Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il regime forfettario è l’unico regime agevolato per persone fisiche: imposta sostitutiva 15% (5% per start-up), ricavi fino a 85.000 euro, uscita immediata sopra 100.000 euro, semplificazioni IVA e contabili.
- Soglie: accesso e permanenza fino a 85.000 euro; uscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno.
- Base imponibile: ricavi x coefficiente di redditività meno contributi; imposta 15% o 5%; principio di cassa.
- IVA: operazioni senza IVA in fattura; e-fattura obbligatoria; reverse charge dovuto su acquisti esteri.
Cos’è il regime forfettario e come funziona
Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato per persone fisiche con Partita IVA. Parliamo di professionisti, artigiani e commercianti.
Applichi un’imposta sostitutiva al 15% sul reddito calcolato in modo forfettario. Per i primi 5 anni di nuova attività può scendere al 5% se rispetti alcune condizioni.
Non addebiti l’IVA in fattura e non la detrai sugli acquisti. Gestisci i ricavi con il principio di cassa, cioè contano quando incassi davvero.
La disciplina nasce con la Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89. È stata aggiornata, tra le altre, dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e da provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. Le fonti ufficiali sono consultabili su Normattiva e sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Soglie, uscite e permanenza
Limite 85.000 euro e soglia 100.000 euro
Puoi entrare e restare nel regime se i ricavi/compensi dell’anno precedente non superano 85.000 euro. Se nell’anno in corso superi 100.000 euro, esci subito dal regime.
In caso di superamento fra 85.001 e 100.000 euro, resti nel regime fino a fine anno e passi all’ordinario dall’anno dopo. Se superi 100.000 euro durante l’anno, devi applicare l’IVA da quel momento e adottare il regime ordinario immediatamente per le operazioni successive.
Queste regole derivano dalle modifiche introdotte dalla Legge 197/2022. Verifica sempre le circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate.
Proporzione per anno di apertura
Se apri a metà anno, il limite va rapportato ai mesi effettivi di attività. Per esempio, 85.000 euro divisi per 12 e moltiplicati per i mesi di apertura.
Requisiti di accesso e cause di esclusione
Chi può accedere
Possono accedere le persone fisiche residenti in Italia. Possono accedere anche i residenti in UE/SEE se producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.
Puoi svolgere qualunque attività economica consentita con il tuo codice ATECO. Verifica il coefficiente di redditività associato, perché incide sul calcolo del reddito.
Chi è escluso
- Chi applica regimi IVA speciali (ad esempio agricoltura, agenzie di viaggio). Fonte: Legge 190/2014, elenco regimi speciali.
- Chi possiede partecipazioni in società di persone (SNC, SAS) o S.r.l. trasparenti.
- Chi detiene il controllo, diretto o indiretto, in S.r.l. che esercitano attività riconducibili alla tua. Conta la riconducibilità oggettiva dell’attività, non solo il codice ATECO.
- Chi svolge l’attività prevalentemente per un datore di lavoro attuale o avuto nei due anni precedenti. Eccezione: praticantato o tirocinio obbligatorio. Fonte: Legge 190/2014, comma sulle cause di esclusione.
Non esiste, ad agosto 2026, un tetto di 30.000 o 35.000 euro per i redditi di lavoro dipendente che impedisca l’accesso. Resta però la regola del “prevalente” verso l’ex datore.
Calcolo del reddito, aliquote e imposta sostitutiva
Principio di cassa e coefficienti di redditività
Contano gli incassi effettivi nell’anno. Il reddito non è dato dai costi reali, ma da una percentuale forfettaria sui ricavi/compensi incassati.
Questa percentuale è il coefficiente di redditività e dipende dal codice ATECO. Per i professionisti spesso è 78%. Per commercianti e artigiani i valori sono più bassi.
Base imponibile e imposta
La base imponibile si calcola così: ricavi/compensi x coefficiente di redditività meno contributi previdenziali obbligatori versati. Fonte: Legge 190/2014, comma 64 e seguenti.
