Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
La fatturazione attiva è l’emissione delle fatture ai tuoi clienti. In Italia è quasi sempre elettronica via SdI, con campi e termini fissati dall’art. 21 del DPR 633/1972 e norme correlate.
- Termini: fattura “immediata” entro 12 giorni dall’operazione; “differita” entro il 15 del mese successivo con DDT o documento equipollente (art. 21 e 6, DPR 633/1972).
- Contenuti obbligatori: dati fiscali, descrizione, aliquota o natura IVA, bollo da 2 euro oltre 77,47 euro per operazioni senza IVA (DPR 642/1972).
- Obbligo e-fattura: generalizzato per B2B e B2C dal 2024; esclusione per sanitari verso privati con invio al Sistema Tessera Sanitaria (D.Lgs. 127/2015 e norme privacy).
Cos’è la fatturazione attiva e perché conta nel 2026
Fatturazione attiva significa emettere una fattura quando vendi un bene o presti un servizio. È il documento che certifica il corrispettivo pattuito e i tributi dovuti.
Fatturazione passiva è l’opposto: ricevi la fattura dal tuo fornitore dopo un acquisto. Nella contabilità, attiva genera un credito verso il cliente; passiva un debito verso il fornitore.
Dal 2019 l’Italia ha reso elettronica la fattura tra privati tramite il Sistema di Interscambio (SdI). La base è il D.Lgs. 127/2015 e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Le regole tecniche sono pubbliche sui portali istituzionali.
Chi deve emettere la fattura elettronica nel 2026
Obbligo generalizzato e casi esclusi
L’obbligo di fatturazione elettronica tra privati è oggi generalizzato. Riguarda imprese e professionisti in regime ordinario e forfettario. L’estensione ai forfettari è completata dal 2024.
Fanno eccezione alcune prestazioni sanitarie verso persone fisiche. Per questi casi si usa il Sistema Tessera Sanitaria (STS) per ragioni di privacy, secondo proroghe periodiche disposte dal MEF e dal Garante per la protezione dei dati personali.
La fattura verso la Pubblica Amministrazione resta elettronica in formato FatturaPA, secondo il D.M. 55/2013 e specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.
Regime forfettario: cosa indicare in fattura
Il regime forfettario è un regime agevolato con imposta sostitutiva al 15% o 5% per startup. Non applichi l’IVA sulle vendite.
In fattura devi riportare la dicitura che esclude l’IVA. Esempio: “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54–89, L. 190/2014 e successive modifiche”.
Se l’importo è superiore a 77,47 euro e l’operazione è senza IVA, si applica l’imposta di bollo da 2 euro (DPR 642/1972, Tariffa, art. 13 e regole MEF sull’assolvimento in e-fattura).
Contenuto obbligatorio di una fattura attiva
Campi essenziali previsti dall’art. 21 del DPR 633/1972
L’art. 21 stabilisce i contenuti minimi. Sono chiari e vanno rispettati sempre, sia in formato elettronico sia, nei pochi casi consentiti, analogico.
Questi sono i campi principali:
- Dati tuoi e del cliente: denominazione, nome e cognome, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale.
- Numero e data della fattura in progressione continuativa per anno.
- Descrizione chiara di beni/servizi, quantità e data dell’operazione se diversa.
- Imponibile, aliquota IVA oppure natura IVA (esente, non imponibile, escluso) con riferimento normativo.
- Totali, eventuali sconti, contributo integrativo previdenziale se previsto dalla cassa professionale.
- Marca da bollo da 2 euro se l’operazione è senza IVA e oltre 77,47 euro. In e-fattura il bollo è “virtuale” e si paga trimestralmente.
Indirizzo telematico del cliente
Per l’elettronica devi indicare dove recapitare il file XML:
- Codice destinatario: 7 caratteri che identificano il canale del cliente.
- PEC: usabile se il cliente preferisce la posta certificata.
Se il cliente non comunica nulla, usa il codice convenzionale “0000000” e la fattura sarà comunque disponibile nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi”. Ricorda di consegnare una copia di cortesia al cliente.
Quando emettere la fattura: tempi e tipologie
Momento di effettuazione e scadenze operative
Le tempistiche dipendono dal momento di effettuazione dell’operazione (art. 6, DPR 633/1972): consegna per i beni; pagamento o ultimazione per i servizi.
