5% di tasse in forfettario: quando si pagano?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Nel regime forfettario puoi applicare l’imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni se l’attività è nuova, non è mera prosecuzione e rispetti i limiti e le esclusioni previste dalla Legge 190/2014.

  • Requisiti 5% start-up: nessuna attività d’impresa/arte/professione nei 3 anni prima, non mera prosecuzione di lavoro precedente, proseguimento di altrui attività entro le soglie.
  • Calcolo: principio di cassa e coefficiente di redditività per ATECO; contributi previdenziali deducibili prima dell’imposta sostitutiva.
  • Limiti: accesso fino a 85.000 euro; fuoriuscita immediata se superi 100.000 nell’anno (Legge 197/2022); regole e coefficienti nell’Allegato alla Legge 190/2014.

Cos’è l’aliquota al 5% nel regime forfettario

L’aliquota al 5% è un’agevolazione per chi avvia una nuova attività. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. Vale per i primi 5 periodi d’imposta.

La base normativa è nella Legge 190/2014, articolo 1, commi 54-89. Il 5% per le start-up è ai commi 65 e seguenti. Trovi il testo su Normattiva.

L’agevolazione non si rinnova. Dopo i 5 anni, se resti nel forfettario, l’imposta torna al 15%. Se perdi i requisiti prima, passi al 15% già dall’anno successivo.

Il regime forfettario usa il principio di cassa. Contano i compensi incassati nell’anno. Non i lavori fatturati ma non ancora pagati.

I coefficienti di redditività sono fissi per gruppi ATECO. Sono nell’Allegato alla Legge 190/2014. Convertono i compensi incassati in reddito imponibile.

Requisiti per applicare il 5%: definizioni chiare

1) Nessuna attività nei 3 anni precedenti

Non devi aver svolto attività d’impresa, arte o professione nei 3 anni prima dell’apertura. Vale anche se l’attività era in forma associata o familiare.

Se avevi una Partita IVA chiusa da meno di 3 anni, non puoi usare il 5%. Se sono passati 3 anni pieni, puoi rientrare.

La fonte è la Legge 190/2014. Per i chiarimenti operativi, consulta le circolari dell’Agenzia delle Entrate, come la n. 10/E del 2016.

2) Non deve essere una mera prosecuzione

L’attività non deve essere la continuazione di un lavoro precedente. La prosecuzione tipica è quando fai le stesse mansioni, per gli stessi clienti, con le stesse modalità.

Eccezione: se la legge richiede il praticantato obbligatorio, la prosecuzione del praticantato non blocca il 5%. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nelle circolari di prassi.

Se hai cessato il lavoro dipendente per cause indipendenti da te (es. licenziamento), puoi valutare il 5%. Serve però valutare i fatti concreti. Conserva la documentazione (lettera di licenziamento, nuovo contratto con cliente).

3) Proseguimento di attività altrui sotto soglia

Se prosegui un’attività svolta prima da un altro soggetto, i suoi ricavi dell’anno precedente non devono superare la soglia di accesso al forfettario. Oggi la soglia è 85.000 euro.

Questo vale, ad esempio, se rilevi l’attività di un professionista o un negozio esistente. Verifica le scritture o una dichiarazione del cedente.

La regola è nella Legge 190/2014. Puoi trovare il testo su Normattiva e i chiarimenti nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Limiti, uscite e altre condizioni nel 2026

Puoi stare nel forfettario se i ricavi o compensi non superano 85.000 euro annui. La Legge 197/2022 ha fissato questo limite. Ha anche introdotto l’uscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno.

Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000, resti forfettario per l’anno in corso. Passi al regime ordinario dall’anno successivo. Se superi 100.000, esci subito e applichi l’IVA da quel momento.

Altre esclusioni: regimi speciali IVA, non residenti salvo eccezioni UE/SEE (almeno il 75% del reddito prodotto in Italia), partecipazioni in società di persone o controllo in SRL con attività riconducibile alla tua. Queste condizioni sono nei commi della Legge 190/2014 e successive modifiche (Legge 145/2018 e Legge 197/2022).

Principio di cassa: cosa significa davvero

Incassi 800 euro a dicembre? Contano per l’anno in corso. Emesso ma non incassato? Non conta. Il calcolo parte sempre da quanto hai incassato nel periodo d’imposta.

Per i professionisti, non ci sono rimanenze. Per commercianti e artigiani, il regime semplifica anche le rimanenze, perché usa il coefficiente.

