Fattura come avvocato: come farla in ordinario e forfettario?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Per fatturare da avvocato inserisci compenso, rimborso 15%, contributo Cassa 4%, IVA e ritenuta (se dovuta). In forfettario niente IVA, sì bollo da 2 euro.

  • Base IVA nel regime ordinario: compenso + rimborso 15% + contributo integrativo 4% (DPR 633/1972, art. 3; prassi Agenzia delle Entrate).
  • Ritenuta d’acconto 20% solo se il cliente è sostituto d’imposta; esclusa per forfettari (TUIR art. 25 DPR 600/1973; L. 190/2014).
  • Bollo da 2 euro su fatture senza IVA pari o superiori a 77,47 euro; assolvimento virtuale in e-fattura (DPR 642/1972; MEF e Agenzia delle Entrate).

Fattura da avvocato: regole comuni e basi giuridiche

Intestazione e campi obbligatori

Ogni fattura deve riportare data e numero progressivo, i tuoi dati e quelli del cliente, descrizione della prestazione, imponibile, aliquote e imposte. Questi elementi garantiscono la tracciabilità fiscale.

Per i professionisti vale il principio di cassa: tassazione al momento dell’incasso, non dell’emissione (fonte: Normattiva, DPR 917/1986, art. 54). L’IVA segue le regole di esigibilità previste dal DPR 633/1972.

Rimborso spese generali del 15%: cos’è davvero

Il rimborso forfettario del 15% copre spese di studio non documentabili (telefono, cancelleria, ecc.). È previsto dai parametri forensi per la liquidazione dei compensi in sede giudiziale (DM Giustizia 55/2014), ma nel rapporto con il cliente si applica se pattuito.

Fiscalmente, il 15% è parte del compenso: concorre alla base IVA e, nel regime ordinario, entra anche nella base della ritenuta d’acconto.

Spese anticipate in nome e per conto: non confonderle col 15%

Le spese anticipate in nome e per conto del cliente (ad esempio contributo unificato, diritti di copia) sono fuori campo IVA e fuori ritenuta se correttamente documentate e riaddebitate a piè di lista (fonte: DPR 633/1972, art. 15). Non entrano nel calcolo del 15% né del 4% Cassa.

Devono essere evidenziate in fattura in riga separata con dicitura chiara “anticipazioni ex art. 15 DPR 633/1972”. Conserva le pezze giustificative.

Contributo integrativo Cassa Forense 4%

La rivalsa del 4% è obbligatoria per gli iscritti alla Cassa Forense ed è addebitabile al cliente (fonte: Regolamento contributi Cassa Forense, art. 11). Si calcola sui corrispettivi che formano il volume d’affari.

Nella prassi, si applica su compenso più 15% spese generali. Tale contributo è soggetto a IVA (fonte: DPR 633/1972, art. 3; prassi Agenzia delle Entrate) e non entra nella base della ritenuta.

Fattura in regime forfettario: struttura, diciture e codici

Cosa inserire e come calcolare gli importi

Nel regime forfettario non applichi l’IVA in fattura e non subisci ritenuta d’acconto (fonte: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89; come modificata da L. 208/2015, L. 145/2018 e L. 197/2022; fonte: Normattiva). Inserisci però il 15% spese generali (se pattuito), il 4% Cassa e, quando dovuto, il bollo da 2 euro.

Esempio pratico (compenso 1.000 euro): rimborso 15% = 150; base Cassa 4% = 1.150; Cassa 4% = 46. Totale netto prima del bollo = 1.196. Se l’importo senza IVA è almeno 77,47 euro, applichi bollo 2 euro. Totale documento = 1.198 euro.

Diciture obbligatorie e compilazione e-fattura

Indica in fattura: “Operazione senza addebito IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014 e successive modifiche”. Inserisci anche la dicitura sulla ritenuta: “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. 190/2014”.

