Codici ATECO per il reverse charge: quali posso usare?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Se acquisti beni o servizi da fornitori esteri con la tua Partita IVA, applichi il reverse charge: emetti autofattura elettronica (TD17/TD18/TD19) e versi l’IVA con F24. Nel forfettario l’IVA resta interamente a tuo carico.

  • Base normativa: art. 17, comma 2, DPR 633/1972; art. 7-ter DPR 633/1972; artt. 38-46 DL 331/1993 (Normattiva).
  • Autofattura elettronica via SdI: TD17 per servizi, TD18 per acquisti intracomunitari di beni, TD19 per beni in Italia da fornitore estero non identificato. Termine: giorno 15 del mese successivo.
  • Pagamento IVA: con F24 entro il giorno 16 del mese successivo (codici 6001-6012 mensili o 6031-6034 trimestrali). Nel regime forfettario nessuna detrazione.

Cos’è il reverse charge transfrontaliero

Il reverse charge è un meccanismo IVA in cui l’imposta la versa il cliente, non il fornitore, come spiegato nella guida su come funziona il reverse charge IVA. Si usa quando il fornitore non è stabilito in Italia.

La regola nasce per evitare che un soggetto estero debba registrarsi ai fini IVA in ogni Paese. Il cliente italiano integra o autofattura l’IVA e la paga in Italia.

La base è nell’art. 17, comma 2, del DPR 633/1972. Le regole sul luogo di tassazione dei servizi sono nell’art. 7-ter. Gli acquisti intracomunitari di beni sono disciplinati dal DL 331/1993.

Quando si applica

Servizi B2B da estero: si applica quando il luogo di tassazione è in Italia. La regola generale per i servizi tra soggetti passivi è l’art. 7-ter DPR 633/1972. Si emette TD17.

Beni da UE: per acquisti intracomunitari di beni il fornitore UE emette fattura senza IVA. Tu integri l’IVA italiana. Si emette TD18.

Beni già in Italia: se un soggetto estero non identificato in Italia vende beni situati in Italia, applichi l’art. 17, comma 2. Si emette TD19.

Quando non si applica

Importazioni extra-UE: si paga l’IVA in dogana. Non si usa il reverse charge. La regola è nell’art. 67 DPR 633/1972 e norme doganali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Fornitore estero identificato in Italia: se il fornitore ha identificazione IVA o rappresentante fiscale in Italia e addebita IVA italiana, non fai reverse charge. Salvo casi di reverse charge “interno” specifici.

Operazioni fuori campo IVA in Italia: se il luogo di tassazione non è in Italia, non applichi il meccanismo. Verifica la regola di territorialità.

Adempimenti operativi passo per passo

1) Verifica il tuo status IVA nel VIES. Se fai acquisti UE B2B, è opportuno risultare abilitato nel VIES. Eviti addebiti IVA estera non corretti.

2) Identifica il tipo di operazione: servizio B2B da estero (TD17), acquisto intracomunitario di beni (TD18), beni in Italia da soggetto estero non identificato (TD19), oppure importazione (niente reverse charge).

3) Determina l’aliquota IVA italiana corretta: 22%, 10%, 5% o 4% in base alla natura del bene o servizio. Se serve, consulta il portale Normattiva o le guide dell’Agenzia delle Entrate.

Emissione dell’autofattura elettronica

Per TD17/TD18/TD19 invii un documento XML al Sistema di Interscambio. Inserisci i tuoi dati sia come cedente che come cessionario. Indica il fornitore estero nei campi anagrafici dedicati.

Riporta imponibile, aliquota e IVA dovuta. Indica la data del documento estero e la data di ricezione. La trasmissione va fatta entro il giorno 15 del mese successivo.

Nelle note cita la norma applicata (esempio: “Reverse charge ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972” oppure “Acquisto intracomunitario ex DL 331/1993”).

Registrazioni e liquidazione

Regime ordinario: registri l’autofattura sia nel registro acquisti sia nel registro vendite. L’IVA a debito e a credito si compensano, salvo indetraibilità oggettive o pro-rata.

Regime forfettario: emetti l’autofattura e versi l’IVA. Non hai diritto a detrazione. L’IVA è un costo extra rispetto al prezzo del fornitore.

Pagamento: usa il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo. Inserisci il codice tributo mensile 6001-6012 in base al mese di riferimento. In alternativa, i codici 6031-6034 se operi con periodicità trimestrale.

Intrastat e comunicazioni

Per acquisti intracomunitari potresti dover presentare modelli Intrastat acquisti (Intra-2 bis per beni, Intra-2 quater per servizi) a fini statistici. Verifica soglie e periodicità con le istruzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La trasmissione dell’autofattura via SdI sostituisce la vecchia comunicazione “esterometro” per queste operazioni. La base è nel D.Lgs. 127/2015 e successive modifiche.

Conserva tutti i documenti. La corretta tenuta documentale ti tutela in caso di controlli.

