Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
In ordinario gestisci IVA e corrispettivi elettronici; in forfettario registri solo gli incassi, senza IVA, ma restano documento commerciale e invio telematico se vendi B2C.
- Regime ordinario: IVA da applicare, memorizzare e trasmettere; registrazioni IVA e liquidazioni periodiche secondo DPR 633/1972.
- Regime forfettario: niente IVA in Italia (Legge 190/2014), ma documento commerciale e invio telematico obbligatori per vendite al dettaglio.
- Corrispettivi elettronici: memorizzazione giornaliera e trasmissione entro 12 giorni (DLgs 127/2015; regole tecniche MEF); registro cartaceo solo se esonerato o in emergenza.
Regime ordinario e regime forfettario: cosa cambia davvero sui corrispettivi
IVA e base normativa
Nel regime ordinario applichi l’IVA sulle vendite. Devi indicare l’aliquota corretta per ogni bene o servizio. La base è il DPR 633/1972 (Testo Unico IVA), consultabile su Normattiva.
Nel regime forfettario non addebiti l’IVA ai clienti in Italia. Questa regola nasce dall’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014, come modificata dalle Leggi di Bilancio successive, inclusa la Legge 197/2022. Rimani però tenuto agli obblighi di certificazione dei corrispettivi.
Il “corrispettivo” è l’incasso giornaliero da operazioni senza fattura richiesta dal cliente. Nel regime ordinario confluisce nel registro dei corrispettivi ex articolo 24 del DPR 633/1972. Oggi la sua funzione è spesso sostituita dai corrispettivi elettronici.
Documento commerciale e corrispettivi telematici
Per le vendite al dettaglio emetti il documento commerciale. Non è più lo scontrino fiscale di una volta, ma un documento memorizzato e trasmesso in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
La memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi è obbligatoria in base al DLgs 127/2015. Le regole tecniche sono nei Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio il DMEF 7 dicembre 2016 e i provvedimenti attuativi successivi). Puoi operare con un registratore telematico o con il servizio web dell’Agenzia delle Entrate.
Il termine di trasmissione è entro 12 giorni dall’operazione. La memorizzazione avviene al momento della chiusura giornaliera.
Negozi fisici: come operare ogni giorno
Registratore telematico o portale dell’Agenzia
Hai due strade operative. La prima è il registratore telematico. È un dispositivo che applica automaticamente l’aliquota IVA corretta (se sei in ordinario) e invia i dati a fine giornata.
La seconda è il portale dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata ai corrispettivi. Qui inserisci manualmente gli importi e, se sei in ordinario, l’aliquota IVA per ciascun bene o servizio.
Se sei in forfettario, compili gli importi senza IVA. Emetti comunque il documento commerciale, anche se la voce IVA è a zero.
Chiusura giornaliera, invio e sanzioni
Ogni giorno chiudi il registratore telematico. Il sistema memorizza i dati e li prepara all’invio. L’invio deve avvenire al massimo entro 12 giorni.
Se non emetti il documento commerciale o non trasmetti i corrispettivi, rischi sanzioni. L’articolo 6 del DLgs 471/1997 prevede una sanzione dal 90% al 180% dell’imposta se l’operazione è imponibile. Se non c’è IVA (esente, non imponibile o forfettario), la sanzione va da 250 a 2.000 euro.
In caso di violazioni ripetute, sono possibili sanzioni accessorie come la sospensione dell’attività, secondo le norme richiamate dall’Agenzia delle Entrate e dal DLgs 471/1997.
E-commerce: Italia, UE e operazioni speciali
E-commerce indiretto nazionale
Se vendi online beni fisici a clienti privati italiani, devi certificare i corrispettivi. Puoi farlo con documento commerciale e trasmissione telematica. Puoi anche emettere fattura se il cliente la chiede.
Nel regime ordinario indichi l’aliquota IVA italiana applicabile. Nel regime forfettario non applichi l’IVA. Restano la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi.
Puoi tener traccia in un registro gestionale, cartaceo o informatico. Ma se trasmetti telematicamente, il registro dei corrispettivi non è più un obbligo contabile ai fini IVA.
Vendite a distanza UE e regime OSS
Dal 1° luglio 2021 è attivo l’OSS (One Stop Shop) per le vendite a distanza a privati UE. È un regime speciale IVA che ti consente di dichiarare l’IVA estera in un’unica piattaforma italiana.
