Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per fatturare come avvocato: in forfettario niente IVA né ritenuta, bollo da 2€ oltre 77,47€, rivalsa 4%; in ordinario IVA 22%, ritenuta 20% se dovuta, rivalsa 4%; e-fattura sempre obbligatoria.
- Obblighi in fattura: dati, numero e data, descrizione prestazione, compenso, rivalsa 4%, IVA se ordinario, ritenuta d’acconto se dovuta, bollo se senza IVA ≥ 77,47€.
- E-fattura via SdI obbligatoria per tutti i professionisti, inclusi forfettari; invio entro 12 giorni dalla data documento.
- Diciture obbligatorie: forfettario senza IVA e senza ritenuta; ordinario con riferimenti a ritenuta e, se estero, norme territorialità/integrazione.
Come si compila la fattura di un avvocato: quadro normativo e regole pratiche
La fattura di un avvocato segue regole fiscali precise. Cambiano in base al regime fiscale: forfettario o ordinario. Cambiano anche se il cliente è privato, azienda, Pubblica Amministrazione o estero.
Le fonti principali sono: DPR 633/1972 per l’IVA; DPR 600/1973 art. 25 per le ritenute; DPR 642/1972 e DM 17 giugno 2014 per l’imposta di bollo; L. 190/2014 commi 54-89 per il regime forfettario (modifiche con L. 208/2015 e L. 145/2018); D.Lgs. 127/2015 e DL 36/2022 convertito in L. 79/2022 per la fattura elettronica. I testi sono consultabili su Normattiva e i chiarimenti operativi sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Dal 1° gennaio 2024 l’e-fattura è obbligatoria anche per i forfettari. Nel 2026 l’obbligo vale per tutti, senza soglie. La trasmissione passa dal Sistema di Interscambio (SdI) con il tracciato FatturaPA.
Elementi obbligatori in tutte le fatture
Ogni fattura deve indicare: data e numero progressivo; i tuoi dati (nome, CF, P.IVA, domicilio fiscale, iscrizione Albo); i dati del cliente; descrizione chiara della prestazione; compenso; eventuali spese; rivalsa previdenziale 4% Cassa Forense; imposte e ritenute applicabili; totale da pagare; modalità e termini di pagamento.
Inserisci sempre la dicitura su IVA e ritenuta in base al regime adottato. Le diciture aiutano il cliente e riducono contestazioni.
Regime forfettario: cosa scrivere in fattura
Il regime forfettario è un regime agevolato. Calcola le imposte su un reddito forfettario. Si applica il principio di cassa, cioè paghi le imposte quando incassi. Non applichi l’IVA in fattura e, in generale, non subisci ritenute.
Diciture essenziali per il forfettario
Indica in nota: “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 e successive modificazioni”. Aggiungi: “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. 190/2014”.
Applica la rivalsa Cassa Forense del 4%. La rivalsa è il contributo integrativo previdenziale che addebiti al cliente. È di norma facoltativa come addebito, ma dovuto alla Cassa. In pratica, quasi tutti lo indicano in fattura.
Imposta di bollo nel forfettario
Se la fattura è senza IVA e l’importo totale documentato è pari o superiore a 77,47 euro, si applica la marca da bollo da 2 euro. Base normativa: DPR 642/1972.
Con l’e-fattura, il bollo è virtuale. Lo indichi nel file XML. L’Agenzia delle Entrate calcola gli importi trimestrali e li rende disponibili nel cassetto fiscale. Le scadenze sono fissate dall’Agenzia con provvedimenti annuali.
Scadenze e sanzioni
Emetti e trasmetti la fattura al SdI entro 12 giorni dalla data documento (art. 21 DPR 633/1972, come modificato dal DL 119/2018). Se trasmetti oltre i termini, rischi sanzioni.
Per i soggetti senza IVA in fattura (come i forfettari) l’irregolarità può essere sanzionata da 250 a 2.000 euro (art. 6 D.Lgs. 471/1997). In caso di errori formali corretti in tempi brevi, possono valere attenuanti.
Regime ordinario: IVA, ritenuta, rivalsa e spese
Nel regime ordinario applichi l’IVA al 22% salvo aliquote o regimi particolari. L’aliquota ordinaria resta 22% nel 2026. L’IVA si calcola sulla somma di compenso e rivalsa previdenziale, escluse le spese fuori campo ex art. 15 DPR 633/1972.
Ritenuta d’acconto al 20%
Se il cliente è sostituto d’imposta (impresa, professionista, PA), applichi la ritenuta del 20% sul compenso lordo, al netto di spese escluse ex art. 15. Base normativa: art. 25 DPR 600/1973.
Indica in fattura l’importo della ritenuta e il netto a pagare. Il cliente tratterrà la ritenuta e la verserà all’Erario con F24, rilasciandoti la certificazione unica.
