Fattura elettronica forfettari: si deve fare alla pubblica amministrazione?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

In Italia la fattura elettronica è obbligatoria per tutte le Partite IVA; restano esclusi solo i sanitari per le fatture da inviare al Sistema Tessera Sanitaria. Verso la PA la e-fattura è sempre obbligatoria.

  • Dal 2019 e-fattura generale; dal 2024 obbligo esteso a forfettari e minimi. Esclusione per prestazioni sanitarie inviate al Sistema TS.
  • Trasmissione a SdI entro 12 giorni (immediata) o entro il 15 del mese successivo (differita). Sanzioni del D.Lgs. 471/1997.
  • Canali: servizi AdE, app Fatturae, PEC, software terzi. Conservazione digitale a norma per 10 anni secondo CAD e MEF 17/06/2014.

Cos’è l’obbligo di fatturazione elettronica

L’obbligo nasce per combattere l’evasione e per tracciare i flussi IVA. La fattura elettronica è un file XML, firmato e trasmesso al Sistema di Interscambio (SdI). SdI inoltra poi il documento al cliente.

La base normativa è chiara. Il D.Lgs. 127/2015 ha istituito SdI e le regole tecniche. La Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), articolo 1, commi 909-916, ha reso obbligatoria la e-fattura B2B e B2C dal 1° gennaio 2019. Per la Pubblica Amministrazione l’obbligo esiste dal 2014 con il DM 55/2013.

Dal 2022 l’obbligo ha coinvolto progressivamente i contribuenti in regime forfettario e nel vecchio regime di vantaggio. Il DL 36/2022 (PNRR 2), convertito in Legge 79/2022, ha inserito prima soglie di ricavi. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo è pieno per tutti i forfettari.

Chi è incluso e chi è escluso nel 2026

Inclusi: tutte le Partite IVA, in qualsiasi regime fiscale, per operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia. Quindi ditte individuali, professionisti, società, forfettari e minimi.

Esclusi in modo specifico: i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per le fatture sanitarie verso persone fisiche. La base giuridica è l’articolo 10-bis del DL 119/2018 e i decreti MEF che, di anno in anno, prorogano il divieto di inviare a SdI tali dati. Ad agosto 2026 il divieto è in vigore.

Attenzione: l’esclusione riguarda solo le fatture i cui dati confluiscono nel Sistema TS. Per altre attività non sanitarie o per clienti non rientranti nel TS, il professionista sanitario deve usare la e-fattura.

Quando emettere la e-fattura: date e termini pratici

La data del documento è la data dell’operazione o del pagamento, secondo il principio IVA. La trasmissione a SdI deve rispettare termini precisi.

Fattura “immediata”: trasmetti a SdI entro 12 giorni dalla data documento. È la regola standard per professionisti e artigiani.

Fattura “differita”: puoi emettere entro il giorno 15 del mese successivo, se consegni la merce con DDT o documenti equipollenti nel mese. In questo caso indichi gli estremi dei DDT in fattura.

Termini speciali verso la Pubblica Amministrazione (PA)

Verso la PA usi sempre il formato FatturaPA e indichi il codice ufficio presente nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La ricezione avviene solo via SdI, come da DM 55/2013.

L’ente può rifiutare la fattura in caso di errori formali o mancanza di CIG/CUP dove richiesti. La decorrenza dei termini di pagamento parte dalla data di ricezione corretta via SdI. Cura quindi la compilazione dei campi obbligatori.

Se SdI scarta il file, la fattura si considera non emessa. Devi correggere e rinviare. La data documento resta valida, ma la trasmissione deve avvenire in tempi congrui per evitare sanzioni.

Canali e strumenti: come creare, inviare e ricevere

Puoi usare i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate su Fatture e Corrispettivi. Sono disponibili web, software da installare e generazione dell’XML. L’app Fatturae consente creazione e invio da mobile.