Anche un contribuente in regime forfettario può aderire all’OSS per le vendite B2C UE. In Italia resta forfettario (quindi senza IVA italiana). Per le vendite UE, però, applica l’IVA del paese del consumatore finale e la versa tramite OSS. La base normativa deriva dalla direttiva IVA UE e dal recepimento nel DPR 633/1972, con istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Per i beni importati fino a 150 euro esiste l’IOSS. È un regime per l’IVA all’importazione semplificata. Anche qui valgono le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e della normativa unionale.
Il registro dei corrispettivi oggi
Quando serve ancora e come si compila
L’articolo 24 del DPR 633/1972 prevede l’annotazione dei corrispettivi entro il primo giorno non festivo successivo. Oggi l’obbligo di tenuta materiale del registro si attenua quando usi i corrispettivi telematici.
Il registro resta utile o necessario in tre casi: se rientri in un’esenzione dagli invii telematici, se usi la procedura di emergenza per guasto del registratore, se il tuo flusso operativo lo richiede per controllo interno.
La compilazione è semplice: indichi le somme giornaliere, al netto delle operazioni per cui hai emesso fattura. Per l’ordinario puoi distinguere per aliquota. Per il forfettario registri solo l’incassato.
Forfettario: cosa annotare
Nel regime forfettario annoti gli incassi effettivi. Vale il principio di cassa: tassazione quando incassi davvero. Il “principio di cassa” significa che contano le date dei pagamenti ricevuti, non le date dell’ordine.
Se il cliente chiede fattura, la emetti. Dal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per i forfettari. Quella operazione non rientra nel totale dei corrispettivi del giorno.
Se vendi a distanza in UE con OSS, annoti gli importi e le aliquote estere applicate per fini di controllo. La trasmissione dei corrispettivi in Italia continua per il documento commerciale, anche se l’IVA è estera e si liquida via OSS.
Regola decisionale rapida
Se vendi B2C in Italia
Se hai punto vendita fisico, usa il registratore telematico. Se ne fai poche, puoi usare il portale dell’Agenzia. In ordinario applichi l’IVA. In forfettario no.
Se vendi online in Italia
Certifica i corrispettivi con documento commerciale e invio telematico. Fattura solo se il cliente la chiede o per B2B. In ordinario gestisci aliquote IVA. In forfettario no.
Se vendi a privati in UE
Valuta l’OSS. Se aderisci, applichi l’IVA del paese del cliente e versi tramite OSS. In Italia resti forfettario o ordinario come prima.
Se il registratore si guasta
Usa la procedura di emergenza prevista dalle regole tecniche MEF. Emetti ricevute temporanee e invia i dati appena possibile. Annota tutto nel registro di emergenza.
Se emetti fatture e corrispettivi lo stesso giorno
Escludi dal totale dei corrispettivi le operazioni già fatturate. La regola è nell’articolo 24 del DPR 633/1972.
Conservazione, controlli e buone pratiche
Conservazione a norma
Conserva i documenti commerciali e i registri per 10 anni. La base è l’articolo 2220 del Codice Civile. Per i documenti elettronici valgono le regole di conservazione digitale dei decreti MEF.
Assicurati che i file siano immodificabili e reperibili. Prevedi un sistema di backup. Tieni traccia delle chiusure giornaliere e delle ricevute di trasmissione dell’Agenzia.
Verifiche e sanzioni
Controlla ogni sera la chiusura e l’invio. Se vedi scarti, correggi e ritrasmetti. Documenta i malfunzionamenti con una breve relazione interna.
Ricorda l’articolo 6 del DLgs 471/1997 sulle sanzioni per omessa certificazione. Rischi anche sanzioni accessorie in caso di reiterazione. Meglio prevenire con procedure semplici e controlli periodici.
| Scenario | Obblighi documentali | Gestione IVA e registrazioni | Strumenti/Canale | Tempistiche chiave |
|---|---|---|---|---|
| Negozio fisico – Regime ordinario | Documento commerciale per ogni vendita; fattura su richiesta | Applica IVA per aliquota; corrispettivi memorizzati; eventuale registro ex art. 24 DPR 633/1972 | Registratore telematico oppure portale AE | Memorizzazione a chiusura; invio entro 12 giorni; liquidazioni IVA periodiche |
| Negozio fisico – Regime forfettario | Documento commerciale per ogni vendita; fattura elettronica su richiesta | Nessuna IVA in Italia; registri solo incassi; principio di cassa | Registratore telematico oppure portale AE | Memorizzazione a chiusura; invio entro 12 giorni; niente liquidazioni IVA |
| E-commerce Italia – Regime ordinario | Documento commerciale B2C; fattura obbligatoria per B2B o su richiesta | IVA italiana per aliquota; corrispettivi elettronici; eventuale registro gestionale | RT virtuale/portale AE; software gestionale | Invio entro 12 giorni; conservazione 10 anni |
| E-commerce Italia – Regime forfettario | Documento commerciale B2C; fattura elettronica se richiesta o B2B | Nessuna IVA italiana; annoti incassi; principio di cassa | Portale AE o integrazione software; eventuale registro di supporto | Invio entro 12 giorni; conservazione 10 anni |
| Vendite a distanza UE con OSS (ordinario o forfettario) | Certificazione vendite B2C; rendicontazione OSS trimestrale | Applichi IVA del paese consumatore; versi tramite OSS; in Italia mantieni il tuo regime | Piattaforma OSS AE; RT/portale per documento commerciale | Invio corrispettivi entro 12 giorni; dichiarazione OSS trimestrale |
| Guasto registratore/assenza rete | Documento di emergenza; annotazioni su registro di emergenza | Trasmissione differita dei dati appena ripristinato il sistema | Procedure MEF e indicazioni AE | Ripristino e invio entro i termini tecnici previsti; prova del guasto conservata |
FAQ
In regime forfettario devo emettere il documento commerciale e inviare i corrispettivi elettronici?
