% su richiesta Apertura P.IVA con AA9/12; iscrizione CCIAA; fattura elettronica obbligatoria; uscita immediata se >100.000 euro
Professionista senza Cassa (consulente, marketer) Compensi ≤ 85.000 euro; attività non in prosecuzione; rispetto clausola ex datore Imposta 15%/5%. Base = incassi x coefficiente (in genere 78%) – contributi Gestione Separata INPS, aliquota percentuale sul reddito. Niente riduzione 35% Niente ritenute subite; bollo su fatture senza IVA; ISA non applicabili
Artigiano (laboratorio, manutenzione) Ricavi ≤ 85.000 euro; niente regimi speciali; requisiti start‑up se 5% Imposta 15%/5%. Base = incassi x coefficiente di settore – contributi INPS artigiani: minimali + percentuale. Riduzione 35% opzionale; impatto su pensione SCIA al Comune se necessaria; sicurezza sul lavoro; quattro rate INPS trimestrali
Superamento soglie in corso d’anno Ricavi oltre 100.000 euro Dal superamento: IVA e imposte ordinarie su operazioni successive Contributi calcolati sull’intero reddito; nessuna agevolazione extra Fatture dopo il superamento con IVA; comunicazione e adeguamento contabile immediati

FAQ

Esistono bonus o incentivi per chi apre la Partita IVA dopo i 35 anni nel 2026?

No, non esistono bonus fiscali nazionali specifici legati all’età per l’apertura della Partita IVA. Il riferimento storico era il “regime di vantaggio” con limite anagrafico, introdotto dal DL 98/2011, non più disponibile. Oggi l’agevolazione principale è il regime forfettario (legge 190/2014), senza limiti di età. Detto questo, possono esistere bandi regionali, contributi a fondo perduto o finanziamenti agevolati rivolti a nuove imprese, senza vincoli anagrafici o con focus su categorie particolari (ad esempio donne, disoccupati, aree svantaggiate). Questi strumenti non cambiano le imposte, ma possono aiutare su investimenti, consulenze o liquidità. Le basi giuridiche sono nei singoli bandi regionali e nei decreti attuativi nazionali; per il quadro fiscale generale fai riferimento a Normattiva, Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro. In sintesi: l’età non limita l’accesso al forfettario; verifica però, caso per caso, eventuali incentivi locali o settoriali per l’avvio.

Posso avere l’aliquota 5% start‑up anche se ho più di 35 anni?

Sì. L’età non conta. Conta la sostanza: deve essere una vera “nuova attività” ai sensi della legge 190/2014. Devi rispettare tre condizioni: 1) non avere esercitato, nei tre anni precedenti, attività uguale o simile a quella che avvii; 2) l’attività non deve essere la mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo precedente (fa eccezione il praticantato obbligatorio, ad esempio per professioni ordinistiche); 3) se subentri in un’attività già avviata, i ricavi dell’anno precedente non devono superare i limiti del forfettario. Se rispetti questi requisiti, l’aliquota 5% vale per cinque periodi d’imposta. In caso contrario, resti comunque nel forfettario (se rispetti i requisiti generali), ma applichi il 15%. Le istruzioni operative sono nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate che commentano la legge 190/2014, consultabili su Normattiva e sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Posso avere contemporaneamente lavoro dipendente e Partita IVA in forfettario?

Sì, è possibile. Il cumulo tra lavoro dipendente e Partita IVA forfettaria è ammesso. Dal 2023 non esiste più la causa di esclusione per redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro. Devi però rispettare la clausola sui rapporti con il datore di lavoro: se la tua attività autonoma è svolta prevalentemente verso il tuo attuale o ex datore di lavoro (degli ultimi due anni), non puoi accedere al forfettario oppure perdi il regime. Questa regola contrasta gli abusi e le finte partite IVA. In pratica, se apri una consulenza rivolta ad altri clienti, sei tranquillo; se fatturi quasi solo al tuo ex datore, il forfettario rischia di non spettare. Ricorda anche che, se resti dipendente, alcune tutele e preavvisi contrattuali possono incidere sulla possibilità di svolgere attività extra, quindi verifica eventuali clausole di esclusiva o incompatibilità nel tuo contratto di lavoro e nel CCNL. Per i profili fiscali, la base resta la legge 190/2014 e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

La riduzione del 35% dei contributi INPS conviene sempre?

Conviene se il tuo obiettivo nel breve è contenere i costi. La riduzione si applica a artigiani e commercianti in forfettario e abbassa sia i contributi fissi sia quelli percentuali. La base è nella legge 190/2014 e nelle circolari INPS (come la n. 22/2017 e aggiornamenti). Però riduce in pari misura l’accredito ai fini pensionistici: versi meno oggi e maturi meno pensione. Quindi è utile nella fase di avvio, quando il fatturato è incerto e la cassa è prioritaria. Quando i ricavi crescono e puoi permettertelo, valuta di rinunciare alla riduzione per rafforzare la tua posizione previdenziale. Ricorda anche che i contributi previdenziali, ridotti o pieni, restano deducibili dal reddito forfettario. Per le tempistiche: la domanda si presenta all’INPS e vale finché resti nel forfettario, salvo revoca. Per chi opera in Gestione Separata o ha una Cassa professionale, questa riduzione non si applica.

Cosa succede se supero 85.000 o 100.000 euro di ricavi nel 2026?

Due soglie, due effetti. Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000, esci dal forfettario dall’anno successivo. Per l’anno in corso resti in forfettario, calcoli l’imposta sostitutiva e non addebiti IVA. Se superi 100.000 euro, scatta l’uscita immediata: da quel momento devi addebitare l’IVA su tutte le operazioni successive, adempiere agli obblighi del regime ordinario (liquidazioni IVA periodiche, registri, esterometro se dovuto) e, a fine anno, determinare il reddito con le regole ordinarie. Le fatture emesse prima del superamento restano valide senza IVA; dopo, vanno con IVA. Questa disciplina deriva dalla legge 197/2022 e dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Se prevedi di crescere oltre 100.000, pianifica in anticipo: aggiorna i listini per l’IVA, imposta la fatturazione elettronica con codici corretti e valuta il passaggio all’ordinario già a inizio anno per evitare cambi in corsa.

Fonti e riferimenti normativi

Normattiva: legge 190/2014, art. 1 commi 54-89 e allegati; decreto-legge 98/2011 (regime di vantaggio, cessato). Aggiornamenti: legge 197/2022 e leggi di bilancio successive. TUIR (DPR 917/1986) per aliquote IRPEF 2026. Agenzia delle Entrate: guide e circolari sul regime forfettario, fatturazione elettronica e uscita immediata oltre 100.000 euro. INPS: circolari su gestione artigiani e commercianti, riduzione 35% e Gestione Separata. Ministero del Lavoro: inquadramenti previdenziali e profili lavoristici.

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