Avvocato: come si calcola l’IVA e quanto costa?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

L’IVA sulle prestazioni legali in Italia è al 22% e si calcola su compenso, contributo integrativo Cassa Forense 4% e spese riaddebitate, salvo quelle anticipate in nome e per conto del cliente.

  • Aliquota IVA 22% su compenso + 4% Cassa Forense + spese riaddebitate; escluse le spese ex art. 15 D.P.R. 633/1972.
  • In regime forfettario non si addebita IVA; si applica imposta sostitutiva sul reddito forfettario (coefficiente 78%).
  • Ritenuta d’acconto 20% se il cliente è sostituto d’imposta (art. 25 D.P.R. 600/1973); esclusa per i forfettari con apposita dichiarazione.

IVA per gli avvocati: quadro normativo e regole pratiche

Normativa di riferimento e aliquota applicabile

Le prestazioni professionali dell’avvocato sono operazioni imponibili IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972. L’aliquota ordinaria è il 22%.

La base imponibile IVA comprende il compenso per la prestazione. Comprende anche il contributo integrativo del 4% alla Cassa Forense, perché è una maggiorazione a carico del cliente.

Riferimenti utili: D.P.R. 633/1972 (Normattiva) e prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Base imponibile: quali voci si includono e quali no

Si includono nel calcolo dell’IVA:

  • il compenso professionale pattuito;
  • il contributo integrativo Cassa Forense 4%;
  • le spese riaddebitate al cliente (ad esempio visure o trasferte non anticipate “in nome e per conto”).

Si escludono dalla base imponibile, se correttamente documentate e sostenute in nome e per conto del cliente, le spese anticipate ex art. 15 D.P.R. 633/1972.

Le spese ex art. 15 vanno in fattura fuori campo IVA, con riferimento all’articolo e con idonea documentazione intestata al cliente.

Operazioni con clienti esteri e casi particolari

Clienti UE soggetti passivi (B2B): per i servizi generici, il luogo di tassazione è lo Stato del committente (art. 7-ter D.P.R. 633/1972). L’avvocato emette fattura senza IVA con inversione contabile a carico del cliente.

Clienti extra-UE soggetti passivi: in genere operazione non imponibile in Italia. Si emette fattura senza IVA, con indicazione del titolo di non imponibilità.

Clienti privati esteri (B2C): si applica la regola del luogo del prestatore; in Italia si addebita l’IVA al 22%, salvo eccezioni specifiche.

Regimi fiscali dell’avvocato: ordinario e forfettario

Regime ordinario: IVA, IRPEF e principio di cassa

Nel regime ordinario si addebita l’IVA in fattura e si detraggono le spese inerenti. La tassazione sul reddito segue l’IRPEF a scaglioni.

Per i professionisti vale il principio di cassa (art. 54 TUIR, D.P.R. 917/1986): incassi e pagamenti rilevano quando avvengono, non quando si emette la fattura.

Gli scaglioni IRPEF applicano l’aliquota progressiva al reddito netto. Verifica sempre gli scaglioni vigenti su Normattiva e sul portale dell’Agenzia delle Entrate, perché possono variare con le leggi di bilancio.

Regime forfettario: imposta sostitutiva e semplificazioni

Il regime forfettario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 e successive modifiche) applica un’imposta sostitutiva sul reddito calcolato in modo forfettario.

Per le professioni, il coefficiente di redditività è 78%: calcoli il reddito come 78% degli incassi. Applichi l’imposta sostitutiva del 15% (5% per le nuove attività che rispettano i requisiti).

Nel forfettario non si addebita l’IVA e, con apposita dichiarazione in fattura, non si subisce la ritenuta d’acconto (comma 67, L. 190/2014). Restano dovuti i contributi previdenziali.

Fattura dell’avvocato: cosa inserire, come gestire bollo e ritenuta

Elementi obbligatori e fatturazione elettronica

La fattura deve contenere: dati di chi emette e del cliente, descrizione prestazione, imponibile, contributo integrativo 4%, IVA se dovuta, eventuale ritenuta d’acconto, bollo se applicabile, totale.

La fatturazione elettronica transita dallo SDI (D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate). Dal 2024 è generalizzata anche ai forfettari, con esoneri limitati. Nel 2026 l’obbligo è stabile.

Per fatture senza IVA o esenti superiori a 77,47 euro, si applica l’imposta di bollo di 2 euro in modo virtuale (D.P.R. 642/1972 e D.M. 17 giugno 2014). Va indicata in fattura e versata periodicamente.

Ritenuta d’acconto: quando si applica e base di calcolo

Se il cliente è sostituto d’imposta (es. società, professionista, ente), opera la ritenuta del 20% sui compensi di lavoro autonomo (art. 25 D.P.R. 600/1973). La ritenuta non si applica con clienti privati non sostituti.

La base della ritenuta è il compenso lordo. In presenza di contributo integrativo, la prassi operativa è di applicare la ritenuta sul compenso soggetto alla rivalsa. Valuta le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e del tuo consulente per il tuo caso.

