Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se hai la Partita IVA e offri beni o servizi online, devi esporre il numero sul sito. Aggiungi anche i dati societari previsti dal Codice civile e dal D.Lgs. 70/2003. Sono previste sanzioni per omissioni.
- Obbligo di indicare la Partita IVA sul sito per tutti i soggetti titolari, ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/1972. Posizionala in home page e ben visibile (es. nel footer).
- Per società e imprese vige l’art. 2250 c.c.: sede legale, Registro delle imprese, numero REA, capitale sociale, stato di liquidazione, eventuale socio unico.
- Per siti e-commerce o di servizi online si applica il D.Lgs. 70/2003: indicare denominazione, contatti rapidi, eventuale albo professionale, Partita IVA, prezzi chiari.
Obbligo di indicare la Partita IVA sul sito: basi normative e ambito di applicazione
L’obbligo nasce dall’art. 35 del DPR 633/1972 (testo IVA). La norma impone ai soggetti passivi IVA di indicare il numero di Partita IVA negli atti, nelle comunicazioni e anche nella home page del proprio sito internet. La fonte ufficiale è consultabile su Normattiva.
Per soggetto passivo IVA intendiamo chi esercita abitualmente un’attività di impresa, arte o professione. In parole semplici: se hai una Partita IVA attiva, rientri nell’obbligo, anche se non addebiti l’IVA (caso del regime forfettario). Il regime fiscale non cambia l’obbligo di esposizione del numero.
Se non hai la Partita IVA e non svolgi attività economica (ad esempio un blog hobbistico senza compensi), non devi esporre una Partita IVA inesistente. Ma se inizi a monetizzare in modo abituale (vendite, servizi, affiliazioni strutturate), dovrai aprirla e adeguare il sito.
Dove inserirla e come mostrarla in modo corretto
La norma parla di home page. In pratica, il modo più chiaro e stabile è inserirla nel footer, la sezione in fondo a ogni pagina, così resta sempre visibile sia da desktop sia da mobile. Evita immagini poco leggibili: usa testo semplice e ben contrastato.
Inserisci la dicitura standard “P. IVA 01234567890”. Includila anche nella pagina “Contatti” e nella pagina “Note legali/Informazioni” se presente. Se vendi online, riportala anche nelle email automatiche di conferma ordine e nei documenti di vendita.
Quali altri dati vanno pubblicati: dipende dalla forma giuridica
Oltre alla Partita IVA, la legge impone di pubblicare altri dati in base a come svolgi l’attività. Le due fonti principali sono l’art. 2250 del Codice civile (per le società e, in prassi, per le imprese) e il D.Lgs. 70/2003 (per i prestatori di servizi online). Le versioni aggiornate sono reperibili su Normattiva e sui portali istituzionali delle Camere di Commercio.
Ditta individuale
Sei un imprenditore persona fisica. Oltre alla Partita IVA, indica nome e cognome, denominazione (se diversa), sede legale o domicilio professionale e il numero REA (Repertorio Economico Amministrativo) con l’ufficio del Registro delle imprese competente. Queste informazioni aiutano clienti e autorità a identificarti senza dubbi.
Società di persone (SNC, SAS, SS)
Per le società di persone valgono regole simili. Riporta denominazione sociale, sede legale, ufficio del Registro delle imprese e numero REA. Aggiungi i nomi dei soci amministratori quando di interesse informativo. La base è nel Codice civile (artt. 2295 e seguenti) e nelle prassi del sistema camerale.
Società di capitali (SRL, SPA, SAPA, SRLS)
Qui l’art. 2250 c.c. è molto preciso. Devi indicare: denominazione sociale, sede legale, ufficio del Registro delle imprese e numero di iscrizione (o REA), capitale sociale sottoscritto e versato, eventuale stato di liquidazione, ed eventuale unicità del socio (società unipersonale). Se applichi direzione e coordinamento, si applicano anche gli obblighi dell’art. 2497-bis c.c.
Professionisti iscritti ad albo
Per gli ordini professionali si applica l’art. 7 del D.Lgs. 70/2003: indica nome e cognome, titolo professionale, ordine o collegio di appartenenza, provincia, numero di iscrizione e il riferimento alle norme professionali applicabili. Ovvio anche indicare la Partita IVA e un contatto rapido (email/PEC, telefono).