Hai due opzioni principali:
- Fattura immediata: emetti entro 12 giorni dal momento di effettuazione.
- Fattura differita: entro il 15 del mese successivo, se documenti le consegne con DDT o documenti equipollenti (ordini firmati, rapportini).
Per acconti su servizi puoi emettere fattura all’incasso dell’acconto. Per cessioni continue, valuta la fattura riepilogativa mensile.
Operazioni con la Pubblica Amministrazione
Per la PA l’esigibilità IVA può essere ordinaria o split payment (art. 17-ter, DPR 633/1972). Con split payment la PA trattiene l’IVA e la versa allo Stato. Tu indichi la dicitura in fattura.
Le regole tecniche del formato FatturaPA sono pubblicate dall’Agenzia delle Entrate. Il flusso passa sempre da SdI, con controlli formali automatici.
Canali, controlli SdI e conservazione
Come trasmettere una e-fattura
Puoi usare:
- Portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
- App ufficiale di compilazione e invio.
- Software installabile conforme alle specifiche XML.
- Piattaforme di terze parti abilitate, che semplificano la compilazione e l’invio.
SdI esegue controlli formali: partita IVA valida, coerenza dei totali, presenza dei campi obbligatori, formato XML. Se c’è un errore, ricevi uno “scarto” con codice e descrizione.
Conservazione e consultazione
Conserva le fatture per 10 anni (art. 2220 c.c. e art. 39, DPR 633/1972). Puoi aderire al servizio gratuito di consultazione dell’Agenzia delle Entrate, utile per avere copia delle e-fatture ricevute e inviate.
La conservazione a norma richiede un sistema che garantisca integrità, autenticità e leggibilità nel tempo, secondo le regole tecniche AgID.
Imposta di bollo in e-fattura
Quando si applica e come si paga
L’imposta di bollo da 2 euro si applica alle fatture senza IVA di importo totale superiore a 77,47 euro. Riguarda, per esempio, i forfettari e le operazioni esenti o escluse.
Nelle e-fatture selezioni l’apposito campo “Bollo”. L’Agenzia delle Entrate calcola il dovuto per trimestre. Paghi con F24 entro le scadenze trimestrali stabilite dai provvedimenti MEF e AdE.
Se superi soglie di importo annuo, sono previsti meccanismi di differimento. Le regole sono riportate nelle risoluzioni e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati su portali istituzionali.
Operazioni con l’estero e comunicazioni transfrontaliere
Vendite e acquisti con soggetti non stabiliti
Dal 2022 le comunicazioni “esterometro” sono confluite nel canale SdI. Le operazioni con soggetti esteri si trasmettono con specifici tipi di documento e codici.
Per vendite verso soggetti esteri, emetti e invii via SdI con i campi previsti (codice destinatario convenzionale). Per acquisti esteri, puoi integrare con documenti TD17–TD19 secondo le regole AdE.
Restano ferme le regole IVA UE su cessioni intracomunitarie e servizi generici. Applica i riferimenti normativi in fattura (es. art. 41 D.L. 331/1993 per non imponibilità intra).
Errori, note di variazione e sanzioni
Come correggere una fattura sbagliata
Se sbagli importi o descrizioni, usa la nota di credito (variazione in diminuzione) o la nota di debito (variazione in aumento) ai sensi dell’art. 26, DPR 633/1972.
La nota di credito si può emettere anche oltre l’anno, in varie ipotesi chiarite dall’Agenzia delle Entrate. In e-fattura usa i corretti “tipo documento” (TD04 per note di credito).
Se SdI scarta la fattura, è come se non fosse mai stata emessa. Correggi e ritrasmetti entro i termini, considerando le regole sul momento di effettuazione.
Profili sanzionatori
Le sanzioni per omessa o tardiva fatturazione sono nel D.Lgs. 471/1997. In generale, si calcolano in percentuale dei corrispettivi non documentati. È possibile il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni.
Per comunicazioni transfrontaliere tardive, si applicano sanzioni specifiche con tetti per trimestre. Le indicazioni sono nelle norme e nelle circolari AdE consultabili sui portali istituzionali.
