Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se superi 85.000 euro resti in forfettario fino a fine anno ed esci dal 1° gennaio successivo; se superi 100.000 euro esci subito nell’anno, con IVA dalla fattura che fa sforare.
- Soglie aggiornate 2026: 85.000 euro per la permanenza; oltre 100.000 euro uscita immediata nell’anno (fonte normativa: Legge 190/2014, come modificata dalla Legge 197/2022).
- Il limite si calcola sugli incassi effettivi dell’anno (principio di cassa: contano gli importi ricevuti, non le fatture emesse ma non incassate).
- Uscita immediata: dal superamento addebiti IVA, applichi ritenute se dovute, avvii liquidazioni IVA e dichiarazione IVA. Niente IVA retroattiva sulle operazioni già effettuate.
Cos’è il limite del regime forfettario nel 2026
Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato per ditte individuali e professionisti. Applica un’imposta sostitutiva su una base calcolata a forfait. Per forfait si intende un coefficiente fisso per attività, che stima il reddito senza contabilità analitica.
La soglia di permanenza è 85.000 euro di ricavi o compensi annui. Per ricavi/compensi consideriamo gli incassi effettivi dell’anno. Questa è la regola del principio di cassa: contano i soldi ricevuti, non solo le fatture emesse.
La base normativa è nell’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014, come modificati dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). La fonte ufficiale è consultabile sui repertori normativi pubblici come Normattiva e i documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Le due soglie da conoscere: 85.000 e 100.000 euro
La Legge 197/2022 ha introdotto una doppia regola:
- se incassi oltre 85.000 ma non oltre 100.000 euro: resti in forfettario fino al 31 dicembre; dal 1° gennaio successivo applichi il regime ordinario;
- se incassi oltre 100.000 euro nel corso dell’anno: il forfettario cessa nello stesso anno; l’IVA si applica dalle operazioni che determinano il superamento.
Per l’IVA vige la regola della non retroattività: non ricalcoli l’IVA sulle operazioni già effettuate prima di superare 100.000 euro. Il riferimento è l’articolo 6 del DPR 633/1972 (momento di effettuazione dell’operazione).
Incassato vs fatturato: come si calcola il limite
Il limite si misura sugli importi incassati. Se emetti una fattura a dicembre e incassi a gennaio, conta nell’anno successivo. Gli acconti incassati contano subito, perché sono denaro ricevuto.
Non rientrano nel conteggio voci che non sono ricavi/compensi, come plusvalenze da cessione di beni strumentali. Su questi aspetti l’Agenzia delle Entrate si è espressa in diverse circolari, tra cui la n. 10/E del 2016 e la n. 9/E del 2019, utili per chiarire casi pratici.
Cosa succede se superi 85.000 ma non 100.000 euro
Se a fine anno i tuoi incassi sono, ad esempio, 92.000 euro, non cambi regime durante l’anno. Continui a emettere fatture senza IVA e senza ritenuta d’acconto se sei professionista, fino al 31 dicembre.
Dal 1° gennaio dell’anno successivo passi al regime ordinario. Per le imprese individuali si applica la contabilità semplificata per cassa, salvo opzione per l’ordinaria. Per i professionisti valgono le regole ordinarie dei lavoratori autonomi, con principio di cassa e IVA.
Gli adempimenti scatteranno dal nuovo anno: addebito IVA, liquidazioni periodiche IVA, dichiarazione IVA annuale, ritenute d’acconto per i professionisti quando il cliente è sostituto d’imposta. Le fonti di riferimento sono il DPR 633/1972 per l’IVA e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa succede se superi 100.000 euro nel corso dell’anno
Quando gli incassi superano 100.000 euro in corso d’anno, il forfettario cessa subito per quell’anno. Per le imposte dirette (IRPEF e addizionali) adotti il regime ordinario sull’intero periodo d’imposta. Questa lettura discende dalla Legge 197/2022, che prevede la cessazione del regime dal medesimo anno.
Per l’IVA, inizi ad addebitarla dalla fattura che ti fa superare 100.000 euro e per tutte le successive. Non applichi l’IVA alle operazioni già effettuate prima dello sforamento. Il momento in cui un’operazione è “effettuata” segue l’articolo 6 del DPR 633/1972: per i beni, consegna o pagamento anticipato; per i servizi, esecuzione della prestazione o pagamento anticipato.
Dal superamento scattano anche le ritenute d’acconto sulle fatture dei professionisti quando il cliente è un sostituto d’imposta. Inoltre, partono gli obblighi di liquidazione periodica IVA e registri IVA. L’obbligo di fatturazione elettronica vale già per tutti, forfettari compresi, in base al Decreto-Legge 36/2022 convertito in Legge 79/2022.
Adempimenti pratici dal giorno dello sforamento
- Aggiungi l’IVA in fattura dal documento che fa sforare e su quelli successivi, con l’aliquota corretta per le tue operazioni.
