Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il regime forfettario si applica fino a 85.000 euro di incassi. Imposta sostitutiva al 15% (5% per start-up) e niente IVA. Rispetta le cause di esclusione e calcola i contributi INPS a parte.
- Limite ricavi/compensi: 85.000 euro annui; uscita immediata se superi 100.000 nell’anno (regola di Legge di Bilancio 2023, confermata).
- Cause di esclusione: partecipazioni vietate, lavoro dipendente oltre 30.000 euro, spese per personale oltre 20.000 euro, residenza non conforme.
- Tassazione: 15% o 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti start-up; base imponibile calcolata con coefficiente di redditività.
Cos’è il regime forfettario nel 2026
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per ditte individuali e professionisti, distinto dal regime dei contribuenti minimi ormai ad esaurimento. Semplifica imposte e adempimenti.
La norma base è l’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014. È stata aggiornata più volte. Le modifiche più rilevanti arrivano dalla Legge 145/2018 e dalla Legge 197/2022. La Legge 213/2023 ha confermato gli assetti per il 2024. Nel 2026 il limite a 85.000 euro resta il riferimento operativo.
Puoi verificare i testi su Normattiva e le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate nelle circolari dedicate, come la 10/E del 2016 e la 9/E del 2019. Per i contributi, consulta le circolari INPS annuali. Per aspetti di lavoro dipendente e collaborazioni, le istruzioni del Ministero del Lavoro.
Requisiti di accesso e di permanenza
Limite ricavi/compensi: 85.000 euro e fuoriuscita a 100.000
Puoi entrare e restare nel forfettario se incassi fino a 85.000 euro nell’anno. Parlo di incassi effettivi, perché vale il principio di cassa. Quindi contano gli importi che ricevi, non le fatture emesse e non incassate.
Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000, esci subito nell’anno stesso. Applichi l’IVA dalla fattura successiva al superamento. Questa regola è stata introdotta dalla Legge 197/2022.
Lavoro dipendente e pensioni: soglia 30.000 euro
Se hai redditi da lavoro dipendente o pensione oltre 30.000 euro, non puoi accedere o restare nel forfettario. Questa soglia è prevista dalla Legge 190/2014.
C’è un’eccezione importante. Se il rapporto di lavoro è cessato e non lo rinnovi con lo stesso datore, puoi entrare anche oltre la soglia. Vale soprattutto per chi si licenzia o viene licenziato. In ogni caso, conserva la documentazione.
Nel 2024 si è parlato di un aumento a 35.000 euro. Non c’è stata una conferma normativa per il 2025-2026. Ad agosto 2026 il limite operativo resta 30.000 euro.
Partecipazioni societarie: quando bloccano il regime
Non puoi usare il forfettario se:
- Hai partecipazioni in società di persone o in associazioni tra professionisti soggette a trasparenza fiscale.
- Controlli, direttamente o indirettamente, una SRL che svolge attività riconducibile a quella che fai in partita IVA.
Qui conta la sostanza. Se la SRL fa lo stesso lavoro della tua partita IVA e tu la controlli, scatta l’esclusione. L’Agenzia delle Entrate guarda all’oggetto sociale ma anche all’attività concreta.
Spese per personale: 20.000 euro lordi
Le spese per lavoro dipendente, collaboratori e coadiuvanti non devono superare 20.000 euro lordi annui. Conta tutto: stipendi, contributi, collaborazioni, co.co.co. Fai un monitoraggio a fine anno.
Se superi il limite, perdi il regime dall’anno successivo. Tieni traccia di contratti e buste paga. Le definizioni di rapporto di lavoro e collaborazioni si trovano nelle norme del Ministero del Lavoro.
Residenza e soggetti non residenti
Il forfettario è per residenti in Italia. Può accedervi anche un residente in UE o SEE, se produce in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.
