Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La fattura attiva è il documento che emetti al cliente per beni o servizi. Trasmettila al Sistema di Interscambio entro 12 giorni, con numerazione progressiva, dati completi, IVA o natura, e bollo da 2 euro se dovuto.
- Base normativa: DPR 633/1972 (IVA), DPR 642/1972 (imposta di bollo), Legge 205/2017 commi 909-916 (fattura elettronica). Fonti consultabili su Normattiva e portale Agenzia delle Entrate.
- Invio tramite SdI con codice destinatario o PEC. Conservazione digitale a norma per 10 anni secondo Codice civile art. 2220 e Linee guida AgID.
- Scadenze: fattura immediata entro 12 giorni; differita entro il 15 del mese successivo; bollo trimestrale per e-fatture con regole DM 4 dicembre 2020.
Cos’è una fattura attiva e quando si emette
La fattura attiva è la fattura che emetti tu verso un cliente. Documenta una vendita o una prestazione resa. Genera per te un credito verso il cliente. Se applichi l’IVA, genera anche l’IVA a debito.
La regola generale è nell’art. 21 del DPR 633/1972. La fattura va emessa al momento dell’operazione o entro 12 giorni dalla data dell’operazione. Per operazione si intende la consegna del bene o il completamento del servizio. Se incassi un acconto, emetti fattura per l’acconto.
La fattura elettronica è obbligatoria per la quasi totalità dei titolari di partita IVA dal 2019, estesa ai forfettari dal 2024 (Legge 205/2017, commi 909-916 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate). Si usa il Sistema di Interscambio (SdI).
Fattura immediata e fattura differita
Fattura immediata: riporti la stessa data dell’operazione e invii al SdI entro 12 giorni. È la forma ordinaria per servizi e vendite singole.
Fattura differita: consente di fatturare più consegne del mese in un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, richiamando i DDT o documenti equivalenti. La base è l’art. 21, comma 4, lettera a), DPR 633/1972.
Per le Pubbliche Amministrazioni si usa sempre la fattura elettronica PA. Lo split payment può applicarsi (art. 17-ter DPR 633/1972) in base alla natura del cliente.
Contenuti obbligatori: cosa scrivere in fattura
Inserisci sempre i dati delle parti: tua denominazione o nome e cognome, indirizzo, partita IVA; dati del cliente (partita IVA o codice fiscale se privato), verificando prima se la partita IVA del cliente risulta attiva. IBAN o coordinate di pagamento non sono obbligatorie, ma sono utili.
Serve un numero progressivo che identifichi in modo univoco la fattura nell’anno. Puoi usare serie alfanumeriche (es. 2026-001, A/15). La data è essenziale per i termini.
Descrivi bene beni o servizi, quantità, prezzo unitario e imponibile. Se applichi l’IVA, indica aliquota e imposta. Se non applichi l’IVA, indica la natura (motivo tecnico-fiscale dell’assenza di IVA) e la norma.
Natura IVA: come indicarla nell’e-fattura
Se l’IVA non si applica, usa il codice natura previsto dal tracciato XML FatturaPA (versione vigente). Esempi ricorrenti:
- N1: escluse ex art. 15 DPR 633/1972 (spese anticipate in nome e per conto).
- N2.1: non soggette per territorialità ex artt. 7-7-septies DPR 633/1972 (servizi generici verso estero UE/extra-UE).
- N2.2: non soggette – altri casi (ad esempio regime forfettario).
- N3.1-3.6: non imponibili (esportazioni art. 8, cessioni intra UE art. 41 DL 331/1993, dichiarazioni d’intento, ecc.).
- N4: esenti (art. 10 DPR 633/1972).
- N6.x: reverse charge (art. 17, comma 2, DPR 633/1972).
Indica sempre il riferimento normativo nel campo “RiferimentoNormativo” o nelle annotazioni. Facilita i controlli e riduce contestazioni.
Imposta di bollo da 2 euro
La marca da bollo è dovuta se la fattura è senza IVA e l’importo totale è pari o superiore a 77,47 euro. La base è il DPR 642/1972.