L’imposta sostitutiva è al 15%. Sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP. Se rispetti i requisiti “start-up”, paghi il 5% per i primi 5 anni.
Condizioni per l’aliquota al 5%
- Non hai svolto nei 3 anni precedenti attività d’impresa, arti o professioni collegabili a quella che apri.
- L’attività non è mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo svolto prima, salvo praticantato obbligatorio.
- Se rilevi un’attività preesistente, i ricavi dell’anno precedente non superano i limiti del regime.
Queste condizioni derivano dai commi 65-67 della Legge 190/2014.
Esempio numerico aggiornato
Giulio, web designer in start-up, incassa 15.000 euro. Coefficiente 78%. Contributi INPS Gestione Separata indicativi 26%.
- Reddito forfettario: 15.000 x 78% = 11.700 euro.
- Contributi INPS (stima): 11.700 x 26% = 3.042 euro.
- Base imponibile imposta: 11.700 – 3.042 = 8.658 euro.
- Imposta sostitutiva 5%: 8.658 x 5% = 432,90 euro.
Nota: l’aliquota INPS varia ogni anno con circolare INPS. Usa i valori ufficiali dell’anno di riferimento.
Contributi previdenziali: Gestione Separata e artigiani/commercianti
Professionisti senza cassa (Gestione Separata INPS)
Versi i contributi percentuali sul reddito forfettario. L’aliquota è comunicata ogni anno dall’INPS. Negli ultimi anni è intorno al 26% per chi non ha altra copertura.
I contributi riducono la base imponibile dell’imposta sostitutiva. Paghi saldo e acconti con F24 alle scadenze di giugno/luglio e novembre.
Artigiani e commercianti (Gestione IVS)
Paghi contributi fissi minimi, anche se fatturi poco. In più versi contributi percentuali sulla parte eccedente il minimale. Le aliquote e i minimali sono aggiornati ogni anno.
Se sei in forfettario, puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi IVS. La misura è prevista dalla Legge 208/2015, art. 1, comma 111, e successive proroghe.
Casse professionali
Se sei iscritto a una cassa ordinistica (per esempio avvocati, ingegneri), applichi le regole contributive della tua cassa. Verifica il regolamento per aliquote e scadenze.
IVA, fatturazione elettronica e adempimenti
Fuori campo IVA ma con eccezioni
Non addebiti l’IVA e non detrai l’IVA sugli acquisti. Indichi in fattura che l’operazione è “non soggetta a IVA – regime forfettario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014)”.
Eccezioni: se acquisti servizi da estero o fai operazioni in reverse charge, devi assolvere l’IVA con integrazione o autofattura e F24. Regole da DPR 633/1972 e prassi AE.
Fatturazione elettronica e corrispettivi
Dal 2024 la e-fattura è obbligatoria per tutti i forfettari. La base normativa è il DL 36/2022 e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
Se vendi al dettaglio, emetti scontrino elettronico e invii i corrispettivi telematici. Verifica quando è necessario emettere fattura su richiesta del cliente.
Ritenute d’acconto e altre imposte
Non subisci ritenute d’acconto se dichiari al committente che operi in forfettario. Inserisci la dicitura in fattura. Se non lo fai, potrebbero applicarti la ritenuta.
Non paghi IRAP sull’attività in forfettario. L’imposta sostitutiva rimpiazza IRPEF e addizionali su quel reddito.
Scadenze fiscali e acconti
Calendario tipico
Saldo e primo acconto a fine giugno, con possibile versamento entro metà luglio con maggiorazione. Secondo acconto a fine novembre. Le date precise sono fissate ogni anno con comunicazioni ufficiali.
Gli acconti si calcolano con il metodo storico o, se preferisci, con il metodo previsionale. Occhio a sanzioni e interessi se sbagli in difetto.
Regola decisionale rapida
Quando conviene il forfettario
- Ricavi previsti entro 85.000 euro e costi reali elevati? Confronta: se il coefficiente “taglia” troppo, l’ordinario può convenire.
- Hai pochi costi detraibili e coefficienti alti (professionisti 78%)? Il forfettario spesso conviene, soprattutto con aliquota al 5%.
