Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Non puoi più entrare nel regime dei minimi. Se oggi sei nei minimi, puoi passare al regime forfettario dal 1° gennaio, se rispetti i requisiti, applicandolo in fattura e in dichiarazione dei redditi.
- Il regime dei minimi non è più accessibile ai nuovi dal 2016; chi è dentro può restare fino a 35 anni o 5 anni, salvo opzione.
- Per passare al forfettario servono i requisiti dell’anno precedente e la decorrenza è dal 1° gennaio, senza comunicazioni preventive.
- Nel forfettario l’imposta è sostitutiva (5% start-up, poi 15%), costi calcolati con coefficiente di redditività e IVA non detraibile.
Quadro normativo e differenze sostanziali 2026
La legge che istituisce il regime forfettario è la legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, modificata negli anni anche dalla legge 197/2022. Questa ha fissato il limite di 85.000 euro di ricavi/compensi e ha introdotto la fuoriuscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno.
Il vecchio “regime dei minimi” (detto anche regime di vantaggio) discende dall’art. 27 del decreto-legge 98/2011, convertito in legge 111/2011. Non è più accessibile ai nuovi titolari di partita IVA, ma chi lo applica può mantenerlo fino al compimento dei 35 anni o per 5 periodi d’imposta, salvo uscita anticipata per opzione.
Sia minimi sia forfettario prevedono IVA non esposta in fattura e non detraibile (esonero dalla rivalsa e dal diritto a detrazione, ai sensi del DPR 633/1972, con specifiche diciture in fattura). Entrambi applicano un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali, in luogo degli scaglioni ordinari del TUIR (DPR 917/1986).
Dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica è obbligatoria anche per i contribuenti forfettari e per gli ex minimi che ne siano tenuti, secondo quanto previsto dal decreto-legge 36/2022 e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Questo vale a regime nel 2026.
Per la previdenza, artigiani e commercianti nel forfettario possono chiedere la riduzione contributiva del 35% (istituto operativo da legge di stabilità 2015 e istruzioni INPS, ad esempio circolare INPS n. 29/2015 e successive). I professionisti con Casse private seguono le regole della propria Cassa, senza la riduzione del 35%.
Definizioni operative utili
Regime forfettario: è il regime naturale per chi rispetta i limiti e gli altri requisiti. Calcoli il reddito applicando un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi. Il coefficiente varia per attività (per esempio, professionisti 78%). “Forfettario” significa che i costi sono stimati a forfait, non a spese reali.
Regime dei minimi: è il regime agevolato non più accessibile ai nuovi contribuenti. Qui il reddito si calcola come incassi meno spese effettive. C’è il tetto storico di 30.000 euro di ricavi/compensi e il limite di 15.000 euro di beni strumentali nel triennio.
Principio di cassa: tassazione in base a quanto incassi e paghi entro l’anno. Sia il regime dei minimi sia il forfettario adottano il principio di cassa, quindi conta la data di incasso, non la data della fattura.
Confronto tecnico: imposta, soglie, costi e IVA
Imposta sostitutiva: nel forfettario paghi il 5% per i primi 5 anni se sei “start-up” (requisiti specifici: nuova attività, assenza di precedenti attività analoghe, rispetto delle altre condizioni), poi 15%. Nei minimi l’imposta sostitutiva è 5% per tutta la durata.
Limiti di ricavi/compensi: forfettario fino a 85.000 euro. Se superi 100.000 euro in corso d’anno, esci subito e applichi l’IVA da quel momento. Nei minimi il limite è 30.000 euro annui; se lo superi, esci dal regime dall’anno successivo (salvo supero rilevante secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate).
Costi: per i minimi deduci le spese effettive, documentate e inerenti. Nel forfettario non deduci i costi reali; applichi il coefficiente di redditività. Puoi solo dedurre i contributi previdenziali effettivamente pagati dal reddito forfettario.
IVA e ritenute: nei due regimi non addebiti l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. Di regola non subisci ritenute d’acconto: inserisci la dicitura di esonero nelle fatture ai sostituti d’imposta.
Collaboratori e lavoro: i minimi non possono avere dipendenti o collaboratori. Nel forfettario sono ammessi dipendenti e collaboratori entro 20.000 euro lordi annui di spesa per lavoro.
Quando conviene passare dai minimi al forfettario
Conviene valutare il passaggio se sei vicino a 30.000 euro di ricavi o se hai spese basse. Nel forfettario, con spese contenute, il coefficiente di redditività può darti un reddito imponibile più favorevole rispetto alla deduzione di poche spese reali.
Se hai spese elevate e costanti, il regime dei minimi può rimanere più conveniente, perché ti consente di dedurre tutti i costi effettivi e ammortamenti secondo le regole semplificate del regime.
Considera anche la previdenza: se sei artigiano o commerciante, il forfettario ti permette la riduzione dei contributi del 35%. Questo può spostare l’ago della bilancia in modo significativo.
