Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per fare una fattura in regime forfettario inserisci dati e numerazione, descrizione e importi, diciture obbligatorie, contributo integrativo o rivalsa, e marca da bollo se dovuta. La fattura è elettronica tramite SdI.
- Dicitura IVA e ritenuta: operazione senza IVA e senza ritenuta d’acconto ai sensi della Legge 190/2014.
- Previdenza: contributo integrativo della Cassa (di norma 4% o 2%) oppure, se senza Cassa, rivalsa INPS 4% facoltativa.
- Marca da bollo: 2 euro per fatture non soggette a IVA oltre 77,47 euro; versamento trimestrale in ambiente Fatture e Corrispettivi.
Cos’è una fattura in regime forfettario oggi
Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato per persone fisiche con Partita IVA. La soglia di accesso è 85.000 euro di ricavi o compensi annui.
Si paga un’imposta sostitutiva del 15%. Scende al 5% per i primi cinque anni, se rispetti i requisiti di avvio attività. Il reddito si calcola in modo “forfettario”. Significa: applichi un coefficiente ai tuoi incassi.
In fattura non applichi l’IVA. Non subisci ritenute d’acconto. Devi però gestire correttamente contributi previdenziali e marca da bollo.
Fonti normative: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89; Legge 145/2018; Legge 197/2022 per la soglia 85.000; Normattiva per i testi consolidati.
Perché conta la compilazione corretta
La fattura è il tuo documento fiscale principale. Contiene le informazioni per il cliente e per il Fisco. Errori su IVA, ritenute o bollo generano sanzioni.
Con la fattura elettronica il controllo è automatico. Il Sistema di Interscambio (SdI) respinge formati errati, ma non sempre rileva diciture mancanti.
Una regola pratica: prepara un modello base con i campi e le diciture obbligatorie. Poi adattalo a ogni cliente e scenario.
Dati e diciture obbligatorie in fattura
Dati anagrafici e numerazione
Inserisci numero e data fattura. La numerazione è progressiva e univoca per anno. Puoi usare sezionali (es. F2026-001 e E2026-001) se gestisci flussi diversi.
Inserisci i tuoi dati: denominazione, sede, codice fiscale, Partita IVA, iscrizione Albo se prevista. Inserisci i dati del cliente: denominazione o nome, sede, Partita IVA o codice fiscale.
Riferimento normativo: art. 21 del DPR 633/1972 per il contenuto della fattura.
Dicitura IVA per il forfettario
In forfettario non addebiti l’IVA in fattura. Inserisci la dicitura: “Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014”.
Se vendi all’estero, indichi anche le norme sulla territorialità IVA (articoli 7-ter e seguenti del DPR 633/1972). Lo vediamo più avanti.
Se l’operazione è in reverse charge interno, indichi “inversione contabile” con l’articolo applicabile. In questo caso l’IVA la versa il cliente.
Dicitura ritenuta d’acconto
Il forfettario non subisce ritenute d’acconto. Inserisci la dicitura: “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, Legge 190/2014”.
Questo evita trattenute da parte del cliente sostituto d’imposta. Vale anche verso Pubbliche Amministrazioni e condomìni.
Riferimenti: Legge 190/2014, comma 67; DPR 600/1973 sui sostituti d’imposta.
Marca da bollo: quando e come si paga
La marca da bollo da 2 euro è dovuta per fatture senza IVA con importo totale superiore a 77,47 euro. Si applica anche sulle fatture elettroniche.
Se l’operazione è soggetta a IVA per legge, ma senza addebito per reverse charge o split payment, il bollo non è dovuto. L’IVA c’è comunque, anche se non esposta.
Per le e-fatture, il bollo è “virtuale”. Indichi il bollo nel tracciato XML. L’Agenzia delle Entrate calcola il dovuto. Paghi trimestralmente entro: 30 aprile, 30 settembre, 30 novembre, 31 gennaio. Se l’importo dei primi due trimestri non supera 250 euro, puoi rinviare al trimestre successivo. Fonti: DPR 642/1972; provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e decreti MEF sul bollo virtuale.
