Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il regime forfettario tassa un reddito calcolato in modo forfettario al 15% (5% start-up), senza IVA e con adempimenti ridotti, se rispetti soglie, requisiti e cause di esclusione fissati dalla legge vigente.
- Soglia ricavi/compensi: accesso fino a 85.000 euro; uscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno (Legge 197/2022).
- Niente IVA, ritenute d’acconto e ISA; obbligo di fatturazione elettronica e bollo dove dovuto (DL 36/2022).
- Imposta sostitutiva 15% o 5% start-up; contributi previdenziali deducibili dal reddito forfettario (Legge 190/2014).
Cos’è il regime forfettario nel 2026
Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato per persone fisiche con partita IVA. Semplifica il calcolo del reddito e riduce gli adempimenti. Non applichi l’IVA in fattura e paghi un’imposta sostitutiva fissa.
Il reddito si calcola applicando al totale degli incassi un “coefficiente di redditività”. È una percentuale stabilita per settore ATECO. Rappresenta la quota di incassi che il fisco considera reddito.
Su quel reddito puoi dedurre i contributi previdenziali obbligatori. Sul risultato versi l’imposta sostitutiva del 15%. Se sei in start-up e rispetti i requisiti, l’aliquota scende al 5% per i primi cinque anni.
Fonti normative di riferimento
Le regole nascono dalla Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (consulta il testo su Normattiva). La Legge 145/2018 ha ampliato la platea. La Legge 197/2022 (Bilancio 2023) ha portato la soglia a 85.000 euro e introdotto l’uscita immediata oltre 100.000 euro. L’obbligo di fattura elettronica per i forfettari discende dal DL 36/2022 (cosiddetto PNRR 2), convertito in legge. Per chiarimenti operativi vedi prassi dell’Agenzia delle Entrate e aggiornamenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per la contribuzione, fai riferimento a INPS e, se iscritto a un Albo, alla tua Cassa professionale.
Requisiti di accesso e cause di esclusione (2026)
Ecco i requisiti principali per entrare o restare nel forfettario nel 2026, con linguaggio semplice e riferimenti chiari.
Soglia ricavi/compensi
Ricavi o compensi dell’anno precedente non devono superare 85.000 euro. Sommi tutte le attività svolte, se ne hai più di una. Se superi la soglia in corso d’anno, leggi la sezione “Uscite e superamento soglie”.
Residenza e territorialità
Devi essere residente in Italia. Puoi restare nel regime anche se non residente, ma solo se risiedi in un Paese UE o SEE che scambia informazioni con l’Italia e produci in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (Legge 190/2014).
Regimi IVA speciali
Non puoi aderire se applichi regimi speciali IVA (per esempio agenzie di viaggio, agricoltura speciale, rottami, editoria). Il forfettario è fuori campo IVA in modo generale.
Partecipazioni societarie
Non puoi avere partecipazioni in società di persone o associazioni professionali. Se controlli, direttamente o indirettamente, una SRL che svolge attività riconducibile alla tua, vieni escluso (Legge 190/2014, comma 57). “Riconducibile” vuol dire stesso settore o filiera integrata con la tua attività individuale.
Rapporti con l’ex datore di lavoro
Se fatturi prevalentemente (cioè più del 50%) al tuo attuale datore di lavoro o a un ex datore di lavoro degli ultimi due anni, non puoi entrare o restare nel forfettario. Fa eccezione il praticantato obbligatorio per le professioni ordinistiche (avvocati, notai, medici, ecc.). La ratio è evitare la “falsa partita IVA”.
Redditi da lavoro dipendente
Dal 2019 non esiste più alcun limite di reddito da lavoro dipendente che esclude dal forfettario. Quindi, nel 2026 non c’è un tetto RAL a 30.000 o 35.000 euro. Resta comunque il vincolo anti-abuso con l’ex datore di lavoro spiegato sopra.
Limiti su spese per personale e beni strumentali
I vecchi limiti storici (5.000 euro per personale, 20.000 euro per beni strumentali) non valgono più dal 2019. Puoi quindi avere collaboratori e beni senza quei tetti. Valuta però la sostenibilità: nel forfettario non deduci i costi (vedi sotto).
