Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il regime forfettario applica una sola imposta (5% o 15%) su un reddito calcolato in modo forfetario. Niente IVA e niente ritenute. Limite ricavi 85.000 euro; uscita immediata oltre 100.000 euro.
- Base normativa: art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014, come modificata (anche da Legge 197/2022). Interpretazioni: circolari dell’Agenzia delle Entrate. Testi su Normattiva.
- Reddito imponibile = compensi incassati x coefficiente ATECO. Contributi previdenziali deducibili. Imposta sostitutiva al 15% o al 5% per start-up.
- IVA esclusa e niente ritenute. Fattura elettronica obbligatoria. Contributi pensionistici a INPS Gestione Separata o alla propria Cassa.
Che cos’è il regime forfettario nel 2026
È il regime fiscale semplificato per persone fisiche con partita IVA. Si basa sul principio di cassa. Significa che contano solo gli importi realmente incassati nell’anno.
Il reddito si calcola applicando un coefficiente di redditività. Questo coefficiente è legato al codice ATECO. In pratica è la quota di incassi che il fisco considera utile.
Su quel reddito paghi l’imposta sostitutiva. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. La misura è 15% o 5% per i primi cinque anni, se rispetti le regole start-up.
Base normativa: art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014. Modifiche principali: Legge 145/2018 e Legge 197/2022. Testi ufficiali consultabili su Normattiva. Prassi su circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Limiti di accesso e uscita
Puoi applicare il forfettario se i ricavi/compensi dell’anno precedente non superano 85.000 euro. La verifica si fa per cassa. Quindi guardi gli incassi dell’anno.
Se superi 85.000 euro, resti nel regime fino a fine anno. Se superi 100.000 euro, esci subito. Da quel momento applichi l’IVA alle operazioni eccedenti. Questo è previsto dalla Legge 197/2022 (Bilancio 2023).
Per i rapporti con l’estero conta la residenza fiscale. I non residenti possono aderire solo se residenti in UE/SEE e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. Riferimento: Legge 190/2014.
Cause ostative da conoscere
Non puoi entrare o restare nel regime se:
1) Hai partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o S.r.l. trasparenti (art. 5 TUIR). 2) Controlli, direttamente o indirettamente, S.r.l. che svolgono attività riconducibili alla tua. 3) Svolgi l’attività prevalentemente per l’ex datore di lavoro (o quello attuale), nei due anni precedenti. Fa eccezione la pratica obbligatoria. Tutto è nel comma 57 della Legge 190/2014.
Altre esclusioni riguardano attività che cedono prevalentemente fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi. Verifica sempre il tuo caso concreto con i codici ATECO.
IVA, ritenute e fattura elettronica
Nel forfettario non addebiti IVA in fattura. Scrivi la dicitura di non applicazione prevista dalla Legge 190/2014. Resti però soggetto a imposta di bollo.
Non subisci ritenute d’acconto. Anche questa esclusione è nella Legge 190/2014. Ricordati di inserirlo in fattura.
La fattura elettronica è obbligatoria per tutti. Riferimenti: Decreto-Legge 36/2022, convertito in Legge 79/2022, e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Marca da bollo da 2 euro oltre 77,47 euro, secondo DPR 642/1972 e norme collegate.
Come si calcola il reddito e l’imposta
Definiamo i termini chiave. Coefficiente di redditività: percentuale che trasforma gli incassi in reddito. È diverso per ogni settore ATECO. Trovi le tabelle nella normativa e nelle istruzioni dell’Agenzia.
Principio di cassa: contano solo gli incassi. Se hai emesso fattura ma non hai incassato, quell’importo non entra nel calcolo dell’anno.
I contributi previdenziali obbligatori sono deducibili. Li sottrai dal reddito forfettario prima di applicare l’imposta sostitutiva. Questo abbassa la base imponibile.
Passaggi pratici
1) Somma gli incassi dell’anno. 2) Applica il coefficiente ATECO e ottieni il reddito lordo. 3) Calcola i contributi previdenziali. 4) Sottrai i contributi dal reddito lordo. 5) Applica l’imposta sostitutiva (5% o 15%).