- Per i professionisti, indica la ritenuta d’acconto se il cliente è sostituto d’imposta.
- Registra le fatture e avvia le liquidazioni IVA dal periodo in cui è avvenuto lo sforamento.
- Prepara la dichiarazione IVA per l’anno, includendo solo i mesi/periodi successivi allo sforamento.
- Conserva traccia dello sforamento e documenta la cronologia delle operazioni per eventuali controlli.
Regola decisionale rapida
Sei oltre-soglia? Ecco la logica in 5 passaggi
- Verifica gli incassi cumulati: somma tutti gli incassi percepiti da inizio anno (acconti compresi).
- Se resti entro 85.000 euro: rimani in forfettario anche l’anno prossimo, se confermi tutti i requisiti.
- Se superi 85.000 ma non 100.000 euro: rimani in forfettario fino al 31 dicembre; dal 1° gennaio prossimo sei in ordinario.
- Se superi 100.000 euro: esci subito nell’anno. Applica IVA e ritenute da quell’operazione; imposte dirette in regime ordinario per l’intero anno.
- Controlla il “momento di effettuazione” dell’operazione (DPR 633/1972, art. 6) per capire se l’IVA va applicata.
Adempimenti e scadenze dopo l’uscita dal forfettario
Fatturazione elettronica e registri IVA
La fattura elettronica tramite SdI è obbligatoria per tutti. Se esci in corso d’anno, adegua subito i codici IVA e la descrizione in fattura. Tieni e aggiorna i registri IVA vendite e acquisti. Le liquidazioni IVA sono mensili o trimestrali in base ai requisiti.
Liquidazioni periodiche IVA e dichiarazione IVA
Calcoli l’IVA a debito e a credito dal primo periodo utile dopo lo sforamento. Versi l’IVA entro i termini ordinari. Presenti le LIPE e, a fine anno, la dichiarazione IVA includendo solo i mesi in cui eri soggetto a IVA.
Ritenute d’acconto per i professionisti
Dal superamento dei 100.000 euro, i professionisti escono dal forfettario e applicano la ritenuta d’acconto sulle nuove fatture ai clienti sostituti d’imposta. La ritenuta non si applica alle fatture emesse prima dello sforamento se l’operazione era già effettuata.
Contributi previdenziali
Gli artigiani e commercianti continuano con i contributi fissi e sul reddito eccedente, con eventuale riduzione del 35% se ammessi. I professionisti in Gestione Separata versano sul reddito effettivo. Il passaggio di regime non interrompe i versamenti; cambia la base di calcolo a saldo.
Opzione per la contabilità ordinaria
Di default, le imprese entrano in semplificata. Puoi optare per l’ordinaria, vincolandoti per tre anni (DPR 442/1997). L’opzione si comunica in dichiarazione IVA, quadro VO, seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Esempi numerici
Esempio 1: superi 92.000 euro
Incassi 92.000 euro entro il 31 dicembre. Resti in forfettario fino a fine anno. Dal 1° gennaio successivo passi all’ordinario. Nel nuovo anno addebiti IVA e, se sei professionista, applichi la ritenuta d’acconto ai clienti sostituti.
Esempio 2: superi 100.000 euro a novembre
Arrivi a 99.500 euro al 10 novembre. Il 15 novembre incassi 2.000 euro e sfori a 101.500 euro. Dal 15 novembre le fatture devono avere l’IVA. Per l’IVA, non ritocchi le fatture precedenti; per le imposte dirette, sei ordinario per tutto l’anno.
Esempio 3: anticipo a dicembre
Incassi a dicembre un acconto di 20.000 euro per un lavoro che svolgerai a gennaio. L’acconto conta nei ricavi dell’anno in cui incassi. Potrebbe farti superare la soglia.
Fonti normative e prassi
Riferimenti principali: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario); Legge 197/2022, art. 1 (soglia 85.000 euro e uscita immediata oltre 100.000 euro); DPR 633/1972, art. 6 (momento di effettuazione dell’operazione IVA); Decreto-Legge 36/2022, convertito in Legge 79/2022 (fatturazione elettronica estesa). Consulta anche le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 2016 e n. 9/E del 2019 per chiarimenti operativi.
