Libro dei corrispettivi: cos’è, chi deve averlo e come compilarlo?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Il libro dei corrispettivi è il registro giornaliero degli incassi dell’e‑commerce B2C. Si usa per riepilogare imponibile e IVA per aliquota, esclusi i negozi fisici con corrispettivi telematici.

  • Base normativa: art. 24 del DPR 633/1972; esclusi i punti vendita fisici soggetti a memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (D.L. 119/2018, L. 136/2018).
  • Contenuti minimi: data, imponibile per aliquota, IVA, importi esenti/non imponibili, numero fatture, totale giornaliero e totale mensile.
  • Eccezioni: forfettari esonerati dagli obblighi IVA ma consigliata una tenuta interna; operazioni OSS/IOSS tracciate a parte; conservazione 10 anni (art. 39 DPR 633/1972, art. 2220 c.c.).

Cos’è il libro dei corrispettivi e chi deve usarlo

Il libro dei corrispettivi è il registro dove annoti, giorno per giorno, gli incassi del tuo e‑commerce verso consumatori finali. Per “corrispettivi” intendiamo i ricavi senza fattura, tipici delle vendite B2C.

La norma di riferimento è l’art. 24 del DPR 633/1972. Questa regola consente ai commercianti al minuto e a chi vende online di registrare i totali giornalieri, invece di emettere fattura a ogni cliente privato.

I negozi fisici non usano più il libro perché rilasciano corrispettivi elettronici con registratore telematico. L’obbligo arriva dal D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018, e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 e del 18 aprile 2019. L’e‑commerce è escluso da tale obbligo, non avendo un punto cassa fisico.

Base normativa, esoneri e conservazione

L’art. 24 del DPR 633/1972 definisce i contenuti del registro e la cadenza di annotazione. L’art. 22 disciplina i casi in cui la fattura è facoltativa verso privati, salvo richiesta del cliente o obblighi specifici.

Chi applica il regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1, commi 54‑89) è esonerato dagli obblighi IVA, inclusi i registri IVA. In pratica, il forfettario non deve tenere il libro per legge. È però saggio tenere un prospetto degli incassi, per provare i ricavi e gestire i flussi di cassa.

La documentazione si conserva per 10 anni. Lo impongono l’art. 39 del DPR 633/1972 e l’art. 2220 del codice civile. Se usi un registro digitale, attiva la conservazione a norma secondo le regole tecniche vigenti.

Come si compila: struttura e metodo pratico

Struttura del registro

Il registro può essere cartaceo o digitale. Ogni pagina rappresenta un mese. Le colonne tipiche sono: data, imponibile per aliquota IVA, IVA per aliquota, importi non imponibili/esenti, fatture emesse, note, totale giornaliero.

Annotazione giornaliera

A fine giornata somma gli incassi del sito per tutte le vendite senza fattura. Dividili per aliquota IVA applicata (per esempio 22%, 10%, 5%, 4%). Indica imponibile e IVA. Se una vendita è esente o non imponibile, usa la colonna dedicata e scrivi il riferimento normativo semplice, per esempio “esente art. 10” o “non imponibile art. 8”.

Fatture emesse nella giornata

Se emetti una fattura a un cliente, non includi quell’importo nei corrispettivi. Registra la fattura nel registro fatture. Nel libro dei corrispettivi puoi indicare, nella colonna “fatture”, il numero e l’importo, solo per quadratura interna.

Operazioni esenti, non imponibili, fuori campo

Scrivi con chiarezza la natura IVA. Esempi utili: esente art. 10 DPR 633/1972 (operazioni sanitarie e simili), non imponibile art. 8 (esportazioni), fuori campo per operazioni prive dei requisiti territoriali. Specifica sempre la causale in nota.

Chiusura mensile e quadratura

Alla fine del mese somma i totali giornalieri. Verifica che la somma lorda incassi per metodo di pagamento (carta, wallet, bonifico, contrassegno) coincida con la somma dei corrispettivi più le fatture, al netto delle commissioni.

