Chi è obbligato al registro dei corrispettivi elettronici?

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Scontrino elettronico: quali date devo ricordare?

La lotta all’evasione fiscale costituisce una priorità per i governi che si sono susseguiti nel corso degli ultimi anni.

Per combattere i commercianti “furbetti”, ovvero quegli esercenti che “dimenticano” sistematicamente di emettere scontrino o ricevuta fiscale, è stato introdotto un nuovo strumento, vale a dire lo scontrino elettronico.

Lo scontrino elettronico sostituisce, di fatto, quello cartaceo e obbliga i commercianti a trasmettere telematicamente i corrispettivi elettronici all’Agenzia delle Entrate, permettendo controlli più mirati.

L’introduzione dell’obbligo di utilizzare lo scontrino elettronico è passata attraverso due fasi:

  • da giugno 2019, per gli esercenti e le imprese con un volume d’affari annuo superiore a 400.000 euro;
  • da gennaio 2020, per tutti gli altri (ad eccezione delle attività non obbligate a certificare i corrispettivi).

Dal 01 gennaio 2020 parte, inoltre, la lotteria degli scontrini, un sistema premiale che andrà a promuovere l’utilizzo corretto dell’e-scontrino, mediante una serie di vincite in denaro, con cadenza settimanale e/o annuale.

Ricordiamo, infine che, per i primi sei mesi, ovvero da gennaio a giugno 2020, il Decreto Crescita ha previsto una moratoria sulle sanzioni, lasciando così ai commercianti al minuto il tempo di adeguarsi alle nuove disposizioni.

Come funziona lo scontrino elettronico?

Lo scontrino elettronico è uno strumento che permette di:

  1. registrare e certificare le vendite giornaliere e i rispettivi introiti;
  2. trasmettere tali dati (corrispettivi elettronici) all’Agenzia delle Entrate.

Di conseguenza, nel 2020 i commercianti dovranno dotarsi di un registratore di cassa telematico, necessario per poter emettere l’e-scontrino ed inoltrare i corrispettivi elettronici agli enti preposti al controllo.

In alternativa, potranno ricorrere anche ad uno strumento gratuito fornito dall’Agenzia delle Entrate.

I commercianti, dunque, saranno tenuti a registrare i corrispettivi di ogni operazione entro il giorno stesso e ad inviare tali dati all’Agenzia delle Entrate: direttamente per via telematica o entro un massimo di 12 giorni.

Corrispettivi elettronici: cosa cambia per i commercianti?

La novità principale, per i commercianti, riguarda l’introduzione dello scontrino elettronico, che sostituirà la versione cartacea e sarà obbligatorio per tutte le attività (salvo particolari eccezioni) a partire da gennaio 2020.

La memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi elettronici avverrà per via digitale: mediante un registratore di cassa telematico o con uno strumento gratuito offerto dall’Agenzia delle Entrate.

Ciò significa che, dal 01 gennaio 2020, gli esercenti non saranno più tenuti né ad emettere né a consegnare obbligatoriamente lo scontrino o la ricevuta fiscale per ogni operazione (vendita o prestazione di servizi).

E-scontrino e ricevuta commerciale: cosa cambia per i clienti?

In mancanza di uno scontrino cartaceo che attesti l’avvenuta transazione ed il relativo importo, come faranno i clienti a rivendicare i propri diritti (es. richiedere la sostituzione di un prodotto)?

La soluzione è semplice: l’acquirente potrà richiedere un documento (scontrino o ricevuta) dal valore commerciale e non fiscale, che verrà consegnato in versione cartacea o via e-mail.

Tale documento potrà essere utilizzato per sostituire o restituire un prodotto, per usufruire di garanzie, assistenza gratuita ed altri diritti del consumatore.

Un’importante novità per i clienti è che non potranno più essere multati dalla Guardia di Finanza, anche in caso di mancata esibizione di uno scontrino. Tuttavia, le autorità potranno richiedere contestualmente informazioni riguardo alla cifra versata al negozio/rivenditore e verificare la corrispondenza con quanto registrato in cassa.

La lotteria degli scontrini

Da gennaio 2020, oltre all’obbligo di registrazione e trasmissione dei corrispettivi elettronici, parte anche la cosiddetta “Lotteria degli Scontrini”, che andrà ad incentivare l’uso di tali strumenti telematici (in virtù della lotta all’evasione fiscale), mediante un sistema di estrazioni settimanali ed annuali con premi in denaro.