Spese e rimborsi
Le spese anticipate in nome e per conto del cliente, con mandato e documenti intestati al cliente, sono escluse da IVA, rivalsa e ritenuta (art. 15 DPR 633/1972). Le altre spese, se rifatturate, seguono il trattamento del compenso.
Tempistiche e sanzioni
Vale la stessa regola dei 12 giorni per emissione e trasmissione. Le sanzioni per violazioni IVA sono tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa, con minimi, salvo correzioni entro termini ridotti (art. 6 D.Lgs. 471/1997).
Fattura elettronica: regole tecniche essenziali
L’e-fattura usa il tracciato FatturaPA definito dall’Agenzia delle Entrate. La trasmissione avviene tramite SdI. Puoi usare software o servizi online. I dati minimi devono rispettare le specifiche tecniche correnti.
Per clienti esteri, dal 2022 devi inviare al SdI i documenti transfrontalieri con i tipi documento corretti (ad esempio TD17 per integrazioni/auto-fatture su servizi dall’estero). Lo prevede il D.Lgs. 127/2015 come modificato e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
Prestazioni a clienti esteri
Se il cliente è UE con partita IVA, in genere la prestazione di servizi legali B2B è non imponibile in Italia per regola del committente (art. 7-ter DPR 633/1972). Indica la dicitura “operazione non soggetta” e il riferimento normativo.
Se il cliente è extra-UE, in molti casi la prestazione è fuori campo IVA in Italia. Verifica sempre la territorialità. Conserva le prove dello status del cliente e del luogo di stabilimento.
Regola decisionale rapida
Passi logici per scegliere cosa inserire
1) Identifica il regime fiscale: forfettario o ordinario. Se forfettario: niente IVA e niente ritenuta; se ordinario: IVA al 22% e ritenuta se cliente è sostituto.
2) Identifica il cliente: privato, impresa/professionista, PA, estero UE o extra-UE. Questo incide su ritenuta, eventuale split o reverse charge e diciture di territorialità.
3) Calcola la base: compenso + rivalsa 4% (se addebitata) + spese imponibili. Escludi le spese ex art. 15 da IVA e ritenuta. Applica imposte e ritenuta.
4) Verifica il bollo: se fattura senza IVA ≥ 77,47 euro, inserisci 2 euro di bollo (virtuale se e-fattura). Nei documenti con IVA, il bollo non si applica.
5) Rispetta i tempi: data documento e invio a SdI entro 12 giorni. Correggi subito eventuali scarti del SdI e conserva la ricevuta.
Esempi pratici di calcolo
Forfettario, cliente impresa italiana
Compenso 1.000 euro. Rivalsa 4% = 40 euro. Totale imponibile ai fini bollo = 1.040 euro. Niente IVA, niente ritenuta. Bollo 2 euro perché operazione senza IVA sopra 77,47 euro. Totale da pagare: 1.042 euro.
Ordinario, cliente impresa italiana (sostituto d’imposta)
Compenso 1.000 euro. Rivalsa 4% = 40 euro. Base IVA = 1.040 euro. IVA 22% = 228,80 euro. Ritenuta 20% su 1.000 = 200 euro. Totale da pagare: 1.068,80 euro (1.040 + 228,80 – 200).
Ordinario, spese ex art. 15
Compenso 1.000 euro. Spesa intestata al cliente 200 euro ex art. 15. Rivalsa 4% su 1.000 = 40 euro. Base IVA = 1.040 euro. IVA 22% = 228,80 euro. Ritenuta 20% su 1.000 = 200 euro. Totale: 1.268,80 euro (1.040 + 228,80 + 200 – 200).
Diciture consigliate da inserire nelle note
Regime forfettario
“Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 e s.m.i.”
“Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. 190/2014.”
Operazioni non soggette o non imponibili IVA
“Operazione non soggetta/ non imponibile ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972” (se prestazione a soggetto passivo UE con regola del committente). Aggiungi ogni altro riferimento utile alla territorialità.
Imposta di bollo virtuale
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DPR 642/1972 e DM 17 giugno 2014.”
| Scenario | Requisiti in fattura | Imposte/Contributi | Tempistiche e adempimenti |
|---|---|---|---|
| Forfettario, cliente italiano (privato o impresa) | Dati completi; descrizione prestazione; compenso; rivalsa 4%; diciture forfettario; bollo se ≥ 77,47 euro | Nessuna IVA; nessuna ritenuta; rivalsa 4% Cassa Forense; bollo 2 euro se dovuto | E-fattura via SdI; invio entro 12 giorni; bollo calcolato trimestralmente dall’Agenzia |
| Ordinario, cliente sostituto d’imposta | Dati completi; compenso; rivalsa 4%; IVA; ritenuta 20%; spese ex art. 15 separate | IVA 22% su compenso + rivalsa; ritenuta 20% su compenso; niente bollo | E-fattura via SdI entro 12 giorni; cliente versa ritenuta; conservazione ricevute SdI |
| Ordinario, cliente estero UE B2B | Dati cliente con VAT UE; dicitura art. 7-ter; tipo documento e natura operazione corretti | Operazione non imponibile in Italia; nessuna ritenuta italiana; rivalsa 4% facoltativa in addebito | Invio documento transfrontaliero al SdI; verifica status cliente; prova territorialità |
| Forfettario, cliente PA | Formato FatturaPA; CIG/CUP se richiesti; diciture forfettario; rivalsa 4%; bollo se dovuto | Nessuna IVA; nessuna ritenuta; bollo 2 euro se ≥ 77,47 euro | Invio via SdI e codice ufficio PA; rispetto termini pagamento PA; conservazione elettronica |
| Ordinario, spese ex art. 15 | Separazione chiara delle spese escluse con riferimenti; documenti intestati al cliente | Spese escluse da IVA, ritenuta e rivalsa; IVA su restante base | Allegare o conservare i giustificativi; controlli in caso di verifica |
FAQ
Come cambio la dicitura in fattura se passo da forfettario a ordinario a metà anno?