Regola decisionale rapida

– Servizio B2B da fornitore estero, luogo in Italia (art. 7-ter): emetti TD17, versi IVA in Italia.

– Beni da fornitore UE, spediti in Italia: integri e emetti TD18, versi IVA in Italia.

– Beni già in Italia, fornitore estero non identificato: emetti TD19, versi IVA in Italia.

– Importazione extra-UE fisica: paghi IVA in dogana, niente reverse charge.

– Fornitore estero con Partita IVA italiana e fattura con IVA IT: nessun reverse charge (salvo reverse charge interno di settore).

Casi pratici ed esempi numerici

Servizio SaaS dagli USA da 1.000 euro. Luogo in Italia per regola B2B. Emetti TD17 con IVA 22%: 220 euro. Se sei ordinario, detrai nella stessa liquidazione. Se sei forfettario, versi 220 euro con F24 e non detrai.

Acquisto di merci dalla Germania per 5.000 euro. Il fornitore UE fattura senza IVA. Emetti TD18 con IVA 22%: 1.100 euro. Registri l’integrazione e versi l’IVA secondo periodicità.

Beni già in Italia venduti da soggetto UK non identificato per 2.000 euro. Emetti TD19 con aliquota corretta. Versi l’IVA in Italia.

Importazione dalla Cina per 8.000 euro. L’IVA si paga in dogana. Non fai TD19. Conservi la bolletta doganale quale documento IVA.

Casi particolari e criticità

Fatture con IVA estera addebitata per errore. Chiedi la nota di credito al fornitore. Poi applica il reverse charge corretto. Eviti doppia imposizione.

Abbonamenti mensili con micro-importi. Raggruppa le autofatture? No, serve un documento per ogni fattura estera. Puoi però automatizzare i flussi e rispettare la scadenza del giorno 15.

Valute estere. Converti l’imponibile in euro con il cambio del giorno dell’operazione. Usa il tasso Banca Centrale Europea. Indicalo nelle note del documento.

Imposta di bollo. Non si applica se l’autofattura espone IVA. Si applica se il documento è non imponibile, esente o fuori campo con bollo dovuto secondo le regole generali.

Penalità. Per omessa o tardiva integrazione o autofattura, si applicano le sanzioni del D.Lgs. 471/1997. Per tardiva trasmissione elettronica si applicano le sanzioni dell’art. 11. Puoi usare il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997) per ridurre le sanzioni se regolarizzi spontaneamente.

Errori comuni da evitare

Usare il reverse charge su importazioni doganali: è sbagliato. L’IVA si assolve in dogana.

Applicare l’aliquota errata. Verifica sempre la natura del bene o servizio. In dubbio, consulta Normattiva o le risposte dell’Agenzia delle Entrate.

Scordare il VIES per acquisti UE. Senza VIES, il fornitore può addebitare la sua IVA nazionale. La correggi solo con nota di credito.

Per i forfettari, dimenticare il pagamento con F24. Anche se non presentano dichiarazione IVA, l’IVA da reverse charge va versata.

Riferimenti normativi essenziali

– DPR 633/1972: art. 17, comma 2 (reverse charge con fornitore non stabilito); art. 7-ter (territorialità dei servizi); art. 67 (importazioni). Testo su Normattiva.

– DL 331/1993: artt. 38-46 sugli scambi intracomunitari di beni e adempimenti. Testo su Normattiva.

– D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica e sulle integrazioni TD17/TD18/TD19.

– D.Lgs. 471/1997 (sanzioni IVA) e D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso). Testi su Normattiva.

– Istruzioni e note dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sui modelli Intrastat acquisti.

Scenario Documento da emettere Requisito/Norma Scadenze operative Pagamento IVA
Servizi B2B da fornitore estero (UE o extra-UE) Autofattura TD17 Art. 7-ter e art. 17, c. 2, DPR 633/1972 Invio entro il 15 del mese successivo alla ricezione F24 entro il 16 del mese successivo (6001-6012/6031-6034)
Acquisto intracomunitario di beni (fornitore UE) Integrazione/Autofattura TD18 Artt. 38-46 DL 331/1993 Invio entro il 15 del mese successivo alla ricezione F24 entro il 16 del mese successivo
Beni in Italia ceduti da soggetto estero non identificato Autofattura TD19 Art. 17, c. 2, DPR 633/1972 Invio entro il 15 del mese successivo all’operazione F24 entro il 16 del mese successivo
Importazione extra-UE di beni Nessun TD; bolletta doganale Art. 67 DPR 633/1972; norme doganali ADM IVA assolta in dogana al momento dell’import Pagamento in dogana (no reverse charge)
Fornitore estero identificato IVA in Italia Nessun TD se addebita IVA IT Fatturazione con IVA italiana Registri la fattura come acquisto interno IVA già addebitata dal fornitore
Regime forfettario (qualsiasi scenario RC) TD17/TD18/TD19 secondo il caso Art. 1 L. 190/2014 e art. 17 DPR 633/1972 Invio entro il 15 del mese successivo Versi l’IVA senza detrazione

FAQ

Il reverse charge si applica anche se sono nel regime forfettario?