Come si calcola reddito e imposta
Il calcolo è lineare. Primo: prendi gli incassi dell’anno (principio di cassa per i professionisti, cioè contano le somme effettivamente incassate). Secondo: applica il coefficiente di redditività previsto per il tuo ATECO (Allegato 4 alla Legge 190/2014). Terzo: sottrai i contributi previdenziali obbligatori pagati. Quarto: applica l’imposta sostitutiva.
Aliquote
- Aliquota ordinaria: 15%.
- Aliquota start-up: 5% per i primi 5 anni.
Per accedere al 5% servono tre condizioni cumulative, previste dalla Legge 190/2014:
- Nessuna attività artistica, professionale o d’impresa svolta in proprio nei tre anni precedenti (conta l’attività effettiva, non solo l’apertura formale).
- Nessuna prosecuzione di attività svolta prima come dipendente o autonomo verso lo stesso committente. Eccezione: praticantato obbligatorio.
- Se subentri in un’attività esistente, chi ti ha ceduto non deve aver superato 85.000 euro di ricavi/compensi nell’anno precedente.
Esempio numerico “terra-terra”
Incassi annui: 50.000 euro. Ipotizziamo un coefficiente di redditività del 67% (tipico dei servizi non professionali). Reddito forfettario: 33.500 euro. Contributi pagati: 4.000 euro. Base imponibile: 29.500 euro. Imposta al 15%: 4.425 euro. Se start-up al 5%: 1.475 euro. Ricorda: non puoi “scaricare” altre spese (affitti, auto, ecc.).
Contributi previdenziali
- Gestione separata INPS: professionisti senza Albo versano una percentuale sul reddito forfettario. L’aliquota varia per anno; verifica la circolare INPS annuale.
- Artigiani e commercianti (IVS): versano contributi fissi sul minimale più una percentuale sul reddito eccedente. È possibile chiedere la riduzione del 35% prevista per il forfettario (domanda telematica all’INPS; riduce l’onere ma anche i contributi accreditati per la pensione).
- Professioni ordinistiche: versano alla propria Cassa secondo i regolamenti interni. Anche questi contributi sono deducibili dalla base imponibile forfettaria.
Adempimenti operativi nel 2026
Fattura elettronica e bollo
Tutti i forfettari emettono fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI). Lo stabilisce il DL 36/2022. Apponi l’imposta di bollo di 2 euro sulle fatture senza IVA sopra 77,47 euro. Versi il bollo con periodicità fissata dall’Agenzia delle Entrate (di norma trimestrale), anche tramite addebito automatico.
Ritenute d’acconto
Chi è nel forfettario non subisce ritenute d’acconto. Devi però rilasciare al cliente la dichiarazione che attesti il regime agevolato (Legge 190/2014, comma 67). Di conseguenza, ricevi l’intero importo fatturato.
Operazioni con l’estero
Per operazioni UE/extra-UE invii le fatture tramite SDI con i codici documento corretti. Le prestazioni di servizi B2B verso soggetti UE seguono le regole territoriali IVA (Regole generali art. 7-ter DPR 633/1972 e normativa UE). Nel forfettario resti fuori campo IVA in Italia, ma devi gestire correttamente il “reverse charge” del cliente estero e adempiere a eventuali iscrizioni (es. VIES) dove richieste. Per acquisti da estero, usa i documenti di integrazione/autofattura previsti.
Dichiarazioni e versamenti
- Redditi: compili il modello Redditi PF, quadro LM.
- IVA: non presenti dichiarazione IVA annuale, perché sei fuori campo.
- ISA: non si applicano.
- Imposta sostitutiva: versi saldo e acconti con F24. Scadenze ordinarie: tra giugno e novembre, secondo i termini delle imposte sui redditi. Controlla ogni anno le date ufficiali del MEF/Agenzia delle Entrate.
Uscite dal regime e superamento soglie
Se superi 85.000 ma non 100.000 euro
Resti nel forfettario per l’anno in corso. Esci dal regime dall’anno successivo. Nel frattempo continui a emettere fatture senza IVA e mantieni le regole del forfettario per quell’anno.
