Tasse per un dentista: quali e quante ne pagano?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Un dentista paga imposte e contributi diversi a seconda del regime: forfettario (5%-15% su reddito forfettario) o ordinario (IRPEF per scaglioni). Sempre ENPAM quota A e, se dovuta, quota B.

  • ATECO 86.23.00 con coefficiente di redditività 78% nel forfettario; base imponibile ridotta dai contributi previdenziali.
  • Prestazioni sanitarie esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/1972; alcune cessioni di beni possono essere imponibili.
  • IRPEF 2026 a tre scaglioni: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.001 a 50.000; 43% oltre 50.000, più addizionali.

Inquadramento fiscale del dentista nel 2026

Codice ATECO e natura dell’attività

Il dentista libero professionista usa il codice ATECO 86.23.00. L’attività produce reddito di lavoro autonomo. La gestione contabile segue regole del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, DPR 917/1986).

Puoi scegliere tra regime forfettario o regime ordinario. La scelta incide su calcolo delle imposte, adempimenti e deduzioni.

IVA: esenzione sulle prestazioni sanitarie

Le prestazioni sanitarie rese dal dentista sono esenti IVA. Lo prevede l’art. 10, n. 18, DPR 633/1972, consultabile su Normattiva. L’esenzione vale quando la prestazione ha finalità terapeutica o di diagnosi.

Se vendi beni non sanitari o presti servizi non sanitari, l’IVA può essere dovuta. Valuta caso per caso. Le protesi e alcuni ausili possono rientrare nelle esenzioni specifiche previste dallo stesso articolo.

Regimi contabili disponibili

Regime forfettario: imposta sostitutiva al 15% o 5% per start-up. Reddito calcolato in modo forfettario come percentuale degli incassi (coefficiente di redditività). Normativa: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, e successive modifiche.

Regime ordinario: IRPEF a scaglioni, addizionali regionali e comunali. Determinazione del reddito per cassa, come da art. 54 TUIR: incassi meno spese pagate.

Regime forfettario per il dentista

Requisiti di accesso e permanenza

Puoi entrare se i ricavi dell’anno precedente non superano 85.000 euro. Questa soglia è stata fissata dalla Legge 197/2022 e confermata negli aggiornamenti successivi. Se superi 100.000 euro in corso d’anno, esci subito e applichi l’IVA dalla fattura che fa superare la soglia.

Resti nel regime finché rispetti i limiti e non scattano cause di esclusione (partecipazioni in società, lavoro dipendente prevalente, spese per dipendenti oltre soglia, ecc.), come da Legge 190/2014.

Calcolo del reddito e dell’imposta sostitutiva

Per ATECO 86.23.00 il coefficiente di redditività è 78%. Significa che il 78% degli incassi è considerato utile lordo. Il 22% copre costi stimati.

Reddito imponibile forfettario = incassi x 78% – contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno. L’imposta sostitutiva è 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti start-up previsti dalla Legge 190/2014 (nessuna attività simile nei 3 anni precedenti, attività nuova, rispetto dei limiti).

L’imposta sostitutiva sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. Restano dovuti contributi previdenziali ENPAM.

Fatture, ritenute, bollo e rivalsa

In forfettario non si applica ritenuta d’acconto sulle fatture, come previsto dalla Legge 190/2014. Le prestazioni sanitarie restano esenti IVA; indica in fattura il riferimento normativo dell’esenzione.

Applica l’imposta di bollo da 2 euro su ogni fattura esente IVA oltre 77,47 euro. La marca da bollo si versa tramite fatturazione elettronica con scadenze trimestrali definite dall’Agenzia delle Entrate.

Per la previdenza, puoi applicare la rivalsa del contributo integrativo ENPAM ove previsto dal regolamento della Cassa. In genere è il 2% del compenso. La rivalsa aumenta il totale fattura ma non sostituisce i contributi dovuti.

Contributi ENPAM: quota A e quota B

I medici e odontoiatri versano contributi alla Cassa di categoria. Quota A: importo fisso per età, deliberato annualmente dalla Cassa. Quota B: percentuale sul reddito professionale dichiarato, fino al 19,50%, con esenzioni o minimali secondo regolamento.

I contributi previdenziali obbligatori (quota A e quota B) sono deducibili dal reddito. Nel forfettario riducono la base su cui calcoli l’imposta sostitutiva. Le regole sulla deducibilità del contributo integrativo seguono il regolamento della Cassa; in linea generale non è deducibile.

Riferimenti: D.Lgs. 509/1994 sulla privatizzazione delle Casse, Statuto e Regolamenti della Cassa previdenziale; istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la deducibilità.

Regime ordinario per il dentista

IRPEF 2026 e addizionali

Nel 2026 si applicano tre scaglioni IRPEF: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.001 a 50.000; 43% oltre 50.000. Si aggiungono addizionali regionali e comunali, determinate da Regioni e Comuni.

Applichi le aliquote per scaglioni al reddito imponibile, dopo deduzioni (inclusi contributi previdenziali) e prima delle detrazioni. Fonti: TUIR e leggi di bilancio, consultabili su Normattiva; circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Determinazione del reddito e spese deducibili

Il reddito di lavoro autonomo si determina per cassa: contano incassi e pagamenti dell’anno (art. 54 TUIR). Deduce le spese inerenti e documentate.