Sì. Il reverse charge si applica anche ai forfettari quando acquistano da fornitori esteri. La base è l’art. 17, comma 2, del DPR 633/1972. Devi emettere l’autofattura elettronica tramite SdI (TD17, TD18, TD19 a seconda del caso). Devi versare l’IVA con F24 entro il 16 del mese successivo. Non puoi detrarre l’imposta, perché nel forfettario non si detrae l’IVA sugli acquisti. Quindi l’IVA del reverse charge è un costo aggiuntivo. Esempio: servizio estero da 500 euro con aliquota 22%. Emetti TD17 con IVA 110 euro. Paga 110 euro con F24 codice 600X riferito al mese di ricezione. Conserva l’autofattura e la fattura estera. Non devi presentare dichiarazione IVA, ma devi rispettare scadenze e regole di fatturazione elettronica.

Come si compila in pratica una TD17/TD18/TD19 e quali campi sono critici?

Inserisci i tuoi dati sia come cedente/prestatore sia come cessionario/committente. Compila i dati del fornitore estero nel blocco anagrafico dedicato, indicando il Paese e l’eventuale numero IVA estero. Riporta numero e data del documento estero nelle note. Indica la data di ricezione. Inserisci descrizione, imponibile, aliquota IVA italiana e imposta calcolata. Per TD17 usa il tipo documento “autofattura per servizi dall’estero”. Per TD18 “acquisto intracomunitario di beni”. Per TD19 “acquisto di beni ex art. 17, c. 2”. Usa il corretto codice natura solo se l’operazione è esente, non imponibile o fuori campo; altrimenti esponi l’aliquota e l’IVA. Verifica il cambio se la fattura è in valuta estera. Indica nelle note la norma applicata. Invia il file XML al SdI entro il giorno 15 del mese successivo. Conserva la ricevuta di consegna. Un errore frequente è dimenticare la data di ricezione o sbagliare l’aliquota; controlla prima dell’invio.

Cosa devo fare se il fornitore UE mi ha addebitato l’IVA del suo Paese per errore?

In un rapporto B2B intra-UE, la regola corretta è fattura senza IVA e reverse charge nel Paese del cliente. Se ricevi una fattura con IVA estera, chiedi al fornitore una nota di credito per stornare l’imposta. Poi pretendere la corretta fattura senza IVA. Solo dopo puoi emettere la TD17 o TD18 in Italia, a seconda che si tratti di servizi o beni. Se non ottieni la rettifica, rischi di pagare due volte: l’IVA estera e l’IVA italiana. In alcuni Paesi puoi chiedere rimborso dell’IVA estera con le procedure di rimborso IVA UE, ma servono tempi lunghi e requisiti. Prevenzione: verifica la tua presenza nel VIES prima della fornitura. Comunica chiaramente che sei soggetto passivo in Italia e che si applica la regola del reverse charge. Questo riduce gli errori del fornitore.

Devo presentare Intrastat per gli acquisti di servizi e beni dall’UE? Con quali soglie?

Gli elenchi Intrastat acquisti hanno finalità soprattutto statistiche. Le regole operative e le soglie sono definite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In generale, per acquisti di beni UE (Intra-2 bis) e per servizi ricevuti da UE (Intra-2 quater), l’obbligo scatta se superi certe soglie in termini di valore e periodicità. Le soglie e la periodicità possono variare e sono aggiornate nelle istruzioni ufficiali. Molte microimprese non superano le soglie e quindi non presentano Intrastat acquisti. Tuttavia, l’obbligo di emettere TD18 o TD17 resta, a prescindere da Intrastat. Ti consiglio di verificare a inizio anno le soglie vigenti nelle istruzioni ADM e pianificare eventuali adempimenti. In caso di superamento, prepara i tracciati telematici e rispetta le scadenze mensili o trimestrali previste.

Posso compensare l’IVA da reverse charge con crediti in F24? E cosa cambia tra ordinario e forfettario?

Se sei nel regime ordinario, l’IVA da reverse charge confluisce nella liquidazione periodica. Normalmente si compensa internamente come IVA a credito, azzerando l’effetto finanziario. Se però sei in pro-rata o con indetraibilità specifiche, potresti non detrarre completamente e quindi dover versare una parte. In F24 puoi compensare debiti IVA con crediti fiscali disponibili, rispettando i limiti e le regole di compensazione del MEF e dell’Agenzia delle Entrate. Se sei nel regime forfettario, non hai detrazione IVA. L’IVA del reverse charge è un debito secco. Puoi comunque compensare in F24 con eventuali crediti fiscali ammessi, se ne hai. Fai attenzione ai vincoli di visto di conformità e ai limiti annuali per le compensazioni orizzontali. Verifica sempre il periodo di riferimento e usa il codice tributo corretto per evitare scarti o scarti parziali del pagamento.

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