La dicitura segue il regime fiscale in vigore quando emetti la fattura. Se passi all’ordinario, da quel momento applichi l’IVA e, se il cliente è sostituto d’imposta, la ritenuta del 20%. Nelle note non userai più il riferimento alla L. 190/2014 per l’esenzione IVA e ritenuta. Ricorda di aggiornare anche i campi del tuo software di fatturazione: natura operazione da “N2.2” o simili a imponibile con aliquota 22%, indicazione della ritenuta, e calcolo della rivalsa 4% inclusa nella base IVA. Conserva la documentazione del cambio regime (ad esempio superamento del limite di ricavi o perdita dei requisiti). In caso di prestazioni iniziate prima del cambio e fatturate dopo, applica le regole del momento di effettuazione dell’operazione secondo l’art. 6 DPR 633/1972: per i servizi, conta il pagamento o l’emissione della fattura se anticipata.
La rivalsa del 4% della Cassa Forense è obbligatoria o posso non addebitarla al cliente?
Il contributo integrativo del 4% è dovuto alla Cassa Forense dal professionista. L’addebito al cliente come rivalsa è di regola consentito e prassi diffusa, ma non è un obbligo civilistico assoluto. Se decidi di non addebitarlo, resterà a tuo carico. Nel regime ordinario, quando lo addebiti, entra nella base imponibile IVA (art. 13 DPR 633/1972, prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate). Nel regime forfettario, pur senza IVA, la rivalsa resta un componente della parcella. Comunica sempre al cliente la scelta e riportala chiaramente in fattura per evitare contestazioni.
Quando si applica la marca da bollo da 2 euro e come si paga con l’e-fattura?
La marca da bollo si applica alle fatture senza IVA con importo pari o superiore a 77,47 euro. È il caso tipico del forfettario o delle operazioni fuori campo/non imponibili. Il riferimento è il DPR 642/1972. Con la fattura elettronica, il bollo è virtuale: indichi nel file che l’imposta è dovuta. L’Agenzia delle Entrate calcola trimestralmente il totale e rende disponibile l’importo nel cassetto fiscale. Paghi con F24 o addebito su conto se hai attivato il servizio. Le scadenze trimestrali sono fissate da provvedimenti dell’Agenzia e possono essere oggetto di eventuali proroghe; verifica ogni anno le date aggiornate nelle comunicazioni ufficiali.
Devo inviare l’e-fattura anche per le prestazioni a clienti esteri extra-UE o basta conservare il documento commerciale?
Sì, devi comunicare al SdI le operazioni transfrontaliere. Dal 2022, l’esterometro è stato sostituito dall’invio dei documenti elettronici con specifici tipi documento (per esempio TD17, TD18, TD19) secondo il D.Lgs. 127/2015 e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. Per i servizi resi a soggetti esteri, in molti casi la prestazione è fuori campo o non imponibile in Italia per regole di territorialità (art. 7-ter e seguenti DPR 633/1972). Devi comunque trasmettere l’XML al SdI con i codici natura corretti e indicare le diciture di legge. Conserva anche la prova dello status del cliente (VAT UE valida, contratti, incarico) e del luogo di stabilimento.
Quali sono i termini esatti per emettere e trasmettere la fattura e cosa succede se il SdI scarta il file?
La fattura immediata va emessa e trasmessa entro 12 giorni dalla data del documento (art. 21 DPR 633/1972, come modificato). Se il SdI scarta la fattura, la stessa si considera non emessa. Devi correggere l’errore e ritrasmettere un nuovo file entro cinque giorni dalla notifica di scarto per mantenere la data originale, secondo le regole operative dell’Agenzia delle Entrate. Se non rispetti i termini, scattano le sanzioni del D.Lgs. 471/1997. In caso di errori che non incidono sulla liquidazione dell’imposta, può applicarsi la sanzione ridotta per violazioni formali. È buona prassi monitorare le ricevute SdI, archiviare gli esiti, e attivare notifiche automatiche nel gestionale per ridurre il rischio.