Regola decisionale rapida
Scelte operative in base al caso concreto
Se vendi in Italia a soggetto IVA: emetti e-fattura via SdI. Inserisci aliquota o natura IVA corretta. Se non c’è IVA e l’importo supera 77,47 euro, attiva il bollo.
Se vendi a privato italiano: emetti e-fattura via SdI. Se il cliente non dà il codice destinatario o PEC, usa “0000000” e consegna copia di cortesia.
Se vendi a PA: usa formato FatturaPA via SdI. Verifica se si applica lo split payment. Inserisci CIG e CUP se richiesti.
Se vendi all’estero: invia via SdI secondo le regole transfrontaliere. Indica la corretta natura IVA (non imponibile, fuori campo). Rispetta i termini di invio.
Se sei sanitario e fatturi a privato: non usare SdI. Trasmetti al Sistema Tessera Sanitaria secondo i decreti MEF e i provvedimenti privacy in vigore.
Fonti normative e prassi da conoscere
Riferimenti essenziali
DPR 633/1972: art. 6 (momento di effettuazione), art. 21 (contenuto e tempi di emissione), art. 39 (conservazione), art. 17-ter (split payment).
D.Lgs. 127/2015: istituzione della fatturazione elettronica via SdI e regole tecniche approvate dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
DPR 642/1972: imposta di bollo e relative tariffe per le fatture senza IVA. Provvedimenti MEF e AdE disciplinano l’assolvimento in e-fattura.
L. 190/2014 e successive modifiche (tra cui L. 145/2018): regime forfettario e diciture da riportare in fattura.
Provvedimenti annuali MEF e note del Garante Privacy: esclusioni dall’obbligo e-fattura per prestazioni sanitarie verso privati e invio al Sistema Tessera Sanitaria.
| Scenario | Obbligo e canale | Termini di emissione | Adempimenti e riferimenti |
|---|---|---|---|
| B2B Italia (imprese/professionisti) | E-fattura via SdI | Immediata entro 12 giorni; differita entro il 15 del mese successivo con DDT | Art. 21 e 6 DPR 633/1972; D.Lgs. 127/2015; bollo se senza IVA e oltre 77,47 euro |
| B2C Italia (privati) | E-fattura via SdI; se assente indirizzo telematico usare “0000000” | Immediata entro 12 giorni; differita se documentata | Copia di cortesia consigliata; bollo se senza IVA e oltre 77,47 euro |
| Pubblica Amministrazione | E-fattura formato FatturaPA via SdI | Secondo art. 21; tempi di accettazione/rigetto della PA | Possibile split payment (art. 17-ter); CIG/CUP se richiesti; D.M. 55/2013 |
| Regime forfettario | E-fattura via SdI | Immediata/differita come da regole generali | Dicitura L. 190/2014; senza IVA; bollo oltre 77,47 euro con pagamento trimestrale |
| Prestazioni sanitarie verso privati | No e-fattura; invio al Sistema Tessera Sanitaria | Secondo scadenze STS | Esclusione e-fattura prorogata da MEF e Garante Privacy; regole privacy vigenti |
| Vendite verso estero | Trasmissione via SdI con codici transfrontalieri | Termini SdI analoghi alla fattura interna | Natura IVA non imponibile/fuori campo; D.L. 331/1993 per intracomunitarie; specifiche AdE |
| Acquisti esteri (integrazione) | Documenti TD17–TD19 via SdI | Entro i termini previsti per integrazione | Reverse charge ove applicabile; D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti AdE |
FAQ
1) Fattura immediata o differita: quale scegliere e con quali prove documentali?
Usa la fattura immediata quando concludi un servizio o consegni un bene in un’unica soluzione. Hai 12 giorni di tempo dalla data di effettuazione (art. 21 e 6, DPR 633/1972). È la scelta più semplice per consulenze, progetti singoli o vendite una tantum.
La fattura differita è utile quando effettui più consegne o prestazioni nello stesso mese. Devi supportarla con documenti che provino le consegne o le attività: DDT, rapportini firmati, ordini controfirmati, stati avanzamento lavori. In questo caso emetti una fattura riepilogativa entro il 15 del mese successivo. Riduci il numero di fatture e gestisci meglio la riconciliazione.