Le commissioni dei PSP e dei marketplace non riducono il corrispettivo. Sono costi. Registra il corrispettivo pieno nel libro. Tratta le commissioni come spese separate in contabilità.

Resi, annulli e note di variazione

Se rimborsi una vendita successiva, applica l’art. 26 del DPR 633/1972. Registra una variazione in diminuzione nel giorno del reso o del rimborso. Indica riferimento all’ordine o alla ricevuta interna.

E‑commerce internazionale: OSS, IOSS e casi particolari

Vendite a consumatori UE con OSS

Dal 2021 il regime OSS consente di dichiarare l’IVA dovuta in altri Paesi UE in un’unica dichiarazione trimestrale in Italia. La base giuridica è il D.Lgs. 83/2021 che attua le direttive UE 2017/2455 e 2019/1995 e il Regolamento UE 282/2011 come modificato.

Le vendite coperte da OSS sono fuori campo IVA in Italia. Non le sommare agli imponibili IVA italiani. Tienile in un prospetto separato o in colonne dedicate, con indicazione del Paese di consumo e dell’aliquota estera applicata. Conserva le prove del luogo di consumo.

Importazioni fino a 150 euro e IOSS, marketplace “deemed supplier”

Per vendite importate fino a 150 euro puoi usare IOSS. L’IVA si versa nel Paese UE del cliente tramite numero IOSS. Se vendi tramite marketplace che agisce come fornitore presunto, l’IVA la gestisce la piattaforma. In Italia registri il ricavo per reddito, ma non l’IVA.

Segna queste operazioni in una colonna “fuori campo/OSS-IOSS”. Indica la causale “IOSS” o “fornitore presunto”. Conserva report della piattaforma e distinte IOSS.

Esportazioni extra‑UE

Le spedizioni verso Paesi extra‑UE, con uscita doganale, sono non imponibili art. 8 del DPR 633/1972. Nel libro annota l’importo in colonna “non imponibile”. Conserva la prova di esportazione (messaggio doganale di uscita).

Strumenti: cartaceo, software e conservazione

Registro cartaceo

Il registro cartaceo si compra in cartoleria. Numeralo e compilalo a penna. Evita correzioni con bianchetto. Se sbagli, barratura a una riga e correzione con data e firma.

Registro digitale

Un software riduce errori e automatizza la somma per aliquota. Imposta l’estrazione giornaliera degli ordini. Blocca la modifica retroattiva. Attiva la conservazione digitale a norma. Segui le regole tecniche vigenti e le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Sanzioni e controlli

Violazioni tipiche e riferimenti

Omissioni o irregolarità di registrazione possono essere sanzionate dagli artt. 6 e 9 del D.Lgs. 471/1997. La misura varia in base alla violazione e all’imposta coinvolta. La mancata conservazione è anch’essa sanzionabile.

Puoi rimediare con il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997). Registra le mancanze, versa eventuali differenze e aggiungi interessi e sanzioni ridotte.

Regola decisionale rapida

Segui questi nessi logici per capire cosa fare oggi.

  • Vendi online a privati in Italia e non emetti fattura? Usa il libro dei corrispettivi e registra i totali giornalieri per aliquota IVA.
  • Il cliente chiede fattura o vendi a partita IVA? Emetti fattura elettronica. Non inserire quell’importo nel libro.
  • Vendi a consumatori UE e hai aderito a OSS? Tieni un prospetto separato per OSS. Non sommare tali importi all’IVA italiana.
  • Spedisci extra‑UE con uscita doganale? Registra come non imponibile art. 8 e conserva la prova di esportazione.
  • Sei in regime forfettario? Sei esonerato dai registri IVA. Tieni comunque un prospetto incassi per controllo interno.
  • Usi marketplace con IOSS o fornitore presunto? L’IVA la gestisce la piattaforma. Registra il ricavo come fuori campo IVA in Italia.