Nell’e-fattura (formato FatturaPA): RegimeFiscale RF19; aliquota IVA a zero con Natura N2.2 (operazioni non soggette – altri casi, secondo specifiche SdI vigenti); DatiCassaPrevidenziale con TipoCassa TC02, AliquotaCassa 4, imponibile di riferimento e importo; bollo virtuale con ImportoBollo 2,00 se dovuto.

Marca da bollo nel forfettario

Se l’operazione è senza IVA e l’importo del documento è pari o superiore a 77,47 euro, applichi il bollo da 2 euro (fonte: DPR 642/1972). In e-fattura l’assolvimento è virtuale e il versamento avviene periodicamente tramite F24, secondo le scadenze fissate dall’Agenzia delle Entrate.

Ricorda: il bollo è a tuo carico ma può essere addebitato al cliente come voce separata in fattura.

Fattura in regime ordinario: IVA e ritenuta d’acconto

Base IVA, aliquota e ritenuta: le regole

Nel regime ordinario applichi l’IVA (aliquota ordinaria 22% salvo diverse aliquote di legge). La base IVA comprende: compenso, rimborso 15% e contributo Cassa 4% (fonte: DPR 633/1972, art. 3; prassi Agenzia delle Entrate).

La ritenuta d’acconto del 20% si applica se il cliente è sostituto d’imposta (imprese, professionisti, PA). La base ritenuta è compenso più 15%. Non si applica su contributo Cassa, IVA e bollo (fonte: DPR 600/1973, art. 25; prassi Agenzia delle Entrate).

Esempio numerico completo

Esempio (compenso 1.000 euro, cliente impresa): rimborso 15% = 150; base Cassa 4% = 1.150; Cassa 4% = 46; imponibile IVA = 1.196; IVA 22% = 263,12; ritenuta 20% su 1.150 = 230.

Totale da pagare dal cliente = 1.196 + 263,12 – 230 = 1.229,12 euro. Niente bollo, perché la fattura ha IVA. Se il cliente è privato senza ritenuta, il totale è 1.196 + 263,12 = 1.459,12 euro.

E-fattura obbligatoria dal 2024 e gestione del bollo

Obbligo di fatturazione elettronica

Dal 1 gennaio 2024 tutti i titolari di partita IVA emettono fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio, indipendentemente dal regime fiscale (fonte: D.Lgs. 127/2015; D.L. 36/2022, art. 18; Agenzia delle Entrate). Restano esclusi alcuni operatori e operazioni sanitarie da inviare al Sistema Tessera Sanitaria secondo le regole del MEF.

Compila correttamente i campi del tracciato: RegimeFiscale, DatiCassaPrevidenziale (TC02 Cassa Forense), Natura IVA quando non si addebita l’imposta, bollo virtuale quando dovuto.

Bollo virtuale: come e quando si paga

Il bollo sulle e-fatture si assolve in modo virtuale. L’Agenzia delle Entrate riepiloga gli importi nel cassetto fiscale. Il versamento avviene con F24 o addebito automatico entro le scadenze trimestrali rese note dall’Agenzia.

Il bollo si applica alle fatture senza IVA pari o superiori a 77,47 euro. Non si applica alle fatture con IVA. La mancata applicazione o il mancato versamento comportano sanzioni (fonte: DPR 642/1972; atti MEF e Agenzia delle Entrate).

Regola decisionale rapida

Decidi cosa inserire con questi nessi logici

1) Il cliente è sostituto d’imposta? Se sì e tu sei in regime ordinario: applica ritenuta 20% su compenso + 15%. Se sei forfettario: nessuna ritenuta.

2) L’operazione è imponibile IVA? In regime ordinario sì: calcola IVA sul totale di compenso + 15% + 4%. In forfettario no: nessuna IVA, ma valuta il bollo.

3) Superi 77,47 euro e non applichi IVA? Se sì: inserisci bollo da 2 euro (assolvimento virtuale in e-fattura). Se no: nessun bollo.

4) Hai spese anticipate ex art. 15 documentate? Inseriscile in riga separata, fuori campo IVA, fuori ritenuta e fuori 4% Cassa.