Previdenza in fattura: contributo integrativo o rivalsa
Professionisti con Cassa
Se sei iscritto a una Cassa professionale (es. avvocati, ingegneri, architetti), applichi il contributo integrativo. È una percentuale sull’imponibile, di solito 4% (alcune Casse 2% o altre aliquote).
Il contributo integrativo è obbligatorio secondo il regolamento della tua Cassa. Lo addebiti al cliente in fattura. Fa parte del “totale da pagare”.
Ai fini fiscali, il contributo integrativo concorre ai compensi. Ai fini previdenziali, le regole dipendono dalla singola Cassa. Fonti: regolamenti delle Casse, Ministero del Lavoro, Normattiva.
Lavoratori autonomi senza Cassa
Se non hai una Cassa (gestione separata INPS), puoi inserire la rivalsa INPS 4%. È una maggiorazione facoltativa che copre una parte dei contributi dovuti.
La rivalsa si calcola sull’imponibile della prestazione. La indichi riga separata in fattura. Si somma al totale da pagare.
Fiscalmente, la rivalsa rientra nei compensi. Previdenzialmente, la tua contribuzione alla Gestione Separata segue l’aliquota annua fissata dall’INPS. Fonti: circolari INPS Gestione Separata; Legge 335/1995; Legge 662/1996.
Artigiani e commercianti
Se sei iscritto alle Gestioni Artigiani e Commercianti INPS, non applichi rivalsa. I contributi sono fissi più una parte percentuale. Non entrano in fattura come maggiorazione.
Quindi la tua fattura in forfettario, in questo caso, non conterrà contributo integrativo né rivalsa.
Fonte: INPS, Gestioni speciali autonome.
Fattura elettronica nel 2026: campi e adempimenti
Obbligo generalizzato e riferimenti
L’e-fattura è obbligatoria per i forfettari. L’estensione è stata completata dal 2024. Fonti: D.Lgs. 127/2015; DL 36/2022 convertito; provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Il file è in formato XML FatturaPA (verso PA) o ordinario (tra privati). L’invio avviene tramite SdI. Devi conservare a norma i file.
Nel tracciato compili: cedente/prestatore, cessionario/committente, natura dell’operazione, esigibilità, bollo, imponibile e eventuali maggiorazioni.
Tipi documento e codici IVA
Usa TD01 per fatture ordinarie. Per note di credito TD04. Per autofatture/integrazioni su acquisti esteri, TD17-TD19. Per acquisti da San Marino TD28.
Se non applichi IVA, indica il codice natura corretto (es. N2.2 “operazioni non soggette” o N3.2 “non imponibili – servizi verso estero”, secondo casistica).
Indica “Bollo virtuale: SÌ” quando dovuto e l’importo 2,00. Il sistema calcola il totale bollo trimestrale.
Operazioni estere e comunicazioni
Per vendite a soggetti UE con partita IVA, il luogo di tassazione dei servizi B2B segue la regola generale: tassazione nel Paese del cliente. Inserisci “operazione non soggetta ex art. 7-ter DPR 633/1972” e il numero IVA del cliente.
Per clienti extra-UE, stessa logica per servizi generici B2B. Per beni, valgono regole diverse su cessioni all’esportazione e prove di uscita.
La comunicazione delle operazioni transfrontaliere avviene inviando e-fatture via SdI. Non si usa più l’esterometro separato. Fonti: DPR 633/1972; provvedimenti Agenzia delle Entrate.
Esempio pratico di fattura completa
Immagina una prestazione professionale di 2.000 euro. Sei un professionista con Cassa che prevede contributo integrativo 4%. L’operazione è nazionale, senza IVA.
Righe in fattura: descrizione servizio 2.000,00; contributo integrativo 4% 80,00; bollo 2,00 (dovuto perché oltre 77,47 e senza IVA). Totale da pagare 2.082,00.
Dicitura: “Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014. Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, Legge 190/2014”.