Associazioni, ETS e altre entità non profit
Se l’associazione svolge solo attività istituzionale non commerciale e non ha Partita IVA, non c’è un numero da esporre. Se però svolge attività commerciale anche marginale o ha una Partita IVA per specifiche operazioni, indica la Partita IVA e gli elementi identificativi (denominazione, sede, eventuale iscrizione al RUNTS). Le basi sono nel Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) e nella disciplina IVA.
E-commerce e prestatori di servizi online: gli obblighi extra del D.Lgs. 70/2003
Il D.Lgs. 70/2003, che attua la Direttiva 2000/31/CE, stabilisce obblighi informativi generali per chi offre servizi della società dell’informazione, quindi siti vetrina, e-commerce, piattaforme SaaS, freelance che vendono servizi online.
L’art. 7 richiede di rendere facilmente, direttamente e permanentemente accessibili: denominazione o nome e cognome, domicilio o sede legale, contatti che permettano una comunicazione rapida (email e, in prassi, PEC e telefono), estremi di iscrizione a registri o albi, autorità di vigilanza se l’attività è soggetta ad autorizzazione, titolo professionale e albo per professioni regolamentate, Partita IVA se il servizio è soggetto a IVA, indicazione chiara dei prezzi e delle spese.
Se vendi online, sii trasparente su prezzi, imposte incluse o escluse, costi di spedizione, diritto di recesso e condizioni di vendita. Queste informazioni si incrociano con il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) per i rapporti B2C. Le fonti ufficiali sono disponibili sui portali istituzionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e su Normattiva.
Sanzioni e controlli: cosa rischi se ometti la Partita IVA o altri dati
Per la mancata indicazione della Partita IVA in home page l’orientamento applicativo rimanda alle sanzioni dell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997, che punisce irregolarità e omissioni di dati obbligatori nei documenti e nelle comunicazioni fiscali. L’entità della sanzione, in via generale, va da 250 a 2.000 euro. La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate possono contestare l’illecito. La riduzione è possibile in caso di regolarizzazione tempestiva, secondo le regole del ravvedimento operoso previste dallo Statuto del Contribuente e dal D.Lgs. 472/1997.
Per la violazione degli obblighi informativi del D.Lgs. 70/2003 (art. 7 e seguenti) si applicano le sanzioni amministrative dell’art. 21 del medesimo decreto. L’importo varia in relazione alla gravità e può essere significativo. I controlli possono coinvolgere più autorità in base al profilo violato: Camere di Commercio per aspetti di Registro delle imprese, Autorità di regolazione e autorità di tutela del mercato per profili di trasparenza e pratiche commerciali, oltre alle ordinarie autorità fiscali. Le versioni vigenti delle sanzioni sono consultabili su Normattiva.
Per le società che omettono le indicazioni previste dall’art. 2250 c.c. su atti, corrispondenza e sito, sono possibili diffide e sanzioni amministrative nell’ambito della disciplina del Registro delle imprese. In caso di violazioni multiple (es. su sito, documenti e contratti), le sanzioni possono cumularsi.
Regola decisionale rapida
Usa questo schema secco per capire cosa mostrare sul sito:
1) Hai una Partita IVA attiva? Se sì, devi esporre il numero in home page (art. 35 DPR 633/1972). Se no, non esporre nulla.
2) Sei un prestatore di servizi online o vendi beni sul web? Se sì, devi esporre anche i dati richiesti dall’art. 7 D.Lgs. 70/2003: denominazione/nome, sede, contatti rapidi, eventuale albo e autorità di vigilanza, Partita IVA, prezzi chiari.
3) Sei una società? Se sì, aggiungi quanto impone l’art. 2250 c.c.: sede legale, ufficio del Registro imprese, numero REA o iscrizione, capitale sociale, stato di liquidazione, eventuale socio unico.
4) Sei un professionista iscritto ad albo? Se sì, indica titolo professionale, ordine/collegio, provincia, numero di iscrizione (art. 7 D.Lgs. 70/2003).
5) Sei un ETS/associazione con Partita IVA? Se sì, indica Partita IVA, denominazione, sede, eventuale RUNTS. Se non hai Partita IVA e svolgi solo attività istituzionale, non la indichi.
