Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La moratoria sulle sanzioni per i corrispettivi elettronici è finita il 1° gennaio 2020. Oggi si applicano le sanzioni ordinarie e puoi solo usare il ravvedimento operoso per ridurle.
- La moratoria di sei mesi era prevista dal 1° luglio 2019, chiusa il 1° gennaio 2020 (D.L. 34/2019, poi L. 58/2019, su Normattiva).
- Sanzioni: 90% dell’IVA dei corrispettivi non trasmessi, minimo 500 euro (D.Lgs. 471/1997, art. 6 e art. 12).
- Riduzioni con ravvedimento operoso entro 90 giorni, 1 anno, 2 anni, o oltre (D.Lgs. 472/1997, art. 13).
Cos’era la moratoria sui corrispettivi elettronici e perché non esiste più
La moratoria era un periodo “cuscinetto” di sei mesi. Serviva a dare tempo agli esercenti per passare allo scontrino elettronico e ai registratori telematici.
La base normativa sta nell’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015, che ha introdotto memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Il D.L. 34/2019, poi L. 58/2019, ha previsto la tolleranza iniziale.
In concreto, non si applicavano sanzioni se, nei primi sei mesi dall’obbligo, l’invio avveniva entro il mese successivo all’operazione. Il termine è scaduto per tutti dal 1° gennaio 2020.
Periodo di applicazione e condizioni
L’obbligo è scattato il 1° luglio 2019 per chi superava 400.000 euro di volume d’affari annuo. Per tutti gli altri dal 1° gennaio 2020.
La moratoria durava sei mesi dalla data di entrata in obbligo del singolo contribuente. Valeva solo se la trasmissione tardiva arrivava entro il mese successivo.
Oggi non esistono nuove moratorie. Le disposizioni sono stabili e note. Le fonti ufficiali sono consultabili su Normattiva e sull’Agenzia delle Entrate.
Obblighi attuali (2026): cosa devi fare ogni giorno
L’obbligo riguarda chi effettua cessioni al dettaglio e assimilate. Parliamo dei soggetti di cui all’articolo 22 del DPR 633/1972: bar, ristoranti, negozi, artigiani con vendita al consumatore, e attività analoghe.
Devi memorizzare i corrispettivi con un registratore telematico (RT) e trasmetterli ogni giorno all’Agenzia delle Entrate. Il documento fiscale da rilasciare è il “documento commerciale”.
Se emetti fattura per una specifica operazione, non devi emettere anche documento commerciale per quella. La fattura “assorbe” l’adempimento per quella vendita.
Chi è escluso o ha regole particolari
Restano alcuni casi di esonero. Per esempio, zone senza rete o attività con specifiche modalità tecniche. L’Agenzia delle Entrate li disciplina con propri provvedimenti.
Se il registratore si guasta, usi la procedura di emergenza. Registri i corrispettivi e trasmetti i dati appena ripristinato il dispositivo. I provvedimenti tecnici definiscono le tempistiche operative.
Chi opera solo con fattura elettronica per ogni vendita non emette documento commerciale. In questo caso, non trasmette corrispettivi per quelle operazioni.
Sanzioni dal 1° gennaio 2020: importi e casi reali
La sanzione principale arriva se non memorizzi o non trasmetti i corrispettivi. La norma è l’articolo 6 del D.Lgs. 471/1997. L’importo è il 90% dell’IVA riferita all’operazione, con minimo 500 euro.
In aggiunta, può scattare la sospensione della licenza o dell’autorizzazione. La prevede l’articolo 12 del D.Lgs. 471/1997. Vale dopo quattro violazioni in cinque anni. Dura da tre giorni a un mese. Sale da uno a sei mesi se i corrispettivi irregolari superano 50.000 euro.
Le misure accessorie puntano a fermare le recidive. Se regolarizzi con il ravvedimento, di norma eviti anche la sospensione. Lo confermano le prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Come si calcola la sanzione in pratica
Esempio. Hai 10.000 euro di corrispettivi con IVA al 22% non trasmessi. L’IVA è 1.803,28 euro (10.000/1,22*0,22). La sanzione base è il 90%: 1.622,95 euro, ma mai meno di 500 euro.