Sì, se vendi al dettaglio a privati in Italia, devi emettere il documento commerciale e memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi. L’esonero IVA del forfettario non ti esonera dalla certificazione dei corrispettivi. La base è il DLgs 127/2015 sulla memorizzazione e trasmissione telematica, con regole tecniche del Ministero dell’Economia e delle Finanze e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Nel documento commerciale l’IVA risulta a zero o non applicata con la dicitura prevista per il forfettario. Se il cliente chiede fattura, la emetti in formato elettronico. Quella operazione resta fuori dal totale dei corrispettivi del giorno.
Meglio il registratore telematico o il portale dell’Agenzia delle Entrate per un negozio con pochi scontrini?
Con pochi documenti al giorno il portale può bastare. Non hai costi di acquisto e manutenzione del registratore. Devi però inserire i dati a mano e rispettare i tempi di invio. Con volumi medi o alti conviene il registratore telematico: automatizza aliquote, chiusura e invio. Riduce errori e tempi. Valuta tre fattori: numero di operazioni, stabilità della connessione internet, necessità di integrazione con magazzino e prezzi. In entrambi i casi le regole restano le stesse: memorizzazione giornaliera, invio entro 12 giorni e conservazione delle ricevute di trasmissione. Ricorda che in regime ordinario devi gestire le aliquote IVA e le liquidazioni periodiche.
Vendo online a privati in altri paesi UE: come funziona l’OSS se sono in forfettario?
Puoi aderire all’OSS anche se sei in forfettario. In Italia resti senza IVA e dichiari i redditi con il forfettario. Per le vendite B2C in UE applichi l’IVA del paese del cliente e la versi tramite la dichiarazione OSS trimestrale. Operativamente, emetti il documento commerciale al cliente e continui la trasmissione dei corrispettivi in Italia. A fini OSS, tieni un prospetto con paese, aliquota, imponibile e imposta. La base è il quadro normativo UE sulle vendite a distanza, recepito nel DPR 633/1972, e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Se non usi l’OSS, devi aprire posizioni IVA locali nei paesi di destinazione: spesso è meno efficiente.
Cosa devo fare se il registratore telematico si guasta o manca internet?
Applica la procedura di emergenza prevista dalle regole tecniche del MEF e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. In pratica: emetti un documento commerciale di cortesia o ricevuta manuale che riporti data, importo e descrizione. Annota le operazioni in un registro di emergenza. Appena ripristinato il sistema, memorizza e trasmetti i corrispettivi relativi al periodo di fermo. Conserva la prova del guasto (intervento tecnico, ticket del manutentore, segnalazioni del provider). Rispetta comunque il termine di invio appena possibile. Se temi di sforare, contatta il tuo consulente per documentare l’evento e ridurre il rischio sanzioni ai sensi del DLgs 471/1997.
Lo stesso giorno emetto alcune fatture e molti documenti commerciali: come registro i corrispettivi?
L’articolo 24 del DPR 633/1972 indica che i corrispettivi giornalieri vanno registrati al netto delle operazioni per cui hai emesso fattura. Quindi, le vendite fatturate escono dal totale da memorizzare come corrispettivi. Con il registratore telematico, usa la funzione “corrispettivi non riscossi” o “operazioni fatturate” secondo il manuale del dispositivo, per separarli dal flusso. Se tieni un registro di supporto, indica due righe: fatture del giorno e corrispettivi del giorno. In regime forfettario la logica è identica, ma senza IVA. In regime ordinario ricorda di mantenere la quadratura con la liquidazione IVA e con i flussi di incasso effettivi.
