Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
I redditi da lavoro autonomo si tassano con regime forfettario (imposta 5%-15% sul reddito forfettizzato) oppure con regime ordinario IRPEF a scaglioni 23%-33%-43% sul reddito netto; i contributi si deducono.
- Regime forfettario: imposta sostitutiva 15% (5% per start-up), soglia di accesso 85.000 euro; base imponibile data da compensi incassati per coefficiente di redditività, al netto dei contributi.
- Regime ordinario: IRPEF 2026 a scaglioni 23%-33%-43% sul reddito netto calcolato per cassa; addizionali regionali e comunali si sommano.
- Contributi previdenziali (INPS o Cassa) deducibili; Gestione Separata su reddito imponibile ai fini fiscali; ritenuta d’acconto 20% in ordinario, esclusa in forfettario con apposita dichiarazione.
Che cosa sono i redditi da lavoro autonomo
I redditi da lavoro autonomo sono i compensi che ottieni svolgendo un’attività professionale senza vincolo di subordinazione. Esempi: avvocati, consulenti, grafici, architetti, psicologi, programmatori.
La base normativa è nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi. L’articolo 53 del DPR 917/1986 definisce i redditi di lavoro autonomo. L’articolo 54 stabilisce che si tassano per cassa. Significa che contano gli incassi dell’anno, non le fatture emesse ma non riscosse.
Se lavori in studio associato, il reddito si determina in capo all’associazione. Poi si imputa ai soci per trasparenza in base alle quote (articolo 5 del DPR 917/1986). La ritenuta d’acconto sui compensi è regolata dall’articolo 25 del DPR 600/1973.
Regimi fiscali 2026: forfettario e ordinario
Regime forfettario: quando conviene e come si calcola
Il regime forfettario è il regime agevolato per persone fisiche con ricavi o compensi annui non oltre 85.000 euro. La soglia a 85.000 euro deriva dalla Legge di Bilancio 2023 ed è confermata nel 2026 salvo diversa norma. La base giuridica principale è la Legge 190/2014, più volte modificata.
Se superi 100.000 euro in corso d’anno, esci subito dal regime e applichi l’IVA dalla fattura che fa sforare. Se resti tra 85.001 e 100.000, il regime cessa dall’anno successivo. Queste regole discendono dalle modifiche alla Legge 190/2014 introdotte nel tempo e consultabili su Normattiva.
Come si calcola l’imposta? Parti dai compensi incassati nell’anno. Applichi il coefficiente di redditività previsto per il tuo codice attività (ATECO). Il coefficiente è una percentuale che stima i costi. Il risultato è il reddito forfettario. Da questo sottrai i contributi previdenziali obbligatori pagati nell’anno. Sul residuo applichi l’imposta sostitutiva del 15%.
Se apri una nuova attività e rispetti i requisiti “start-up” (nessuna attività simile nei tre anni precedenti, non prosecuzione di lavoro dipendente, altri vincoli della Legge 190/2014), l’imposta scende al 5% per i primi cinque periodi d’imposta. L’imposta sostitutiva rimpiazza IRPEF, addizionali e IRAP.
IVA: nel forfettario non addebiti l’IVA e non la detrai sugli acquisti (DPR 633/1972, regime di franchigia speciale). In fattura inserisci la dicitura di esonero e, se l’imponibile è senza IVA, applichi la marca da bollo da 2 euro quando superi 77,47 euro. Non subisci ritenuta d’acconto se dichiari al committente di essere in forfettario (articolo 1, comma 67, Legge 190/2014).
Regime ordinario: regole, scaglioni IRPEF 2026 e costi deducibili
Nel regime ordinario calcoli il reddito con il principio di cassa: incassi meno costi pagati, meno contributi previdenziali. Poi applichi l’IRPEF per scaglioni. Le aliquote 2026 sono: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.001 a 50.000 euro (ridotta rispetto al 35% del 2025); 43% oltre 50.000 euro. Alle imposte si sommano le addizionali regionali e comunali, determinate dagli enti locali.
I costi deducibili includono, in sintesi: canoni di locazione dello studio, utenze, spese di formazione inerenti, attrezzature e software, ammortamenti beni strumentali, auto con limiti specifici, spese professionali (notai, commercialisti), assicurazioni professionali. La disciplina è negli articoli 54 e seguenti del DPR 917/1986 e in prassi dell’Agenzia delle Entrate.