Puoi usare la PEC per inviare l’XML al canale dedicato di SdI. Questo canale è ancora attivo nel 2026, ma è meno comodo per volumi elevati. Richiede gestione accurata delle ricevute.

In alternativa, usa software di terze parti accreditati a SdI. Offrono automazioni, anagrafiche, conservazione a norma e gestione del ciclo passivo.

Codice destinatario, PEC e consumatori finali

Per clienti con codice destinatario, inserisci il codice a 7 caratteri. Per clienti con sola PEC, inserisci l’indirizzo PEC. Per privati senza canali, usa “0000000” nel campo Codice Destinatario e indica il codice fiscale.

La fattura è sempre recapitata nel cassetto fiscale del cliente. Puoi inviare una copia di cortesia in PDF. Non sostituisce l’XML, ma aiuta la comprensione.

Per la PA, usa sempre il codice ufficio IPA. Verifica la corretta anagrafica e i riferimenti ordine, CIG e CUP quando richiesti.

Operazioni con l’estero e documenti integrativi

Dal 1° luglio 2022 le comunicazioni transfrontaliere passano per SdI. Non usi più l’esterometro tradizionale. Inoltri le vendite a clienti esteri con fattura elettronica XML verso SdI, indicando paese e identificativi del cliente.

Per gli acquisti da estero, invii documenti di integrazione/autofattura in XML con tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, secondo i casi (reverse charge, servizi esteri, acquisti intracomunitari, importazioni). Le regole tecniche sono nei Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e nelle specifiche operative SdI.

Queste procedure assicurano l’allineamento tra contabilità e liquidazioni IVA. La base normativa di riferimento resta il D.Lgs. 127/2015 e gli atti attuativi dell’Agenzia delle Entrate (consultabili su Normattiva e sul portale AE).

Regime forfettario e operazioni estere

Il forfettario non addebita IVA, ma deve comunque emettere e-fattura per le vendite. Per gli acquisti esteri con reverse charge, valuta gli obblighi con il tuo consulente. Gli adempimenti cambiano in base alla natura dell’operazione.

Inserisci sempre le annotazioni di legge, ad esempio “Operazione in franchigia da IVA ex L. 190/2014” per i forfettari. Indica il riferimento normativo corretto.

Conservazione digitale a norma e privacy

Devi conservare le fatture per 10 anni. Lo impongono l’articolo 2220 del Codice Civile e l’articolo 39 del DPR 633/1972. La conservazione deve essere digitale e a norma, non basta archiviarle in PDF.

Segui il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e le Linee Guida AgID sulla conservazione. Il MEF con il decreto 17 giugno 2014 disciplina modalità e tempi fiscali della conservazione elettronica di documenti rilevanti ai fini tributari.

Un sistema a norma genera pacchetti di archiviazione, indicizza i metadati e assicura integrità e leggibilità nel tempo. Puoi conservare in autonomia o delegare a un conservatore accreditato. Verifica sede dei server, responsabilità e tempi di presa in carico.

Sanitari e trattamento dei dati

Per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche vige il divieto di trasmissione a SdI. Devi trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria, come previsto dai decreti MEF annuali e dalle regole del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Rispetta il GDPR. Limita i dati sensibili in fattura quando non necessari. Condividi con i clienti solo quanto richiesto dalla norma fiscale.

Regola decisionale rapida

Usa questi passaggi per decidere come emettere il documento:

  • Il cliente è una PA? Sì: usa FatturaPA con codice ufficio IPA. No: vai al passo successivo.
  • La prestazione è sanitaria verso persona fisica con invio al Sistema TS? Sì: non usare SdI; emetti fattura analogica o documento secondo le regole TS. No: vai al passo successivo.
  • Operazione in Italia? Sì: emetti e-fattura XML via SdI entro 12 giorni (o entro il 15 del mese successivo se differita). No: vai al passo successivo.
  • Operazione con estero: vendita? Invia e-fattura a SdI con dati paese estero. Acquisto? Invia documento di integrazione/autofattura (TD16–TD19) via SdI.
  • Cliente senza codice destinatario o PEC: usa “0000000” e indica il codice fiscale. Invia copia di cortesia se richiesto.