Attenzione agli arrotondamenti in F24. Le imposte si versano in euro unitari. Gli interessi o rateazioni seguono le regole generali dei versamenti fiscali.
Le scadenze tipiche sono a giugno e a novembre. Saldo e primo acconto a giugno, secondo acconto a novembre. Il calendario può variare con i decreti annuali.
Esempio completo: copywriter in Gestione Separata
Gaia è una copywriter in forfettario. Codice ATECO 73.11.01. Il coefficiente di redditività del suo gruppo è 78%. Nel primo anno ha incassato 20.000 euro.
Calcolo: reddito lordo = 20.000 x 78% = 15.600 euro. Contributi INPS Gestione Separata (professionisti senza cassa): 15.600 x 26,07% = 4.067 euro. Le aliquote INPS sono definite ogni anno da circolari INPS. Verifica quella in vigore per l’anno.
Gaia rispetta le condizioni per l’aliquota start-up al 5% per cinque anni (comma 65, Legge 190/2014). Imposta sostitutiva = (15.600 – 4.067) x 5% = circa 576 euro. Utile netto dopo oneri: 20.000 – 4.067 – 576 = 15.357 euro.
Nota su cassa previdenziale: per i copywriter non esiste una Cassa autonoma. Quindi si versa alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, Legge 335/1995). Non ci sono minimali fissi, ma c’è un massimale contributivo.
Professioni con Cassa e altri casi
Se hai una Cassa professionale (es. Inarcassa, Cassa Forense), versi secondo il regolamento di Cassa. Di solito ci sono minimi fissi e conguagli. Il contributo soggettivo è deducibile anche nel forfettario.
Se sei artigiano o commerciante, versi alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS. Qui esistono minimali fissi trimestrali e contributi aggiuntivi sul reddito eccedente. Le aliquote e i minimali cambiano ogni anno con circolari INPS.
Il contributo integrativo delle Casse (es. 4% in fattura) segue le regole della Cassa. È un ricavo ai fini fiscali, ma i contributi previdenziali restano deducibili.
Start-up al 5%: requisiti e durata
L’aliquota al 5% dura al massimo cinque anni. Requisiti principali (comma 65, Legge 190/2014): non aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività artistica, professionale o d’impresa.
La nuova attività non deve essere mera prosecuzione di un lavoro dipendente o autonomo. Conta il nesso sostanziale, non solo il codice ATECO. Fanno eccezione i periodi di pratica obbligatoria.
Se subentri in un’attività altrui, i ricavi del dante causa contano per il limite di 85.000 euro. Serve attenzione nei passaggi e nelle trasformazioni.
Finito il quinquennio o se manca un requisito, l’aliquota torna al 15%. Non serve una comunicazione specifica, ma occorre versare correttamente imposte e acconti.
Adempimenti essenziali e scadenze 2026
Apertura partita IVA con modello AA9/12. Indichi il codice ATECO corretto. Il forfettario è il regime naturale se rispetti i requisiti. Non serve una opzione esplicita.
Fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio. Emissione nei termini previsti dal DPR 633/1972. Imposta di bollo da assolvere trimestralmente secondo le regole dell’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione Redditi PF. Versamenti con F24: saldo e acconti di imposta sostitutiva e contributi. Conservazione documenti per i termini di accertamento. Sanzioni in caso di errori: D.Lgs. 471/1997.
Regola decisionale rapida
Usa questa sequenza logica per capire se il forfettario fa per te:
- Incassi previsti nell’anno ≤ 85.000 euro? Se no, valuta semplificato/ordinario. Se sì, prosegui.
- Hai partecipazioni in società di persone/S.r.l. trasparente o controlli S.r.l. con attività riconducibile? Se sì, non puoi aderire. Se no, prosegui.
- Lavori prevalentemente per ex datore (ultimi 2 anni) o datore attuale? Se sì, stop. Se no, prosegui.