IVA: in ordinario applichi l’IVA alle fatture salvo esenzioni specifiche (articolo 10 del DPR 633/1972). Esempio classico: prestazioni sanitarie esenti. Gestisci liquidazioni periodiche, versamenti e dichiarazione annuale. Sulle fatture verso sostituti d’imposta puoi subire ritenuta d’acconto del 20% (DPR 600/1973), che poi scomputi dall’IRPEF in dichiarazione.
Contributi previdenziali: Gestione Separata, Casse e altre gestioni
Gestione Separata INPS
Molti professionisti senza Cassa di categoria versano alla Gestione Separata INPS (Legge 335/1995). La base imponibile coincide con il reddito ai fini fiscali. Quindi, in ordinario è il reddito netto per cassa; in forfettario è il reddito determinato con il coefficiente.
L’aliquota varia per anno e tipologia (con o senza tutela maternità, DIS-COLL, ecc.). È definita dalle circolari INPS annuali. I contributi sono deducibili dal reddito complessivo. Puoi indicare in fattura una rivalsa del 4% al cliente; non è un’imposta, ma una prassi ammessa che riduce l’impatto dei contributi.
Casse professionali ordinistiche
Avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, medici e altri versano alla propria Cassa. Ogni Cassa definisce minimi, aliquote e contributi integrativi soggetti a rivalsa in fattura (spesso 2%-4%). Le regole sono negli statuti e nei regolamenti delle Casse, consultabili anche sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I contributi obbligatori sono deducibili. Talvolta la base è il reddito professionale IRPEF, altre volte i volumi dichiarati alla Cassa. Verifica ogni anno le delibere della tua Cassa.
Artigiani e commercianti
Se la tua attività è autonoma ma non professionale (es. freelance e-commerce con partita IVA individuale), potresti essere iscritto alla gestione Artigiani/Commercianti INPS. Paghi contributi fissi minimi più una percentuale sul reddito eccedente. Le aliquote e i minimi sono aggiornati annualmente dall’INPS.
Adempimenti operativi: fatture, corrispettivi, dichiarazioni
Fatturazione elettronica e bollo
La fatturazione elettronica è obbligatoria per quasi tutti, inclusi i forfettari, con estensione generalizzata dalle norme introdotte dal Decreto Legge 36/2022 e successivi provvedimenti. Emissione entro 12 giorni dall’operazione o incasso, a seconda del caso. La marca da bollo si applica sulle fatture senza IVA oltre 77,47 euro.
Acconti e saldi IRPEF e imposta sostitutiva
Versi saldo e primo acconto con le scadenze d’imposta ordinarie, storicamente a fine giugno, e il secondo acconto a fine novembre. Puoi scegliere tra metodo storico e previsionale. Con il previsionale riduci gli acconti se prevedi un reddito più basso, ma rischi sanzioni se sbagli.
Il ravvedimento operoso (Decreto Legislativo 472/1997) consente di correggere e versare con sanzioni ridotte se sei in ritardo. Gli interessi si calcolano giornalmente.
IVA e comunicazioni
Se sei soggetto a IVA, effettui liquidazioni mensili o trimestrali, versi con modello F24, invii le comunicazioni periodiche delle liquidazioni e la dichiarazione annuale IVA. L’esterometro è confluito nell’invio dei file XML verso il Sistema di Interscambio per le operazioni transfrontaliere.
IRAP e addizionali
Dal 2022 le persone fisiche esercenti arti e professioni non versano più l’IRAP. La soppressione è stata introdotta dalla Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Restano dovute le addizionali regionali e comunali all’IRPEF per chi è in ordinario.
Regola decisionale rapida
Se ricavi sotto 85.000 euro e costi bassi
Scegli il forfettario se i tuoi costi reali sono inferiori al “taglio” stimato dal coefficiente di redditività. L’aliquota 15% (o 5% start-up) rende il carico prevedibile. Niente IVA da gestire e niente ritenute se comunichi l’esenzione.
Se hai costi alti o crediti IVA
Preferisci l’ordinario se compri attrezzature, software e servizi costosi. Deduci i costi e puoi detrarre l’IVA. Gli scaglioni 23%-33%-43% possono risultare più convenienti quando il margine è basso.
