Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se esci dal regime dei minimi puoi entrare nel regime forfettario se rispetti i requisiti, oppure nel regime ordinario in contabilità semplificata; la decorrenza dipende da età e soglie di fatturato.
- Regole di uscita: uscita automatica a 35 anni o alla fine del periodo agevolato; oltre 30.000 euro esci l’anno dopo; oltre 45.000 euro esci subito.
- Scelte possibili: forfettario (se ricavi entro 85.000 euro e nessuna causa di esclusione) oppure ordinario semplificato (IVA e IRPEF ordinaria).
- Tempistiche: il passaggio al forfettario vale dal 1° gennaio; l’uscita “immediata” per supero di 45.000 euro comporta ingresso nell’ordinario da quel momento.
Cos’è il “regime dei minimi” oggi e quando si esce
Il “regime dei minimi” è il vecchio “regime di vantaggio” con imposta sostitutiva al 5%. Lo ha istituito il Decreto-Legge 98/2011, articolo 27, con rinvio alla disciplina dei minimi introdotta dalla Legge 244/2007. Non sono più consentiti nuovi ingressi dal 2016, ma chi ne aveva diritto ha potuto proseguire fino a scadenza.
Si esce per tre motivi tipici. Primo: scadenza anagrafica, cioè il compimento dei 35 anni. Secondo: fine del periodo agevolato (cinque periodi d’imposta, estendibili fino ai 35 anni). Terzo: superamento dei limiti di ricavi/compensi.
Il limite standard è 30.000 euro annui. Se superi 30.000 ma resti entro 45.000, esci dal regime dei minimi dall’anno successivo. Se superi 45.000 euro, l’uscita è immediata nell’anno stesso, con passaggio all’IVA ordinaria dal momento del supero. Queste soglie discendono dalla disciplina dei “minimi” storici e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Fonti normative utili da consultare
Per il quadro normativo, consulta su Normattiva: Decreto-Legge 98/2011, articolo 27; Legge 244/2007, articolo 1, commi 96-117; DPR 633/1972 per l’IVA; DPR 600/1973, articolo 18 sulla contabilità semplificata. Per il regime forfettario: Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89, come modificata da successive Leggi di Bilancio. Verifica inoltre le circolari dell’Agenzia delle Entrate pertinenti.
Dopo l’uscita: forfettario o ordinario in semplificata
Hai due strade. Il regime forfettario è il regime agevolato attuale. Prevede un’imposta sostitutiva al 15% (o 5% per le nuove attività che rispettano specifici requisiti). Applica il coefficiente di redditività per calcolare il reddito, cioè una percentuale fissa sui ricavi/compensi al posto dei costi reali.
Il regime ordinario in contabilità semplificata è il regime “base” per le piccole attività. Qui paghi l’IRPEF a scaglioni, addizionali e l’IVA. Applichi il principio di cassa, cioè tassazione sugli incassi e deduzione sui pagamenti, con limiti e regole fissati dal DPR 600/1973, articolo 18 e dalla Legge 232/2016.
Requisiti essenziali del forfettario (scenario 2026)
Il forfettario richiede ricavi/compensi annui non oltre 85.000 euro. Se superi 85.000, esci l’anno dopo. Se superi 100.000, esci subito nell’anno in corso con IVA dal momento del supero (previsione introdotta dalla Legge 197/2022). Restano le cause di esclusione tipiche: partecipazione in società di persone o associazioni, controllo di SRL che svolgono attività riconducibili alla tua, adozione di regimi IVA speciali, residenza non UE/SEE salvo condizioni specifiche.
Dal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria anche per i forfettari. In forfettario non addebiti l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. Indichi l’annotazione di operazione in regime forfettario, con norma di riferimento.
Quando conviene l’ordinario in semplificata
L’ordinario in semplificata conviene se hai molti costi deducibili e un profilo IVA a credito. Qui deduci i costi “reali” e detrai l’IVA sugli acquisti, se inerenti. Resti in semplificata se rientri nei limiti di ricavi previsti dall’articolo 18 del DPR 600/1973 (soglie fissate dalla legge, tipicamente distinte tra servizi e altre attività).
Attenzione alle scadenze IVA, ai registri e alle liquidazioni periodiche. Serve anche la conservazione elettronica delle fatture e la corretta gestione dei corrispettivi telematici, se applicabili.
