Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Sì: puoi aprire la Partita IVA per vendere su Fiverr online con il modello AA9/12, allo sportello dell’Agenzia delle Entrate o tramite un consulente. Il regime forfettario è la scelta più semplice per iniziare.
- Regime forfettario: imposta sostitutiva 5% per i primi 5 anni (se rispetti i requisiti) e poi 15%, base imponibile calcolata con coefficiente di redditività.
- Fatturazione: e-fattura obbligatoria anche per forfettari; regole IVA diverse per clienti italiani, UE ed extra-UE; reverse charge sulle commissioni estere.
- ATECO e previdenza: scegli un ATECO coerente (es. design, formazione) e l’iscrizione previdenziale corretta (Gestione Separata o artigiani/commercianti).
Quadro generale: vendere servizi su marketplace e cosa comporta fiscalmente
Quando serve la Partita IVA
Se vendi servizi in modo abituale, anche se non esclusivo, la legge ti considera un lavoratore autonomo o un’impresa. In questi casi devi aprire Partita IVA. Lo stabilisce il DPR 633/1972 (IVA), che assoggetta all’imposta chi esercita in modo abituale arti e professioni. Il TUIR (DPR 917/1986) inquadra i compensi come reddito di lavoro autonomo o d’impresa.
La prestazione occasionale richiede discontinuità reale. Se pubblichi annunci, ricevi ordini ricorrenti e organizzi l’attività con continuità, non sei più occasionale. Meglio aprire la Partita IVA prima che gli incassi crescano e gli adempimenti si complichino.
Come funziona il rapporto con il marketplace
Di solito il marketplace intermedia l’incontro tra te e il cliente finale. Il cliente compra da te; tu paghi una commissione al marketplace. Fiscalmente emetti fattura per il servizio reso e ricevi (o devi autodocumentare) la commissione che ti addebita il marketplace.
Come aprire la Partita IVA: canali, tempi e scelte iniziali
Tre modalità operative
Hai tre alternative, tutte valide:
- Online sul sito dell’Agenzia delle Entrate con SPID/CIE, inviando il modello AA9/12 (persone fisiche). È gratuito.
- Allo sportello dell’Agenzia delle Entrate, con assistenza di un operatore, consegnando l’AA9/12 cartaceo.
- Tramite un intermediario abilitato (commercialista/servizio online), che compila e invia l’AA9/12 per tuo conto.
Se l’attività è solo professionale, non serve l’iscrizione al Registro Imprese. Se vendi anche beni o rientri nell’artigianato/commercio, userai ComUnica e SUAP per Camera di Commercio, INPS e, se serve, INAIL.
Codice ATECO e previdenza: cosa scegliere
Scegli un ATECO coerente con ciò che vendi. Esempi frequenti:
- Servizi di grafica/design: codici della sezione 74.10.x (attività di design e grafica). Coefficiente di redditività spesso 78% in forfettario.
- Corsi di formazione/aggiornamento: sezione 85.59.x (altra formazione non universitaria). Di solito coefficiente 78% in forfettario.
Verifica la descrizione ATECO aggiornata sul sito dell’Agenzia delle Entrate prima dell’apertura. L’ATECO orienta anche la previdenza:
- Professionisti senza Albo: INPS Gestione Separata (Legge 335/1995). Aliquota pubblicata ogni anno da INPS.
- Artigiani/commercianti: INPS gestione artigiani/commercianti con contributi fissi e percentuali; possibile riduzione del 35% per i forfettari (Legge 208/2015, commi 111-113).
- Professioni con Cassa: iscriviti alla Cassa di categoria, se previsto dall’Albo professionale.
Il regime forfettario nel 2026: requisiti, calcoli e limiti
Chi può entrare e quando si esce
Il regime forfettario è disciplinato dalla Legge 190/2014 (art. 1, commi 54-89), con modifiche successive. Ad agosto 2026 restano i punti cardine:
- Ricavi/compensi non superiori a 85.000 euro annui. La Legge 197/2022 ha fissato questa soglia.
- Uscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno. Regola introdotta dalla Legge 197/2022.
- Cause di esclusione: controllo diretto o indiretto di S.r.l. che svolgono attività riconducibili alla tua; attività prevalentemente verso l’ex datore di lavoro (salvo eccezioni); regimi IVA speciali incompatibili. Le cause sono nel corpo della Legge 190/2014 e modifiche (tra cui Legge 145/2018).