Valuta infine gli adempimenti. Dal 2026 la fatturazione elettronica è comunque un passaggio obbligato. La gestione amministrativa dei due regimi è simile, ma il forfettario è oggi il quadro naturale e più stabile nel tempo.
Requisiti per entrare nel forfettario nel 2026
Per entrare nel 2026 devi aver rispettato nel 2025:
- ricavi/compensi non oltre 85.000 euro;
- assenza di partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o SRL “trasparenti” che svolgono attività riconducibili alla tua;
- assenza di prevalenza di rapporti con l’ex datore di lavoro salvo specifiche condizioni annotate dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate;
- spese per lavoro dipendente e assimilati non oltre 20.000 euro lordi.
Restano valide le esclusioni soggettive e oggettive previste dalla legge 190/2014 e successive modifiche. In caso di dubbio, si fa riferimento alla prassi amministrativa (ad esempio circolari dell’Agenzia delle Entrate, come la n. 10/E del 2016 e la n. 9/E del 2019) e alla consultazione su Normattiva delle leggi citate.
Come si effettua il passaggio: tempi e adempimenti
Il passaggio si effettua dall’1 gennaio. Non c’è un modulo di opzione da inviare prima. Applichi il forfettario in fattura fin dal primo documento dell’anno e lo indichi nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di decorrenza.
Se sei nei minimi, devi “uscire per opzione”. L’opzione è un atto di comportamento: inizi ad applicare il nuovo regime dall’inizio dell’anno. L’eventuale vincolo triennale delle opzioni contabili non si applica al forfettario, che è regime naturale, ma verifica sempre eventuali opzioni IVA pregresse.
Gestisci con cura la transizione contabile: chiudi eventuali registri/minimi al 31 dicembre, aggiorna la dicitura in fattura dal 1° gennaio, adegua i codici nel gestionale di fatturazione elettronica, e verifica la corretta compilazione del quadro LM in dichiarazione.
Effetti su IVA, ritenute e acconti
Con il passaggio al forfettario continui a non indicare l’IVA in fattura e a non detrarre l’IVA sugli acquisti. Inserisci la dicitura di esonero dalla ritenuta d’acconto nelle fatture a clienti sostituti d’imposta.
Per gli acconti dell’imposta sostitutiva, applica le regole ordinarie degli acconti con metodo storico o previsionale, considerando la nuova aliquota e il diverso reddito imponibile forfettario. Occhio al primo anno di passaggio: gli acconti potrebbero ridursi o azzerarsi se l’imposta dell’anno precedente era riferita ai minimi.
Regola decisionale rapida
Decidi in 5 mosse logiche
- Ricavi attesi 2026 tra 30.000 e 85.000 euro? Pro-forfettario. Sfrutti un tetto più ampio e mantieni l’aliquota 5% start-up se ne hai diritto.
- Spese effettive alte e stabili (oltre 35-40% dei ricavi)? Pro-minimi, finché puoi restare: dedurre i costi reali può convenire più del coefficiente.
- Sei artigiano/commerciante? Pro-forfettario, per la riduzione INPS del 35%, salvo spese elevatissime che rovesciano la convenienza.
- Rischi di superare 85.000 euro? Pro-forfettario ma con monitoraggio mensile. Sopra 100.000 euro scatta l’uscita immediata e l’IVA dal superamento.
- Hai collaboratori o vuoi assumerne? Pro-forfettario: puoi sostenere spese per lavoro fino a 20.000 euro lordi. Nei minimi non puoi.
Esempi numerici semplificati
Esempio A: professionista con spese basse
Ricavi 40.000 euro, spese effettive 4.000 euro, contributi 4.000 euro.
Nei minimi: reddito 36.000, imposta 5% = 1.800 euro (dedotti i contributi secondo regole del regime).
Nel forfettario (coefficiente 78%): reddito lordo 31.200; reddito imponibile dopo contributi 27.200; imposta 5% = 1.360 euro. In questo caso vince il forfettario.
Esempio B: artigiano con spese alte
Ricavi 32.000 euro, spese effettive 12.000 euro, contributi 4.200 euro.
Nei minimi: reddito 20.000, imposta 5% = 1.000 euro.
Nel forfettario (coefficiente ipotetico 67%): reddito lordo 21.440; imponibile dopo contributi 17.240; imposta 5% = 862 euro. Considera però che nel forfettario puoi chiedere riduzione INPS 35%, che può aumentare la convenienza complessiva. Fai sempre il conto netto di imposte più contributi.
Errori ricorrenti da evitare
Quattro trappole pratiche
- Passaggio a metà anno: non si può. La decorrenza è sempre 1° gennaio.
- Dimenticare la dicitura anti-ritenuta in fattura: rischi ritenute non dovute e complicazioni in dichiarazione.
- Confondere il limite 85.000 con quello 100.000: a 85.000 resti dentro, a 100.000 esci subito e scatta l’IVA da quel momento.
- Ignorare le partecipazioni societarie: certe partecipazioni ti escludono dal forfettario. Verifica prima di emettere la prima fattura dell’anno.
