Limite per la flat tax: quali requisiti devi rispettare per mantenerla?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Mantieni la flat tax del regime forfettario se rispetti: ricavi annui fino a 85.000 euro (uscita immediata oltre 100.000), limiti sui redditi da lavoro dipendente, e le cause generali di esclusione previste dalla legge.

  • Soglia ricavi/compensi: fino a 85.000 euro; oltre 100.000 euro si esce subito con IVA da applicare dalle operazioni successive.
  • Redditi da lavoro dipendente e assimilati: oltre 30.000 euro nell’anno precedente, con rapporto ancora in essere, impediscono l’accesso o la permanenza.
  • Cause generali: niente partecipazioni in società di persone o controllo di Srl con attività riconducibili; niente regimi IVA speciali.

Che cos’è la “flat tax” del regime forfettario e come funziona

Nel linguaggio comune “flat tax” indica la tassazione agevolata del regime forfettario. Tecnicamente, è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali. Si applica con un’aliquota unica (5% per le nuove attività nei primi 5 anni se ricorrono i requisiti, altrimenti 15%).

Il reddito imponibile nel forfettario non si calcola come incassi meno costi reali. Si calcola applicando il coefficiente di redditività. Il coefficiente di redditività è una percentuale fissata per codice ATECO che stima il margine medio del settore.

Per esempio, se incassi 60.000 euro e il tuo coefficiente è 78%, il reddito imponibile è 46.800 euro. Su questo reddito versi l’imposta sostitutiva. Il calcolo segue il principio di cassa, cioè consideri solo ciò che hai effettivamente incassato nell’anno.

Fonte normativa: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, come modificata da successive Leggi di Bilancio. Consulta il testo aggiornato sul portale Normattiva e le circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Limiti economici: soglia 85.000 euro e superamento a 100.000

La soglia di 85.000 euro e il principio di cassa

Per rimanere nel regime forfettario, i ricavi o compensi annui non devono superare 85.000 euro. La soglia si verifica per cassa. Ciò significa che contano gli incassi effettivi dal 1° gennaio al 31 dicembre, non solo le fatture emesse.

Rientrano nel conteggio tutti gli importi incassati per l’attività: compensi, rivalse previdenziali, rimborsi spese addebitati in fattura. Non contano gli anticipi restituiti e le somme non riferite all’attività. Riferimenti: Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che ha elevato la soglia a 85.000 euro; prassi Agenzia delle Entrate.

Se incassi tra 85.001 e 100.000 euro

Se superi 85.000 ma non oltrepassi 100.000 euro, resti forfettario fino a fine anno. Esci dal regime dal 1° gennaio dell’anno successivo. Dall’anno successivo passi al regime ordinario ai fini IVA e IRPEF.

In pratica: fino al 31 dicembre continui a emettere fatture senza IVA e senza ritenuta d’acconto. Dal 1° gennaio seguente applichi IVA e le regole ordinarie di contabilità. Fonte: Legge 190/2014, art. 1, comma 71 e seguenti, come modificati dalla Legge 197/2022.

Se incassi più di 100.000 euro: effetti nell’anno

Se superi 100.000 euro nell’anno, perdi subito il regime. Perdi subito significa che, ai fini IVA, devi applicarla dal momento in cui superi il limite, cioè dalla fattura che fa sforare la soglia e per tutte le successive.

Ai fini delle imposte dirette (IRPEF), per quell’anno non si applica il forfettario. Si applicano le regole del regime ordinario per l’intero periodo d’imposta, con tassazione a scaglioni vigente nel 2026 e deduzione dei costi effettivi. Per capire quante tasse si pagano con la Partita IVA nei vari regimi, confronta le imposte dovute. Riferimento: Legge 197/2022, art. 1, comma 71, e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Esempio operativo del superamento a novembre

Hai incassato 99.500 euro al 10 novembre. Il 15 novembre incassi 1.000 euro e superi 100.000. Da quella fattura in avanti devi applicare IVA. Per l’anno in corso, ai fini IRPEF non applichi il forfettario: determini il reddito con il criterio ordinario e sconti le aliquote IRPEF per scaglioni vigenti nel 2026.