Regola decisionale rapida
Passo 1: IVA in fattura
Se sei forfettario, non addebiti IVA. Eccezione: mai. Ma può esserci reverse charge o operazioni non imponibili/esterne. In ogni caso, non scrivere aliquote IVA in fattura.
Passo 2: ritenuta d’acconto
Se sei forfettario, non subisci ritenute. Inserisci sempre la dicitura di esonero. Se il cliente insiste, richiama la Legge 190/2014, comma 67.
Passo 3: previdenza in fattura
Se hai una Cassa: applica il contributo integrativo obbligatorio con l’aliquota prevista dal tuo regolamento. Se non hai Cassa: valuta la rivalsa INPS 4% (facoltativa). Se sei artigiano/commerciante: nessuna maggiorazione in fattura.
Passo 4: marca da bollo
Se totale fattura supera 77,47 euro e non c’è IVA esposta: bollo 2,00. Se l’operazione è soggetta a IVA per legge (reverse charge o split payment), niente bollo.
Passo 5: diciture speciali
Cliente UE B2B: inserisci articolo di territorialità (es. art. 7-ter). PA: usa formato PA, CIG/CUP se necessari. Estero extra-UE: indicazioni su non imponibilità e dati del cliente.
Fonti operative: DPR 633/1972 per IVA e territorialità; DPR 642/1972 per bollo; D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti Agenzia Entrate per e-fattura; Normattiva per il quadro completo.
| Scenario | Cosa inserire in fattura | Dicitura obbligatoria | Tempistiche/adempimenti |
|---|---|---|---|
| Professionista con Cassa verso cliente italiano | Imponibile; contributo integrativo (es. 4%); bollo se dovuto | Franchigia IVA Legge 190/2014; esonero ritenuta; riferimento regolamento Cassa | E-fattura TD01 via SdI; bollo trimestrale; contributi e imposta sostitutiva a scadenze ordinarie |
| Lavoratore autonomo senza Cassa verso azienda italiana | Imponibile; rivalsa INPS 4% (facoltativa); bollo se dovuto | Franchigia IVA; esonero ritenuta; eventuale nota “rivalsa INPS 4%” | E-fattura TD01; versamenti INPS secondo circolari annuali; bollo trimestrale |
| Fattura a Pubblica Amministrazione | Imponibile; contributo integrativo o rivalsa se previsti; bollo se dovuto; CIG/CUP | Franchigia IVA; esonero ritenuta; indicazioni PA | Formato PA; invio SdI; termini di pagamento PA; bollo trimestrale |
| Servizi B2B UE (cliente con VAT UE) | Imponibile; nessun IVA; eventuali maggiorazioni previdenziali; bollo se dovuto | “Non soggetta art. 7-ter DPR 633/1972”; VAT cliente UE | E-fattura via SdI; corretta natura IVA (N3/N2); verifica VIES; nessun esterometro separato |
| Servizi B2B extra-UE | Imponibile; eventuali maggiorazioni; bollo se dovuto | “Fuori campo art. 7-ter DPR 633/1972” | E-fattura con codice destinatario estero; natura IVA corretta; conservazione a norma |
| Reverse charge interno | Imponibile; eventuali maggiorazioni; nessun bollo | “Inversione contabile art. … DPR 633/1972”; senza IVA esposta | E-fattura TD01; cliente integra l’IVA; tu non versi IVA né bollo |
FAQ: domande frequenti sulla fattura in forfettario
1) Qual è la numerazione corretta delle fatture? Posso usare sezionali e ricominciare da 1 ogni anno?
La numerazione deve essere progressiva e senza salti. Puoi ripartire da 1 all’inizio di ogni anno. È prassi diffusa usare un formato come “2026/001”. In alternativa, puoi usare un sezionale per distinguere canali o attività (es. “A-2026/001” per clienti italiani e “E-2026/001” per esteri). Ogni sezionale ha la sua progressione autonoma, ma deve essere coerente e tracciabile.
