Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per il pittore artista usa ATECO 90.03.09 e lavori da professionista. Per il pittore edile/imbianchino usa ATECO 43.34.01 e lavori da artigiano. Previdenza, adempimenti e imposte cambiano molto.
- ATECO corretto: artista 90.03.09 (creazioni artistiche e letterarie), edile 43.34.01 (tinteggiatura). La scelta guida inquadramento, contributi e adempimenti.
- Previdenza: artista in Gestione Separata INPS (aliquota 26,07% nel 2026). Edile in Gestione Artigiani INPS con contributi fissi e percentuali sull’eccedenza.
- Fisco: forfettario con coefficienti 67% (artista) e 86% (edile), imposta 5%-15%. Ordinario con IRPEF 23%-33%-43% e IVA piena.
Codici ATECO e inquadramento: cosa cambia davvero
Pittore artista: quando usare 90.03.09
Se crei opere d’arte originali. Dipingi quadri, murales come opere autoriali, illustrazioni artistiche. L’attività è intellettuale e creativa. Non è un servizio edile.
Il codice ATECO più utilizzato è 90.03.09 “Altre creazioni artistiche e letterarie”. Appartiene alla sezione R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento. È coerente per pittori e scultori.
Nota pratica: alcune schede non aggiornate riportano ancora diciture diverse. Fai riferimento alla classificazione ATECO 2007 di ISTAT, tuttora in uso. Questo evita errori di inquadramento.
Pittore edile/imbianchino: quando usare 43.34.01
Se vernici, tinteggi e prepari superfici di edifici. Lavori su cantieri, interni o facciate. Fornisci manodopera e materiali. È attività artigiana.
Il codice ATECO è 43.34.01 “Tinteggiatura e verniciatura di edifici”. Fa parte dei lavori edili di completamento. Si distingue da 43.34.00 (macrovoce) e da 43.34.02 (posa vetri).
Qui l’inquadramento tipico è ditta individuale artigiana. Serve iscrizione alla Camera di Commercio, all’Albo Artigiani e a INAIL.
Apertura partita IVA e adempimenti iniziali
Artista: procedura da libero professionista
Apri la partita IVA all’Agenzia delle Entrate. Usi il modello AA9/12. Puoi inviarlo online, tramite intermediario, o allo sportello.
Non ti iscrivi alla Camera di Commercio. Non presenti SCIA al SUAP per l’attività artistica in sé. Ti iscrivi alla Gestione Separata INPS.
Se lavori con committenti italiani in ordinario, potresti applicare la ritenuta d’acconto del 20% (art. 25, DPR 600/1973). In forfettario, invece, la ritenuta non si applica.
Edile/imbianchino: procedura da artigiano
Apri la ditta con la pratica ComUnica. È la comunicazione unica a Registro Imprese, INPS e INAIL. La base normativa è il DPCM 6 maggio 2009.
Per l’avvio operi una SCIA al SUAP del Comune sede. Il riferimento è il DPR 160/2010 e il D.Lgs. 222/2016. La SCIA segnala l’inizio attività.
Iscriviti alla Gestione Artigiani INPS e a INAIL (DPR 1124/1965). In cantiere rispetta il D.Lgs. 81/2008 su salute e sicurezza. Per appalti e subappalti può servirti il DURC (DM 30 gennaio 2015).
Previdenza 2026: quanto versi e come calcoli
Gestione Separata INPS per l’artista
Versi i contributi percentuali sul reddito. Reddito significa incassi meno costi se sei in ordinario. In forfettario significa ricavi per coefficiente.
Aliquota 2026: 26,07% per professionisti senza altra tutela. Il riferimento è la L. 335/1995, art. 2, comma 26, con aliquote fissate annualmente da circolari INPS.
Paghi con F24 alle scadenze fiscali: saldo e acconti. I contributi sono deducibili dal reddito. Quindi riducono la base imponibile.
Gestione Artigiani INPS per l’imbianchino
Paghi contributi fissi sul minimale di reddito. Per il 2026 il minimale è 18.808,00 euro. I fissi sono 4.521,36 euro.
Sull’eccedenza oltre il minimale applichi il 24%. Oltre 56.224,00 euro l’aliquota sale al 25%. La fonte è la L. 233/1990 e le circolari INPS annuali.
I versamenti fissi hanno scadenze trimestrali. La parte a percentuale segue saldo e acconti. Anche qui i contributi sono deducibili.
Regimi fiscali: forfettario o ordinario
Regime forfettario: come funziona nel 2026
È un regime semplificato. Tasse calcolate sul reddito forfettario. Reddito forfettario significa ricavi moltiplicati per un coefficiente fisso.
Coefficienti nel tuo caso: 67% per l’artista (ATECO sezione R). 86% per l’imbianchino (costruzioni). La base normativa è la L. 190/2014, art. 1, commi 54-89, e successive modifiche.
Imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di start-up. Poi 15%. I contributi INPS si deducono prima di applicare l’imposta.