Se superi 85.000 euro o lavori con grandi clienti
Con ricavi oltre 85.000 euro, il forfettario non è accessibile. In ordinario, gestisci ritenute d’acconto, addebiti IVA, e puoi pianificare gli acconti con metodo previsionale. Valuta anche le addizionali locali.
Se stai avviando ora
Se rispetti i requisiti, l’aliquota al 5% per cinque anni nel forfettario ti aiuta a partire leggero. Verifica attentamente i vincoli anti-abuso nella Legge 190/2014.
Se sei in studio associato
Valuta la tassazione per trasparenza e la disciplina delle ritenute. Confronta la tua quota di reddito con scaglioni IRPEF e contributi della Cassa di categoria.
Fonti normative e istituzionali di riferimento
DPR 917/1986 (TUIR), articoli 5, 53 e 54, per definizione e calcolo dei redditi di lavoro autonomo. DPR 600/1973, articolo 25, per ritenute d’acconto. DPR 633/1972 per IVA ed esenzioni. Legge 190/2014 e successive modifiche per il regime forfettario, inclusi requisiti, coefficienti e imposta sostitutiva. Legge 234/2021 per l’abolizione dell’IRAP per persone fisiche. Legge 335/1995 per la Gestione Separata INPS. Provvedimenti e circolari di Agenzia delle Entrate e INPS aggiornano aliquote e adempimenti. Le versioni vigenti sono consultabili su Normattiva e sui portali istituzionali dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e del Ministero del Lavoro.
Tabella comparativa 2026
| Scenario | Requisiti e limiti | Base imponibile | Imposte 2026 | Contributi | Adempimenti e tempistiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Regime forfettario standard | Compensi fino a 85.000 euro; cause ostative assenti; fuoriuscita immediata oltre 100.000 in corso d’anno | Compensi incassati x coefficiente di redditività – contributi previdenziali | Imposta sostitutiva 15% su base imponibile; niente IVA e addizionali | Gestione Separata o Cassa su reddito fiscale; deducibili; possibile rivalsa (es. 4%) | Fattura elettronica; marca da bollo se dovuta; saldo e acconti a giugno/novembre; niente ritenuta con dichiarazione |
| Regime forfettario start-up | Nuova attività con requisiti anti-abuso della Legge 190/2014 | Come sopra | Imposta sostitutiva 5% per i primi 5 anni | Come sopra | Stesse scadenze; monitoraggio requisiti per mantenere l’aliquota ridotta |
| Regime ordinario professionista | Nessun limite di ricavi; contabilità per cassa ai fini IRPEF | Incassi – costi pagati – contributi | IRPEF 23% fino a 28.000; 33% 28.001-50.000; 43% oltre; addizionali regionali/comunali | Gestione Separata o Cassa su reddito professionale; deducibili; rivalsa se prevista | IVA periodica; ritenuta d’acconto 20% da sostituti; saldo/acconti; dichiarazione Redditi e IVA |
| Prestazioni esenti IVA (es. sanitarie) | Esenzioni specifiche art. 10 DPR 633/1972 | Come ordinario | IRPEF per scaglioni; niente detrazione IVA acquisti; addizionali applicabili | Cassa professionale tipica del settore; deduzioni confermate | Fatture senza IVA; marca da bollo se dovuta; ritenuta se applicabile |
| Studio associato | Associazione tra professionisti ex art. 5 TUIR | Reddito in capo all’associazione; imputazione pro-quota ai soci | IRPEF per scaglioni in capo ai soci; addizionali | Cassa/INPS secondo categoria; contribuzione anche su quota individuale | Gestione contabile della struttura; ritenute; dichiarazioni autonome e dei soci |
FAQ
Come si calcola, concretamente, l’imposta nel regime forfettario con i contributi?
La sequenza è lineare. Primo: sommi tutti i compensi incassati nell’anno, includendo eventuali rivalse previdenziali. Secondo: applichi il coefficiente di redditività del tuo codice ATECO, che trasforma i compensi in reddito forfettario. Terzo: sottrai i contributi previdenziali obbligatori pagati nell’anno, compresi eventuali minimi della Cassa o i versamenti alla Gestione Separata. Il risultato è la base imponibile fiscale. Quarto: applichi l’imposta sostitutiva, 15% oppure 5% se rispetti i requisiti start-up per i primi cinque anni. Ricorda che nel forfettario non deduci i costi specifici (computer, affitti, auto), perché sono “assorbiti” dal coefficiente. Non gestisci l’IVA, quindi non la addebiti in fattura e non la detrai sugli acquisti. Le marche da bollo restano dovute quando l’imponibile senza IVA supera 77,47 euro. Gli acconti si calcolano sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, con metodo storico, o su stime attendibili con metodo previsionale. Tutte queste regole discendono dalla Legge 190/2014 e successive modifiche, e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
In regime ordinario, quali costi posso dedurre e come incidono gli scaglioni IRPEF 2026?