Attenzione: potresti dover emettere note di variazione se hai incassato acconti senza IVA ma il superamento comporta obblighi diversi per le successive operazioni. Confronta sempre i documenti con il tuo consulente.

Altri requisiti e cause di esclusione (i “limiti generali”)

Redditi da lavoro dipendente e assimilati

Se nell’anno precedente hai avuto redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro e il rapporto di lavoro è ancora in essere, non puoi applicare il forfettario. L’eccezione: se il rapporto è cessato, la soglia non rileva.

Redditi assimilati includono collaborazioni coordinate e continuative e altre forme indicate nel TUIR. Questa regola serve a evitare che il forfettario si sommi a retribuzioni elevate. Fonte: Legge 190/2014, art. 1, comma 57, lett. d-bis), come modificata dalla Legge 145/2018 e successive.

Ad agosto 2026 la soglia è pari a 30.000 euro, salvo diverse previsioni che potranno risultare da futuri provvedimenti. Verifica sempre gli ultimi aggiornamenti su Normattiva e sul sito del MEF.

Partecipazioni in società e controllo di Srl

Non puoi essere forfettario se partecipi a società di persone, associazioni o imprese familiari. Non puoi esserlo se controlli, anche indirettamente, una Srl che svolge attività riconducibili alla tua.

Controllo significa capacità di determinare le decisioni della società (per esempio, maggioranza dei voti o patti parasociali). Se hai una quota di minoranza senza controllo e l’attività della Srl non è riconducibile alla tua, di norma non scatta l’esclusione.

Riferimento: Legge 190/2014, art. 1, comma 57, lett. d) e d-ter), e chiarimenti AE, tra cui circolari 10/E del 2016 e 9/E del 2019.

Residenza e regimi IVA speciali

Puoi applicare il forfettario se sei residente in Italia oppure residente in un Paese UE/SEE e produci in Italia almeno il 75% del reddito. Chi applica regimi IVA speciali (come agenzie di viaggio, editoria, beni usati, tabacchi) non può essere forfettario.

La ratio è semplice: i regimi speciali IVA hanno regole incompatibili con l’esonero IVA tipico del forfettario. Riferimenti: DPR 633/1972, art. 74 e seguenti; Legge 190/2014, art. 1, comma 57, lett. a).

Adempimenti pratici per restare nel regime

Monitorare gli incassi mese per mese

Usa un prospetto per tenere il totale degli incassi dell’anno secondo il principio di cassa. Segna anche gli incassi esteri e le note di credito. Imposta un alert a 75.000 euro e un secondo alert a 95.000 euro.

Questo ti permette di pianificare: se ti avvicini a 100.000 euro, valuta la tempistica di incassi e acconti. Ricorda che contano gli incassi, non l’emissione delle fatture.

Fatturazione elettronica, ritenute e IVA

Dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari. Le fatture vanno emesse senza IVA e senza ritenuta d’acconto, salvo che tu sia uscito dal regime. Dopo i 100.000 euro, l’IVA si applica dalle operazioni successive.

Se emetti fattura con rivalsa previdenziale (per esempio il 4%), quell’importo rientra nel conteggio degli incassi per la soglia. Conserva sempre le ricevute di incasso per documentare il principio di cassa.

Contributi previdenziali e aliquota ridotta del 35%

Se sei artigiano o commerciante, puoi chiedere il regime contributivo agevolato con riduzione del 35% dei contributi fissi. È una riduzione sui contributi INPS minimi dovuti. Si richiede con apposita istanza telematica.

Questa scelta incide sulla pensione futura e sulle prestazioni. Valutala con cura. Fonti: INPS e Ministero del Lavoro. Ricorda che i contributi versati restano deducibili dal reddito imponibile.