Esempi pratici di diciture pronte all’uso
Ditta individuale: “Mario Rossi – Impresa individuale – Sede legale: Via Alfa 10, 20100 Milano – Iscritto al Registro imprese di Milano – REA MI-1234567 – P. IVA 01234567890”.
SRL: “Beta S.r.l. – Sede legale: Via Beta 5, 00100 Roma – Registro Imprese di Roma, n. RM-123456 – REA RM-765432 – Capitale sociale € 50.000 i.v. – Società a socio unico – P. IVA 01234567890”.
Professionista: “Avv. Laura Bianchi – Foro di Torino – Ordine degli Avvocati di Torino n. 12345 – Sede: Corso Gamma 20, 10100 Torino – P. IVA 01234567890 – PEC: laura.bianchi@pec.it”.
Associazione con attività commerciale: “Associazione Delta APS – Sede: Via Delta 3, 40100 Bologna – Iscritta al RUNTS – P. IVA 01234567890 – CF 98765432109”.
Checklist operativa e verifiche tecniche
– Inserisci la Partita IVA nel footer, in testo, con adeguato contrasto e dimensione leggibile.
– Duplica l’informazione nella pagina “Contatti” e “Note legali/Informazioni”.
– Aggiungi le voci specifiche per la tua forma giuridica (Registro imprese, REA, capitale, ecc.).
– Per e-commerce: completa le pagine “Condizioni”, “Privacy”, “Cookie”, “Spedizioni/Resi” e mostra i prezzi in modo chiaro come da D.Lgs. 70/2003 e Codice del Consumo.
– Aggiorna subito dopo ogni variazione (sede, capitale, stato di liquidazione, socio unico, cambio denominazione). L’obbligo è continuo.
Attenzione a mobile e multicanale
Verifica da smartphone e tablet che la Partita IVA sia visibile senza scroll infiniti. Evita che pop-up e banner cookie coprano la dicitura nel footer. Se usi più domini o landing page, replica le informazioni su tutte. Sui profili social aziendali è buona prassi riportare almeno la Partita IVA nella bio o rimandare a una pagina “Note legali”.
Domande ricorrenti sulle eccezioni
Non esistono “esenzioni creative”. Se hai la Partita IVA, la mostri. Se usi solo marketplace (es. vendi su piattaforme) ma possiedi anche un tuo sito o landing, l’obbligo vale per il tuo sito. Se non hai un sito, l’obbligo non nasce per canali altrui, ma restano fermi gli obblighi informativi nei documenti di vendita.
| Scenario | Dati da esporre sul sito | Riferimenti normativi | Tempistiche e sanzioni in caso di omissione |
|---|---|---|---|
| Ditta individuale con sito vetrina | P. IVA; nome e cognome; sede; Registro imprese e REA; contatti rapidi | Art. 35 DPR 633/1972; D.Lgs. 70/2003 art. 7; prassi Registro imprese | Immediato e permanente; sanzioni da 250 a 2.000 euro per P. IVA (D.Lgs. 471/1997) e sanzioni amministrative per obblighi e-commerce (D.Lgs. 70/2003 art. 21) |
| SRL e-commerce B2C | P. IVA; denominazione; sede; Registro imprese e n. iscrizione/REA; capitale i.v.; eventuale socio unico/liquidazione; prezzi chiari; contatti; condizioni | Art. 35 DPR 633/1972; Art. 2250 c.c.; D.Lgs. 70/2003 artt. 7-9; D.Lgs. 206/2005 | Continuo; sanzioni fiscali e amministrative; possibili verifiche di Camere di Commercio e autorità competenti |
| Professionista iscritto ad albo (studio online) | P. IVA; nome e cognome; titolo; Ordine/Collegio e n. iscrizione; sede; contatti (email/PEC); tariffe se pubblicate | D.Lgs. 70/2003 art. 7; normativa ordinistica; Art. 35 DPR 633/1972 | Permanente; sanzioni art. 21 D.Lgs. 70/2003; sanzioni fiscali per P. IVA; possibili profili deontologici |
| Associazione ETS con attività commerciale marginale | Denominazione; sede; RUNTS (se iscritto); P. IVA se presente; CF; contatti; informazioni commerciali se vende online | D.Lgs. 117/2017; Art. 35 DPR 633/1972 (se soggetto IVA); D.Lgs. 70/2003 per servizi online | Immediato; sanzioni fiscali per P. IVA; sanzioni amministrative per obblighi informativi e-commerce |
FAQ: domande frequenti sull’obbligo di Partita IVA nel sito
Q1) Ho un blog personale e prendo ogni tanto qualche piccolo compenso da affiliazioni. Devo indicare la Partita IVA sul sito? R) Se l’attività è davvero occasionale e non organizzata, puoi rientrare nella prestazione occasionale senza Partita IVA. Ma se i compensi diventano abituali, ricorrenti e l’attività è strutturata (contenuti pubblicati con metodo, call-to-action, funnel, newsletter sponsorizzate), l’Agenzia delle Entrate può considerarla impresa o lavoro autonomo abituale. In quel momento devi aprire la Partita IVA e, da subito, esporla in home page come richiesto dall’art. 35 del DPR 633/1972. Per evitare errori, valuta la frequenza dei pagamenti, i contratti con network di affiliazione e l’organizzazione dei contenuti. In dubbio, chiedi un parere al tuo consulente o alle fonti istituzionali (Agenzia delle Entrate su Normattiva e documenti di prassi).