Agevolazione start-up: imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni se rispetti le condizioni (assenza di attività nei 3 anni precedenti; non mera prosecuzione di lavoro precedente; ricavi del soggetto da cui prosegui, se rileva, sotto soglia). Altrimenti l’aliquota è 15%.
Come si calcola la base imponibile
Il forfettario non deduce i costi analitici. Applica il coefficiente di redditività ai compensi incassati (principio di cassa, previsto dalla Legge 190/2014) e ottiene il reddito imponibile. Per le attività professionali tipiche il coefficiente è 78%.
Esempio semplificato: incassi 30.000 euro; coefficiente 78% → reddito imponibile 23.400 euro. Se sei al 5%, imposta 1.170 euro; se al 15%, imposta 3.510 euro. I contributi previdenziali versati si deducono dal reddito prima del calcolo dell’imposta sostitutiva.
Fatturazione, IVA ed elettronica: regole per i servizi venduti online
Territorialità IVA: clienti in Italia, UE ed extra-UE
Le regole di territorialità sono nel DPR 633/1972 (art. 7-ter e seguenti) e nella Direttiva 2006/112/CE con Regolamento UE 282/2011. Per i servizi “generici” resi da un professionista:
- B2B UE/extra-UE (cliente con partita IVA estera): il luogo è dove è stabilito il cliente (art. 7-ter). Fattura senza IVA italiana, con dicitura di non imponibilità e inversione contabile nel Paese del cliente (se UE).
- B2C (cliente privato) UE o extra-UE: in linea generale il luogo è in Italia; nel regime ordinario si applicherebbe l’IVA italiana. In forfettario non addebiti IVA ma indichi il regime in fattura.
- Servizi elettronici B2C erogati in modo automatico: il luogo è il Paese del consumatore. In questi casi si usa l’OSS (One Stop Shop). Valuta con attenzione se il tuo servizio è “elettronico” in senso stretto (automazione completa). Fonti: Direttiva 2006/112/CE e Regolamento UE 282/2011.
Per evitare errori, individua sempre se il cliente è soggetto passivo (B2B) o privato (B2C) e se la prestazione è generica o elettronica automatizzata.
Commissioni del marketplace e reverse charge
La piattaforma applica una commissione per l’intermediazione. Di norma:
- Se la commissione proviene da un soggetto UE o extra-UE, è un servizio ricevuto dall’estero. Si applica il reverse charge interno (art. 17, comma 2, DPR 633/1972): emetti un’autofattura elettronica (tipo documento TD17) e versi l’IVA italiana sulla commissione.
- Per servizi UE, serve l’iscrizione al VIES per operare correttamente. Verifica preventivamente la posizione.
- La commissione è un costo. Nel forfettario non è deducibile analiticamente, ma resta soggetta agli obblighi IVA se dovuti in reverse charge.
Conserva l’evidenza dell’addebito della commissione e l’autofattura. Il versamento dell’IVA da reverse charge si effettua con F24 entro i termini ordinari.
E-fattura e operazioni transfrontaliere nel 2026
L’e-fattura è obbligatoria per tutti, inclusi i forfettari. La base normativa è il DL 36/2022 e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate (tra cui il provvedimento del 30 aprile 2018 sul Sistema di Interscambio).
- Fatture verso clienti esteri: si emettono in formato XML e si inviano al Sistema di Interscambio. Per il campo destinatario si usa il codice “0000000”.
- Operazioni transfrontaliere: non c’è più l’esterometro separato; la trasmissione avviene via SDI con il tracciato corretto e nei termini previsti.
- Marca da bollo: per importi superiori a 77,47 euro si applica l’imposta di bollo da 2 euro, in modalità virtuale in e-fattura.
Contributi previdenziali: come orientarti
Gestione Separata, artigiani/commercianti o Casse
Se offri servizi intellettuali senza Albo, di solito rientri nella Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, Legge 335/1995). L’aliquota varia per anno e viene pubblicata sul sito INPS. I contributi sono percentuali sul reddito e si versano con saldo e acconti.
Se la tua attività è artigianale o commerciale, ti iscrivi alla gestione artigiani/commercianti. Paghi contributi fissi minimi, con conguaglio percentuale oltre il minimale. Se sei in forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% prevista dalla Legge 208/2015 (commi 111-113).