Se ravvedi presto, applichi la riduzione. Paghi sanzione ridotta, IVA dovuta e interessi legali. Gli interessi sono al tasso legale pro tempore, calcolati giorno per giorno.
Per operatori che non addebitano IVA sulle vendite, si applicano sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 471/1997. Serve valutare il caso concreto, perché le regole cambiano con il tipo di violazione.
Ravvedimento operoso nel 2026: ridurre le multe in modo lecito
Il ravvedimento operoso è uno sconto di legge sulla sanzione. È previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997. Funziona se regolarizzi spontaneamente prima di accertamenti o contestazioni definitive.
Le riduzioni tipiche sono queste: entro 30 giorni paghi 1/10 della sanzione. Entro 90 giorni 1/9. Entro un anno 1/8. Entro due anni 1/7. Oltre due anni 1/6. Dopo processo verbale, 1/5.
Per completare il ravvedimento devi: memorizzare e trasmettere i corrispettivi mancanti, versare IVA e sanzione ridotta, aggiungere gli interessi legali. Conserva le prove di ogni passaggio.
Passi operativi per rientrare subito
Primo: scarica dal portale Fatture e Corrispettivi l’estratto dei tuoi invii. Confrontalo con i corrispettivi incassati realmente sul registratore o nel gestionale cassa.
Secondo: recupera i giorni mancanti. Usa il registratore telematico per un invio tardivo, oppure la funzione di upload manuale sul portale. Segui le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Terzo: calcola IVA, sanzione ridotta e interessi. Versa con modello F24 secondo le risoluzioni dell’Agenzia. Archivia la documentazione. In caso di controllo sei coperto.
Regola decisionale rapida
Come scegliere cosa fare, in tre passaggi logici
Se hai solo ritardi di pochi giorni e nessun controllo in corso, usa il ravvedimento entro 90 giorni. Lo sconto 1/9 è spesso il migliore rapporto tempo/beneficio.
Se il ritardo supera 90 giorni ma meno di un anno, ravvedi 1/8. Il differenziale di costo è accettabile. Eviti che maturino i presupposti per la sospensione.
Se hai più giornate o mesi mancanti e sei vicino alla quarta violazione, ravvedi tutto subito. Così azzeri il rischio delle sanzioni accessorie sulla licenza.
Controlli e documentazione: cosa aspettarti nel 2026
L’Agenzia delle Entrate incrocia i dati dei registratori telematici con i volumi POS, i corrispettivi storici e le stagionalità. Le anomalie generano segnalazioni e inviti al contraddittorio.
In caso di controlli, ti chiederanno il libretto del registratore, i file XML dei corrispettivi, le chiusure giornaliere, e l’evidenza dei riversamenti. Tieni tutto in ordine.
Conserva i documenti sul portale Fatture e Corrispettivi o nel tuo sistema di conservazione digitale. La base legale è nell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015 e nei provvedimenti tecnici dell’Agenzia.
Deleghe e responsabilità
Puoi delegare l’accesso al portale al tuo consulente fiscale. La delega non sposta la responsabilità del corretto invio. Resta tua, come titolare dell’attività.
Se cambi registratore, aggiorna subito i dati del dispositivo. Verifica che l’accreditamento del nuovo RT sia attivo prima di iniziare gli incassi.
Per dubbi, consulta le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e le norme su Normattiva. Le prassi chiariscono molti casi operativi.
| Scenario | Come rientrare | Termine utile | Sanzione base e ridotta (ravvedimento) |
|---|---|---|---|
| Ritardo di trasmissione entro 90 giorni | Invia i corrispettivi mancanti e versa IVA, sanzione e interessi | Entro 90 giorni dall’operazione | 90% dell’IVA (min. 500 euro) ridotta a 1/9; interessi legali dovuti |
| Ritardo tra 91 giorni e 1 anno | Recupero invii via RT o portale; pagamento completo | Entro 1 anno dall’operazione | 90% dell’IVA ridotta a 1/8; interessi legali |
| Ritardo tra 1 e 2 anni | Regolarizza tutte le giornate; conserva ricevute | Entro 2 anni dall’operazione | 90% dell’IVA ridotta a 1/7; interessi legali |
| Ritardo oltre 2 anni o dopo invito | Ravvedi prima di accertamento definitivo; valuta 1/6 o 1/5 post-PVC | Prima di notifica di atto impositivo definitivo | 90% dell’IVA ridotta a 1/6; se dopo PVC 1/5; interessi legali |
FAQ
La moratoria può valere per una nuova attività aperta nel 2026?