- Hai controllo in S.r.l. con attività simile? Sei escluso: scegli altro regime o riorganizza la struttura societaria.
- Vendi spesso all’estero con molti acquisti soggetti a IVA? Valuta l’ordinario per recuperare l’IVA a credito.
- Se rischi di superare 100.000 euro nell’anno, pianifica il passaggio all’ordinario per evitare errori di fatturazione e IVA.
Nessi logici essenziali
- Ricavi attesi x coefficiente – contributi = base per imposta sostitutiva → confronta con IRPEF progressiva dell’ordinario.
- Molti investimenti con IVA? In ordinario recuperi l’IVA; in forfettario no → il beneficio del 15% può ridursi.
- Clienti business che richiedono ritenuta? Con forfettario non si applica → semplificazione dei flussi di cassa.
Fonti normative di riferimento: Legge 190/2014 (art. 1, commi 54-89); Legge 197/2022 su soglie 85.000/100.000; DL 36/2022 su fatturazione elettronica; DPR 633/1972 per regole IVA su reverse charge; documenti AE e INPS.
Errori comuni, controlli e buone pratiche
Errori da evitare
- Calcolare l’imposta senza dedurre i contributi previdenziali. I contributi si sottraggono dalla base.
- Dimenticare l’uscita immediata oltre 100.000 euro e continuare a fatturare senza IVA.
- Ignorare il reverse charge su acquisti esteri e non versare l’IVA dovuta.
- Non documentare la non applicazione delle ritenute d’acconto nei confronti dei clienti.
Controlli e documentazione
Conserva estratti conto, fatture elettroniche, F24 e ricevute INPS. Il principio di cassa richiede coerenza tra incassi, movimenti bancari e fatture.
In caso di verifica, aiuta poter ricostruire il calcolo della base imponibile per anno. Usa registri o report periodici.
Casi pratici e indicazioni operative
Nuova apertura con aliquota 5%
Verifica i 3 requisiti “start-up” prima di aprire. Se hai svolto attività simile come dipendente, analizza se c’è “mera prosecuzione”. In dubbio, chiedi un parere e documentalo.
Passaggio ordinario → forfettario
Puoi passare dal 1° gennaio se rispetti i requisiti al 31 dicembre precedente. Verifica plafond ricavi, partecipazioni societarie e rapporti con ex datori.
Forfettario con e-commerce
Gestisci corrispettivi telematici e marketplace. Attenzione a vendite intracomunitarie e soglie OSS. Le regole IVA UE restano applicabili per le vendite B2C transfrontaliere.
| Scenario | Requisito/Soglia | Imposte/Contributi | Tempistiche/Adempimenti |
|---|---|---|---|
| Professionista neo-aperto (start-up) | Nessuna attività simile negli ultimi 3 anni; non mera prosecuzione | Imposta 5% su base forfettaria; INPS Gestione Separata (~26%) | Apertura P.IVA; e-fattura da subito; saldo/acconti giugno-luglio/novembre |
| Artigiano/commerciante | Ricavi ≤ 85.000 euro; niente regimi speciali IVA | Imposta 15% o 5%; contributi IVS minimi + percentuale; riduzione 35% opzionale | RT corrispettivi; F24 contributi trimestrali; acconti imposta a scadenza |
| Superi 85.000 ma non 100.000 | Permanenza fino a fine anno | Imposta forfettaria fino al 31/12 | Dal 1/1 successivo passi all’ordinario; aggiorna modalità IVA |
| Superi 100.000 in corso d’anno | Uscita immediata dal regime | IVA dovuta dalle operazioni successive; imposta ordinaria | Fatture con IVA da subito; liquidazioni IVA periodiche; nuovi registri |
| Acquisti servizi da estero (B2B) | Reverse charge obbligatorio | Versi IVA con F24; niente detrazione | Autofattura/integrazione TD17/TD18; invio allo SDI |
| Detieni controllo in S.r.l. affine | Esclusione dal forfettario | Applichi regime ordinario | Verifica assetto societario prima dell’anno d’imposta |
FAQ sul regime forfettario (2026)
1) Qual è la differenza pratica tra regime forfettario e ordinario semplificato?