Fonti normative e prassi da citare

DPR 633/1972, artt. 21, 22, 24, 26, 39; D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018, e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 e 18 aprile 2019 sulla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi; D.Lgs. 83/2021 su OSS/IOSS in attuazione delle direttive UE 2017/2455 e 2019/1995 e del Regolamento UE 282/2011; D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997 su sanzioni e ravvedimento; art. 2220 c.c. sulla conservazione; Legge 190/2014 per il regime forfettario. Per i testi ufficiali consulta Normattiva e la documentazione dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Scenario Cosa registri nel libro Documenti da conservare Quando registri Note IVA/normativa
B2C Italia senza fattura Totale giornaliero per aliquota (imponibile + IVA). Eventuali esenti/non imponibili in colonna dedicata. Totale mensile a fine pagina. Report ordini, estratti PSP, ricevute interne, eventuali richieste cliente. Entro il giorno successivo non festivo o comunque con cadenza giornaliera ordinata. Art. 24 DPR 633/1972; art. 22 su fattura facoltativa.
Fattura emessa su richiesta Non includere nel totale corrispettivi; opzionale indicazione numero fattura in colonna “fatture”. Copia fattura elettronica, esiti SdI, prima nota cassa. Nel registro fatture alla data di emissione. Art. 21 e 22 DPR 633/1972; D.Lgs. 127/2015 su e‑fattura.
Vendite UE con OSS Non nel libro italiano tra gli imponibili; registra in colonna “fuori campo/OSS” o in prospetto separato. Prove del luogo di consumo, report OSS, aliquote estere applicate. Giornalmente per controllo; dichiarazione OSS trimestrale. D.Lgs. 83/2021; Regolamento UE 282/2011; direttive UE 2017/2455, 2019/1995.
Export extra‑UE In colonna “non imponibili art. 8”, separando per aliquota se utile alla quadratura. Bolle doganali, messaggio di uscita, documenti di trasporto. Il giorno della spedizione/fatturazione secondo flusso ordini. Art. 8 DPR 633/1972 (non imponibilità).
Marketplace con IOSS o fornitore presunto Ricavi come fuori campo IVA italiana; nota “IOSS” o “fornitore presunto”. Report marketplace, rendiconti IVA trattenuta, accrediti netti. Alla data di incasso o di spedizione, coerente con il principio adottato. D.Lgs. 83/2021 e Regolamento UE 282/2011 su fornitore presunto.
Regime forfettario Nessun obbligo di libro ai fini IVA; consigliato prospetto incassi giornaliero. Estratti conto, report ordini, documenti spesa e commissioni. Su base periodica per controllo cassa/reddito. Legge 190/2014, esonero registri IVA.
Resi, annulli, rimborsi Variazione in diminuzione nel giorno del reso; riferimento ordine/nota. Prova rimborso, comunicazioni cliente, documentazione logistica. Alla data del reso o del rimborso contabile. Art. 26 DPR 633/1972 (note di variazione).

FAQ

Chi è obbligato a tenere il libro dei corrispettivi e chi no?

Lo tiene chi vende online a consumatori in Italia senza emettere fattura per ogni ordine. Si applica al commercio elettronico indiretto, cioè vendita di beni con spedizione. La base è l’art. 24 del DPR 633/1972. I negozi fisici non lo usano più perché hanno l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, introdotto dal D.L. 119/2018 e disciplinato da provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. I professionisti che vendono servizi digitali B2C possono avere regole diverse, specie se rientrano nell’OSS non‑UE. Chi opera in regime forfettario è esonerato dagli obblighi IVA, quindi non è tenuto a registri IVA, incluso il libro dei corrispettivi. Tuttavia è prudente mantenere un prospetto incassi per coerenza contabile, gestione dei flussi di cassa e preparazione della dichiarazione dei redditi.