- Hai iniziato da poco e rispetti i requisiti start-up? Se sì, imposta al 5% per cinque anni. Se no, imposta al 15%.
- Sei senza Cassa? Versi alla Gestione Separata INPS. Sei artigiano/commerciante? Hai minimali INPS. Hai una Cassa ordinistica? Segui il regolamento della Cassa.
- Attenzione: se superi 100.000 euro in corso d’anno, esci subito e scatta l’IVA dalle operazioni che eccedono.
Fonti normative e prassi di riferimento
Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario). Modifiche principali con Legge 145/2018 e Legge 197/2022 su limiti 85.000/100.000 euro. Testi consolidati sul portale Normattiva.
DPR 633/1972 (IVA) per regole su fatturazione ed emissione documenti. Decreto-Legge 36/2022, convertito in Legge 79/2022, su obbligo di fatturazione elettronica per forfettari.
DPR 642/1972 e norme attuative sulla marca da bollo. Legge 335/1995, art. 2, comma 26, su INPS Gestione Separata. Circolari INPS annuali sulle aliquote e i minimali.
DPR 917/1986 (TUIR) per definizioni di partecipazioni rilevanti. D.Lgs. 471/1997 per il sistema sanzionatorio tributario. Prassi dell’Agenzia delle Entrate per chiarimenti operativi.
Errori comuni e come evitarli
Confondere emissione e incasso. Ricorda il principio di cassa. Registra entrate e date di pagamento, non solo le fatture.
Dimenticare i contributi nel calcolo della base imponibile. Sono deducibili. Verifica sempre aliquota e minimali della tua gestione previdenziale.
Non considerare il superamento dei limiti in corso d’anno. Oltre 100.000 euro si esce subito. Serve monitoraggio mensile degli incassi.
Trascurare la dicitura in fattura su IVA e ritenute. Le fatture devono essere corrette. Verifica anche l’assolvimento del bollo.
Ignorare le cause ostative. Controlli societari e rapporti con ex datori di lavoro sono decisivi per la spettanza del regime.
| Scenario | Requisiti principali | Base di calcolo (esempi) | Previdenza | Tempistiche/adempimenti |
|---|---|---|---|---|
| Professionista senza Cassa (es. copywriter) | Ricavi ≤ 85.000; nessuna partecipazione ostativa; non prevalentemente per ex datore | Reddito = incassi x coefficiente ATECO (es. 78%); imposta su (reddito – contributi) | INPS Gestione Separata; aliquota definita da circolare INPS; nessun minimale | Fattura elettronica obbligatoria; bollo oltre 77,47; saldo/acconti a giugno e novembre |
| Professionista con Cassa (es. avvocato, ingegnere) | Ricavi ≤ 85.000; requisiti start-up se vuoi 5%; no cause ostative | Reddito forfetario come da coefficiente; deduci contributi soggettivi | Cassa ordinistica; minimi e conguagli per regolamento; integrativo in fattura | Versamenti a Cassa secondo scadenze; imposta sostitutiva con F24; e-fattura |
| Artigiano/Commerciante in forfettario | Ricavi ≤ 85.000; corretto codice ATECO; no cause ostative | Reddito forfetario secondo coefficiente settore | INPS Artigiani/Commercianti; minimali trimestrali + percentuali su eccedenza | Fattura elettronica; corrispettivi telematici se retail; versamenti periodici INPS |
| Start-up al 5% (primi 5 anni) | Nessuna attività simile nei 3 anni precedenti; non prosecuzione; eventuale pratica esclusa | Imposta = 5% su (reddito forfetario – contributi) | Gestione coerente con la categoria (Cassa o INPS) | Monitoraggio dei 5 anni; al termine si passa al 15% senza adempimenti formali |
| Superamento 100.000 in corso d’anno | Incassi > 100.000 in anno corrente | Regime ordinario IVA dalle operazioni eccedenti | Invariata; attenzione a base per contributi | Uscita immediata dal forfettario; adeguare fatture e registri IVA da quel momento |
FAQ
Posso aderire al forfettario se ho anche un lavoro dipendente?