Nel forfettario il reddito si calcola in modo automatico: ricavi per coefficiente, meno contributi. Non consideri i costi reali, non addebiti l’IVA e non la detrai. Paghi un’imposta sostitutiva fissa (15% o 5%). Gli adempimenti sono più leggeri: niente registri IVA, niente liquidazioni IVA, e-fattura obbligatoria ma con diciture semplificate. In ordinario semplificato, invece, il reddito è dato dai ricavi meno i costi effettivi. Applichi l’IVA nelle fatture, detrai l’IVA sugli acquisti, e versi l’IVA periodicamente. L’IRPEF è progressiva per scaglioni, con addizionali. Conviene l’ordinario se hai costi e investimenti importanti con molta IVA a credito. Conviene il forfettario se i costi sono contenuti e il coefficiente ti è favorevole.
2) Come funziona davvero l’aliquota al 5% per i primi 5 anni?
L’aliquota al 5% vale per 5 periodi d’imposta dal primo anno di attività, se rispetti tre condizioni chiave: non hai svolto attività simile nei 3 anni precedenti; l’attività non è mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo (salvo praticantato); se rilevi un’attività, i ricavi dell’anno precedente non superano i limiti. Se anche una sola condizione manca, applichi il 15%. Se durante il quinquennio cambi attività ma resti nello stesso ambito, non “azzera” il conteggio. Non esistono proroghe oltre i 5 anni: dal sesto anno passi al 15%, salvo norme speciali future. Le regole sono nei commi 65-67 della Legge 190/2014 e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
3) Cosa succede se supero il limite di 85.000 o la soglia di 100.000 euro?
Se superi 85.000 ma resti entro 100.000, rimani in forfettario fino al 31 dicembre. Dal 1° gennaio dell’anno successivo entri nell’ordinario. Dovrai applicare l’IVA, tenere i registri e versare le liquidazioni. Se in corso d’anno superi 100.000, l’uscita è immediata: da quel momento fatturi con IVA e applichi il regime ordinario per le operazioni successive. Le operazioni già effettuate restano nel forfettario. È fondamentale monitorare i ricavi mese per mese e predisporre un “piano B” per attivare registri e procedure IVA senza errori. Le soglie derivano dalla Legge 197/2022, con chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
4) Sono in forfettario: devo fare la fatturazione elettronica e come gestisco gli acquisti dall’estero?
Sì, la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari dal 2024. Indichi la dicitura che operi in regime forfettario e non addebiti l’IVA. Per acquisti di servizi da fornitori esteri, devi emettere autofattura/integrazione (tipi documento TD17/TD18/TD19) e versare l’IVA in reverse charge con F24. Non puoi detrarre quell’IVA, perché sei fuori campo detrazione. Per gli acquisti intracomunitari di beni, verifica la soglia UE e gli obblighi OSS/IOSS se vendi B2C. Le basi sono nel DPR 633/1972 e nel DL 36/2022, oltre ai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e alle regole IVA UE.
5) Contributi INPS e detrazioni: come incidono su imposta e altre tasse?
I contributi previdenziali obbligatori sono deducibili dalla base imponibile del forfettario. Quindi prima calcoli il reddito forfettario, poi togli i contributi, e sul resto applichi il 15% o il 5%. L’imposta sostitutiva rimpiazza IRPEF e addizionali su quel reddito, quindi le classiche detrazioni IRPEF (spese mediche, interessi mutuo, figli a carico) non riducono l’imposta sostitutiva. Però se hai altri redditi soggetti a IRPEF (per esempio lavoro dipendente), su quelli le detrazioni restano utilizzabili. Per artigiani e commercianti, i contributi minimi IVS si pagano anche se fatturi poco, con possibile riduzione del 35% se richiesta. Le aliquote INPS e le soglie cambiano ogni anno: segui le circolari INPS e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per i modelli F24.