5) Applichi il 15% spese generali? Solo se previsto dal mandato o dalle condizioni pattuite. In caso affermativo, include il 15% nella base per IVA e ritenuta; includilo anche nella base del 4% Cassa secondo il regolamento della Cassa.

Fonti e riferimenti normativi essenziali

Dove verificare le regole

Regime forfettario: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89; modifiche con L. 208/2015, L. 145/2018, L. 197/2022 (fonte: Normattiva).

IVA e territorialità: DPR 633/1972, in particolare art. 3 (prestazioni di servizi) e art. 15 (anticipazioni in nome e per conto) (fonte: Normattiva).

Ritenuta d’acconto professionisti: DPR 600/1973, art. 25 (fonte: Normattiva).

Redditi di lavoro autonomo e principio di cassa: DPR 917/1986, art. 54 (TUIR) (fonte: Normattiva).

Parametri forensi e 15% spese generali: DM Giustizia 55/2014 (fonte: Ministero della Giustizia; Normattiva).

Contributo integrativo 4%: Regolamento contributi Cassa Forense, art. 11 e circolari applicative (fonte: Cassa Forense).

Fatturazione elettronica: D.Lgs. 127/2015; D.L. 36/2022; specifiche tecniche SdI e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Imposta di bollo su fatture: DPR 642/1972; atti MEF e provvedimenti Agenzia delle Entrate.

Scenario Voci obbligatorie in fattura IVA: base e aliquota Ritenuta d’acconto Bollo e note/SDI Tempistiche correlate
Forfettario → cliente privato IT Compenso; rimborso 15% (se pattuito); Cassa 4%; anticipazioni art. 15 se presenti Nessuna IVA. Dicitura L. 190/2014. Natura N2.2 No ritenuta Bollo 2€ se ≥ 77,47€. RF: RF19; TC02 in DatiCassa Bollo versato trimestralmente via F24/addebitato da AE
Forfettario → cliente soggetto IVA IT Come sopra Nessuna IVA. Natura N2.2 No ritenuta Bollo 2€ se ≥ 77,47€. Note su non applicazione ritenuta Stesse scadenze bollo
Ordinario → cliente impresa/professionista IT Compenso; rimborso 15%; Cassa 4%; IVA; eventuali anticipazioni art. 15 22% su (compenso + 15% + 4%) Sì, 20% su (compenso + 15%) Nessun bollo. Codici SdI ordinari; TC02 per Cassa Liquidazioni IVA periodiche; ritenuta versata dal cliente (sostituto)
Ordinario → cliente privato IT Compenso; rimborso 15%; Cassa 4%; IVA 22% su (compenso + 15% + 4%) No ritenuta Nessun bollo Liquidazioni IVA periodiche
Ordinario → cliente estero B2B (UE/extra-UE) Compenso; 15%; Cassa 4%; indicazioni territorialità Verifica territorialità art. 7-ter DPR 633/1972; spesso fuori campo in Italia Di norma no ritenuta italiana Natura appropriata in e-fattura/esterometro; nessun bollo Comunicazioni transfrontaliere secondo regole vigenti

FAQ

Il rimborso spese generali del 15% è sempre obbligatorio? Come incide su IVA e ritenuta?

No, non è sempre obbligatorio. Il DM Giustizia 55/2014 riconosce il 15% nella liquidazione giudiziale. Nel rapporto con il cliente si applica se previsto nel mandato o nelle condizioni economiche. Se lo applichi, nel regime ordinario concorre alla base IVA e alla base della ritenuta d’acconto. Nel regime forfettario concorre alla base per il calcolo della rivalsa del 4% Cassa e, in assenza di IVA, rileva per il superamento della soglia di 77,47 euro ai fini del bollo. Non confonderlo con le spese anticipate ex art. 15: quelle sono fuori campo IVA e fuori ritenuta, e richiedono documenti intestati al cliente.

Su cosa si calcola il contributo integrativo Cassa Forense del 4%? È soggetto a IVA? Entra nella ritenuta?