Nelle e-fatture imposti BolloVirtuale = “Sì” e ImportoBollo = “2.00”. L’Agenzia delle Entrate calcola il totale trimestrale da versare con F24 o addebito. Le scadenze e la soglia per lo slittamento sono nel DM 4 dicembre 2020.
Il bollo si applica anche su contributi integrativi delle casse private e su rivalse, se la fattura resta senza IVA e supera la soglia. Attenzione ai controlli automatici del SdI.
Fatturazione elettronica: canali, tempi e scarti
Puoi emettere e inviare la e-fattura tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate (Fatture e Corrispettivi, app Fatturae, software PC) o con software di terze parti abilitati. Il canale usa lo SdI.
Per recapitare la fattura serve un indirizzo telematico del cliente: codice destinatario a 7 caratteri o PEC. Se non lo conosci, usa il codice “0000000” e consegna una copia al cliente. Il cliente può registrare il proprio canale preferito nell’area Fatture e Corrispettivi.
Se il SdI scarta la fattura, la fattura è come non emessa. Devi correggere e rinviare entro 5 giorni dalla notifica di scarto per mantenere la data originaria dell’operazione. La ricevuta di consegna o messa a disposizione fa fede.
Tipi documento più usati
- TD01: fattura ordinaria (immediata).
- TD24: fattura differita (richiama DDT o documenti equipollenti).
- TD04: nota di credito (variazione in diminuzione ex art. 26 DPR 633/1972).
- TD20: autofattura per regolarizzazione; TD16-19: integrazioni e reverse charge acquisti.
Per clienti esteri, compili l’anagrafica con Paese estero, metti “0000000” come codice destinatario e invii comunque al SdI. Dal 2022 i dati cross-border passano tramite SdI, senza esterometro separato (provvedimenti AE).
Regime fiscale e cassa previdenziale: impatti sulla fattura
Regime forfettario
Il regime forfettario è un regime agevolato con imposta sostitutiva al 15% o 5% per le start-up (art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014). In fattura non applichi l’IVA né la ritenuta d’acconto. Inserisci l’annotazione di esclusione ritenuta ex art. 1, comma 67, Legge 190/2014 e usa natura N2.2.
Se l’importo è almeno 77,47 euro, applichi il bollo da 2 euro. L’imposta di bollo va indicata e poi versata trimestralmente in modalità virtuale.
Regime ordinario/semplificato e professionisti
Nei regimi IVA ordinari applichi l’IVA con l’aliquota corretta e versi l’IVA periodica. Per i professionisti, il cliente sostituto d’imposta può operare la ritenuta d’acconto del 20% (art. 25 DPR 600/1973). Indicala in fattura se dovuta.
Le imprese commerciali non applicano ritenute sulle vendite. Gestiscono l’IVA secondo liquidazioni mensili o trimestrali (art. 1 DPR 100/1998 e DPR 542/1999).
Casse professionali e rivalse
Alcune casse private prevedono un contributo integrativo in fattura (es. 4%). È obbligatorio secondo i regolamenti delle casse. Entra nel totale documento e, se la fattura è senza IVA, conta per la soglia del bollo.
Per la Gestione Separata INPS è possibile indicare una rivalsa del 4% come maggiorazione facoltativa (art. 1, comma 212, Legge 662/1996). Non è IVA.
Regola decisionale rapida
1) Ho consegnato un bene o finito un servizio? Sì: emetto fattura. No: se ricevo un acconto, fatturo l’acconto.
2) Applico l’IVA? Sì: indico aliquota e imposta. No: inserisco natura IVA corretta e riferimento normativo (forfettario, esente, non imponibile, fuori campo).
3) L’importo (senza IVA) è almeno 77,47 euro e la fattura è senza IVA? Sì: imposto bollo da 2 euro in e-fattura.
4) Che tipo di documento uso? Singola operazione: TD01. Più consegne del mese con DDT: TD24 entro il 15 del mese successivo.