Deduci i costi inerenti e documentati, pagati nell’anno. Esempi tipici: canoni di coworking o studio, energia e internet, software e licenze, spese di marketing, formazione specialistica, ammortamenti di computer e attrezzature, consulenze legali e contabili, assicurazione RC professionale. Molte spese hanno limiti o percentuali (auto, telefonia, vitto e alloggio per convegni), definiti dall’articolo 54 del DPR 917/1986 e da circolari interpretative. Dopo aver dedotto i costi e i contributi previdenziali, calcoli l’IRPEF 2026 per scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.001 a 50.000 euro e 43% oltre. Aggiungi addizionali regionali e comunali. Se hai subito ritenute d’acconto del 20% sulle fatture a sostituti d’imposta, le scomputi dall’IRPEF dovuta. La scelta del metodo di acconto (storico o previsionale) incide sui flussi di cassa: con reddito in calo, il previsionale riduce i versamenti ma richiede stime prudenti per evitare sanzioni.
Cosa succede se supero 85.000 euro o 100.000 euro nel forfettario?
Ci sono due soglie da tenere a mente. Se superi 85.000 euro ma resti entro 100.000, resti in forfettario fino a fine anno e passi al regime ordinario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro durante l’anno, esci subito dal forfettario e applichi l’IVA dalla fattura che fa sforare. In pratica, devi monitorare i compensi in tempo reale, per non emettere documenti sbagliati. Dal punto di vista delle imposte, l’anno in cui superi la soglia segui comunque le regole del forfettario per i compensi fino all’uscita e, se scatta l’uscita immediata oltre 100.000, gestisci l’IVA da quel momento in avanti. Queste regole derivano dalla Legge 190/2014 come modificata dalle leggi di bilancio più recenti; la formulazione vigente è reperibile su Normattiva e nei documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Come funzionano i contributi previdenziali per chi è in Gestione Separata rispetto a chi ha una Cassa?
In Gestione Separata INPS la base imponibile coincide con il reddito fiscale dell’attività. In ordinario è il reddito netto per cassa; in forfettario è il reddito determinato con il coefficiente. L’aliquota è fissata annualmente da INPS e include talvolta quote per tutele aggiuntive. Puoi inserire in fattura una rivalsa (tipicamente 4%), che non è un’imposta ma una maggiorazione del compenso. I contributi pagati sono deducibili dal reddito complessivo. Nelle Casse professionali, invece, esistono tre componenti tipiche: contributo soggettivo (sul reddito), contributo integrativo (di solito 2%-4% in rivalsa al cliente), e talvolta un contributo di maternità o solidarietà. Ogni Cassa fissa minimi e scaglioni propri. I regolamenti sono reperibili sui siti istituzionali e sul portale del Ministero del Lavoro. In entrambi i casi i contributi si versano con F24 o tramite i portali delle Casse e sono deducibili.
Quali sono le principali scadenze e come evitare errori con il ravvedimento operoso?
Le scadenze tradizionali prevedono saldo e primo acconto a fine giugno e secondo acconto a fine novembre. L’IVA si versa mensilmente o trimestralmente, con liquidazioni e dichiarazione annuale. La fattura elettronica si emette entro 12 giorni dall’operazione o con regole specifiche se differita. Per evitare errori, usa un calendario fiscale e aggiorna le previsioni di reddito ogni trimestre. Se dimentichi un versamento o versi meno del dovuto, il ravvedimento operoso del Decreto Legislativo 472/1997 ti consente di sanare con sanzioni ridotte e interessi legali calcolati giorno per giorno. È importante intervenire presto: più è rapido il ravvedimento, più bassa è la sanzione. Ricorda che gli importi e le percentuali del ravvedimento possono cambiare con le leggi di bilancio e le circolari dell’Agenzia delle Entrate; verifica sempre le istruzioni aggiornate.