Esempi: materiali di consumo, laboratori odontotecnici, canoni studio, utenze, assicurazioni RC professionale, corsi ECM, consulenze, software gestionali, attrezzature. Le attrezzature si ammortizzano in più anni seguendo i coefficienti fiscali.

Ritenute d’acconto e IVA

Se fatturi a soggetti che agiscono come sostituti d’imposta, si applica la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi, salvo forfettario. La ritenuta riduce il saldo IRPEF e genera crediti o debiti in dichiarazione.

Le prestazioni sanitarie restano esenti IVA. Cessioni di beni non sanitari possono essere imponibili: gestisci correttamente la fatturazione, separando le operazioni esenti da quelle imponibili.

Contributi ENPAM nel regime ordinario

Versi quota A fissa e quota B variabile secondo regolamento. I contributi obbligatori sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF. La deducibilità segue quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate e dai regolamenti della Cassa.

Adempimenti e scadenze operative 2026

Fatturazione elettronica e bollo

La fattura elettronica è obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA, inclusi i forfettari. Inserisci la dicitura di esenzione IVA e, se dovuta, la rivalsa previdenziale. Monitora e versa l’imposta di bollo trimestrale.

Dichiarazioni e versamenti

Dichiarazione dei redditi con Modello Redditi Persone Fisiche. Forfettari compilano il quadro LM; ordinari il quadro RE. Indichi i contributi previdenziali. Per la Cassa, segui la dichiarazione reddituale dedicata e le scadenze fissate ogni anno.

Versi saldo e primo acconto di imposte entro fine giugno; secondo acconto entro fine novembre. L’acconto è diviso in due rate uguali salvo disposizioni diverse. Le scadenze sono definite dall’Agenzia delle Entrate e dal MEF.

Regola decisionale rapida

Come scegliere in modo pratico

Se prevedi incassi annui entro 85.000 euro e spese basse, il forfettario tende a convenire. La base imponibile è il 78% degli incassi meno contributi.

Se hai spese elevate, ammortamenti importanti o ritenute d’acconto consistenti, valuta l’ordinario. Potresti pagare meno IRPEF grazie alle deduzioni reali.

Se sei all’inizio e rispetti i requisiti, il 5% per 5 anni nel forfettario è spesso vantaggioso. Confronta sempre due simulazioni con gli stessi dati.

Se superi spesso 85.000 euro o rischi i 100.000, l’ordinario evita uscite improvvise dal regime. Considera anche il peso delle addizionali locali.

Base normativa di riferimento: TUIR (DPR 917/1986), DPR 633/1972 per IVA, Legge 190/2014 e successive modifiche per forfettario, indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e del MEF, regolamenti della Cassa previdenziale (ENPAM). I testi ufficiali sono consultabili su Normattiva e sui portali istituzionali.

Esempi numerici aggiornati al 2026

Esempio 1: forfettario start-up con imposta 5%

Ipotesi: incassi 60.000 euro; coefficiente 78%; contributi obbligatori versati nell’anno 3.000 euro (somma di quota A pagata nell’anno e quota B dovuta in base al reddito precedente); requisiti start-up rispettati.

Reddito forfettario lordo: 60.000 x 78% = 46.800 euro. Reddito imponibile: 46.800 – 3.000 = 43.800 euro. Imposta sostitutiva 5%: 2.190 euro.

Totale oneri principali: imposta 2.190 euro + contributi 3.000 euro. Se applichi rivalsa 2% in fattura, incassi di più, ma questo non sostituisce i contributi dovuti. La rivalsa segue le regole del regolamento previdenziale.

Esempio 2: regime ordinario con spese rilevanti

Ipotesi: incassi 60.000 euro; spese deducibili pagate 20.000 euro; contributi obbligatori versati 3.000 euro; ritenute d’acconto subite 4.000 euro.

Reddito imponibile: 60.000 – 20.000 – 3.000 = 37.000 euro. IRPEF lorda 2026: 28.000 x 23% = 6.440 euro; restante 9.000 x 33% = 2.970 euro; totale 9.410 euro. Addizionali variabili.

Imposta netta dopo ritenute: 9.410 – 4.000 = 5.410 euro, più addizionali. Confronta questo totale con l’ipotesi forfettaria per valutare la convenienza.