La regola pratica: se l’operazione è puntuale e singola, scegli l’immediata. Se hai più operazioni omogenee nello stesso mese e la prova è tracciabile, scegli la differita.
2) Come gestisco il bollo da 2 euro nelle e-fatture, soprattutto in regime forfettario?
Il bollo da 2 euro scatta quando l’operazione è senza IVA e il totale documento supera 77,47 euro (DPR 642/1972). Nel regime forfettario, poiché non applichi l’IVA, il bollo è frequente. In e-fattura devi valorizzare l’apposito campo “Bollo” per segnalare l’imposta virtuale.
L’Agenzia delle Entrate calcola gli importi dovuti per trimestre e li rende disponibili nell’area riservata. Paghi con F24 entro le scadenze trimestrali. Se superi determinate soglie annue, puoi differire il pagamento secondo le disposizioni MEF e AdE. Indica sempre in chiaro nel corpo della fattura che l’imposta di bollo è assolta in modo virtuale.
In pratica: attiva il flag bollo in XML, verifica il riepilogo trimestrale, paga con F24 nei termini. Se hai dubbi sulla soglia o sulla tipologia di operazione, consulta le istruzioni AdE e le risoluzioni pubblicate.
3) SdI ha scartato la mia fattura: cosa significa e come rimediare senza sanzioni?
Lo “scarto” indica che SdI non ha accettato il file XML per errori formali: partita IVA non valida, progressivo duplicato, totali incoerenti, codici errati, campi obbligatori mancanti. Tecnicamente la fattura non è mai stata emessa. Devi correggere e ritrasmettere.
Controlla il codice errore nella ricevuta, correggi il tracciato e rinvia via SdI. Se rispetti comunque i termini di emissione (12 giorni o scadenza differita), non subisci sanzioni. Se superi i termini, valuta il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni previste dal D.Lgs. 471/1997. Mantieni la numerazione coerente: puoi riemettere con lo stesso numero e data se la fattura scartata non è mai entrata nei registri, secondo le indicazioni di prassi AdE.
Per prevenire scarti, usa validatori XML e controlli automatici disponibili nei software e nelle specifiche tecniche aggiornate dall’Agenzia delle Entrate.
4) Devo fatturare a un privato senza codice destinatario o PEC: come recapito la e-fattura?
Se il cliente privato non ti fornisce indirizzo telematico, inserisci “0000000” come codice destinatario. SdI recapiterà la fattura nell’area riservata del cliente su “Fatture e Corrispettivi”. È buona prassi inviare una copia di cortesia (PDF) via email per facilitare la consultazione.
La copia di cortesia non sostituisce l’e-fattura trasmessa via SdI. Il documento valido ai fini fiscali resta l’XML accettato da SdI. Ricorda di rispettare tutti i campi obbligatori e, se applicabile, di indicare la marca da bollo virtuale. Se il cliente è straniero, applica i codici previsti per le operazioni transfrontaliere e conserva la prova di consegna della merce o del servizio reso.
Se fatturi a un consumatore per prestazioni sanitarie, non usare SdI: trasmetti i dati al Sistema Tessera Sanitaria secondo le scadenze e le regole privacy vigenti.
5) Ho emesso una fattura con importo errato: devo stornarla o fare una nota di credito?
Se l’errore riduce il corrispettivo dovuto (prezzo troppo alto, quantità in eccesso, applicazione IVA non dovuta), emetti una nota di credito ai sensi dell’art. 26, DPR 633/1972. In e-fattura usa il tipo documento TD04, indicando il riferimento della fattura originaria, la causale della variazione e i nuovi importi.
Se l’errore aumenta il corrispettivo (prezzo troppo basso, quantità mancante), emetti una nota di debito o una nuova fattura integrativa, secondo i casi. Anche qui cita il documento di origine per chiarezza.
Per errori meramente formali rilevati subito e con fattura scartata da SdI, non serve nota di variazione: correggi e rinvia. Se la fattura è già transitata e registrata, la nota di credito è la via corretta. In caso di ritardi, valuta il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni previste dal D.Lgs. 471/1997. Conserva sempre la documentazione a supporto della variazione (contratti, email, DDT, stati avanzamento lavori).
