Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate consente emissione e invio e-fatture, consultazione e conservazione, registrazione dell’indirizzo telematico, gestione deleghe e corrispettivi telematici, inclusi documenti transfrontalieri tramite SDI.
- Dal 1° gennaio 2024 l’e-fattura è obbligatoria per tutti, inclusi i forfettari. Fonte: DL 36/2022 convertito in Legge 79/2022, D.Lgs. 127/2015.
- Tempi di emissione: 12 giorni per fattura immediata; entro il 15 del mese successivo per la differita. Fonte: art. 21 DPR 633/1972 e DL 119/2018 convertito in Legge 136/2018.
- Corrispettivi: memorizzazione e invio telematico giornaliero con Registratore Telematico, trasmissione entro 12 giorni. Fonte: art. 2 D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti Agenzia Entrate.
Cos’è il portale Fatture e Corrispettivi e come accedervi
È l’area online dell’Agenzia delle Entrate per gestire fatture elettroniche e corrispettivi telematici. Funziona come cruscotto unico su SDI, il Sistema di Interscambio.
Accedi con SPID, CIE o CNS. Sono identità digitali dello Stato. Ti permettono il login sicuro all’area riservata.
All’interno trovi: emissione fatture, registrazione “indirizzo telematico” (PEC o codice destinatario), deleghe a un intermediario, consultazione e conservazione, gestione corrispettivi, servizi per operazioni con l’estero.
Base normativa: D.Lgs. 127/2015 (istituisce e-fattura e corrispettivi), Legge 205/2017 (estende l’obbligo B2B), DL 36/2022 convertito in Legge 79/2022 (obbligo per forfettari), provvedimenti attuativi dell’Agenzia. I testi sono consultabili su Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Obblighi 2026: chi deve usare il portale e per cosa
Partite IVA in regime ordinario e semplificato
Devono emettere e-fatture tramite SDI per tutte le operazioni rilevanti IVA. Devono usare Registratore Telematico se fanno vendita al dettaglio. Devono conservare le fatture per 10 anni.
Regime forfettario
Dal 2024 l’e-fattura è obbligatoria per tutti i forfettari. Prima era a scaglioni. Ora non ci sono eccezioni operative legate al volume d’affari. Si applicano le stesse regole di emissione e tempi.
Il forfettario non detrae IVA. Ma deve comunque documentare correttamente operazioni con e-fatture e usare SDI. Se vende al dettaglio può emettere documento commerciale con RT.
Professionisti con operazioni miste
Chi emette sia fatture che corrispettivi deve usare entrambi i moduli del portale. Emette e invia e-fatture per le prestazioni. Memorizza e invia corrispettivi per vendite al minuto.
Funzioni chiave del portale: cosa fare e quando
1) Registrazione dell’indirizzo telematico
È l’indirizzo predefinito dove vuoi ricevere le e-fatture. Può essere un codice destinatario (7 caratteri) o una PEC. Registrarlo evita smarrimenti e semplifica la ricezione.
Se non registri nulla, le fatture arrivano comunque nello SDI e sono consultabili nel portale. Ma la registrazione predefinita rende automatico l’inoltro al tuo gestionale o PEC.
2) Emissione e invio e-fatture
La fattura elettronica è un file XML con campi standard. SDI controlla formato e dati, poi recapita al cliente. Il portale offre creazione assistita, firma e invio.
Tempi: 12 giorni dall’operazione per la fattura immediata. Per la fattura differita puoi emettere entro il 15 del mese successivo, riepilogando documenti di trasporto. Riferimenti: art. 21 DPR 633/1972 e DL 119/2018.
Tipi documento più usati: TD01 (fattura), TD04 (nota di credito), TD05 (nota di debito). Per operazioni speciali e integrazioni estero si usano codici TD dedicati.