Decorrenza dell’uscita e tempi del passaggio
Se compi 35 anni o termini il periodo agevolato, esci dal 1° gennaio dell’anno successivo. Da allora scegli se restare in ordinario semplificato o accedere al forfettario, se ammissibile.
Se superi 30.000 euro ma resti entro 45.000, esci dal 1° gennaio dell’anno dopo. Pianifica entro fine anno: verifica requisiti del forfettario e predispone la fatturazione per l’anno nuovo.
Se superi 45.000 euro, esci subito. Da quel momento devi applicare l’IVA sulle fatture successive e adempiere agli obblighi IVA (apertura posizione ai fini IVA in ordinario, registri, liquidazioni). Non puoi entrare nel forfettario a metà anno: potrai valutarlo dal 1° gennaio dell’anno seguente, se in regola.
Adempimenti pratici nel cambio di regime
Nel passaggio al forfettario non c’è una “domanda” formale da presentare. Indichi il regime in dichiarazione dei redditi e adegui subito la fatturazione dal 1° gennaio, con le corrette annotazioni.
Nel passaggio forzato all’ordinario per superamento di 45.000 euro, gestisci l’IVA da quando oltrepassi la soglia. Emissione fatture con IVA, registri IVA, liquidazioni e esterometro dove dovuto. Verifica con il tuo consulente se servono comunicazioni anagrafiche (modello AA9/12) e come gestire beni/servizi già acquistati prima del cambio.
Regola decisionale rapida
Se puoi scegliere tra forfettario e ordinario, usa questi nessi logici
- Margini alti e costi bassi? Forfettario di norma conviene, perché il reddito si calcola a forfait con imposta sostitutiva.
- Costi elevati e investimenti con molta IVA a credito? Ordinario in semplificata tende a convenire, grazie a deduzioni e detrazione IVA.
- Clienti privati senza partita IVA? Forfettario spesso competitivo sul prezzo (niente IVA in fattura).
- Clienti B2B che detrarrebbero l’IVA? Ordinario neutrale sull’IVA e più flessibile su ammortamenti e costi effettivi.
- Superi 45.000 nei minimi a metà anno? Vai subito in ordinario; il forfettario potrà partire solo dal 1° gennaio successivo, se hai i requisiti.
Contributi previdenziali: impatto del cambio
I contributi INPS non dipendono dal “minimi vs forfettario” in sé, ma dal tuo inquadramento previdenziale. Artigiani e commercianti versano contributi fissi più una quota a percentuale; in forfettario esiste la riduzione del 35% previa domanda all’INPS (misura disciplinata dalla Legge 190/2014 e prassi INPS).
Chi è in Gestione Separata versa i contributi in percentuale sul reddito. Il cambio di regime fiscale cambia la base imponibile su cui calcoli i contributi. In forfettario usi il reddito forfettario; in ordinario usi il reddito analitico al netto dei costi deducibili.
Effetti su acconti e imposte
Il cambio di regime può modificare acconti IRPEF e imposta sostitutiva. Se esci dai minimi e passi al forfettario, calcoli l’imposta sostitutiva sui nuovi criteri. Se entri in ordinario, ricalcoli IRPEF ed eventuali acconti. Valuta possibili eccedenze o debiti in sede di dichiarazione.
Riferimenti e prassi da monitorare
Per la certezza del diritto, verifica su Normattiva: Decreto-Legge 98/2011, articolo 27; Legge 244/2007; Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89; DPR 633/1972 (IVA); DPR 600/1973, articolo 18 (semplificata). Consulta circolari dell’Agenzia delle Entrate su forfettario e minimi e le istruzioni ministeriali. Per i contributi, consulta circolari INPS e portale del Ministero del Lavoro.