I forfettari non subiscono ritenuta se dichiarano in fattura l’applicazione del regime agevolato, come previsto dalla L. 190/2014.

Liquidazioni, versamenti e adempimenti IVA

Periodicità, scadenze e comunicazioni

Liquidazione mensile: calcoli l’IVA a debito meno l’IVA a credito e versi con F24 entro il giorno 16 del mese successivo.

Liquidazione trimestrale: ammessa se il volume d’affari dell’anno precedente non supera 500.000 euro per i servizi (D.P.R. 542/1999). Versi l’IVA entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (maggio, agosto, novembre, marzo). Si applica l’1% di interessi per trimestre.

Comunicazioni periodiche IVA (LIPE) e dichiarazione annuale IVA seguono il calendario fissato dall’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione annuale si invia entro la finestra stabilita ogni anno; consulta le scadenze ufficiali.

Contributi Cassa Forense: come funzionano

Tipologie, iscrizione e minimali

Tre contributi principali: soggettivo (percentuale sul reddito professionale), integrativo (4% in fattura, a carico del cliente), maternità (importo fisso annuo). Le aliquote e i minimali sono definiti dal Regolamento previdenziale di Cassa Forense.

L’iscrizione è obbligatoria per gli iscritti all’albo forense. È facoltativa per i praticanti, con regole specifiche. Le riduzioni per under 35 su quote minime sono deliberate annualmente.

Gli importi minimi e i massimali cambiano ogni anno. Verifica sempre le delibere più recenti sul sito istituzionale della Cassa Forense e le circolari collegate.

Regola decisionale rapida

Se emetti fattura a un cliente in Italia e sei in regime ordinario: addebita IVA 22%, applica contributo integrativo 4%, verifica se il cliente è sostituto d’imposta e applica la ritenuta del 20%.

Se sei in regime forfettario: non addebiti IVA, indichi il riferimento normativo in fattura, applichi comunque il 4% di contributo integrativo e non subisci ritenuta se inserisci l’apposita dichiarazione.

Se il cliente è UE o extra-UE ed è un soggetto passivo: in genere emetti fattura senza IVA con inversione contabile o fuori campo. Se è un privato estero: in linea di massima applichi l’IVA italiana.

Se riaddebiti spese: includi nell’IVA quelle ordinarie. Escludi le spese anticipate in nome e per conto con documenti intestati al cliente e riferimento all’art. 15.

Se liquidi l’IVA trimestralmente per opzione: verifica il tetto di 500.000 euro, applica l’1% per trimestre e rispetta le scadenze del 16 del secondo mese successivo.

Scenario Requisiti/condizioni IVA in fattura Ritenuta/contributi Scadenze e adempimenti chiave
Regime ordinario, cliente privato italiano (B2C) Professionista stabilito in Italia; prestazione svolta in Italia 22% su compenso + 4% Cassa + spese riaddebitate Nessuna ritenuta; contributo integrativo 4% sempre Liquidazione IVA mensile o trimestrale; dichiarazione IVA annuale
Regime ordinario, cliente azienda/professionista italiano (B2B) Cliente sostituto d’imposta 22% su base imponibile Ritenuta 20% sul compenso; 4% integrativo a carico cliente Versamento ritenuta dal cliente; IVA con F24 entro le scadenze
Regime forfettario, cliente italiano Requisiti art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 Non si applica IVA; indicazione norma in fattura Nessuna ritenuta se dichiarata; 4% integrativo dovuto Imposta sostitutiva su reddito forfettario; e-fattura via SDI
Cliente UE soggetto passivo (B2B) Regola servizi generici art. 7-ter D.P.R. 633/1972 Fattura senza IVA; inversione contabile nel Paese del cliente Nessuna ritenuta italiana; 4% integrativo non dovuto se fuori campo? Valuta il contratto Invio dati transfrontalieri tramite SDI; conservazione elettronica
Cliente extra-UE soggetto passivo (B2B) Servizio generico reso a committente estero Fattura senza IVA (operazione non imponibile in Italia) Nessuna ritenuta italiana; rivalsa 4% in genere non dovuta Documentazione del requisito soggettivo del cliente; adempimenti SDI

FAQ

Come si calcola l’IVA nella fattura di un avvocato, passo per passo, con un esempio numerico completo?

Si parte dal compenso pattuito. Si aggiunge il contributo integrativo del 4% a carico del cliente. Si aggiungono le spese riaddebitate ordinarie. Si escludono le spese anticipate in nome e per conto del cliente con documenti intestati a lui, indicate ex art. 15 D.P.R. 633/1972.

Esempio: compenso 1.000 euro. Contributo integrativo 4% = 40 euro. Spese riaddebitate 100 euro. Base imponibile IVA = 1.000 + 40 + 100 = 1.140 euro. IVA 22% = 250,80 euro. Totale imponibile+IVA = 1.390,80 euro.