3) Documenti transfrontalieri (ex esterometro)
Dal 1° luglio 2022 le operazioni con soggetti esteri si comunicano via SDI con specifici codici. Non si invia più l’esterometro periodico. Fonte: D.Lgs. 127/2015 come modificato.
Acquisti dall’estero: usa TD17 (servizi da non residenti), TD18 (acquisti intracomunitari di beni), TD19 (acquisti ex art. 17 c. 2). Emissione entro il 15 del mese successivo al ricevimento del documento o effettuazione dell’operazione.
Cessioni verso estero: puoi emettere e-fattura con codice destinatario convenzionale. In alternativa, documenti analoghi con trasmissione dati via SDI. Verifica la corretta natura IVA.
4) Corrispettivi telematici
Per vendite al minuto e attività assimilate emetti il documento commerciale con un Registratore Telematico. Il RT memorizza l’incasso giornaliero e invia i dati all’Agenzia.
La trasmissione è giornaliera. La norma consente invio entro 12 giorni. Se il RT è guasto, usa il documento commerciale manuale e trasmetti i dati appena ripristini. Fonte: art. 2 D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti attuativi.
Nel portale puoi consultare corrispettivi, verificare scarti, rettificare dove ammesso e gestire la lotteria degli scontrini.
5) Consultazione e conservazione
Se aderisci al servizio di consultazione, vedi il contenuto integrale delle fatture nel tempo. Senza adesione, vedi solo i metadati per 15 mesi. La conservazione digitale a norma garantisce integrità per 10 anni.
Il portale offre un servizio gratuito di conservazione, con adesione esplicita. In alternativa puoi usare un conservatore esterno. Tieni un’unica linea di conservazione per ordine e ispezioni.
Deleghe, ruoli e sicurezza
Delega servizi di fatturazione elettronica
Puoi delegare un intermediario abilitato ad agire per tuo conto. Inserisce, invia, consulta e conserva i documenti. La delega si attiva nel portale con modulo e conferma. Fonte: provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di deleghe.
Limita la delega ai servizi necessari. Imposta scadenza e controlla periodicamente accessi e attività. La responsabilità fiscale resta tua.
Controlli antifrode e QR-Code
Puoi generare il tuo QR-Code soggetto IVA. Contiene i tuoi dati anagrafici e l’indirizzo telematico. Il fornitore lo legge e compila correttamente la fattura.
Il portale segnala anomalie frequenti. Verifica partite IVA, natura IVA e codici N1-N7, split payment ove applicabile, esigibilità IVA, ritenute, contributi previdenziali.
Errori comuni, scarti SDI e sanzioni
Scarti di SDI: perché e come rimediare
SDI scarta per errori formali o dati incoerenti. Esempi: codice fiscale errato, partita IVA cessata, totale non coerente con imponibili e IVA, data non valida, XML non conforme.
Se ricevi scarto, la fattura non esiste. Devi correggere e inviare entro i termini previsti. Per tutelarti, ritrasmetti appena possibile e conserva prova di tentativo e scarto.
Sanzioni rilevanti
Omessa o tardiva fattura: sanzione dal 90% al 180% dell’imposta relativa, o da 250 a 2.000 euro se operazione non imponibile. Fonte: art. 6 D.Lgs. 471/1997.
Corrispettivi non memorizzati o non trasmessi: sanzione pari al 100% dell’imposta con minimo 500 euro. Reiterazioni possono comportare sospensione. Fonte: art. 2 D.Lgs. 127/2015 in combinato con D.Lgs. 471/1997.
Irregolarità formali senza impatto sull’imposta possono essere sanzionate in misura fissa. Valuta il ravvedimento operoso per ridurre sanzioni. Fonte: D.Lgs. 472/1997.
Regola decisionale rapida
Se vendi al minuto, usa il Registratore Telematico e invia corrispettivi ogni giorno. Se presti servizi su incarico o emetti pro-forma, fai e-fattura via SDI.
