Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per la consulenza generica usa il codice ATECO 70.22.09, apri Partita IVA da professionista, iscriviti alla Gestione Separata INPS (aliquota 2026: 26,07%) e scegli tra regime forfettario o ordinario in base a ricavi e costi.
- Codice ATECO corretto per consulenza generica: 70.22.09; attività professionale, nessuna iscrizione al Registro Imprese, solo Agenzia delle Entrate e INPS Gestione Separata.
- Regime forfettario: soglia 85.000 euro, coefficiente 78%, imposta 5% start-up per 5 anni poi 15%; niente IVA e ritenute.
- Regime ordinario: reddito per cassa, IVA 22%, ritenute d’acconto, IRPEF 23%-33%-43% 2026; costi e contributi deducibili.
Codice ATECO per consulenza generica: la scelta corretta
Il codice giusto per la consulenza generica in ambito imprenditoriale e amministrativo-gestionale è 70.22.09. La descrizione standard è: altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.
Molti citano 70.20.09. È un refuso frequente. Nella classificazione Ateco 2007 di ISTAT la famiglia è 70.22 e il dettaglio è 70.22.09. Usa questa dicitura su modelli e fatture.
Si tratta di attività professionale. Non è commercio. Non è artigianato. Non serve iscriversi al Registro delle Imprese. Ti registri all’Agenzia delle Entrate per la Partita IVA e all’INPS, Gestione Separata.
Fonti normative di riferimento
Classificazione Ateco: documentazione ISTAT Ateco 2007. Apertura IVA: articolo 35 del DPR 633/1972 (testo su Normattiva). Previdenza per professionisti senza Cassa: articolo 2, comma 26, della Legge 335/1995 (testo su Normattiva) e circolari INPS 2026 sui contributi Gestione Separata.
Come aprire la Partita IVA da consulente
Compili il modello AA9/12 per persone fisiche, il passaggio centrale per aprire una Partita IVA individuale. Lo invii online tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate oppure consegni allo sportello. Indichi data di inizio e il codice ATECO 70.22.09.
Il modello AA9/12 è la “dichiarazione di inizio attività” prevista dall’art. 35 del DPR 633/1972. Puoi presentarlo entro 30 giorni dall’avvio effettivo dell’attività.
Come professionista non devi inviare Comunicazione Unica alla Camera di Commercio. Non serve SCIA. Dopo l’apertura, attiva la PEC e la fatturazione elettronica. Dal 2024 la e-fattura è obbligatoria per tutti, anche in forfettario (fonte: norme attuative su e-fattura e decreti PNRR; testi su Normattiva e portale Agenzia delle Entrate).
Passi pratici
1) Scegli il regime fiscale. 2) Apri la Partita IVA con AA9/12. 3) Iscriviti alla Gestione Separata INPS. 4) Abilita il canale per fattura elettronica. 5) Predisponi un modello di fattura con diciture corrette.
Previdenza: Gestione Separata INPS 2026
Se fai consulenza con codice 70.22.09 e non hai una Cassa ordinistica, versi i contributi alla Gestione Separata INPS. La base legale è la Legge 335/1995. L’aliquota si aggiorna ogni anno con circolare INPS.
Aliquota 2026 per professionisti senza altra tutela: 26,07% sul reddito professionale. Il reddito è il compenso netto dopo spese se sei in ordinario. Nel forfettario si calcola sui ricavi imponibili determinati col coefficiente.
Non ci sono minimali fissi. Paghi in proporzione a ciò che guadagni. Esiste un massimale annuo di reddito oltre cui non versi contributi. Il valore è definito ogni anno da INPS con apposita circolare.
Puoi inserire in fattura una “rivalsa INPS 4%”. È una maggiorazione che molti professionisti applicano per coprire parte dei contributi. Non è obbligatoria per la Gestione Separata. Se la applichi, aumenta i ricavi.