Se il cliente è sostituto d’imposta, si indica la ritenuta del 20% sul compenso lordo (valuta con il tuo consulente l’inclusione o meno della rivalsa nella base). Supponendo la ritenuta su 1.000 euro, ritenuta = 200 euro. Il cliente pagherà 1.390,80 – 200 = 1.190,80 euro. La ritenuta la versa il cliente all’Erario a tuo nome.

Se la fattura è senza IVA (forfettario) e supera 77,47 euro, si applica il bollo di 2 euro, che si somma al totale e si versa in modo virtuale.

Quando si applica la ritenuta d’acconto al 20% e come si indica in fattura?

La ritenuta d’acconto si applica quando il committente è un sostituto d’imposta (art. 25 D.P.R. 600/1973). Tipicamente società, enti, professionisti, condomìni. Non si applica ai privati consumatori.

La ritenuta è pari al 20% del compenso di lavoro autonomo. In fattura si inserisce una riga dedicata con la descrizione “ritenuta d’acconto art. 25 D.P.R. 600/1973” e l’importo calcolato. La ritenuta riduce quanto incassi, ma costituisce acconto sulle tue imposte.

I contribuenti in regime forfettario non subiscono ritenuta se inseriscono la dichiarazione di esonero in fattura, richiamando la L. 190/2014. In caso di clienti esteri, la ritenuta italiana non si applica; verifica la fiscalità nello Stato del cliente e le convenzioni contro le doppie imposizioni, se rilevanti.

Quali spese posso addebitare al cliente senza applicare l’IVA? Come documentarle correttamente?

Le spese anticipate in nome e per conto del cliente sono escluse dalla base imponibile (art. 15 D.P.R. 633/1972). Servono tre condizioni: mandato del cliente, pagamento anticipato a nome del cliente, documentazione intestata al cliente.

Esempi: imposta di registro di un atto, diritti di copia con ricevuta intestata al cliente. In fattura indichi una voce fuori campo IVA citando l’art. 15 e alleghi o conservi i documenti originali intestati al cliente.

Se la spesa è tua e la riaddebiti (ad esempio un viaggio senza documenti intestati al cliente), rientra nella base imponibile IVA. In questo caso l’IVA si calcola anche su quella voce.

Come funzionano le liquidazioni IVA (mensili o trimestrali), quali scadenze devo segnare e quali errori evitare?

Mensile: entro il 16 del mese successivo versi con F24 l’IVA a debito al netto del credito. Trimestrale per opzione: ammessa se il volume d’affari dell’anno precedente non supera 500.000 euro per i servizi; versi entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre e aggiungi l’1% di interessi.

Devi inviare le comunicazioni periodiche IVA (LIPE) e la dichiarazione annuale nei termini fissati dall’Agenzia delle Entrate. Annota le scadenze su un calendario fiscale e monitora eventuali proroghe.

Errori da evitare: dimenticare l’1% trimestrale; includere tra i corrispettivi imponibili spese ex art. 15; sbagliare il periodo di competenza per il principio di cassa; omettere l’imposta di bollo sulle fatture senza IVA oltre 77,47 euro. In caso di errore, usa il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997).

Quali contributi versa un avvocato alla Cassa Forense e come incidono sul reddito imponibile?

I contributi sono tre: soggettivo (percentuale sul reddito professionale, con un minimale annuo), integrativo (4% addebitato in fattura al cliente), maternità (importo fisso). Le misure sono stabilite annualmente da Cassa Forense con propri regolamenti e delibere.

Il contributo soggettivo e quello di maternità sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF o dell’imposta sostitutiva. Il contributo integrativo incassato non è un costo deducibile, ma rileva nella determinazione del reddito a seconda del regime contabile e delle regole fiscali applicabili.

Gli iscritti under 35 possono accedere a riduzioni del minimale soggettivo per un periodo iniziale, secondo le delibere vigenti. Verifica ogni anno sul portale istituzionale di Cassa Forense. Fonti: Regolamento di Previdenza Cassa Forense; Normattiva per i richiami al TUIR e alle leggi collegate.

Quali norme devo conoscere per essere in regola tra IVA, redditi, bollo ed e-fattura?

IVA: D.P.R. 633/1972 (disciplina, base imponibile, luogo delle prestazioni), con riferimento all’art. 15 per le spese escluse. Redditi: art. 54 del TUIR (D.P.R. 917/1986) per il principio di cassa e regole dei redditi di lavoro autonomo.

Ritenuta d’acconto: art. 25 D.P.R. 600/1973. Regime forfettario: L. 190/2014 (commi 54-89) e successive modifiche, incluse le leggi di bilancio recenti. Fatturazione elettronica: D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.

Imposta di bollo: D.P.R. 642/1972 e D.M. 17 giugno 2014 per il bollo virtuale sulle fatture elettroniche. Per verifiche aggiornate, usa le banche dati istituzionali come Normattiva e le sezioni informative dell’Agenzia delle Entrate e di Cassa Forense.

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