Fonti normative e prassi da conoscere
Riferimenti testuali
- Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario), consultabile sul portale Normattiva.
- Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) per soglia 85.000 e fuoriuscita oltre 100.000.
- Decreto-legge 36/2022 per l’estensione della fatturazione elettronica.
- Art. 27 del decreto-legge 98/2011 per il regime di vantaggio/minimi.
- DPR 633/1972 (IVA) e DPR 917/1986 (TUIR) per le regole generali.
- Circolari Agenzia delle Entrate n. 10/E del 2016 e n. 9/E del 2019 per interpretazioni operative.
- Circolari INPS sulla riduzione contributiva del 35% per artigiani e commercianti, ad esempio circolare n. 29/2015 e successivi messaggi.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per definizioni di lavoro subordinato e collaborazioni.
| Scenario | Requisiti per il passaggio | Tempistiche | Adempimenti operativi |
|---|---|---|---|
| Professionista nei minimi con ricavi 28.000 euro e poche spese | Requisiti forfettario rispettati nel 2025; nessuna partecipazione esclusa; soglia 85.000 ok | Passaggio dal 1° gennaio 2026 | Adegua dicitura in fattura; applica imposta sostitutiva 5% se start-up; quadro LM in dichiarazione |
| Artigiano nei minimi con spese alte e dipendente part-time | Nei minimi non puoi avere dipendenti; per passare, spese lavoro entro 20.000 lordi nel forfettario | Passaggio dal 1° gennaio 2026; verifica costi/benefici | Richiedi riduzione INPS 35%; aggiorna codici nel gestionale FE; verifica ritenute |
| Consulente vicino a 30.000 euro che prevede crescita a 50.000 | Requisiti forfettario integri; attenzione a rapporto con ex datore di lavoro | Passaggio dal 1° gennaio 2026 | Monitora trimestralmente i ricavi; se superi 100.000 in futuro, esci subito con IVA da quel momento |
| Professionista con spese documentate molto elevate | Verifica se la deduzione costi nei minimi è più vantaggiosa del coefficiente forfettario | Se conviene, resta nei minimi fino a scadenza naturale | Rivaluta ogni anno; considera che i minimi cessano al compimento dei 35 anni o al 5° anno |
FAQ
Posso passare dai minimi al forfettario in qualsiasi momento dell’anno?
No. La decorrenza è sempre dal 1° gennaio. La legge prevede che il forfettario sia un regime “naturale”, quindi entri se hai i requisiti all’inizio del periodo d’imposta. Se sei nei minimi e vuoi uscire per opzione, devi applicare il nuovo regime dall’inizio dell’anno e mantenerlo per tutto l’anno. Non esiste un cambio in corso d’anno, salvo i casi di fuoriuscita immediata oltre 100.000 euro che riguardano chi è già nel forfettario.
Devo comunicare all’Agenzia delle Entrate il passaggio al forfettario?
Non serve una comunicazione preventiva. L’opzione si manifesta con il comportamento concludente: inizi ad applicare il forfettario dall’1 gennaio, emetti fatture con la relativa dicitura, e compili la dichiarazione dei redditi (quadro LM) come contribuente forfettario. Rimane buona prassi informare il consulente e aggiornare tempestivamente i dati nel sistema di fatturazione elettronica per evitare errori sulle prime fatture dell’anno.
Se prevedo di superare gli 85.000 euro, mi conviene comunque entrare nel forfettario?
Dipende dal rischio concreto di superare i 100.000 euro. Tra 85.000 e 100.000 resti nel forfettario per quell’anno, con uscita dal successivo. Se però superi 100.000, esci subito e applichi IVA dal momento del superamento. Se sei vicino a 100.000, valuta con attenzione: l’immediata applicazione dell’IVA può creare complicazioni operative a metà anno e impatto sui prezzi. Un monitoraggio mensile dei ricavi e una previsione prudente aiutano a decidere.
Ho partecipazioni in una SRL. Posso accedere al forfettario?
La legge esclude l’accesso se detieni partecipazioni in SRL “trasparenti” o se controlli una SRL che svolge attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta con partita IVA individuale. La verifica è tecnica: conta la natura della partecipazione, l’eventuale controllo e l’affinità delle attività. Se la partecipazione non integra tali condizioni di esclusione, potresti accedere. È essenziale un’analisi preventiva dei patti sociali, dei codici ATECO e dell’operatività effettiva.
Sono un artigiano: la riduzione INPS del 35% si applica automaticamente nel forfettario?
No. Devi fare apposita domanda all’INPS, secondo le istruzioni operative che l’Istituto aggiorna ogni anno. La riduzione si applica sulla contribuzione dovuta alla Gestione Artigiani e Commercianti e non riguarda i professionisti iscritti alla Gestione Separata o a Casse private. Ricorda che la riduzione non influisce sul minimale contributivo: incide in percentuale, ma restano i minimi. Considera l’effetto della riduzione nel conto economico complessivo, insieme all’imposta sostitutiva.