Se ti trasferisci, valuta la residenza fiscale per l’intero anno. Verifica anche le convenzioni contro le doppie imposizioni. In caso di dubbi, consulta le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Come si calcolano imposta e contributi
Coefficiente di redditività e principio di cassa
Nel forfettario non deduci le spese reali. Applichi un coefficiente di redditività al tuo incassato. Il coefficiente dipende dal codice ATECO. Per i professionisti è spesso il 78%.
Base imponibile = incassi dell’anno x coefficiente. Su questa base calcoli imposta sostitutiva e contributi previdenziali. L’imposta è il 15%. Per le start-up è il 5% per i primi 5 anni, se rispetti i requisiti.
Le condizioni per il 5% sono nella Legge 190/2014. In sintesi: inizio nuova attività, nessuna attività simile nei 3 anni prima, e non semplice prosecuzione di attività altrui. Serve attenzione nei subentri.
Esempio numerico completo
Maria è una social media manager. Codice ATECO da consulente. Incassa 20.000 euro nell’anno. Coefficiente 78%.
- Reddito imponibile: 20.000 x 78% = 15.600 euro.
- Imposta 5% (start-up): 15.600 x 5% = 780 euro.
Ai contributi previdenziali devi fare un calcolo separato. Se non hai Cassa professionale, versi in Gestione Separata INPS. L’aliquota varia ogni anno con circolare INPS. Nell’esempio didattico, uso il 26,07% (aliquota comunicata dall’INPS per il 2024 per professionisti senza altra tutela).
- Contributi: 15.600 x 26,07% = 4.067 euro (circa).
Se sei artigiano o commerciante, usi la Gestione INPS Artigiani/Commercianti. Ci sono contributi fissi minimi e il contributo eccedente. Nel forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi, se rispetti i requisiti e fai domanda nei tempi.
Attenzione al calendario dei versamenti. Si pagano saldo e primo acconto con le scadenze delle imposte sui redditi. Si paga il secondo acconto a novembre. Verifica ogni anno le date aggiornate.
IVA e adempimenti operativi
Fatture, IVA e marca da bollo
Nel forfettario non addebiti l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. Inserisci una dicitura che ricordi il regime e la non applicazione dell’IVA per l’art. 1, comma 58, Legge 190/2014.
Fattura elettronica obbligatoria per tutti i forfettari. La regola è ormai a regime. Se emetti una fattura senza IVA superiore a 77,47 euro, apponi la marca da bollo da 2 euro in modalità virtuale.
Operazioni con estero
Per clienti esteri UE, emetti fattura senza IVA con dicitura del regime. Per clienti extra-UE, valuta la natura dell’operazione. Per servizi a committente estero, spesso si applica il principio del luogo del committente.
Per acquisti intracomunitari, occhio ai plafond e alla gestione dell’IVA con integrazione o autofattura quando previsto. Consulta le guide aggiornate dell’Agenzia delle Entrate su e-fattura e operazioni transfrontaliere.
Regola decisionale rapida
Usa questa logica per capire se puoi entrare o restare nel forfettario.
- Incassi previsti/realizzati nell’anno ≤ 85.000? Sì: prosegui. No: esci dal prossimo anno; se superi 100.000, esci subito.
- Hai lavoro dipendente o pensione > 30.000? Sì: non puoi, salvo cessazione del rapporto senza rinnovo con lo stesso datore. No: prosegui.
- Hai partecipazioni vietate (società di persone, controllo SRL “coerente” con la tua attività)? Sì: non puoi. No: prosegui.
- Spese per personale ≤ 20.000 lordi? Sì: prosegui. No: esci dal prossimo anno.
- Residenza in Italia, oppure UE/SEE con almeno 75% di reddito in Italia? Sì: prosegui. No: non puoi.
- Nuova attività e rispetti le condizioni start-up? Sì: puoi usare l’aliquota 5% per 5 anni. No: 15%.
Approfondimenti normativi e prassi
Fonti da consultare
Norme: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89; Legge 145/2018; Legge 197/2022 per i limiti 85.000/100.000; Legge 213/2023 per conferme operative. Puoi leggere i testi su Normattiva.