Q2) Sono in regime forfettario: cambia qualcosa? R) No, l’obbligo di indicare la Partita IVA sul sito non dipende dal regime fiscale. Il regime forfettario è un regime agevolato dove calcoli l’imposta su un reddito forfettario e non addebiti l’IVA ai clienti. Resta però un soggetto con Partita IVA e quindi devi mostrare il numero. Inoltre, se vendi online, valgono tutti gli obblighi del D.Lgs. 70/2003 (trasparenza, contatti, prezzi). La dicitura “Operatore in regime forfettario – IVA non applicabile ex art. 1, commi 54-89, L. 190/2014” è obbligatoria in fattura, ma non sul sito; resta comunque utile inserire un chiarimento nelle condizioni di vendita per gestire correttamente le aspettative del cliente.
Q3) Basta il codice fiscale o devo per forza pubblicare la Partita IVA? R) Se sei titolare di Partita IVA, devi pubblicare la Partita IVA. Il codice fiscale, invece, identifica la persona fisica o giuridica in generale e va indicato nei casi previsti (es. associazioni senza Partita IVA che pubblicano solo dati identificativi). Le due cose non si sostituiscono. Per società di capitali è buona prassi indicare entrambi, perché appaiono in atti e corrispondenza. La base resta l’art. 35 del DPR 633/1972 per la Partita IVA e l’art. 2250 c.c. per i dati societari. Verifica su Normattiva le versioni vigenti e sulle guide delle Camere di Commercio le prassi aggiornate.
Q4) Devo riportare la Partita IVA anche sui profili social o nelle app? R) La legge parla di atti, comunicazioni e home page del sito internet. I profili social non sono espressamente citati. Tuttavia, per trasparenza e per coerenza con gli obblighi del D.Lgs. 70/2003 (contatti e identificazione facile e permanente), è consigliabile riportare la Partita IVA almeno nella bio o inserire un rimando chiaro alla pagina “Note legali” del tuo sito. Se l’app mobile è un canale proprietario di vendita o assistenza, applica gli stessi criteri del sito: pagina “Informazioni legali” con Partita IVA e altri dati obbligatori, sempre accessibile dal menu.
Q5) Cosa succede se mi accorgo tardi dell’omissione? Posso rimediare e ridurre le sanzioni? R) La prima cosa è adeguare subito il sito, inserendo Partita IVA e tutti i dati richiesti (Codice civile e D.Lgs. 70/2003). Per la sanzione connessa all’omessa indicazione della Partita IVA si applicano, in via generale, le regole del procedimento sanzionatorio tributario (D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997). La regolarizzazione tempestiva può ridurre gli importi grazie al ravvedimento operoso, se ne ricorrono i presupposti. Per gli obblighi del D.Lgs. 70/2003, la sanzione amministrativa è irrogata dall’autorità competente secondo le previsioni dell’art. 21. In ogni caso, documenta l’avvenuto adeguamento (screenshot, data di pubblicazione) e, se ricevi una contestazione, valuta con il consulente la possibilità di definizione agevolata. Le versioni aggiornate delle norme sono consultabili su Normattiva e sui siti istituzionali (Agenzia delle Entrate, Ministero delle Imprese e del Made in Italy).