Regola decisionale rapida

Sei dentro o fuori? Usa questi nessi logici

1) Incassi per cassa nell’anno precedente ≤ 85.000 euro: puoi restare/entrare nel forfettario, se non hai altre cause di esclusione.

2) Incassi per cassa nell’anno in corso tra 85.001 e 100.000 euro: resti forfettario fino al 31 dicembre; esci dal 1° gennaio prossimo.

3) Incassi per cassa nell’anno in corso > 100.000 euro: perdi il regime nell’anno; applichi IVA da subito sulle fatture successive; per l’IRPEF, applichi il regime ordinario per tutto l’anno.

4) Redditi da lavoro dipendente o assimilati dell’anno precedente > 30.000 euro con rapporto ancora attivo: non puoi applicare il forfettario (salvo cessazione del rapporto).

5) Partecipi a società di persone o controlli una Srl con attività riconducibile: non puoi applicare il forfettario.

Riferimenti normativi essenziali

Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89: istituzione e disciplina del regime forfettario. DPR 633/1972: imposta sul valore aggiunto, regimi speciali. Legge 145/2018: modifiche al forfettario e cause di esclusione. Legge 197/2022: innalzamento soglia a 85.000 euro e uscita immediata oltre 100.000 euro. Circolari Agenzia delle Entrate 10/E del 2016 e 9/E del 2019: chiarimenti operativi. Per i contributi: circolari INPS e comunicazioni del Ministero del Lavoro. Consulta sempre i testi su Normattiva e i portali istituzionali.

Scenario Requisito/condizione Effetto IVA Effetto imposte dirette Quando esci dal forfettario Cosa fare subito Riferimenti
Ricavi/compensi ≤ 85.000 euro Soglia rispettata per cassa Nessuna IVA in fattura Imposta sostitutiva 5% o 15% sul reddito forfettario Rimani nel regime Monitora incassi e conserva quietanze Legge 190/2014; Legge 197/2022
Ricavi/compensi 85.001–100.000 euro Soglia superata ma non oltre 100.000 Fino a 31/12 senza IVA Imposta sostitutiva per l’anno; ordinario dall’anno successivo Dal 1° gennaio successivo Pianifica passaggio a IVA e contabilità ordinaria Legge 197/2022; AE prassi
Ricavi/compensi > 100.000 euro Sforamento nell’anno per cassa IVA da applicare dalla fattura che fa superare la soglia e sulle successive Regime ordinario per l’intero anno (IRPEF a scaglioni) Immediata (nell’anno) Adegua fatture, registra IVA, ricalcola imposte Legge 197/2022; AE chiarimenti
Redditi da lavoro dipendente > 30.000 euro Rapporto lavorativo ancora in essere — Escluso dal forfettario Dall’anno per cui si verifica la causa Verifica cessazione rapporto o cambia regime Legge 190/2014, c. 57, lett. d-bis)
Partecipazione in società di persone Qualsiasi quota — Escluso dal forfettario Immediata/anno successivo secondo i casi Valuta cessione quota o cambio regime Legge 190/2014, c. 57, lett. d)
Controllo di Srl con attività riconducibile Controllo diretto o indiretto — Escluso dal forfettario Immediata/anno successivo secondo i casi Valuta riorganizzazione partecipazioni Legge 190/2014, c. 57, lett. d-ter)

FAQ

Come si calcola esattamente la soglia degli 85.000 euro? Cosa includo e cosa escludo?

La soglia si verifica per cassa: contano gli importi incassati dal 1° gennaio al 31 dicembre per l’attività. Devi sommare tutti i corrispettivi e i compensi incassati, comprese le rivalse previdenziali, i rimborsi spese addebitati in fattura e gli incassi derivanti da prestazioni accessorie connesse all’attività.

Non rilevano somme che non sono ricavi/compensi dell’attività, come prestiti ricevuti o caparre restituite. Se emetti una fattura a dicembre ma incassi a gennaio, quell’importo conterà per l’anno successivo. Se incassi un acconto, questo incide subito sulla soglia. Tieni traccia delle date di incasso con estratti conto e ricevute.