Requisiti principali: ricavi annui fino a 85.000 euro. Niente partecipazioni di controllo in SRL con attività collegata. Niente regimi IVA speciali. Resta il limite di uscita immediata oltre 100.000 euro incassati nell’anno (L. 197/2022).
In forfettario non addebiti IVA in fattura (DPR 633/1972). Usi marca da bollo da 2 euro sopra 77,47 euro. Non subisci ritenute alla fonte.
Regime ordinario: quando conviene
Paghi IRPEF a scaglioni sul reddito reale. Sottrai i costi documentati. Detrai oneri e familiari. Gestisci IVA con liquidazioni periodiche.
Aliquote 2026: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.001 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro. La base è il TUIR (DPR 917/1986) e le leggi di bilancio.
Conviene se hai molti costi e IVA a credito. Oppure se investi molto in attrezzature, veicoli, ponteggi, DPI e subappalti.
Regola decisionale rapida
Come scegliere in 60 secondi
Se crei opere originali e vendi diritti o quadri: scegli ATECO 90.03.09. Apri come professionista. Iscriviti alla Gestione Separata INPS.
Se tinteggi edifici, prepari e vernici muri: scegli ATECO 43.34.01. Apri ditta artigiana. Iscriviti a CCIAA, INPS Artigiani e INAIL. Fai SCIA al SUAP.
Se fai entrambe le cose: indica più codici ATECO. La prevalente guida l’inquadramento. In dubbio, separa l’attività artistica dalla parte edile, tenendo presente la differenza legale e fiscale tra artista e artigiano.
Se i costi sono bassi e ricavi sotto 85.000 euro: scegli il forfettario. Se i costi sono alti e hai IVA a credito: valuta l’ordinario.
Se lavori in subappalto edile: verifica il reverse charge IVA ex art. 17, DPR 633/1972, quando applicabile al tuo caso concreto.
Fonti e riferimenti normativi
Dove verificare le regole
Classificazione ATECO 2007 di ISTAT per i codici attività. L. 190/2014 e L. 145/2018 per il regime forfettario. L. 197/2022 per la soglia di uscita immediata a 100.000 euro.
DPR 633/1972 per l’IVA e art. 17 sull’inversione contabile. DPR 600/1973 per le ritenute. DPR 917/1986 (TUIR) per IRPEF e deduzioni.
L. 335/1995 e L. 233/1990 per contributi INPS. Circolari INPS annuali per aliquote e minimali. DPR 1124/1965 e D.Lgs. 81/2008 per INAIL e sicurezza.
DPCM 6 maggio 2009 per ComUnica. DPR 160/2010 e D.Lgs. 222/2016 per SUAP e SCIA. Tutte consultabili su Normattiva e portali istituzionali.
Esempi numerici semplici
Artista in forfettario
Ricavi 30.000 euro. Coefficiente 67% = reddito 20.100 euro. Contributi INPS 26,07% su 20.100 = 5.243 euro circa. Reddito imponibile imposta: 14.857 euro. Imposta 5% = 743 euro circa.
Imbianchino in forfettario
Ricavi 50.000 euro. Coefficiente 86% = reddito 43.000 euro. Contributi INPS: fissi 4.521,36 + 24% su (43.000 – 18.808) = 4.521,36 + 5.784 = 10.305 euro circa. Imponibile imposta: 32.695 euro. Imposta 15% = 4.904 euro circa.
Imbianchino in ordinario
Ricavi 50.000 euro. Costi documentati 20.000 euro. Reddito 30.000 euro. Contributi INPS calcolati come sopra ma su reddito reale. IRPEF: 23% su 28.000 e 33% su 2.000 euro, al netto delle deduzioni da contributi.
| Scenario | Requisiti principali | Adempimenti iniziali | Tempistiche e note pratiche |
|---|---|---|---|
| Pittore artista (90.03.09) in forfettario | Ricavi fino a 85.000 euro; niente partecipazioni vietate; requisiti start-up per 5% | AA9/12 all’Agenzia Entrate; iscrizione Gestione Separata INPS | Partita IVA in 1-2 giorni; INPS in pochi giorni; nessuna SCIA; marca da bollo in fattura |
| Pittore edile (43.34.01) in forfettario | Ricavi fino a 85.000 euro; attività artigiana; requisiti forfettario standard | ComUnica (CCIAA, INPS Artigiani, INAIL); SCIA SUAP | 7-15 giorni per completare pratiche; fissi INPS trimestrali; possibile DURC per appalti |
| Pittore edile (43.34.01) in ordinario | IVA ordinaria; contabilità semplificata o ordinaria; molti costi deducibili | ComUnica; opzione/obbligo IVA; registri IVA; INPS e INAIL | Liquidazioni IVA mensili o trimestrali; IRPEF a scaglioni; verifica reverse charge nei subappalti |
| Attività mista (arte + edilizia) | Indicazione di più codici ATECO; prevalenza definita ex fatturato | ComUnica se prevale edilizia; AA9/12 se solo professionista; iscrizioni coerenti | Possibile doppia gestione di adempimenti; valuta la separazione contabile per chiarezza |
FAQ
Qual è la differenza fiscale tra “pittore artista” e “pittore edile” ai fini ATECO e contributi?