5) Come spedisco? Tramite SdI con codice destinatario/PEC o “0000000”. Se scartata, correggo e rinvio entro 5 giorni.
Scadenze operative e conservazione
Emissione: entro 12 giorni (immediata) o entro il 15 del mese successivo (differita). L’anticipazione di corrispettivi o acconti anticipa il momento di fatturazione e, se presente IVA, l’esigibilità.
Bollo e-fatture: versamento trimestrale con scadenze fissate dal DM 4 dicembre 2020. Se il bollo del primo trimestre non supera 5.000 euro, puoi versarlo con il secondo. Ci sono regole di slittamento anche per i trimestri successivi, secondo il DM citato.
Conservazione: conserva le fatture per 10 anni (art. 2220 Codice civile). La conservazione deve essere a norma secondo le Linee guida AgID. L’Agenzia delle Entrate rende disponibili copie per consultazione, ma l’obbligo di corretta conservazione resta tuo.
Sanzioni e correzioni
Per omessa o tardiva fatturazione si applicano le sanzioni dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. In caso di operazioni con IVA, la sanzione va dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Per operazioni senza incidenza IVA, la sanzione è da 250 a 2.000 euro.
Puoi ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997), pagando spontaneamente imposta, interessi e sanzione ridotta in base al ritardo. Per errori economici usa la nota di credito TD04 (art. 26 DPR 633/1972).
| Scenario | IVA / Ritenuta / Bollo | Canale e Tipo Documento | Termini e Note operative |
|---|---|---|---|
| Professionista in regime forfettario, cliente privato italiano | IVA: no (N2.2). Ritenuta: no (annotazione Legge 190/2014). Bollo: sì se ≥ 77,47€. | SdI; TD01; codice destinatario del cliente o “0000000”. | Entro 12 giorni. Imposta bollo virtuale in XML. Conserva per 10 anni. Inserisci riferimento normativo. |
| Professionista ordinario, cliente impresa (B2B) in Italia | IVA: sì (aliquota corretta). Ritenuta: 20% se cliente è sostituto (art. 25 DPR 600/1973). Bollo: no se c’è IVA. | SdI; TD01 o TD24 se differita; codice destinatario del cliente. | Immediata entro 12 giorni o differita entro il 15 del mese successivo con DDT/rapportini. Liquidazione IVA periodica. |
| Commerciante con consegne multiple nel mese (DDT) | IVA: sì. Ritenuta: no. Bollo: no. | SdI; TD24 fattura differita; richiama DDT del mese. | Emetti entro il 15 del mese successivo. Numerazione progressiva per serie. Richiama date e numeri DDT. |
| Prestazione a Pubblica Amministrazione (B2G) | IVA: può esserci; split payment possibile (art. 17-ter). Ritenuta: secondo normativa specifica. Bollo: se senza IVA e ≥ 77,47€. | SdI; fattura PA (tracciato specifico); codice univoco ufficio IPA. | Rispetta i campi PA obbligatori. Tempi di accettazione/respinta PA. Conservazione a norma. |
| Vendita a cliente UE soggetto IVA (cessione intracomunitaria) | Non imponibile IVA (N3.2) con requisiti. Ritenuta: no. Bollo: no. | SdI; TD01; cliente estero con “0000000”. | Verifica iscrizione VIES e prova di trasporto. Integra con elenchi Intrastat se dovuti. |
FAQ
Quando devo emettere fattura in caso di acconti o pagamenti parziali?
Gli acconti anticipano il momento impositivo IVA e la fatturazione. Se ricevi un acconto prima di consegnare il bene o finire il servizio, devi emettere una fattura per l’importo incassato, con la stessa aliquota IVA prevista per l’operazione finale. La base è l’art. 6 del DPR 633/1972. Per il saldo emetterai una seconda fattura con l’imponibile residuo al netto dell’acconto già fatturato. Evita di usare la “proforma” come documento fiscale: è solo un preventivo con forma di fattura, non ha valore ai fini IVA. La fattura valida è quella inviata al SdI (tipo TD01). Se operi in forfettario, l’acconto va comunque fatturato, pur senza IVA, usando la natura corretta (N2.2) e, se superi 77,47 euro e resti senza IVA, applicando il bollo da 2 euro.