No. La moratoria era legata alla fase di avvio nazionale dello scontrino elettronico tra 2019 e 2020. Oggi non esiste una nuova finestra di tolleranza. Se apri ora, devi attivare il registratore telematico prima di iniziare gli incassi. Se per ragioni tecniche l’attivazione slitta, usa la procedura di emergenza prevista dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Registra i corrispettivi e trasmetti i dati appena il dispositivo è operativo. In caso di ritardo, ravvedi tempestivamente per ridurre la sanzione. Le fonti sono l’art. 2 D.Lgs. 127/2015 e i provvedimenti tecnici consultabili sul sito dell’Agenzia e su Normattiva.
Ho saltato l’invio di alcune giornate mesi fa: posso ancora sistemare tutto?
Sì. Il ravvedimento operoso copre anche invii molto tardivi, finché non ricevi un atto impositivo definitivo. Procedi così: ricostruisci le giornate mancanti dal registratore o dal gestionale di cassa. Effettua l’invio tardivo con il registratore o, se non possibile, carica i dati tramite il portale Fatture e Corrispettivi. Calcola l’IVA dovuta e la sanzione ridotta in base al tempo trascorso (1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro un anno, 1/7 entro due anni, 1/6 oltre due anni, 1/5 dopo processo verbale). Versa anche gli interessi legali. Archivia le ricevute degli invii e gli F24. Così riduci la sanzione e, di norma, eviti anche la sospensione della licenza prevista dall’art. 12 D.Lgs. 471/1997.
Sono in regime forfettario: devo comunque usare il registratore telematico e inviare i corrispettivi?
Se vendi al consumatore finale rientri nell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, a prescindere dal regime fiscale. Questo perché l’obbligo nasce dall’art. 2 del D.Lgs. 127/2015, non dal regime IVA. Se emetti fattura elettronica per tutte le operazioni, non devi emettere anche documento commerciale per quelle vendite. In pratica: o fattura elettronica per ogni incasso, o documento commerciale con RT e invio. Se manchi l’invio, si applicano le sanzioni del D.Lgs. 471/1997. Valuta l’organizzazione più semplice per te e comunicala al tuo consulente, così imposti procedure coerenti e riduci i rischi di errore.
Come posso evitare la sospensione della licenza per violazioni ripetute?
La sospensione scatta dopo quattro violazioni in cinque anni, con durata da tre giorni a un mese. Se l’importo dei corrispettivi irregolari supera 50.000 euro, la sospensione va da uno a sei mesi. Per evitarla, non accumulare omissioni. Appena rilevi una giornata mancante, ravvedi. Il ravvedimento operoso, se completo e tempestivo, di solito fa decadere i presupposti della misura accessoria. Prevedi controlli mensili su invii e quadrature cassa. Conserva prove di invii, versamenti e registrazioni. Se ricevi un invito al contraddittorio, porta tutta la documentazione e mostra la correzione già fatta. La prassi dell’Agenzia e l’art. 12 del D.Lgs. 471/1997 sono le basi di riferimento.
Quali documenti devo conservare per essere tranquillo in caso di verifica nel 2026?
Conserva il libretto fiscale e i dati tecnici del registratore telematico. Tieni le chiusure giornaliere e i file dei corrispettivi trasmessi. Mantieni la quadratura tra corrispettivi, POS, incassi contanti e prima nota. Archivia gli F24 per IVA, sanzioni e interessi di eventuali ravvedimenti. Salva le ricevute del portale Fatture e Corrispettivi e le evidenze di deleghe rilasciate al consulente. La base legale è nell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015, nell’art. 39 del DPR 633/1972 per tenuta e conservazione delle scritture, e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Ricorda: la conservazione ordinata spesso risolve i rilievi prima ancora che diventino contestazioni.