Come gestisco diversi metodi di pagamento e le commissioni dei gateway?

Registra nel libro l’importo lordo della vendita, secondo l’aliquota IVA applicata. L’IVA si calcola sull’intero corrispettivo pagato dal cliente. Le commissioni del gateway o del marketplace non riducono il corrispettivo. Sono costi. Tienili separati tra le spese. Per la quadratura, costruisci una tabella di controllo: per ogni giorno, totali incassi per metodo (carta, wallet, bonifico, contrassegno) uguale a totali libro più fatture, con riconciliazione dei flussi di accredito. Se ricevi gli incassi a data differita, per esempio accredito cumulativo settimanale, registra comunque i corrispettivi alla data dell’operazione commerciale. Conserva estratti PSP, report di payout e riconciliazioni. In caso di discrepanze, usa note interne e verifica i resi o le transazioni annullate.

Uso Shopify, Amazon o un marketplace: dove registro gli incassi?

Dipende dal ruolo fiscale della piattaforma. Se il marketplace agisce solo come intermediario di pagamento, tu resti il venditore ai fini IVA. Registri i corrispettivi lordi giornalieri nel tuo libro, per aliquota. Le commissioni le registri tra i costi. Se il marketplace è fornitore presunto per operazioni IOSS o specifiche vendite intra‑UE, gestisce l’IVA al posto tuo. In questo caso le singole vendite possono essere fuori campo IVA in Italia. Nel libro puoi tenere una colonna dedicata “fuori campo/marketplace”, con riferimento al report della piattaforma. A fini di reddito, il ricavo ti compete comunque. Conserva report mensili, fatture delle commissioni, estratti dei pagamenti e ogni documento contrattuale. In presenza di fatture emesse a clienti business tramite marketplace, non duplicare: fattura nel registro fatture, corrispettivi nel libro al netto delle fatture.

Come tratto OSS e IOSS nel libro dei corrispettivi?

Le vendite verso consumatori UE dichiarate con OSS sono fuori campo IVA in Italia. Non vanno tra gli imponibili italiani. Ti conviene tracciare giornalmente in una sezione separata: Paese di consumo, imponibile, IVA estera, aliquota applicata. La dichiarazione OSS è trimestrale e si presenta in Italia per riversare l’IVA ai Paesi esteri. Per IOSS, sulle importazioni fino a 150 euro, l’IVA si paga nel Paese di destinazione all’ordine. Se vendi tramite marketplace che applica IOSS come fornitore presunto, registri l’operazione come fuori campo IVA in Italia e mantieni i report IOSS come prova. Le basi giuridiche sono il D.Lgs. 83/2021, le direttive UE 2017/2455 e 2019/1995 e il Regolamento UE 282/2011. Ricorda di conservare per 10 anni le prove del luogo di consumo e i registri OSS/IOSS.

Quali sono gli errori più frequenti e come correggerli senza rischi eccessivi?

Gli errori tipici sono tre: mancata separazione per aliquota, inclusione nel libro di fatture già emesse e mancata indicazione delle operazioni esenti/non imponibili. Un altro errore è registrare l’importo netto delle commissioni anziché il lordo. Per correggere: se l’errore è nel mese in corso, effettua una registrazione di rettifica nel libro con data odierna, spiegazione in nota e quadratura. Se riguarda mesi chiusi, inserisci una rettifica nel primo giorno utile e annota il riferimento al periodo errato. Se l’errore ha generato IVA versata in meno o in più, applica il meccanismo di note di variazione (art. 26 DPR 633/1972) o regolarizza in liquidazione successiva. Usa il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) per ridurre le sanzioni. Ricorda che le violazioni sugli obblighi di registrazione possono essere sanzionate dagli artt. 6 e 9 del D.Lgs. 471/1997. Una tenuta ordinata e coerente, con report di quadratura, riduce il rischio in caso di controllo.

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