Prassi: circolari dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio 10/E del 2016 e 9/E del 2019) per interpretazioni su ex datore di lavoro, prevalenza e coefficienti. Per contributi, circolari INPS annuali su Gestione Separata e Artigiani/Commercianti. Per inquadramenti dei rapporti di lavoro, note e decreti del Ministero del Lavoro.
Ex datore di lavoro e “prevalenza”
La causa di esclusione per lavoro verso l’ex datore resta delicata. La regola riguarda chi svolge l’attività prevalentemente (oltre il 50%) verso il datore attuale o dei due anni precedenti.
L’obiettivo è evitare finte partite IVA. In caso di consulenze genuine, diversifica la clientela. Se fatturi al tuo ex datore, mantieni tracciabilità, contratti e indizi di autonomia.
Coefficiente e codice ATECO
Il coefficiente di redditività dipende dal tuo codice ATECO. Scegli il codice che descrive meglio l’attività prevalente. Una scelta errata può gonfiare l’imponibile o creare rischi in controllo.
In multi-attività si usa il coefficiente dell’attività prevalente. Se cambi attività prevalente, aggiorna il codice ATECO e adegua il coefficiente.
Errori comuni e come evitarli
Confondere incassi e fatturato “per competenza”
Nel forfettario conta quando incassi, non quando lavori o emetti la fattura. Programma gli incassi a cavallo d’anno con consapevolezza. Un bonifico del 2 gennaio cambia la fotografia fiscale.
Non monitorare la soglia dei 100.000 euro
La fuoriuscita immediata scatta nel momento del superamento. Prepara un alert nel gestionale. Applica l’IVA dalla fattura successiva senza errori.
Dimenticare il limite spese personale
Le collaborazioni “piccole” sommate tra loro fanno massa. Conta anche il TFR e i contributi. Rivedi trimestralmente l’andamento.
Sottovalutare contributi e acconti
I contributi si calcolano sulla base forfettaria. Gli acconti possono pesare molto. Valuta rateazioni e pianifica la cassa per giugno e novembre.
Tabella scenari, requisiti e tempistiche
| Scenario | Requisiti da verificare | Imposta/Contributi | Tempistiche e scadenze |
|---|---|---|---|
| Nuova attività professionale (start-up) | Incassi previsti ≤ 85.000; nessuna attività simile negli ultimi 3 anni; non prosecuzione di attività altrui | Imposta 5% per 5 anni; contributi Gestione Separata INPS su reddito forfettario | APertura P.IVA prima fattura; saldo e primo acconto a giugno-luglio; secondo acconto a novembre |
| Professionista già attivo | Incassi anno in corso ≤ 85.000; lavoro dipendente/pensione ≤ 30.000; nessuna partecipazione vietata | Imposta 15%; contributi Gestione Separata o Cassa professionale, se presente | Monitoraggio soglia durante l’anno; conguaglio a dichiarazione; acconti secondo calendario |
| Artigiano o commerciante in forfettario | Incassi ≤ 85.000; spese personale ≤ 20.000; residenza idonea | Imposta 15% o 5%; contributi INPS fissi + eccedenza; possibile riduzione 35% su domanda | Versamenti INPS rateali trimestrali; imposte a giugno-luglio e novembre |
| Superamento soglia 100.000 nell’anno | Incassi cumulati > 100.000; verifica fattura di superamento | Uscita immediata; IVA da fattura successiva; imposte ordinarie per la parte residua | Variazione regime subito; adempimenti IVA dal momento del superamento |
| Lavoratore dipendente con P.IVA | Reddito dipendente/pensione ≤ 30.000 o rapporto cessato; incassi ≤ 85.000 | Imposta 15% o 5%; contributi in base alla gestione previdenziale | Verifica CUD/Certificazione Unica; pianifica acconti IRPEF sostitutiva e INPS |
FAQ
1) Il limite di 85.000 euro vale per tutti o ci sono eccezioni di settore?