Scadenze contributive
I contributi si versano con F24 alle stesse scadenze delle imposte: saldo e primo acconto a fine giugno, secondo acconto a fine novembre. Le date esatte possono variare con proroghe annuali. Consulta le istruzioni INPS e Agenzia delle Entrate.
Regime forfettario per consulenti: quando conviene
Il regime forfettario è un regime semplificato per chi ha ricavi contenuti. Soglia di accesso ed esonero: 85.000 euro di ricavi annui. Uscita immediata se superi 100.000 euro nello stesso anno (fonte: Legge 190/2014 art. 1 commi 54-89 e successive modifiche della Legge 197/2022; testi su Normattiva).
Per i professionisti il coefficiente di redditività è 78%. Questo coefficiente vuol dire: lo Stato presume costi pari al 22%. Tassi l’imponibile forfettario, non i ricavi lordi.
Imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti start-up (nuova attività, nessuna attività simile nei 3 anni precedenti, prevalenza ecc.). Poi 15%. Contributi INPS sempre dovuti e deducibili prima di calcolare l’imposta.
Niente IVA in fattura. Scrivi “Operazione in franchigia da IVA – regime forfettario”. Non applichi ritenuta d’acconto. Devi aggiungere marca da bollo da 2 euro se la fattura supera 77,47 euro. Con e-fattura, l’imposta di bollo si versa periodicamente.
Esempio numerico forfettario
Ricavi 40.000. Base imponibile = 40.000 x 78% = 31.200. Contributi dovuti (ipotesi) 8.100. Base per imposta = 31.200 – 8.100 = 23.100. Se sei nei primi 5 anni: 5% su 23.100 = 1.155 euro. Se oltre: 15% = 3.465 euro. I contributi si pagano a parte.
Regime ordinario per consulenti: come funziona
Fuori dal forfettario, il reddito del professionista è “reddito di lavoro autonomo”. Si calcola con il principio di cassa. Significa: contano solo incassi e pagamenti avvenuti nell’anno (articoli 53-54 del TUIR, DPR 917/1986).
Deduce i costi inerenti. Esempi: software, coworking, corsi, viaggi di lavoro, marketing. Deduce anche i contributi INPS. Applica l’IVA 22% salvo eccezioni (regole territorialità art. 7-ter DPR 633/1972). Ai clienti sostituti d’imposta si applica ritenuta d’acconto del 20%.
Aliquote IRPEF 2026: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.001 a 50.000; 43% oltre 50.000. Si sommano addizionali regionali e comunali. Le percentuali derivano dalla riforma IRPEF attuata con le ultime Leggi di Bilancio 2025-2026 (testi su Normattiva).
Esempio numerico ordinario
Ricavi 40.000. Costi deducibili 10.000. Reddito 30.000. Contributi INPS (stima) 7.800. Reddito imponibile IRPEF 22.200. IRPEF lorda: 23% fino a 22.200 = 5.106. Poi applica detrazioni e addizionali. L’IVA si gestisce con liquidazioni periodiche.
Regola decisionale rapida
Se i tuoi costi reali sono bassi (meno del 22% dei ricavi), scegli il forfettario. Paghi su una base presunta favorevole e risparmi burocrazia. Per un confronto più ampio, vedi quale regime fiscale conviene di più per avviare un’attività.
Se i costi superano stabilmente il 30% dei ricavi, valuta l’ordinario. Deduci molte spese, recuperi IVA, sfrutti le ritenute subite.
Se prevedi ricavi 70-85 mila e pochi costi, parti in forfettario. Se superi 85.000 con costi alti, pianifica il passaggio all’ordinario dal 1° gennaio successivo. Se superi 100.000, esci subito per legge.
Se fatturi soprattutto a clienti business italiani che applicano ritenute, l’ordinario può aiutarti a gestire meglio i conguagli. Se lavori con privati o estero, il forfettario riduce gli adempimenti.
Se stai avviando ora e rispetti i requisiti start-up, sfrutta il 5% per 5 anni. Intanto monitora costi e crescita per decidere in tempo un eventuale cambio.