La Lotteria prevede che, se l’acquisto viene effettuato con registratori telematici, ogni 10 centesimi di spesa corrispondono ad un biglietto virtuale; se fatto con carta di credito o POS, invece, si ha diritto a due biglietti.

Il cliente potrà richiedere la partecipazione alla Lotteria degli Scontrini ogni volta che farà acquisti, dopo aver effettuato la registrazione ad un apposito portale online e ottenuto il proprio “codice lotteria” da fornire al commerciante (sono validi tutti gli acquisti, salvo quelli che rientrano nel Sistema Tessera Sanitaria).

L’idea è quella di estrarre tre vincitori alla settimana, con premi in denaro da 50.000 euro, 20.000 euro e 1.000 euro; mentre, una volta ogni 12 mesi, verrà effettuata una super-estrazione, con premio da 1 milione di euro.

Scontrino elettronico: quali sanzioni rischio?

La bozza alla Legge di Bilancio 2020, per come è stata approvata ad ottobre 2019, contiene anche una sanzione amministrativa – che varia da 500 a 2.000 euro – per i commercianti che rifiutano di inserire il codice fiscale del consumatore o che non inviano all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi elettronici di ogni singola operazione.

Dal 2020, saranno introdotte ulteriori sanzioni per i titolari di esercizi commerciali non dotati di POS, ovvero che non accettano i pagamenti con il bancomat o le carte di credito. Per questi casi, la sanzione amministrativa comminata è di 30 euro, aumentata del 4% dell’importo della transazione che non è stata eseguita digitalmente.

Scontrino e corrispettivi elettronici: casi di esonero

Il Decreto emesso dal MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze nel maggio 2019 ha definito in quali casi vige l’esonero dall’obbligo di utilizzare lo scontrino elettronico e di memorizzare e trasmettere i corrispettivi elettronici. L’articolo 1, comma 1 del Decreto prevede che il nuovo obbligo non venga applicato per le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, di cui all’articolo 2 del DPR n. 696/1996:

  • cessioni di tabacchi e altri beni commercializzati in via esclusiva dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato;
  • cessioni di beni iscritti nei pubblici registri;
  • cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione verso clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;
  • cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale previsto dall’articolo 34, comma 1 del DPR n. 633/1972;
  • cessioni di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi e libri;
  • somministrazioni di alimenti e bevande effettuate presso mense aziendali, interaziendali, scolastiche e universitarie, nonché in mense popolari gestite da enti pubblici o da enti di assistenza e beneficenza;
  • prestazioni didattiche delle Autoscuole, finalizzate al conseguimento della Patente di Guida;
  • cessioni da parte di venditori ambulanti di: palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini, purché non muniti di autoveicoli e/o attrezzature motorizzate;
  • cessioni da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli che rivendono nei mercati rionali;
  • somministrazioni di alimenti e bevande in forma itinerante, effettuate presso stadi, stazioni ferroviarie e luoghi simili, presso cinema, teatri e altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
  • cessioni di cartoline e souvenir da parte di venditori ambulanti, privi di veicoli e/o attrezzature motorizzate.

Sono escluse dall’obbligo di scontrino e corrispettivi elettronici tutte le operazioni menzionate dal Decreto del Ministero delle Finanze del 13 febbraio 2015, come ad esempio:

  • servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sono esonerati anche i trasporti pubblici collettivi di persone, di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale, oltre a operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nei viaggi internazionali.

Regime forfettario e corrispettivi elettronici: obbligo sì o no?

La registrazione dei corrispettivi è un adempimento comune a tutti coloro che svolgono le seguenti attività:

  • commercianti al minuto;
  • albergatori e strutture turistiche;
  • bar e locali pubblici;
  • ristorazione/gastronomia, ecc..

Ciò vale per tutti i contribuenti, a prescindere dal regime fiscale adottato. Di conseguenza, anche coloro che applicano il regime forfettario o hanno aperto la Partita IVA di recente, dovranno registrare i corrispettivi e, da gennaio 2020, provvedere anche alla memorizzazione e alla trasmissione dei corrispettivi elettronici.

Conclusioni

Se hai intenzione di aprire la Partita IVA o sei entrato da poco nel mondo del commercio online o tradizionale, del turismo o della ristorazione, lo scontrino e i corrispettivi elettronici sono, per te, due aspetti fondamentali.

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Scritta da un nostro Autore

francesca_noroles

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