Il limite di 85.000 euro è generale. Vale sia per professionisti sia per imprese individuali. Non esistono limiti diversi per settori. Quello che cambia è il coefficiente di redditività. Ad esempio, i professionisti spesso hanno coefficiente 78%, i commercianti uno più basso. Se svolgi più attività, conta l’attività prevalente. In caso di dubbio, assegna correttamente il codice ATECO. Ricorda inoltre la regola dei 100.000 euro. Se superi 100.000 in corso d’anno, esci subito e devi applicare l’IVA dalla fattura successiva. Questa disciplina discende dalla Legge 197/2022. Per i dettagli testuali puoi leggere le norme su Normattiva e le circolari dell’Agenzia delle Entrate che chiariscono casi pratici.
2) Come funziona l’aliquota al 5% per i primi 5 anni? Posso perderla prima?
L’aliquota al 5% è una misura per chi avvia una nuova attività. Devi rispettare tre condizioni. Primo: non aver svolto attività simile nei 3 anni precedenti l’apertura. Secondo: l’attività non deve essere mera prosecuzione di un’attività svolta da un altro soggetto. Terzo: se subentri in un’attività altrui, non deve trattarsi di trasferimento artificiale. Se una condizione viene meno, perdi l’aliquota ridotta dal periodo d’imposta in cui cade la violazione. L’aliquota torna al 15%. La durata massima è 5 periodi d’imposta. Per interpretazioni su “attività simile” e “prosecuzione”, vedi la Legge 190/2014 e le circolari dell’Agenzia delle Entrate, che offrono esempi utili.
3) Ho una piccola quota in una SRL che fa attività diversa dalla mia: posso restare in forfettario?
Sì, se non la controlli e se la sua attività non è riconducibile alla tua. La causa di esclusione riguarda il controllo diretto o indiretto su una SRL che svolge attività “coerente” con la tua partita IVA. Il fisco guarda oltre l’oggetto sociale. Valuta le attività reali, la clientela, la filiera. Se la SRL fornisce servizi o beni in linea con i tuoi e tu la controlli, il rischio di esclusione è alto. Se possiedi una quota minoritaria, senza controllo, e l’attività è diversa, in genere puoi restare nel regime. In situazioni borderline è consigliabile una verifica puntuale dei patti sociali e dei flussi economici, con riferimento alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
4) Come si coordinano imposta sostitutiva e contributi INPS? Gli acconti sono obbligatori?
La base è unica: gli incassi moltiplicati per il coefficiente danno il reddito forfettario. Su questo importo calcoli contributi e imposta sostitutiva. Per i contributi, se sei in Gestione Separata, applichi l’aliquota INPS dell’anno indicata nelle circolari. Se sei artigiano o commerciante, versi i contributi minimi più l’eccedenza. Puoi chiedere la riduzione del 35% se rispetti i requisiti. Gli acconti sono normalmente dovuti sia per imposta sostitutiva sia per contributi. Si calcolano di regola con il metodo “storico” sul debito dell’anno prima. Puoi usare il metodo “previsionale” se prevedi di pagare meno, ma servono stime attendibili per evitare sanzioni.
5) Posso fatturare al mio ex datore di lavoro restando in forfettario?
È un’area sensibile. La normativa sul forfettario prevede una causa di esclusione quando l’attività è svolta prevalentemente verso il datore di lavoro attuale o verso quello dei due anni precedenti. “Prevalentemente” significa oltre il 50% dei compensi. La ratio è evitare false partite IVA che mascherano rapporti di lavoro subordinato. Se devi fatturare al tuo ex datore, costruisci un portafoglio clienti più ampio e documenta la tua autonomia: sede, strumenti tuoi, rischio economico proprio, assenza di vincoli di orario. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate, come la 9/E del 2019, aiutano a capire come valutare i casi. In situazioni miste, serve un’analisi specifica, soprattutto se l’ex datore resta il cliente principale.