Se appartieni a un Albo con Cassa (ad esempio ordini tecnici), segui la Cassa di categoria: aliquote, contributo soggettivo e integrativo variano per regolamenti interni.
Adempimenti e scadenze che non devi dimenticare
Imposte, acconti e dichiarazioni
Nel forfettario versi l’imposta sostitutiva a saldo e acconto secondo il calendario IRPEF (tipicamente giugno e novembre). Non applichi IRAP. Sei escluso dagli ISA. Conservi e invii e-fatture e eventuali autofatture per reverse charge.
Per l’IVA, se operi in forfettario non la addebiti in fattura. Restano però dovuti gli obblighi IVA per gli acquisti di servizi dall’estero (reverse charge), con liquidazione e F24. Le regole sono nel DPR 633/1972 e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Regola decisionale rapida
Scelte in 6 passi, senza inciampare
- Vendi servizi con continuità? Se sì, apri Partita IVA; se no, valuta l’occasionalità vera.
- Solo servizi professionali? Usa l’AA9/12; niente Registro Imprese. Produci o vendi beni? Valuta ComUnica, CCIAA e INAIL.
- Fatturi meno di 85.000 euro e non ricadi nelle esclusioni? Scegli il forfettario.
- Scegli ATECO coerente: servizi professionali → coefficiente 78%; verifica su Agenzia delle Entrate.
- Clienti esteri o commissioni dall’estero? Attiva VIES, e usa autofattura TD17 per le commissioni.
- E-fattura sempre via SDI; bollo virtuale sopra 77,47 euro; conserva tutto in digitale.
Fonti normative utili (solo testuali)
Riferimenti da consultare
- DPR 633/1972: imposta sul valore aggiunto (art. 5; art. 7-ter e seguenti; art. 17, comma 2).
- DPR 917/1986 (TUIR): redditi di lavoro autonomo e d’impresa.
- Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89: regime forfettario; successive modifiche con Legge 145/2018 e Legge 197/2022.
- DL 36/2022 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Sistema di Interscambio (e-fattura).
- Regolamento UE 282/2011 e Direttiva 2006/112/CE: territorialità IVA e servizi elettronici.
- Legge 335/1995 (INPS Gestione Separata); Legge 208/2015 (riduzione 35% contributi artigiani/commercianti per forfettari).
- Portali istituzionali: Normattiva, Agenzia delle Entrate, INPS, Ministero del Lavoro.
| Scenario operativo | A chi fatturi | IVA da applicare in fattura | Adempimenti aggiuntivi | Tempistiche chiave |
|---|---|---|---|---|
| Servizio reso a cliente italiano (privato o partita IVA) tramite marketplace | Al cliente finale (di regola) e ricevi addebito commissione dal marketplace | Forfettario: nessuna IVA (indica norma); Regimi IVA ordinari: IVA 22% salvo eccezioni | E-fattura via SDI; bollo sopra 77,47 euro; registra la commissione | Emissione entro 12 giorni; liquidazioni IVA se in ordinario |
| Servizio B2B verso soggetto UE con partita IVA | Al cliente UE (con VAT number valido) | Non imponibile ex art. 7-ter DPR 633/1972 | Iscrizione VIES consigliata; e-fattura via SDI; indicare “reverse charge nel Paese del cliente” | Controllo VAT del cliente prima di fatturare; invio SDI nei termini |
| Servizio B2C verso privato UE | Al consumatore UE | Luogo in Italia per servizi “generici”; forfettario: non addebita IVA; per servizi elettronici automatici: OSS nel Paese del consumatore | Valuta se il servizio è elettronico ai fini IVA; eventuale registrazione OSS | Verifica in anticipo la natura del servizio; invio SDI entro 12 giorni |
| Servizio verso cliente extra-UE (B2B o B2C) | Al cliente extra-UE | B2B: fuori campo IVA Italia (art. 7-ter); B2C “generici”: luogo in Italia; forfettario: non addebita IVA | E-fattura via SDI; indicazioni normative in fattura | Stesse scadenze e-fattura; attenzione a prova della controparte estera |
| Commissione del marketplace estero su tua vendita | Ricevi addebito commissione (fornitore UE/extra-UE) | Reverse charge interno: IVA italiana dovuta da te sull’acquisto (art. 17, c. 2) | Autofattura elettronica TD17; eventuale VIES; versamento IVA con F24 | Trasmissione autofattura via SDI entro i termini; pagamento IVA alla scadenza |
FAQ
Devo aprire la Partita IVA per vendere servizi su un marketplace se incasso poco?