Fatturazione, IVA ed estero: cosa scrivere in fattura
Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti. Usa il tuo canale SdI. Inserisci il codice ATECO nel profilo fiscale, non in ogni fattura. Verifica l’applicazione dell’imposta di bollo per operazioni senza IVA.
In forfettario: dicitura di franchigia IVA e no ritenuta d’acconto. In ordinario: IVA ordinaria 22% per servizi interni. Se il cliente è un’azienda UE, regola di territorialità art. 7-ter DPR 633/1972: in genere non applichi IVA; il cliente integra nel suo Stato. Iscriviti al VIES prima di operare con l’UE.
Operazioni extra-UE: in genere fuori campo IVA per servizi a soggetti passivi esteri, sempre per regola di territorialità. Per acquisti esteri, usa i documenti integrativi (codici TD17-TD19 nel sistema SdI). L’esterometro è stato assorbito dagli invii elettronici via SdI.
Rivalsa INPS 4% e contributo integrativo
Se sei in Gestione Separata non esiste un contributo integrativo obbligatorio per legge. La “rivalsa 4%” è facoltativa e contrattuale. Se la applichi, rientra nei ricavi e segue le regole IVA del compenso.
Errori da evitare
Usare 70.20.09 sui modelli ufficiali: non è il codice completo. Scrivi 70.22.09. Evita anche di aprire impropriamente una posizione in Camera di Commercio.
Entrare in forfettario con cause di esclusione. Controlla dipendenze con ex datore di lavoro, partecipazioni in società, e regimi speciali IVA (fonte: Legge 190/2014, commi 57 e seguenti).
Dimenticare la marca da bollo in forfettario e l’attivazione VIES per l’UE. Scordare i versamenti in acconto per imposte e contributi.
| Scenario | Requisiti/Condizioni | Adempimenti e tempistiche | Impatto fiscale/contributivo 2026 |
|---|---|---|---|
| Avvio attività con forfettario 5% | Ricavi previsti ≤ 85.000; requisiti start-up rispettati (nessuna attività simile nei 3 anni precedenti) | AA9/12 entro 30 giorni; iscrizione Gestione Separata; e-fattura dal primo giorno; dichiarazione no ritenute ai clienti | Base = ricavi x 78%; contributi deducibili; imposta 5%; niente IVA e ritenute; bollo su fatture > 77,47 |
| Forfettario ordinario 15% | Ricavi ≤ 85.000; non ricorrono cause di esclusione (partecipazioni, regimi IVA speciali, ecc.) | Gestione bollo trimestrale; monitoraggio soglie 85.000/100.000; invii SdI e operazioni estere via SdI | Base = ricavi x 78%; imposta 15%; contributi 26,07% su base imponibile; no IVA |
| Regime ordinario (fuori forfettario) | Ricavi > 85.000 o scelta volontaria | Liquidazioni IVA mensili/trimestrali; ritenute d’acconto; registri contabili; F24 a giugno/novembre | IRPEF 23%-33%-43%; IVA 22% salvo eccezioni; costi e contributi deducibili; detrazioni e addizionali |
| Superamento 100.000 nel forfettario | Ricavi nell’anno > 100.000 | Uscita immediata dal forfettario; IVA dovuta dal momento del superamento; gestione con nota di variazione | Si applicano regole IVA/IRPEF del regime ordinario per la parte eccedente |
| Fatture UE B2B | Cliente con partita IVA valida VIES; servizio generale art. 7-ter DPR 633/1972 | Iscrizione VIES prima dell’operazione; e-fattura con codici estero via SdI | In Italia fuori campo IVA; il cliente applica il reverse charge nel proprio Stato |
FAQ
1) È corretto usare 70.20.09 per consulenza generica o devo indicare 70.22.09?