| Scenario | Base di calcolo (principio di cassa) | Effetto sul regime nell’anno corrente | Dal 1° gennaio anno successivo | Adempimenti e tempistiche |
|---|---|---|---|---|
| Incassi annui 80.000 € | Somma incassi percepiti (acconti inclusi) | Rimani in forfettario | Rimani in forfettario se permangono i requisiti | Nessuna variazione. Continua imposta sostitutiva e gestione senza IVA |
| Incassi annui 92.000 € | Somma incassi percepiti | Rimani in forfettario fino al 31/12 | Passi all’ordinario (contabilità semplificata per imprese) | Dal nuovo anno: addebito IVA, LIPE, dichiarazione IVA, ritenute per professionisti |
| Superi 100.000 € il 15/11 | Operazione che fa superare la soglia | Uscita immediata. IVA da quella fattura e per le successive. Imposte dirette in ordinario per tutto l’anno | Rimani in ordinario | Liquidazioni IVA dal periodo di sforamento; nessuna IVA retroattiva; aggiorna fatture e registri |
| Superi 100.000 € il 10/03 | Operazione che fa superare la soglia | Uscita immediata già da marzo. Più periodi IVA ordinari nell’anno | Rimani in ordinario | Gestisci IVA per gran parte dell’anno; verifica pro-rata detraibilità e organizzazione liquidità |
| Acconto 20.000 € incassato a dicembre | Gli acconti incassati contano subito | Potrebbe far superare 85k o 100k | Se >85k ≤100k: ordinario dal 1/1; se >100k: uscita immediata | Monitora incassi a fine anno; pianifica fatturazione e incassi per non sforare inaspettatamente |
FAQ: domande frequenti
Il limite si calcola sull’incassato o sul fatturato? Cosa significa “principio di cassa” nel forfettario?
Si calcola sull’incassato. Il principio di cassa significa che consideri il ricavo o compenso quando ricevi il denaro. Se emetti una fattura a dicembre e il cliente paga a gennaio, quell’importo concorre al limite di gennaio, non di dicembre. Gli acconti contano subito, perché sono somme effettivamente incassate. Non rientrano nel conteggio voci che non sono ricavi/compensi, come plusvalenze su beni strumentali. Questa impostazione discende dalla struttura del forfettario (Legge 190/2014) e dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolari n. 10/E del 2016 e n. 9/E del 2019).
Se supero 100.000 euro, devo ricalcolare l’IVA sulle fatture precedenti o integrare quelle già emesse?
No. Non devi ricalcolare l’IVA sulle operazioni già effettuate prima dello sforamento. Dal documento che fa superare 100.000 euro, e per tutti i successivi, addebiti l’IVA con l’aliquota corretta. Il punto chiave è capire quando l’operazione si considera effettuata, secondo l’articolo 6 del DPR 633/1972: per cessioni di beni, conta la consegna (o un pagamento anticipato, se avvenuto prima); per servizi, conta l’esecuzione della prestazione (o il pagamento anticipato, se avvenuto prima). Se l’operazione è stata effettuata prima dello sforamento, non applichi l’IVA anche se l’incasso arriva dopo; se l’operazione è effettuata dopo lo sforamento, l’IVA si applica.
Come cambiano ritenute d’acconto e fatturazione se esco immediatamente oltre 100.000 euro?
Dal superamento in avanti, se sei un professionista e fatturi a un cliente sostituto d’imposta, devi indicare la ritenuta d’acconto in fattura. Prima dello sforamento, in forfettario, la ritenuta non si applica. Dopo lo sforamento, oltre all’IVA, cambiano anche le diciture di fattura e il trattamento della ritenuta. Ricorda che la fatturazione elettronica è già obbligatoria per tutti in base al Decreto-Legge 36/2022, convertito in Legge 79/2022: devi solo adeguare aliquote e campi. Conserva la documentazione che prova la data e la natura delle operazioni in prossimità dello sforamento, per rispondere a eventuali controlli.
Posso rientrare nel forfettario in futuro se torno sotto soglia? Esistono vincoli temporali?
Sì, puoi rientrare se in un anno successivo rispetti di nuovo tutti i requisiti del forfettario. Se sei uscito per superamento dei limiti, non sei vincolato dal regime ordinario per tre anni. Il vincolo triennale si applica solo se hai scelto tu l’opzione per la contabilità ordinaria (DPR 442/1997). Se l’uscita è stata “forzata” per superamento soglia, potrai tornare in forfettario dal primo anno utile in cui soddisfi requisiti e cause di esclusione previste dalla Legge 190/2014, come modificata nel tempo. Valuta sempre l’impatto di IVA, detrazioni e costi deducibili: a volte l’ordinario può essere più conveniente anche sotto soglia.
Devo fare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate quando esco? E quali scadenze devo gestire?
Il passaggio per superamento soglia è automatico: non serve una specifica comunicazione di “recesso” dal forfettario. Devi però adeguare la fatturazione dal momento opportuno, tenere i registri IVA, effettuare le liquidazioni periodiche, versare l’IVA e presentare la dichiarazione IVA per l’anno interessato. Se decidi di optare per la contabilità ordinaria invece che per la semplificata, lo comunichi in dichiarazione IVA (quadro VO) e l’opzione ti vincola per tre anni. Per i contributi previdenziali non c’è uno stop: continui i versamenti ordinari e poi conguagli in base al reddito effettivo. Affidati alle istruzioni aggiornate dell’Agenzia delle Entrate e agli enti previdenziali per le singole scadenze.