Sì, il lavoro dipendente non esclude di per sé il regime forfettario. Devi però rispettare tutti i requisiti di legge. In particolare non devi svolgere l’attività in partita IVA prevalentemente per il tuo datore di lavoro attuale o per i datori degli ultimi due anni. Questa è la regola anti-abuso prevista dal comma 57 della Legge 190/2014. Inoltre devi rientrare nel limite di ricavi di 85.000 euro e non avere partecipazioni ostative. Verifica anche il tuo contratto di lavoro per eventuali clausole di incompatibilità o esclusiva. Ricorda che l’imposta sostitutiva sostituisce IRPEF e addizionali solo per i redditi in partita IVA. Il reddito da lavoro dipendente continua a scontare la tassazione ordinaria in busta paga.
Come funziona l’uscita immediata se supero 100.000 euro?
La Legge 197/2022 ha introdotto una regola chiara. Se superi in corso d’anno 100.000 euro di incassi, il forfettario cessa subito. Da quel momento, le operazioni successive sono soggette a IVA e agli adempimenti del regime ordinario. Non devi ricalcolare retroattivamente le operazioni già fatturate in forfettario prima del superamento. Devi però monitorare costantemente gli incassi per non sforare in modo inconsapevole. Adegua tempestivamente il gestionale di fatturazione, la dicitura in fattura e, se necessario, gli adempimenti IVA (registri, liquidazioni). Per i contributi previdenziali non cambia la gestione, ma cambierà la base per gli acconti fiscali dell’anno successivo.
Che differenza c’è tra Gestione Separata e Casse professionali nel forfettario?
La Gestione Separata INPS riguarda i professionisti senza una Cassa ordinistica. L’aliquota è definita ogni anno da circolare INPS e non ci sono minimali fissi. Contribuisci solo su quanto hai effettivamente guadagnato. Le Casse professionali, invece, hanno regolamenti propri. Di solito prevedono contributi minimi, un contributo soggettivo percentuale e un contributo integrativo in fattura. In entrambi i casi i contributi obbligatori sono deducibili dal reddito forfetario prima del calcolo dell’imposta sostitutiva. Verifica annualmente aliquote, minimali e massimali su documentazione INPS o della tua Cassa. Ricorda che il contributo integrativo della Cassa, se previsto, è un ricavo ai fini fiscali.
Quali diciture devo inserire in fattura nel regime forfettario?
Servono tre elementi chiave. 1) La dicitura di non applicazione dell’IVA per regime forfettario ai sensi della Legge 190/2014. 2) L’indicazione che il compenso non è soggetto a ritenuta d’acconto. 3) La marca da bollo da 2 euro per importi superiori a 77,47 euro, con assolvimento dell’imposta secondo DPR 642/1972. Se hai una Cassa, aggiungi il contributo integrativo secondo il tuo regolamento. La fattura deve essere elettronica, trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Per operazioni con soggetti esteri usa i codici documento previsti dall’Agenzia delle Entrate. Conserva le fatture secondo i termini di legge per eventuali controlli.
Come si pagano imposte e contributi nel forfettario e quali sono le scadenze?
Pareggi imposte e contributi con modello F24. L’imposta sostitutiva segue le scadenze del saldo e degli acconti: in genere a giugno (saldo + primo acconto) e a novembre (secondo acconto). Le date esatte possono cambiare ogni anno con i decreti sui versamenti. Per la Gestione Separata, versi insieme alle imposte o con le stesse scadenze, usando i codici tributo INPS. Per le Casse, segui il calendario del tuo Ordine (acconti, saldi, minimi). Puoi rateizzare secondo le regole generali sui versamenti, tenendo conto di interessi e maggiorazioni. Tieni sempre aggiornata la tua posizione per evitare sanzioni del D.Lgs. 471/1997 e interessi legali. Conserva ricevute e quietanze per eventuali controlli.
