Esonero dai corrispettivi telematici: chi non deve inviarli?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

L’ecommerce puro è esonerato dai corrispettivi telematici; i commercianti al dettaglio e attività assimilate devono inviare giornalmente i corrispettivi con RT o portale Fatture e Corrispettivi, anche in regime forfettario.

  • I corrispettivi telematici sono obbligatori per i soggetti dell’art. 22 DPR 633/1972; l’ecommerce è generalmente esonerato.
  • Invio giornaliero tramite registratore telematico (RT) o tramite il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
  • Chi è in regime forfettario resta obbligato se rientra tra gli operatori al dettaglio; indica operazione senza IVA.

Chi è obbligato e chi è esonerato

I corrispettivi telematici sono la memorizzazione e trasmissione giornaliera dei ricavi retail. In pratica, lo scontrino fiscale è sostituito dal “documento commerciale”.

La base giuridica è l’articolo 2 del Decreto Legislativo 127/2015. L’obbligo riguarda i soggetti dell’articolo 22 del DPR 633/1972, cioè commercianti al minuto e attività assimilate.

Rientrano, ad esempio: negozi al dettaglio, bar, ristoranti, alberghi, parrucchieri, estetisti e attività artigiane a contatto diretto con il pubblico. Per loro l’invio è giornaliero.

Ecommerce: perché l’esonero

L’ecommerce “puro” non effettua la vendita in un locale aperto al pubblico. Di solito il pagamento avviene online e la consegna avviene tramite corriere.

Per queste vendite a distanza, la normativa non richiede il documento commerciale. Si applica la registrazione dei corrispettivi nel registro ai sensi dell’articolo 24 del DPR 633/1972.

La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha confermato l’esonero. Si fa riferimento anche al DPR 696/1996, articolo 2, sulle esclusioni dall’obbligo di certificazione.

Ecommerce diretto e indiretto: distinzione operativa

Ecommerce indiretto: vendi beni fisici online. Non emetti documento commerciale; annoti i corrispettivi nel registro. Emessa fattura solo su richiesta del cliente.

Ecommerce diretto: vendi servizi digitali (download, abbonamenti). Documenti con fattura o registrazioni IVA ordinarie. Valuta le regole IVA UE e l’eventuale uso del regime OSS.

In entrambi i casi, non usi il registratore telematico per le vendite a distanza pure. Resta l’obbligo di corretta contabilizzazione e conservazione delle evidenze.

Come inviare i corrispettivi telematici se sei obbligato

Se sei commerciante al dettaglio o attività assimilata, devi memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri. Lo impone l’articolo 2 del Decreto Legislativo 127/2015.

La disciplina tecnica deriva dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 e successive modifiche. Le specifiche descrivono RT, sigilli e formati.

Puoi procedere in due modi: tramite registratore telematico (RT) o tramite il portale Fatture e Corrispettivi. L’invio è giornaliero, entro dodici giorni dall’operazione ai sensi dei chiarimenti operativi.

Registratore telematico (RT): cosa serve e come funziona

Il registratore telematico è la cassa certificata per memorizzare e inviare i corrispettivi. È abilitata dall’Agenzia delle Entrate e collegata alla rete.

Configuri le aliquote IVA e i metodi di pagamento. A fine giornata, il dispositivo genera il file corrispettivi e lo invia in automatico allo SDI dell’Agenzia.

Se manca la connessione, l’RT memorizza i dati e li invia appena torna la rete. In caso di guasto, devi usare la procedura di emergenza sul portale e indicare l’anomalia.

Portale Fatture e Corrispettivi: invio manuale passo per passo

Questa via è utile se non hai RT o se serve una trasmissione sostitutiva. Accedi alla tua area riservata con credenziali ammesse e seleziona la funzione Corrispettivi.

Compila il modulo giornaliero. Inserisci data di riferimento, aliquota IVA o natura dell’operazione, imponibile netto e imposta, o il totale con riparto per aliquote.

Conferma e invia. Il sistema rilascia una ricevuta. Conserva le ricevute digitali: provano l’adempimento. La base è il portale dell’Agenzia delle Entrate, sezione Fatture e Corrispettivi.

Casi particolari e situazioni miste

Molte attività sono ibride: vendono online e in negozio. In questi casi, applichi regole diverse a seconda del canale e del momento del pagamento.