Come fatturo a un cliente estero (UE o extra-UE) e cosa cambia con la trasmissione al SdI?
Per clienti esteri compili sempre una e-fattura e la invii al SdI. Inserisci il Paese estero e “0000000” come codice destinatario. La consegna al cliente estero avverrà fuori SdI, inviando la copia PDF o XML per conoscenza. Per cessioni di beni intra UE a soggetto IVA: l’operazione è non imponibile (art. 41 DL 331/1993), natura N3.2; verifica il VIES del cliente e conserva le prove del trasporto. Per servizi “generici” a soggetto IVA UE o extra-UE: sono fuori campo IVA in Italia per territorialità (art. 7-ter e seguenti DPR 633/1972), natura N2.1; specifica la norma in fattura. Per esportazioni extra-UE di beni: non imponibili art. 8 DPR 633/1972, natura N3.1; conserva documenti doganali. Dal 2022 la comunicazione dei dati cross-border avviene tramite SdI; non serve l’esterometro separato. Le regole sono dettagliate nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate consultabili sui canali istituzionali.
Il mio cliente non ha codice destinatario o PEC: come gli recapito la fattura?
Se il cliente non comunica un indirizzo telematico, inserisci “0000000” nel campo codice destinatario e invia la e-fattura al SdI. La fattura sarà comunque emessa e conservata a norma. Tu hai l’obbligo aggiuntivo di mettere a disposizione una copia al cliente (ad esempio PDF via email). Il cliente può registrare un canale preferito nell’area Fatture e Corrispettivi. Ricorda che il recapito al SdI fa fede ai fini fiscali; la mancata presa visione da parte del cliente non annulla la fattura. Se il SdI scarta la fattura perché i dati obbligatori sono incompleti o incoerenti (ad esempio partita IVA errata), la fattura è come non emessa: correggi i dati e rinvia entro 5 giorni per mantenere il corretto riferimento temporale.
Come funziona l’imposta di bollo nelle e-fatture e quali sono le scadenze di pagamento?
Il bollo da 2 euro è dovuto sulle fatture senza IVA di importo pari o superiore a 77,47 euro (DPR 642/1972). Nell’e-fattura imposti il campo BolloVirtuale a “Sì” e indichi 2,00 euro. L’Agenzia delle Entrate riepiloga trimestralmente il totale dovuto e consente il versamento con F24 o addebito. Le scadenze ordinarie sono: primo trimestre entro il 31 maggio; secondo entro il 30 settembre; terzo entro il 30 novembre; quarto entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Il DM 4 dicembre 2020 consente, se l’importo del primo trimestre non supera 5.000 euro, di rinviare il pagamento al secondo trimestre, con analoghe regole di slittamento per i trimestri successivi. Se dimentichi di indicare il bollo in fattura, l’Agenzia può richiedere l’imposta con sanzioni e interessi. È buona prassi impostare regole automatiche nel software per evitare dimenticanze.
Quali sono le sanzioni per fatture tardive o errate e come posso rimediare?
L’omessa o tardiva fatturazione è sanzionata dall’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. Per operazioni con IVA, la sanzione va dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati/registrati. Per operazioni senza effetto sull’IVA, la sanzione è da 250 a 2.000 euro. Se la fattura è stata scartata dal SdI, è come non emessa: rinvia il documento corretto. Per errori di imponibile o IVA già trasmessi, emetti una nota di credito TD04 (art. 26 DPR 633/1972). Puoi usare il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997) per ridurre le sanzioni, pagando spontaneamente imposta e interessi in base al ritardo (ad esempio entro 30, 90, 365 giorni). Tieni traccia delle ricevute SdI e delle date di consegna: sono prove utili in caso di controlli. Per dubbi, confronta sempre il tuo caso con le norme su Normattiva e le guide aggiornate dell’Agenzia delle Entrate.