La rivalsa del 4% si calcola sui corrispettivi che formano il volume d’affari IVA. In pratica, molti studi applicano il 4% su compenso più rimborso forfettario del 15%, perché anche quel rimborso è parte del corrispettivo. Il 4% è soggetto a IVA nel regime ordinario. Non entra nella base della ritenuta d’acconto. Il riferimento è il Regolamento contributi della Cassa Forense (art. 11) e la prassi dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento IVA dei contributi previdenziali addebitati in fattura dai professionisti.

Quando si applica la ritenuta d’acconto del 20% nelle fatture dell’avvocato? E come si indica in fattura?

La ritenuta del 20% si applica quando il cliente è un sostituto d’imposta (ad esempio impresa, professionista, PA) e tu operi in regime ordinario. La base è compenso più 15% spese generali, esclusi contributo Cassa, IVA e bollo. In fattura inserisci la riga “Ritenuta d’acconto 20% art. 25 DPR 600/1973 su euro … = euro …” con importo negativo. Se il cliente è un consumatore o se sei in regime forfettario, la ritenuta non si applica. In forfettario indica la dicitura prevista dalla L. 190/2014 che esclude la ritenuta.

Quando si applica la marca da bollo da 2 euro? Come si gestisce nelle e-fatture e quali sono le scadenze?

La marca da bollo si applica alle fatture senza IVA con importo documento pari o superiore a 77,47 euro. Tipicamente riguarda le fatture dei forfettari. Nelle e-fatture l’assolvimento è virtuale: compili il campo del bollo e l’Agenzia delle Entrate riepiloga l’imposta dovuta nel cassetto fiscale. Il pagamento avviene con F24 o con addebito automatico entro le scadenze trimestrali fissate dall’Agenzia (ad esempio, nei recenti anni: entro fine maggio per il 1° trimestre, fine settembre per il 2°, fine novembre per il 3°, fine febbraio per il 4°). Se dimentichi di inserire il bollo o di versarlo, sono previste sanzioni dal DPR 642/1972, con possibilità di ravvedimento operoso.

Come distinguere e documentare le spese anticipate ex art. 15 rispetto alle altre spese rimborsate?

Le spese anticipate ex art. 15 DPR 633/1972 sono pagate dall’avvocato in nome e per conto del cliente. Devono avere documenti intestati al cliente e una delega o previsione contrattuale. Sono fuori campo IVA, non concorrono a ritenuta e non entrano nella base del 4% Cassa. In fattura inseriscile in riga separata con dicitura “anticipazioni ex art. 15 DPR 633/1972”. Le altre spese rimborsate, come il 15% forfettario o spese vive non anticipazioni, sono parte del corrispettivo: nel regime ordinario scontano IVA e possono entrare nella base della ritenuta. Mantieni un fascicolo con ricevute, mandati e note spese per eventuali controlli.

Puoi mostrarmi due esempi completi di fattura, uno forfettario e uno ordinario, con gli stessi dati di partenza?

Esempio A – Forfettario (compenso 1.000): rimborso 15% = 150; base Cassa 4% = 1.150; Cassa 4% = 46; IVA = 0; imponibile documento = 1.196; bollo = 2 (perché documento ≥ 77,47 e senza IVA); totale documento = 1.198. Dicitura: operazione senza IVA ex L. 190/2014; compenso non soggetto a ritenuta; Natura IVA N2.2; RF RF19; TC02 per Cassa.

Esempio B – Ordinario con cliente impresa (compenso 1.000): rimborso 15% = 150; base Cassa 4% = 1.150; Cassa 4% = 46; imponibile IVA = 1.196; IVA 22% = 263,12; ritenuta 20% su 1.150 = 230; totale da pagare = 1.196 + 263,12 – 230 = 1.229,12. Nessun bollo perché c’è IVA. In entrambi i casi, eventuali anticipazioni ex art. 15 si aggiungono in riga separata, senza IVA né ritenuta, e non cambiano il calcolo del 4% se sono vere anticipazioni.

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