Se non conosci l’indirizzo del cliente, registra un indirizzo telematico predefinito e inserisci il codice convenzionale. La fattura sarà comunque recapitata e visibile nel portale.
Se compri dall’estero, integra o autodichiara con TD17, TD18 o TD19 entro il 15 del mese successivo. Se vendi all’estero, emetti documento idoneo e trasmetti i dati via SDI.
Se SDI scarta, la fattura è come non emessa. Correggi e rinvia subito. Se un corrispettivo non è partito per guasto, usa la procedura di emergenza e trasmetti appena possibile.
Se hai dubbi sul regime IVA, verifica l’articolo applicabile del DPR 633/1972 e le note operative dell’Agenzia. Conserva ogni documento per 10 anni in modo coerente.
Riferimenti normativi essenziali
D.Lgs. 127/2015: istituzione fatturazione elettronica e corrispettivi telematici (consultabile su Normattiva).
Legge 205/2017: estensione obbligo e-fattura B2B (consultabile su Normattiva).
DL 36/2022 convertito in Legge 79/2022: obbligo e-fattura per contribuenti in regime forfettario (consultabile su Normattiva).
DL 119/2018 convertito in Legge 136/2018: termini di emissione (12 giorni) (consultabile su Normattiva).
DPR 633/1972 art. 21: termini e contenuto della fattura (consultabile su Normattiva). Provvedimenti Agenzia delle Entrate su specifiche tecniche e deleghe.
| Scenario | Cosa fare nel portale | Base normativa | Tempistiche | Sanzioni/Note |
|---|---|---|---|---|
| Fattura a cliente italiano B2B | Compila XML, invia via SDI, registra indirizzo telematico, conserva | Art. 21 DPR 633/1972; D.Lgs. 127/2015 | Entro 12 giorni (immediata) o 15 mese successivo (differita) | Art. 6 D.Lgs. 471/1997: 90%-180% IVA o fisso |
| Vendita al dettaglio con RT | Memorizza corrispettivi, invia giornalmente, monitora scarti nel portale | Art. 2 D.Lgs. 127/2015; provvedimenti AE | Trasmissione entro 12 giorni dall’operazione | 100% imposta, minimo 500 euro; possibili sospensioni |
| Acquisto servizi da estero | Emetti TD17 (autofattura/integrazione) e invia via SDI | D.Lgs. 127/2015; disciplina reverse charge | Entro il 15 del mese successivo al ricevimento | Sanzioni per omessa integrazione e comunicazione |
| Acquisto intracomunitario di beni | Emetti TD18 e invia via SDI; integra registri | D.Lgs. 127/2015; DPR 633/1972 | Entro il 15 del mese successivo | Sanzioni art. 6 D.Lgs. 471/1997 |
| Nota di credito a storno | Emetti TD04, riferisci alla fattura originaria | DPR 633/1972; specifiche tecniche AE | Appena maturano i presupposti | Recupero IVA; attenzione a date e riferimenti |
| Delegare un intermediario | Attiva “Delega servizi di fatturazione” e definisci perimetro | Provvedimenti AE sulle deleghe | Immediato, con durata definita | Responsabilità fiscale in capo al delegante |
FAQ
Come accedo al portale Fatture e Corrispettivi e cosa mi serve al primo accesso?
Accedi dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS. Sono credenziali rilasciate da soggetti pubblici e privati abilitati. Al primo accesso verifica il profilo fiscale associato alla tua partita IVA. Imposta la registrazione dell’indirizzo telematico predefinito (codice destinatario o PEC). Questo passaggio evita la perdita di fatture e facilita l’inoltro automatico al tuo gestionale. Attiva, se desideri, il servizio di consultazione e di conservazione. Senza adesione vedrai solo i metadati per 15 mesi, non il contenuto integrale a lungo termine. Se lavori in team, configura le deleghe con limiti chiari. Prepara i dati anagrafici completi, IBAN, riferimenti fiscali e i codici IVA che usi più spesso. Così riduci errori in fase di emissione.