Usa 70.22.09. Nella classificazione Ateco 2007 la sezione 70 comprende la consulenza gestionale. Il dettaglio per la consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale è 70.22.09. L’indicazione 70.20.09 circola come abbreviazione, ma non è il codice completo ammesso sui modelli fiscali. Per evitare errori amministrativi, inserisci 70.22.09 nel modello AA9/12 e nelle comunicazioni. Come base tecnica puoi fare riferimento ai documenti ISTAT Ateco 2007 e alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (testi consultabili su Normattiva e portali istituzionali).
2) Forfettario o ordinario: con Gestione Separata cosa conviene davvero?
Dipende dal rapporto tra ricavi e costi. Se i costi reali sono bassi, il forfettario conviene perché tassa solo il 78% dei ricavi e applica un’imposta piatta (5% start-up, poi 15%). Inoltre semplifica: niente IVA e niente ritenute. Se però sostieni costi elevati (software, consulenze, marketing, trasferte), l’ordinario può risultare più vantaggioso perché deduci le spese effettive e recuperi l’IVA sugli acquisti. In ordinario applichi l’IRPEF progressiva 2026 (23%-33%-43%) e la ritenuta d’acconto ai clienti sostituti d’imposta. I contributi Gestione Separata (26,07% 2026) sono sempre dovuti in entrambi i regimi e sono deducibili dal reddito. Fai simulazioni su almeno due scenari: costi al 15% e al 30% dei ricavi. Se superi la soglia dell’85.000, pianifica l’uscita dal forfettario dal 1° gennaio successivo o l’uscita immediata se oltre 100.000.
3) Come si compila il modello AA9/12 e quali errori devo evitare?
Nel modello AA9/12 indica: dati anagrafici, domicilio fiscale, data di inizio, codice ATECO 70.22.09, regime fiscale scelto, eventuale attività prevalente. Barrare il forfettario se ricorrono i requisiti. Seleziona “professionista” come natura dell’attività. Non indicare l’iscrizione a Registro Imprese, perché non è un’attività commerciale. Evita di sbagliare la data di inizio, perché da quella decorrono imposta di bollo, e-fattura e scadenze. Ricorda di iscriverti alla Gestione Separata INPS subito dopo. La base legale dell’adempimento è l’articolo 35 del DPR 633/1972 (dichiarazione di inizio attività). Per i requisiti del forfettario, vedi Legge 190/2014 e modifiche 2022-2026 su Normattiva e portali istituzionali.
4) Devo applicare ritenuta d’acconto e come funziona la fatturazione verso clienti esteri?
Se sei in forfettario non applichi né subisci ritenute d’acconto. Invia al cliente sostituto d’imposta una dichiarazione in cui affermi di operare in regime forfettario (norma: Legge 190/2014). Se sei in ordinario, ai clienti sostituti applichi ritenuta del 20% sul compenso al netto di eventuali spese anticipate in nome e per conto. Per l’estero: servizi B2B verso soggetti UE o extra-UE seguono la regola di territorialità dell’art. 7-ter DPR 633/1972. In genere non applichi IVA italiana; il cliente integra nel proprio Paese se UE (reverse charge). Devi iscriverti al VIES prima di emettere fatture a soggetti UE. Le operazioni transfrontaliere si trasmettono via SdI con i codici documento previsti, superando il vecchio esterometro. Indica sempre il paese e la partita IVA estera del cliente.
5) La “rivalsa INPS 4%” è obbligatoria? E come incide su imposte e contributi?
Per la Gestione Separata non c’è un contributo integrativo obbligatorio per legge, a differenza di molte Casse professionali. La “rivalsa 4%” è una prassi contrattuale: puoi aggiungere una maggiorazione del 4% al compenso per coprire parte dei contributi. Non è imposta da una norma specifica e puoi concordarla con il cliente. Se la applichi, aumenta la base dei ricavi. In forfettario concorre al calcolo del 78%. In ordinario è soggetta a IVA come il compenso. I contributi INPS restano dovuti secondo l’aliquota 2026 (26,07%) e sono deducibili ai fini IRPEF. Le regole generali su deducibilità contributi sono nel TUIR e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate; i parametri contributivi nella circolare INPS annuale.