Errori frequenti, scarti e sanzioni

Errori comuni: partita IVA o CF errati, codici destinatario sbagliati, imponibile/IVA incoerenti, mancata indicazione del regime fiscale, omessa CUU/ordine PA, uso scorretto dei tipi documento.

Se SdI scarta, la fattura è come non emessa. Ricevi una notifica con motivazione. Correggi e rinvia. Conserva le ricevute. Verifica i registri IVA se usi il regime ordinario.

Le sanzioni del D.Lgs. 471/1997 per omessa o tardiva fatturazione vanno dal 90% al 180% dell’IVA relativa. Se l’operazione non espone IVA (per esempio forfettari), si applicano sanzioni da 250 a 2.000 euro, o tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati a seconda dei casi.

Puoi ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, articolo 13) se regolarizzi spontaneamente prima di controlli.

Riferimenti utili da consultare

Norme principali: D.Lgs. 127/2015; Legge 205/2017, articolo 1, commi 909-916; DM 55/2013 per la PA; DL 36/2022 convertito in L. 79/2022; DL 119/2018, articolo 10-bis (esclusione TS); DPR 633/1972, articolo 39; Codice Civile, articolo 2220; D.Lgs. 82/2005 (CAD); decreto MEF 17 giugno 2014 (conservazione); D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997 (sanzioni e ravvedimento). Puoi verificare i testi su Normattiva, sul sito dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Scenario Cosa devi emettere/inviare Requisiti tecnici Tempistiche e note
Professionista in regime forfettario (Italia) Fattura elettronica XML via SdI con annotazione “Operazione in franchigia da IVA ex L. 190/2014” Codice destinatario o PEC; natura N2.2/N3.5/N1 secondo il caso; esigibilità non rilevante Entro 12 giorni (immediata) o entro il 15 del mese successivo (differita). Conservazione digitale 10 anni
Fattura verso Pubblica Amministrazione FatturaPA con codice ufficio IPA, CIG/CUP se richiesti Formato FatturaPA; firma digitale; canale SdI accreditato; tracciabilità commessa Invio tempestivo; rifiuto possibile in caso di errori; decorrenza pagamenti da ricezione valida
Prestazione sanitaria a persona fisica (Sistema TS) Nessuna e-fattura a SdI per la prestazione sanitaria; invio dati al Sistema TS; eventuale documento analogico/cortesia Rispetto privacy; corretta codifica TS; esclusione a norma DL 119/2018 art. 10-bis e decreti MEF Scadenze TS secondo calendario MEF; conserva i documenti 10 anni
Vendita a cliente estero (UE/extra-UE) Fattura elettronica XML via SdI con identificativi esteri; indicazioni non imponibile/art. 7-ter, esportazione, ecc. Compilazione IdPaese/IdCodice; natura operazione N3 o fuori campo; cambio valuta se necessario Termini di emissione ordinari; documentazione doganale per export; conservazione digitale
Acquisto da estero con reverse charge Documento di integrazione/autofattura TD16–TD19 via SdI Riferimento fattura estera; registrazione doppia (IVA vendite/acquisti) se ordinario Entro il 15 del mese successivo al ricevimento (regole IVA); allineamento con liquidazione IVA
Vendita a consumatore finale senza PEC/codice Fattura elettronica XML con codice “0000000” e CF cliente; copia di cortesia PDF Compilazione dati anagrafici minima; gestione consenso privacy Termini ordinari; recapito nel cassetto fiscale del cliente

FAQ

1) Sono in regime forfettario: cosa devo fare nel 2026 per essere a norma con la e-fattura?