Il pittore artista realizza opere autoriali. Usa ATECO 90.03.09. È un libero professionista senza cassa di categoria. Versa i contributi alla Gestione Separata INPS con aliquota 26,07% nel 2026. Non ha contributi fissi minimi, ma paga in percentuale sul reddito.
Il pittore edile/imbianchino presta un servizio artigiano di tinteggiatura. Usa ATECO 43.34.01. Si iscrive alla Camera di Commercio, a INPS Artigiani e a INAIL. Versa contributi fissi annui (4.521,36 euro nel 2026) fino al minimale. Sull’eccedenza applica il 24%, che sale al 25% oltre 56.224,00 euro. Questo comporta fabbisogni di cassa regolari, anche nei periodi con ricavi bassi.
Sul piano IVA, l’artista in forfettario non addebita IVA. In ordinario gestisce l’IVA come un professionista e potrebbe subire/applicare ritenute (DPR 600/1973). L’imbianchino in ordinario opera con IVA edile e deve valutare eventuale reverse charge nei subappalti (art. 17, DPR 633/1972), quando applicabile. Le basi sono consultabili su Normattiva e portali INPS.
Posso svolgere sia attività artistica sia tinteggiatura edile con la stessa partita IVA?
Sì. Puoi indicare più codici ATECO in apertura o con variazione. La prevalente guida l’inquadramento e gli enti competenti. Se prevale l’attività edile, apri come artigiano con ComUnica e iscrizioni a CCIAA, INPS Artigiani e INAIL. Poi aggiungi il codice 90.03.09 come secondario. Se prevale l’attività artistica e non svolgi cantieri, potresti restare professionista. Ma se inizi anche un cantiere, serviranno SCIA e INAIL per quella parte.
La contabilità resta unica, ma è utile tracciare ricavi e costi per codice. Nel regime forfettario si applicano i coefficienti diversi per ciascun gruppo? No, il coefficiente si applica all’attività prevalente salvo criteri di ripartizione omogenei. In ordinario separi i ricavi e deduci i costi per natura. Valuta la consulenza per scegliere l’impianto migliore e rispettare i requisiti previdenziali.
Quali sono i requisiti per il 5% nel forfettario e come si calcolano le imposte per pittori?
Il 5% vale per i primi 5 anni se rispetti le condizioni “start-up” della L. 190/2014. In sintesi: non aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività simile; non proseguire attività già svolta come dipendente o autonomo (salvo praticanti); aprire una nuova attività e rispettare i limiti del regime. Se mancano i requisiti, applichi il 15%.
Per il calcolo: artista, ricavi x 67% = reddito forfettario. Imbianchino, ricavi x 86% = reddito forfettario. Sottrai i contributi INPS versati nell’anno. Applichi il 5% o 15% sul risultato. Ricorda il limite ricavi 85.000 euro e l’uscita immediata oltre 100.000 euro incassati (L. 197/2022). Niente IVA in fattura e niente ritenute. Marca da bollo da 2 euro sopra 77,47 euro.
Per l’imbianchino serve un’abilitazione tecnica? E quando presento la SCIA al SUAP?
Per la sola tinteggiatura e verniciatura non serve l’abilitazione ex DM 37/2008, che riguarda impianti specifici (elettrici, idraulici, gas). Tuttavia devi rispettare le norme su sicurezza in cantiere (D.Lgs. 81/2008), gestione rifiuti, ponteggi e DPI. Se monti e smonti ponteggi, servono abilitazioni e piani specifici.
La SCIA si presenta al SUAP del Comune in cui ha sede l’impresa o dove avvii l’unità locale. Riferimenti: DPR 160/2010 e D.Lgs. 222/2016. Molti Comuni accettano la SCIA online. Spesso la alleghi alla ComUnica in avvio. Conserva la ricevuta di protocollazione. In caso di appalti pubblici o subappalti, prepara anche il DURC (DM 30 gennaio 2015).
Quando conviene l’ordinario rispetto al forfettario per un imbianchino? E come gestisco l’IVA in edilizia?
L’ordinario conviene quando i costi sono elevati e documentati: vernici e materiali in grande quantità, ponteggi, attrezzature, noleggi, carburante, subappalti e dipendenti. Con molti acquisti, l’IVA a credito può superare l’IVA a debito. Inoltre deduci i costi integralmente e ammortizzi i beni strumentali.
Sull’IVA, in edilizia devi valutare i casi di reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR 633/1972. Tipicamente riguarda subappalti e talune prestazioni di completamento relative agli edifici. Le regole variano a seconda del committente, del contratto e della tipologia di intervento. Verifica sempre il caso concreto e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Se lavori con privati, applichi l’IVA ordinaria con eventuali aliquote agevolate quando previste dalla legge.