Base normativa: principio di cassa per i forfettari nella Legge 190/2014 e successive modifiche; prassi dell’Agenzia delle Entrate sulle componenti che concorrono ai compensi.

Se supero 100.000 euro con una sola fattura a fine anno, devo applicare l’IVA anche a quella fattura? E per l’IRPEF cosa cambia?

Sì. La regola prevede l’applicazione dell’IVA dalla fattura che determina il superamento del limite e per tutte le successive nello stesso anno. Se la fattura di sforamento è stata emessa senza IVA ma incassata dopo il superamento, devi correggere con nota di variazione e riemettere secondo le regole IVA.

Ai fini IRPEF, il superamento di 100.000 euro comporta l’applicazione del regime ordinario per tutto il periodo d’imposta: determini il reddito con criteri ordinari e applichi le aliquote per scaglioni vigenti nel 2026. Prepara una ricostruzione completa di costi deducibili e oneri per ridurre l’imponibile.

Riferimenti: Legge 197/2022 e chiarimenti AE. In casi complessi (acconti, saldi, note di credito) verifica la corretta gestione documentale.

Ho un lavoro dipendente da 32.000 euro annui e una partita IVA in forfettario: posso continuare ad applicarlo?

Se i 32.000 euro si riferiscono all’anno precedente e il rapporto di lavoro è ancora attivo, la causa di esclusione scatta: non puoi applicare o mantenere il forfettario. La regola riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro.

Se il rapporto è cessato prima dell’avvio dell’attività autonoma (o prima dell’anno di applicazione), l’eccezione ti consente l’accesso. Documenta bene la cessazione (lettera di licenziamento, dimissioni, CUD) e controlla le tempistiche. Valuta anche l’eventuale passaggio al regime ordinario e l’effetto sulle detrazioni.

Fonte: Legge 190/2014, comma 57, lett. d-bis). In caso di più rapporti di lavoro, conta il totale dei redditi dipendenti e assimilati.

Posso avere quote di una Srl e restare nel forfettario? Cosa significa “attività riconducibili” e “controllo”?

Puoi avere quote di una Srl e restare forfettario solo se non la controlli (né direttamente né indirettamente) e se l’attività della Srl non è riconducibile alla tua attività individuale. Per riconducibile si intende attività uguale o simile, nella stessa filiera o che consenta un trasferimento artificioso di ricavi o costi.

Il controllo è la possibilità di imporre decisioni societarie: tipicamente la maggioranza dei voti o la combinazione di quote e patti che ti danno il potere di indirizzo. Se detieni una quota di minoranza e non eserciti controllo, di norma il forfettario è compatibile. Attenzione anche ai familiari: il controllo può essere indiretto.

Riferimento: Legge 190/2014, comma 57, lett. d) e d-ter), e prassi AE (circolari 10/E 2016 e 9/E 2019). Conserva documenti societari per provare l’assenza di controllo.

Il limite di 20.000 euro per dipendenti o collaboratori esiste ancora per il forfettario? E la riduzione INPS del 35% come funziona davvero?

Il limite di spesa per dipendenti/collaboratori non esiste più per il forfettario: era previsto nelle versioni iniziali del regime, ma è stato abolito dal 2019. Oggi puoi avere dipendenti o collaboratori senza un tetto specifico. Conta sempre il rispetto della soglia di 85.000 euro e delle altre cause di esclusione.

La riduzione INPS del 35% riguarda artigiani e commercianti che optano per il regime contributivo agevolato. Riduce i contributi fissi dovuti, ma incide sulla misura della pensione. L’istanza va presentata all’INPS con modalità telematiche, di solito entro termini annuali. Restano dovuti i contributi percentuali sull’eccedenza di reddito oltre il minimale, se applicabili.

Fonti: Leggi di Bilancio succedutesi dal 2019, circolari INPS e Ministero del Lavoro. Valuta pro e contro, anche in relazione all’aliquota sostitutiva e ai tuoi margini effettivi.

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