Qual è la differenza tra codice destinatario, PEC e registrazione dell’indirizzo telematico?
Il codice destinatario è un identificativo a 7 caratteri fornito da un intermediario accreditato. Consente di ricevere le e-fatture direttamente nel gestionale collegato. La PEC è una casella di posta certificata. Può ricevere le fatture in formato XML come allegati. La registrazione dell’indirizzo telematico è l’operazione nel portale con cui scegli dove SDI recapiterà in modo predefinito le tue e-fatture. Puoi impostare codice destinatario o PEC. Se non registri nulla, SDI trattiene comunque le fatture. Tu le puoi vedere nel portale, ma rischi di non importarle nel gestionale. La scelta consigliata è registrare un codice destinatario stabile. Cambiare PEC o fornitore diventa trasparente, perché l’inoltro resta coerente. Ricorda di aggiornare il QR-Code dopo ogni modifica.
Sono in regime forfettario: cosa devo fare nel 2026 tra fatture e corrispettivi?
Dal 2024 il regime forfettario emette obbligatoriamente e-fatture via SDI. Non hai IVA a debito o a credito, ma devi rispettare tempi e formato. Emetti entro 12 giorni dall’operazione o entro il 15 del mese successivo se differita. Se vendi al dettaglio, usa il Registratore Telematico e rilascia documento commerciale. Non sei obbligato a emettere fattura salvo richiesta del cliente entro 12 giorni, ma in molti casi conviene farlo per tracciabilità. Se acquisti dall’estero, usa i documenti TD17, TD18 o TD19 per l’integrazione dei dati. Ricorda che il forfettario non detrae IVA, ma gli adempimenti restano. Attiva consultazione e conservazione nel portale per gestire gli archivi decennali. Monitora le soglie di ricavi del tuo regime e le eventuali cause di esclusione. Le fonti sono il D.Lgs. 127/2015 e il DL 36/2022 convertito in Legge 79/2022, consultabili su Normattiva.
Come gestisco uno scarto di SDI e come evito sanzioni?
Quando SDI scarta, la fattura è come non emessa. Leggi la motivazione di scarto: il portale la mostra in chiaro. Gli errori più frequenti riguardano dati anagrafici, partite IVA cessate, arrotondamenti, incoerenze tra imponibile, aliquote e imposta, o date fuori norma. Correggi il file XML e rinvia entro i termini. Se hai superato i 12 giorni, invia subito e valuta il ravvedimento operoso per ridurre sanzioni. Per evitare scarti, compila le anagrafiche da anagrafe tributaria, usa il QR-Code del cliente, preimposta aliquote e nature IVA corrette, valida l’XML con gli schemi aggiornati. Conserva ricevute e notifiche. In caso di contestazioni, le ricevute di invio e di scarto provano la tua diligenza. La disciplina sanzionatoria è nell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997, consultabile su Normattiva.
Operazioni con l’estero: quando uso TD17, TD18 e TD19 e quali sono i tempi?
Usi TD17 per servizi ricevuti da soggetti esteri, sia UE che extra-UE. Usi TD18 per acquisti intracomunitari di beni. Usi TD19 per acquisti di beni da soggetti non stabiliti in Italia, in casi particolari previsti dall’art. 17, comma 2, del DPR 633/1972. Questi documenti sostituiscono la vecchia comunicazione esterometro con trasmissione puntuale a SDI. I tempi: entro il 15 del mese successivo al ricevimento della fattura estera o all’effettuazione dell’operazione, secondo la natura. Compila con dati corretti del fornitore estero, valuta il cambio se espresso in valuta, imposta correttamente la natura IVA e il meccanismo di reverse charge. Conserva i documenti esteri allegati. In caso di errori o omissioni, si applicano le sanzioni del D.Lgs. 471/1997, con possibilità di ravvedimento. Le basi normative sono nel D.Lgs. 127/2015 e nelle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.