Se superi 100.000 euro
Scatta l’uscita immediata stabilita dalla Legge 197/2022. Devi applicare l’IVA a partire dall’operazione che determina il superamento della soglia. Serve monitorare progressivamente gli incassi. Da quel momento cambiano obblighi contabili e fiscali.
Attenzione alla prevalenza verso ex datore
Anche rispettando le soglie, se fatturi prevalentemente all’ex datore di lavoro (ultimi due anni) non puoi stare nel forfettario. Valuta sempre la distribuzione dei clienti. È un punto controllato in caso di verifica.
Regola decisionale rapida
Usa questi nessi logici per decidere velocemente:
- Incassi dell’anno precedente ≤ 85.000 euro? Se no, esci l’anno dopo (o subito se superi 100.000 in corso d’anno). Se sì, continua.
- Hai partecipazioni vietate o controlli una SRL “riconducibile”? Se sì, non puoi aderire. Se no, continua.
- Fatturi prevalentemente a datore/ex datore degli ultimi due anni? Se sì, escluso (salvo praticantato). Se no, continua.
- Resiedi in Italia o in UE/SEE con almeno il 75% di reddito prodotto in Italia? Se no, escluso. Se sì, continua.
- Hai i requisiti start-up? Se sì, 5% per 5 anni; se no, 15%.
Errori comuni da evitare
- Confondere costi reali e coefficienti: nel forfettario non deduci le spese reali, tranne i contributi. Valuta bene i margini prima di scegliere.
- Dimenticare il bollo: è dovuto sulle fatture senza IVA sopra 77,47 euro. Controlla i riepiloghi dell’Agenzia per i versamenti.
- Non monitorare gli incassi: potresti superare i 100.000 euro a sorpresa e dover applicare l’IVA subito.
- Ignorare l’ex datore: anche con incassi bassi, la prevalenza verso l’ex datore esclude dal regime.
- Trascurare i contributi: pianifica il carico previdenziale (INPS o Cassa). Incide sul cash flow e sulla base imponibile.
| Scenario | Requisiti e vincoli | Imposta e base imponibile | Tempistiche e note operative |
|---|---|---|---|
| Nuova apertura 2026 senza precedenti attività | Ricavi previsti ≤ 85.000; nessuna P.IVA attiva negli ultimi 3 anni; nessuna prosecuzione da datore/committente; residenza in IT o UE/SEE con 75% reddito in IT | 5% per 5 anni se rispetti i requisiti start-up, altrimenti 15%; base = incassi × coefficiente − contributi | Apertura P.IVA inizio attività; da subito fattura elettronica e bollo; dichiarazione ritenute non dovute ai clienti |
| Ex dipendente che fattura allo stesso datore | Prevalenza verso ex datore negli ultimi 2 anni = causa di esclusione (salvo praticantato obbligatorio) | Se escluso, devi applicare il regime ordinario; IVA e IRPEF/INPS secondo regole ordinarie | Valuta la quota di fatturato verso altri clienti o attendi i due anni; documenta l’eventuale praticantato |
| Professionista che controlla una SRL nello stesso settore | Controllo diretto/indiretto e attività “riconducibile” = esclusione (Legge 190/2014, comma 57) | Non applicabile il forfettario; tassazione ordinaria o riorganizzazione societaria | Verifica assetto partecipativo e oggetto sociale; eventualmente modifica l’oggetto o cedi il controllo |
| Superamento di 90.000 euro di incassi | Sopra 85.000 e sotto 100.000 nell’anno N | Rimani forfettario in N; dal periodo d’imposta N+1 passi al regime ordinario | Pianifica l’ingresso in IVA dall’anno successivo; valuta i nuovi adempimenti e i prezzi |
| Superamento di 100.000 euro a ottobre | Uscita immediata in corso d’anno (Legge 197/2022) | Dalla fattura che fa superare i 100.000 applichi IVA; imposta sostitutiva solo sulla quota precedente | Adegua software e numerazione; comunica ai clienti il cambio regime; gestisci pro-rata se necessario |
| Non residente in UE ma con clientela italiana | Residenza extra-UE/SEE = non puoi aderire, anche se lavori in Italia | Regime ordinario o soluzioni alternative (stabile organizzazione, ecc.) | Valuta la residenza fiscale e le convenzioni contro le doppie imposizioni |
FAQ: domande frequenti sul regime forfettario nel 2026
Posso aprire la partita IVA forfettaria se sono dipendente con RAL elevata?