Nel 2026 l’obbligo è pieno anche per i forfettari. Devi emettere fatture elettroniche XML via SdI per tutte le operazioni rilevanti in Italia. Indica sempre la dicitura del regime agevolato e non addebitare IVA. Usa un canale tra: servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate, app Fatturae, PEC o software gestionali. Imposta correttamente il codice destinatario o “0000000” per privati senza canali. Rispetta le scadenze: entro 12 giorni per la fattura immediata o entro il 15 del mese successivo per la differita. Conserva i file a norma per 10 anni secondo il Codice Civile, il DPR 633/1972 e il decreto MEF 17/06/2014. Se sbagli, puoi correggere con nota di variazione o con ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997) per mitigare sanzioni.

2) Sono un medico/psicologo: devo fare la e-fattura o no?

Dipende dal tipo di prestazione e dal cliente. Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche e comunicate al Sistema Tessera Sanitaria, permane il divieto di inviare i dati a SdI. Questo deriva dall’articolo 10-bis del DL 119/2018 e dai decreti MEF che rinnovano annualmente la misura per la tutela dei dati sanitari. In questi casi non emettere e-fattura via SdI. Emessi invece i documenti secondo le regole TS e rilascia una copia al paziente. Se invece svolgi attività non sanitaria o fatturi a soggetti non rientranti nel flusso TS (per esempio prestazioni a una società per sorveglianza sanitaria, se non confluiscono nel TS), allora devi usare la e-fattura. Verifica sempre se la singola prestazione va inviata a TS. In dubbio, consulta le specifiche TS e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

3) Posso continuare a emettere scontrini o documenti commerciali invece della e-fattura?

Per le vendite al dettaglio e le attività con misuratore fiscale telematico puoi emettere documento commerciale e trasmettere i corrispettivi giornalieri. Questo resta valido anche nell’era della e-fattura. Tuttavia, se il cliente richiede la fattura o se la tua attività prevede per prassi la fatturazione, devi emettere una e-fattura XML via SdI. Con i privati senza PEC o codice destinatario, compila il campo con “0000000” e indica il codice fiscale. Ricorda che il documento commerciale non sostituisce la fattura quando la legge o il cliente la richiedono. Verifica inoltre eventuali obblighi settoriali (per esempio verso la PA, dove la fattura elettronica è sempre necessaria e il documento commerciale non è sufficiente).

4) Come gestisco vendite e acquisti con l’estero nel 2026?

Per le vendite a clienti esteri emetti comunque una fattura elettronica XML e la invii a SdI, indicando paese estero e identificativi del cliente. Usa le nature IVA corrette (non imponibile, fuori campo, esportazione) e i riferimenti normativi (articoli del DPR 633/1972). Per gli acquisti da estero invia tramite SdI i documenti di integrazione/autofattura con tipi documento TD16–TD19 secondo i casi: reverse charge interno, servizi da non residenti, acquisti intracomunitari, estrazioni da deposito IVA. Questa procedura ha sostituito l’esterometro tradizionale dal 1° luglio 2022. Le regole attuative sono contenute nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e nelle specifiche tecniche SdI, consultabili sui siti istituzionali e su Normattiva. Rispetta i termini di registrazione per allineare correttamente la liquidazione IVA.

5) Cosa succede se invio tardi o sbaglio la e-fattura? Si può rimediare?

Se invii oltre i termini o non invii la fattura, scattano le sanzioni del D.Lgs. 471/1997. Per operazioni con IVA, la sanzione va dal 90% al 180% dell’imposta relativa. Se non c’è IVA (per esempio nel forfettario), si applicano sanzioni fisse tra 250 e 2.000 euro o percentuali sul corrispettivo a seconda dei casi. Se SdI scarta il file, la fattura è come non emessa: correggi l’errore indicato nella notifica e rinvia. Puoi usare il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, articolo 13) per ridurre le sanzioni se regolarizzi in autonomia, pagando quanto dovuto prima dei controlli. In caso di errori di imponibile o aliquota, emetti una nota di variazione (articolo 26 del DPR 633/1972) per rettificare. Conserva tutte le ricevute SdI e allinea registri e dichiarazioni.

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