Tabella scenari, requisiti, imposte e tempistiche

Scenario Requisiti/limiti Imposte e contributi Tempistiche chiave 2026
Forfettario start-up (5%) Ricavi anno precedente ≤ 85.000 euro; requisiti start-up Legge 190/2014; nessuna causa di esclusione Reddito = incassi x 78% – contributi; imposta sostitutiva 5%; esenzione IVA prestazioni sanitarie; contributi ENPAM quota A + eventuale quota B Saldo e 1° acconto giugno; 2° acconto novembre; bollo elettronico trimestrale; dichiarazione Redditi (quadro LM) tra maggio e novembre
Forfettario ordinario (15%) Ricavi anno precedente ≤ 85.000 euro; non start-up; attenzione soglia 100.000 euro per uscita immediata Imposta 15% sulla base forfettaria; niente ritenute d’acconto; esenzione IVA; ENPAM come da regolamento Stesse scadenze fiscali; verifica annuale permanenza nel regime; acconti 50/50
Regime ordinario con spese medio-alte Nessun limite ricavi; obbligo registri e conservazione documenti; principio di cassa (art. 54 TUIR) IRPEF a scaglioni 23%-33%-43% + addizionali; ritenute d’acconto; IVA esente su prestazioni sanitarie; ENPAM quota A/B deducibili Liquidazioni IVA non dovute per operazioni solo esenti; dichiarazione Redditi (quadro RE); acconti IRPEF giugno/novembre
Superamento soglie forfettario > 85.000 euro: uscita dal forfettario dall’anno successivo; ≥ 100.000 euro: uscita immediata e IVA dalla fattura che supera la soglia Transito al regime ordinario; applicazione IVA ove dovuta; IRPEF per scaglioni; gestione acconti ricalcolata Monitoraggio progressivo incassi; adeguamento in corso d’anno se superi 100.000 euro; comunicazioni e adempimenti secondo Agenzia Entrate

FAQ

Il dentista applica sempre l’esenzione IVA? In quali casi l’IVA è dovuta?

Le prestazioni sanitarie rese dal dentista sono esenti IVA in base all’art. 10, n. 18, DPR 633/1972. L’esenzione copre diagnosi, cura e riabilitazione. Se la prestazione ha natura commerciale e non sanitaria, l’esenzione può non valere. La cessione di beni non sanitari è in genere imponibile IVA. Alcuni ausili e protesi rientrano nelle esenzioni specifiche dello stesso articolo. Occorre distinguere con precisione in fattura tra operazioni esenti e imponibili. In caso di dubbio, verifica la natura della prestazione rispetto alla finalità terapeutica, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari interpretative.

Come funzionano quota A, quota B ed eventuale rivalsa previdenziale per i dentisti?

La quota A è un contributo fisso annuale, variabile per età, deliberato dalla Cassa dei Medici e Odontoiatri. La quota B è un contributo percentuale sul reddito professionale, fino al 19,50%, con eventuali minimi, esenzioni o scaglioni fissati dal regolamento della Cassa. Entrambe sono contributi obbligatori e sono deducibili dal reddito imponibile. La rivalsa previdenziale (spesso 2%) si può addebitare al cliente in fattura, quando previsto. La rivalsa non sostituisce i contributi dovuti e, in via generale, non è deducibile come contributo obbligatorio. Per dettagli su aliquote, minimi e deducibilità, fai riferimento al Regolamento della Cassa e alle istruzioni fiscali dell’Agenzia delle Entrate, consultabili sui siti istituzionali e su Normattiva per le basi legislative (D.Lgs. 509/1994).

Quali spese sono deducibili per un dentista in regime ordinario? E come si gestiscono le attrezzature?

In regime ordinario deduci tutte le spese inerenti, documentate e pagate nell’anno, perché vale il principio di cassa (art. 54 TUIR). Rientrano: canoni di affitto dello studio, utenze, materiali di consumo, spese di laboratorio odontotecnico, manutenzioni, assicurazioni, corsi ECM, consulenze, software, pubblicità ammessa, dispositivi e strumentazione. Le attrezzature e gli arredi si ammortizzano in più anni secondo i coefficienti fiscali ministeriali. Gli interessi su finanziamenti e leasing sono deducibili secondo le regole ordinarie. I contributi previdenziali obbligatori sono deducibili per intero. Le spese personali o non inerenti non sono deducibili. La documentazione va conservata a fini di controllo.

Come e quando si esce dal forfettario se crescono gli incassi? Cosa succede alle fatture?

Se superi 85.000 euro di ricavi in un anno, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro durante l’anno, l’uscita è immediata: dalla fattura che fa superare la soglia applichi il regime ordinario e, se l’operazione è imponibile, l’IVA. Questa regola discende dalle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022) e successivi aggiornamenti. Le fatture precedenti restano valide nel regime di partenza. Devi monitorare mensilmente gli incassi per evitare errori di regime. Aggiorna tempestivamente i registri e le impostazioni della fatturazione elettronica.

Come pianifico acconti e saldi per evitare sorprese di cassa durante l’anno?

Prepara un budget trimestrale. Stima imposte e contributi separando saldo e acconti. In regola generale, versi saldo e primo acconto a fine giugno e il secondo acconto a fine novembre. L’acconto è in due rate uguali, salvo diverse disposizioni normative. Considera anche le scadenze della Cassa previdenziale, che può permettere rate mensili o trimestrali. In ordinario, tieni conto delle ritenute d’acconto subite: riducono il saldo IRPEF. In forfettario, ricorda che non hai ritenute. Usa il principio “tieni da parte una percentuale di ogni incasso” per coprire imposte e contributi. Le indicazioni di dettaglio sono nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e nei calendari pubblicati dal MEF e dagli enti previdenziali.

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