Paghi online e consegni a domicilio? È ecommerce indiretto: esonero da corrispettivi telematici. Registri nel registro corrispettivi ai sensi dell’articolo 24 DPR 633/1972.

Paghi al banco al momento del ritiro in sede? È vendita al dettaglio in presenza: emetti documento commerciale e trasmetti il corrispettivo via RT o portale.

Forfettari: cosa cambia davvero

Regime forfettario: tassazione semplificata per piccoli operatori. Non addebiti l’IVA in fattura. Usi il principio di cassa, cioè conti quando incassi.

Se sei attività al dettaglio in forfettario, resti obbligato ai corrispettivi telematici. Nel campo IVA, indichi operazione senza IVA per regime forfettario.

Se fai solo ecommerce puro in forfettario, non invii corrispettivi telematici. Tieni il registro incassi o registro corrispettivi, con ordini, pagamenti e riconciliazioni.

Sanzioni, controlli e come rimediare

La mancata memorizzazione o trasmissione è sanzionata dal Decreto Legislativo 471/1997. La sanzione è proporzionale all’IVA non documentata e può essere pesante.

Le violazioni ripetute possono portare alla sospensione dell’attività, secondo l’articolo 12 del Decreto Legislativo 471/1997 e successive modifiche. I controlli si basano su incroci telematici.

Puoi usare il ravvedimento operoso del Decreto Legislativo 472/1997. Correggi e invia i dati mancanti il prima possibile e versi la sanzione ridotta.

Regola decisionale rapida

Domande sì/no per decidere subito

1) Vendi a consumatori in un locale, con pagamento in presenza? Sì: obbligo di corrispettivi telematici. No: vai alla domanda 2.

2) Incassi online e consegni tramite corriere senza ritiro in sede? Sì: ecommerce indiretto, esonero da corrispettivi telematici e registrazione nel registro. No: vai alla domanda 3.

3) Il cliente ritira in negozio e paga al ritiro? Sì: vendita al dettaglio, emetti documento commerciale e invii. No: valuta se è prestazione di servizi digitale o B2B con fattura.

4) Sei in regime forfettario? Sì: se rientri nell’articolo 22 DPR 633/1972, resti obbligato; indica operazione senza IVA. No: applica le aliquote IVA ordinarie.

5) Hai RT guasto o non disponibile? Usa il portale per trasmissione sostitutiva, poi ripristina l’RT e conserva le ricevute di invio.

Riferimenti normativi e prassi utili

Fonti da consultare

DPR 633/1972, articoli 22 e 24: definiscono i soggetti al dettaglio e il registro dei corrispettivi.

Decreto Legislativo 127/2015, articolo 2: introduce memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

DPR 696/1996, articolo 2: elenca le ipotesi di esonero dalla certificazione dei corrispettivi.

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 e successive modifiche: specifiche tecniche degli RT e delle trasmissioni.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2020: chiarimenti operativi su documento commerciale e invii.

Scenario Obbligo/Esenzione Strumento/Procedura Tempistica Riferimento normativo
Negozio al dettaglio (bar, ristorante, retail) Obbligo corrispettivi telematici RT abilitato oppure portale Fatture e Corrispettivi Giornaliera, con trasmissione entro i termini operativi D.Lgs. 127/2015 art. 2; DPR 633/1972 art. 22
Artigiano con contatto diretto (parrucchiere, estetista, tatuatore) Obbligo corrispettivi telematici RT o portale; emissione documento commerciale Giornaliera D.Lgs. 127/2015 art. 2; DPR 633/1972 art. 22
Albergatore e ristoratore Obbligo corrispettivi telematici RT; documento commerciale per ogni corrispettivo Giornaliera D.Lgs. 127/2015 art. 2
Ecommerce indiretto (beni, incasso online, consegna a domicilio) Esonero corrispettivi telematici Registro corrispettivi/registro incassi; fattura su richiesta Annotazione periodica secondo art. 24 DPR 633/1972 art. 24; DPR 696/1996 art. 2
Ecommerce con ritiro e pagamento in sede Obbligo per la parte in sede RT o portale per scontrino/Documento commerciale al ritiro Giornaliera per i ritiri D.Lgs. 127/2015 art. 2; prassi AE
Forfettario al dettaglio Obbligo RT/portale; indicare operazione senza IVA Giornaliera L. 190/2014; D.Lgs. 127/2015
RT guasto o fuori servizio Obbligo permane Invio sostitutivo dal portale; ripristino RT Subito, appena rilevata l’anomalia Provvedimento AE 28/10/2016 e s.m.i.
Fiera o vendita occasionale in area privata Di norma obbligo RT portatile o portale; documento commerciale Giornaliera D.Lgs. 127/2015 art. 2

FAQ

Se vendo online ma permetto il ritiro in negozio, devo inviare i corrispettivi?