Sì. Nel 2026 non esiste un limite di reddito da lavoro dipendente che escluda dal forfettario. Il vecchio tetto dei 30.000 euro non vale più dal 2019. Quello che conta è non fatturare prevalentemente al tuo datore o ex datore di lavoro degli ultimi due anni, salvo il caso di praticantato obbligatorio. Verifica anche gli altri requisiti: soglia 85.000 euro, niente partecipazioni vietate, residenza o condizione UE/SEE con 75% di reddito prodotto in Italia. Se rispetti tutto, puoi aderire anche con una RAL alta. Ricorda però che il datore resta un soggetto diverso dalla tua attività: gestisci bene tempi, conflitti di interesse e clausole contrattuali.
Come funziona realmente il 5% start-up? Cosa significa “non prosecuzione”?
Il 5% si applica per i primi 5 anni se soddisfi i requisiti della Legge 190/2014. “Non prosecuzione” vuol dire che la nuova attività non deve essere la stessa che svolgevi prima da dipendente o da autonomo verso lo stesso cliente principale. Esempio: se eri web developer dipendente in un’azienda e il giorno dopo apri la partita IVA per fatturare soprattutto a quella stessa azienda, non hai diritto al 5% (e rischi anche l’esclusione dal forfettario per prevalenza verso ex datore). Se invece eri praticante avvocato e poi apri come avvocato, l’eccezione del praticantato ti consente il 5% se rispetti anche gli altri requisiti (niente P.IVA operativa nei 3 anni scorsi e limiti sui ricavi del cedente in caso di subentro). Pianifica l’avvio per non perdere l’agevolazione.
Posso avere una SRL e la partita IVA forfettaria contemporaneamente?
Dipende. Se detieni e controlli, direttamente o indirettamente, una SRL che svolge attività riconducibile alla tua, sei escluso dal forfettario (Legge 190/2014, comma 57). “Riconducibile” significa che la SRL opera nello stesso settore, oppure in attività strettamente connesse che possono generare trasferimenti artificiosi di reddito o costi. Se invece possiedi una quota non di controllo in una SRL con attività diversa e non riconducibile, l’ostacolo può non esserci. Valuta sempre: percentuale di diritti di voto, patti parasociali, ruolo in amministrazione e oggetto sociale. Un’analisi preventiva evita contestazioni e ti permette di scegliere l’assetto più efficiente.
Nel forfettario posso dedurre costi come auto, affitto ufficio, software o rimborsi spese?
No, nel forfettario non deduci i costi “analitici”. Il fisco ti riconosce una percentuale forfettaria di costi incorporata nel coefficiente di redditività. L’unica deduzione che incide davvero sul calcolo dell’imposta è quella dei contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno. Questo rende il regime molto semplice, ma anche “rigido”: se sostieni costi alti e margini bassi, il forfettario potrebbe non essere il più conveniente. Fai simulazioni considerando incassi, coefficiente ATECO, contributi, eventuale 5% start-up e scaglioni IRPEF/IVA del regime ordinario per il confronto.
Come fatturo e gestisco l’IVA con clienti esteri da forfettario?
Emetti sempre fattura elettronica tramite SDI, anche verso estero, usando i codici destinatario corretti. Nel forfettario, di regola, non addebiti IVA. Per servizi B2B verso soggetti UE, la prestazione è spesso territorialmente rilevante nel Paese del cliente: applichi la dicitura di non imponibilità/rilevanza e il cliente integra in reverse charge. Per cessioni di beni intracomunitarie o esportazioni, segui le regole del DPR 633/1972, fermo restando che tu resti fuori IVA in Italia. Può servirti l’iscrizione al VIES. Per acquisti da estero, effettui le integrazioni/autofatture previste e le trasmetti via SDI. Verifica sempre i casi particolari (servizi elettronici, marketplace, OSS) e le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Una gestione corretta evita sanzioni e ritardi nei pagamenti con controparti straniere.