Conta l’abitualità, non solo l’importo. Se l’attività è stabile e organizzata (pubblichi offerte, ricevi ordini e incassi con continuità), la legge ti considera soggetto passivo IVA e lavoratore autonomo. Devi quindi aprire Partita IVA, anche se gli importi iniziali sono modesti. La prestazione occasionale è ammessa solo se l’attività è sporadica e non organizzata. Riferimenti: DPR 633/1972 per la soggettività IVA e DPR 917/1986 (TUIR) per l’inquadramento del reddito.
Quali sezioni del modello AA9/12 devo compilare per iniziare in forfettario?
Nel modello AA9/12 indichi i tuoi dati, il domicilio fiscale e l’indirizzo dell’attività, il codice ATECO scelto, la data di inizio, il regime naturale prescelto (forfettario ex Legge 190/2014), e la gestione previdenziale di riferimento. Prepara anche una breve descrizione dell’attività per eventuali richieste dell’Agenzia. Se prevedi acquisti/cessioni intracomunitarie di servizi, attiva subito l’iscrizione al VIES. Ricorda: l’apertura presso l’Agenzia delle Entrate è gratuita; eventuali costi sorgono per CCIAA/INPS solo se rientri nelle relative gestioni.
Come gestisco incassi in valuta estera e la fatturazione elettronica?
Poi fatturare in euro indicando, se vuoi, l’importo anche nella valuta di incasso. Usa il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione (di solito coincidente con il pagamento) per convertire l’importo in euro. L’e-fattura va sempre emessa in XML e trasmessa via SDI. Se il cliente è estero, usa il codice destinatario “0000000” e inserisci i dati del cliente. Conserva la documentazione sul tasso di cambio applicato (ad esempio contabile del pagamento). Per l’imposta di bollo, se l’importo in euro supera 77,47 euro, inserisci il bollo virtuale in fattura.
Devo iscrivermi al VIES e fare reverse charge sulle commissioni del marketplace?
Se ricevi servizi di intermediazione da un soggetto UE, è prudente iscriverti al VIES, perché l’operazione rientra negli scambi intracomunitari di servizi. In Italia applichi il reverse charge interno: emetti un’autofattura elettronica (tipo TD17) e versi l’IVA italiana sull’importo della commissione. La base giuridica è l’art. 17, comma 2, del DPR 633/1972. Se il fornitore è extra-UE, il meccanismo è analogo: reverse charge interno con autofattura. Questi obblighi IVA restano anche se sei nel regime forfettario, che esonera dall’IVA sulle vendite ma non sugli acquisti esteri soggetti a inversione contabile.
Posso aderire al regime forfettario se ho già un lavoro dipendente? E se vendo molto all’estero?
Sì, puoi aderire se rispetti i requisiti del forfettario: ricavi/compensi entro 85.000 euro, nessuna causa di esclusione (come controllo di S.r.l. con attività riconducibili alla tua o rapporti prevalenti con l’ex datore di lavoro, salvo specifiche eccezioni previste dalla Legge 190/2014 e successive modifiche). Il fatto di avere un lavoro dipendente non ti esclude, ma attenzione se il reddito da dipendente è prevalente e non è cessato: verifica le condizioni aggiornate previste dalla normativa. Vendere all’estero non è un problema: puoi restare in forfettario finché rispetti le soglie e gestisci correttamente IVA e adempimenti su operazioni transfrontaliere (non imponibilità B2B estero, e-fattura via SDI, eventuale OSS per servizi elettronici B2C, reverse charge sulle commissioni).
Come faccio a capire se il mio servizio è “elettronico” e se devo usare l’OSS?
Un servizio è “elettronico” se è erogato in modo essenzialmente automatico, con minima o nessuna interazione umana significativa (esempio: download automatici, accesso a piattaforme di contenuti automatizzati). Se vendi pacchetti con realizzazione manuale (grafica su misura, testi su richiesta, consulenze live), di norma non rientri nei servizi elettronici. Per i servizi elettronici B2C, l’IVA va applicata nel Paese del consumatore e si può usare l’OSS per semplificare la dichiarazione. Le definizioni sono nel Regolamento UE 282/2011 e nella Direttiva 2006/112/CE. In caso di dubbio, descrivi il tuo processo: se richiede lavoro umano personalizzato, probabilmente non è un e-service.