Se emetti sia fatture ordinarie sia note di credito, le note di credito hanno un loro tipo documento (TD04) e una propria numerazione progressiva, anche integrata nella stessa serie. Il requisito chiave è l’univocità del numero nell’anno e nel sezionale. Fonte: art. 21 DPR 633/1972 e prassi dell’Agenzia delle Entrate.
2) La marca da bollo si applica anche alle note di credito e alle fatture con reverse charge?
La marca da bollo si applica alle fatture (e ricevute) non soggette a IVA, con importo superiore a 77,47 euro. Per le note di credito, si guarda alla natura del documento originario: se stai stornando una fattura con bollo, la nota non richiede un ulteriore bollo; adeguerai l’imposta di bollo effettiva nella liquidazione trimestrale, perché l’Agenzia delle Entrate calcola sul tracciato XML dove hai indicato la presenza del bollo. Se hai dimenticato di indicare il bollo in una fattura che lo richiedeva, puoi regolarizzare con ravvedimento operoso.
Per il reverse charge interno, il bollo non è dovuto. L’operazione è soggetta a IVA per legge, anche se l’IVA è assolta dal cliente con integrazione. L’imposta di bollo è alternativa all’IVA esposta e non si applica quando l’operazione ricade nel campo IVA. Fonti: DPR 642/1972; chiarimenti Agenzia delle Entrate.
3) Devo indicare spese anticipate in nome e per conto (art. 15) e come incidono nel forfettario?
Le spese anticipate in nome e per conto del cliente, se rispettano i requisiti dell’art. 15 del DPR 633/1972, non costituiscono compenso. In fattura le indichi come “spese anticipate ex art. 15” e non subiscono IVA né rientrano nel calcolo del bollo se la fattura è altrimenti soggetta a IVA. Nel forfettario sei in franchigia IVA, ma la logica resta: le somme realmente anticipate e documentate non entrano nei compensi.
Attenzione però: rimborsi spese non “ex art. 15” (ad esempio rimborsi forfettari, trasferte senza documenti intestati al cliente) sono parte del compenso. Nel forfettario, aumentano la base sulla quale applichi il coefficiente di redditività e possono far scattare la marca da bollo oltre 77,47 euro. Conserva sempre i documenti e specifica chiaramente in fattura la natura della spesa.
4) Come funziona il principio di cassa nel forfettario rispetto alla data fattura e agli incassi?
Il forfettario determina il reddito con il principio di cassa. Significa che contano gli incassi effettivi, non la data della fattura. Se emetti una fattura a dicembre 2026 ma incassi a gennaio 2027, quel compenso rileva nel 2027. Di conseguenza anche i contributi previdenziali correlati seguono gli incassi ai fini del calcolo del reddito.
La fattura elettronica richiede comunque data e numerazione coerenti con l’emissione. Devi emettere la fattura entro dodici giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (regola generale IVA, art. 21 DPR 633/1972). Anche se sei in franchigia, la tempistica di emissione si allinea alle regole IVA. Il principio di cassa incide sul calcolo dell’imposta sostitutiva, non sui termini di fatturazione.
5) Ho sbagliato dicitura o ho dimenticato il bollo nella e-fattura: come correggo e che sanzioni rischio?
Se la dicitura IVA o ritenuta è errata, emetti una nota di variazione (TD04) per correggere testi e importi se necessario. Se l’errore è solo testuale e non incide su importi, valuta l’invio di un documento sostitutivo concordato con il cliente, oppure conserva uno scambio PEC che chiarisca la dicitura. Per errori sostanziali (imponibile, previdenza, totale), usa sempre la nota di credito e riemetti la fattura corretta.
Per la marca da bollo dimenticata sulle e-fatture, l’Agenzia delle Entrate rileva lo scostamento e invia una comunicazione con l’importo dovuto e la sanzione. La sanzione per omesso versamento del bollo, in generale, parte dal 30% dell’imposta non versata ed è riducibile con ravvedimento operoso se paghi spontaneamente prima dei controlli formali. Riferimenti: DPR 642/1972 sull’imposta di bollo; D.Lgs. 472/1997 sul ravvedimento operoso; documentazione dell’Agenzia delle Entrate.