Sì, per i ritiri con pagamento al banco. In quel momento realizzi una vendita al dettaglio in presenza. Devi emettere il documento commerciale e memorizzare il corrispettivo con l’RT o il portale. Se il cliente ha pagato online in anticipo e passa solo a ritirare, di regola l’operazione resta una vendita a distanza. In questo caso non emetti il documento commerciale e annoti nel registro corrispettivi. È fondamentale che l’incasso avvenga online e che il negozio non esegua una nuova riscossione al ritiro. Conserva traccia dell’ordine e del pagamento per dimostrare la natura a distanza dell’operazione.

Uso un marketplace che incassa per mio conto: chi deve trasmettere i corrispettivi?

Dipende dal contratto. Se il marketplace incassa in nome e per conto tuo come mandatario, la vendita resta tua. Devi documentarla correttamente: per ecommerce indiretto con pagamento online, hai l’esonero dai corrispettivi telematici e annoti nel registro. Se invece vendi anche in negozio, per quella parte usi l’RT. Il marketplace emetterà eventuali documenti per la sua commissione. Se il marketplace opera come rivenditore, compra e rivende a suo nome. In quel caso i corrispettivi del B2C sono del marketplace. Tu fatturi al marketplace la cessione. Verifica sempre clausole di incasso, intestazione della vendita e flussi IVA. Resta valida la disciplina dell’articolo 22 del DPR 633/1972 e la prassi dell’Agenzia delle Entrate sui corrispettivi e vendite a distanza.

Sono in regime forfettario: devo comunque usare il registratore telematico?

Se svolgi attività al dettaglio o assimilata, sì. Il regime forfettario semplifica imposte e IVA, ma non elimina l’obbligo dei corrispettivi telematici per chi rientra nell’articolo 22 del DPR 633/1972. Sul registratore telematico o sul portale, selezioni la natura “operazione senza IVA” coerente con il forfettario. Il corrispettivo confluisce nel totale dei ricavi, tassati con il coefficiente di redditività. Se invece svolgi solo ecommerce puro, resti esonerato dall’invio dei corrispettivi telematici. In tal caso tieni il registro corrispettivi o un registro incassi ben strutturato e riconciliato con PSP, gateway di pagamento e estratti conto.

Quali sono le sanzioni per mancato invio o invio errato dei corrispettivi?

Le sanzioni sono previste dal Decreto Legislativo 471/1997. La mancata memorizzazione o trasmissione comporta una sanzione proporzionale all’IVA non documentata. In caso di condotte reiterate, può scattare la sospensione dell’attività, secondo l’articolo 12. Se ti accorgi dell’errore, usa il ravvedimento operoso del Decreto Legislativo 472/1997: regolarizza i dati e versa la sanzione ridotta. Conserva le ricevute di invio e, se correggi, conserva anche la prova dell’invio sostitutivo. L’Agenzia delle Entrate effettua controlli incrociando pagamenti elettronici, flussi RT e dichiarazioni IVA.

Come gestisco resi, annulli e correzioni nei corrispettivi telematici?

Per i resi dopo l’emissione, usa la funzione di reso sul registratore telematico. Genera un documento commerciale di reso collegato all’originale. La variazione confluisce nella chiusura giornaliera. Per errori materiali inviati, usa le procedure di annullo o storno previste dal dispositivo e dal portale, secondo le istruzioni tecniche del Provvedimento del 28 ottobre 2016 e successive modifiche. Documenta sempre la motivazione e conserva la tracciabilità. Per ecommerce esonerato, registra i resi nel registro corrispettivi con segno negativo o con apposita colonna, e riconcilia con i flussi di pagamento e logistica. In tutti i casi, la coerenza tra vendite, incassi e giacenze è la miglior difesa in sede di controllo.

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