| Scenario di uscita | Decorrenza | Regime di destinazione | Obblighi IVA e contabili | Imposte applicabili | Note operative e limiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Compimento 35 anni o fine periodo agevolato | Dal 1° gennaio dell’anno successivo | Forfettario (se requisiti) oppure Ordinario Semplificato | Forfettario: niente IVA; Ordinario: IVA con liquidazioni periodiche e registri | Forfettario: imposta sostitutiva; Ordinario: IRPEF a scaglioni + addizionali | Valuta cause di esclusione forfettario (partecipazioni, SRL controllate, regimi speciali) |
| Supero 30.000 e fino a 45.000 euro | Dal 1° gennaio dell’anno successivo | Forfettario (se requisiti) oppure Ordinario Semplificato | Resta nei minimi fino a fine anno, poi adatta fatturazione dal nuovo anno | Nuovo regime da anno successivo; ricalcolo acconti | Pianifica cassa e incassi per non oltrepassare 45.000 entro l’anno |
| Supero oltre 45.000 euro | Immediata, nell’anno in corso | Ordinario Semplificato fino a fine anno; Forfettario valutabile dall’anno dopo | IVA da applicare da quando superi; registri IVA, LIPE, eventuale esterometro | IRPEF ordinaria dal momento del supero per le operazioni successive | Attenzione alla corretta fatturazione “mista” nell’anno del supero |
| Uscita volontaria a inizio anno | Dal 1° gennaio, per opzione | Forfettario (se requisiti) oppure Ordinario Semplificato | Adegua subito sistemi di fatturazione e contabilità al nuovo regime | Applica tassazione del regime prescelto per l’intero anno | Per il forfettario verifica soglia 85.000 e assenza di cause di esclusione |
FAQ
Posso passare dal regime dei minimi al forfettario a metà anno?
No. I regimi fiscali, salvo uscita forzata, decorrono dall’inizio dell’anno. Se superi 45.000 euro nei minimi, l’uscita è immediata ma l’approdo è l’ordinario in semplificata fino a fine anno. Il forfettario potrà partire solo dal 1° gennaio successivo, se rispetti i requisiti (soglia 85.000 e nessuna causa di esclusione). Questa impostazione garantisce coerenza dei registri e delle imposte nello stesso periodo d’imposta.
Come fatturo e gestisco l’IVA se supero 45.000 euro durante l’anno?
Dal momento in cui superi 45.000 euro, abbandoni i minimi e applichi il regime ordinario. Le fatture emesse dopo il supero vanno con IVA, con indicazione dell’aliquota corretta e delle eventuali nature. Devi iniziare le liquidazioni periodiche IVA e tenere i registri. Le fatture emesse prima del supero restano valide come “minimi”. Attento alla contabilità “a cavallo”: separa con precisione il prima e il dopo, anche per incassi e note di credito. Verifica con il consulente eventuali comunicazioni anagrafiche e la corretta inclusione dei corrispettivi nel periodo di liquidazione in cui avviene il supero.
Quali sono i requisiti chiave per il forfettario nel 2026 e quando si esce?
Il requisito centrale è restare entro 85.000 euro di ricavi/compensi annui. Sopra 85.000 si esce dal 1° gennaio dell’anno successivo. Sopra 100.000 si esce subito nell’anno in corso con obbligo IVA da quel momento. Restano le cause di esclusione: partecipazione in società di persone/associazioni, controllo di SRL che svolgono attività riconducibili alla tua, regimi IVA speciali, residenza fuori UE/SEE salvo condizioni. La base normativa è la Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89, come modificata da successive leggi di bilancio. Per la certezza, verifica sempre su Normattiva e le circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Mi conviene restare nei minimi fino a 35 anni o passare prima al forfettario?
Dipende dal tuo mix ricavi-costi e dal profilo cliente. Se i tuoi costi sono bassi e lavori con privati, l’imposta sostitutiva dei minimi al 5% resta molto efficiente fino a scadenza. Il forfettario può diventare conveniente se il coefficiente di redditività del tuo codice ATECO è favorevole e se l’aliquota al 5% per nuove attività ti spetta. Se invece hai costi alti, il forfettario può penalizzarti rispetto all’ordinario. Fai un confronto numerico: stima il reddito in minimi, in forfettario (ricavi x coefficiente) e in ordinario (ricavi-costi), poi applica imposte e contributi. La scelta migliore è quella con minore carico complessivo e migliore gestione dell’IVA per i tuoi clienti.
Cosa cambia nei contributi INPS passando dai minimi a forfettario o ordinario?
Se sei artigiano o commerciante, in forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi fissi all’INPS. La domanda è facoltativa e va presentata nei tempi indicati dall’INPS. Se sei in Gestione Separata, versi sempre in percentuale sul reddito imponibile fiscale: nei minimi e nel forfettario la base è quella agevolata, nell’ordinario è il reddito analitico. Il cambio di regime può quindi alzare o abbassare l’imponibile previdenziale. Ricorda che i contributi sono deducibili dal reddito: considera la deduzione nel confronto tra regimi. Per i dettagli applicativi, consulta le circolari INPS e il portale del Ministero del Lavoro.