Coefficienti di redditività

Ogni gruppo ATECO ha un coefficiente. Trasforma i compensi in reddito forfettario. Per i servizi professionali spesso è 78%. Per il commercio è più basso.

I coefficienti sono nell’Allegato alla Legge 190/2014. Scegliere il giusto ATECO è fondamentale. Incide sul reddito e sui contributi.

Calcolo pratico: imposta 5% e contributi INPS

Il calcolo segue 4 passi semplici:

  • Compensi incassati x coefficiente di redditività = reddito forfettario.
  • Calcoli i contributi previdenziali sull’imponibile previdenziale (di solito coincide con il reddito forfettario prima della deduzione).
  • Deduci i contributi previdenziali obbligatori versati.
  • Applichi l’imposta sostitutiva (5% o 15%) sulla base residua.

Esempio numerico con Gestione Separata INPS

Elisa è copywriter (coefficiente 78%). Incassa 800 euro. Reddito forfettario: 800 x 78% = 624 euro.

L’aliquota della Gestione Separata per professionisti senza cassa è fissata ogni anno da INPS con circolare. Nel 2026 usa l’aliquota indicata dalla circolare di inizio anno. Usiamo un valore esemplificativo del 26% per mostrare il metodo.

Contributi previdenziali stimati: 624 x 26% = 162,24 euro. Base imponibile fiscale: 624 – 162,24 = 461,76 euro. Imposta sostitutiva 5%: 461,76 x 5% = 23,09 euro.

Nota bene: i contributi sono deducibili e riducono l’imposta. Verifica sempre l’aliquota INPS vigente nella circolare INPS dell’anno (fonte: INPS).

Esempio metodo per Artigiani/Commercianti INPS

Gli artigiani e commercianti pagano contributi fissi minimi più una percentuale sul reddito eccedente il minimale. L’INPS pubblica ogni anno importi e aliquote con circolare.

Nel forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi fissi. La riduzione si chiede con domanda telematica all’INPS. La base legale è nella Legge 190/2014.

Metodo: calcoli il reddito forfettario, sommi i contributi fissi (eventualmente ridotti), aggiungi la quota percentuale sull’eccedenza, deduci i contributi dal reddito e applichi il 5%. I numeri esatti dipendono da minimale e aliquote dell’anno (fonte: INPS).

Regola decisionale rapida

Se non hai svolto attività di impresa, arte o professione negli ultimi 3 anni, allora primo requisito ok.

Se la nuova attività non è la continuazione di un lavoro precedente (stesse mansioni, stessi clienti, stesso luogo), allora secondo requisito ok. Se sei passato per praticantato obbligatorio, allora l’eccezione ti tutela.

Se l’attività continua quella di un altro soggetto, allora verifica che i suoi ricavi dell’anno precedente fossero sotto 85.000 euro. Se sì, terzo requisito ok.

Se tutti e tre i requisiti sono ok e stai entro 85.000 euro di compensi, allora puoi applicare il 5% per i primi 5 anni. Altrimenti applichi il 15%.

Se superi 100.000 euro in corso d’anno, allora esci subito dal forfettario e applichi IVA da quel momento (fonte: Legge 197/2022, Normattiva).

Adempimenti, tempistiche e pagamenti

Il forfettario è un regime naturale. Non serve un’opzione formale. Devi però indicare il regime in fattura e in dichiarazione dei redditi.

Il 5% si applica fin dal primo anno se rispetti i requisiti. Non devi chiedere un’autorizzazione. Devi solo poter dimostrare i requisiti in caso di controllo.

Scadenze imposta sostitutiva: saldo e primo acconto a fine giugno (con eventuale maggiorazione se versi entro i 30 giorni successivi), secondo acconto a fine novembre. Gli acconti seguono le regole generali (in una o due rate, in base all’importo).

Fatturazione elettronica: l’obbligo vale per tutti i forfettari. È operativo dal 2024 e prosegue nel 2026 (fonte: Agenzia delle Entrate).

Conserva le prove dei requisiti: chiusura di precedenti attività, contratti, lettere di licenziamento, accordi di cessione di attività, praticantato. Servono per dimostrare la non prosecuzione e la novità.

Errori comuni da evitare

Aprire la Partita IVA e fatturare subito all’ex datore per le stesse mansioni. Rischi la “mera prosecuzione”. Valuta tempi, mansioni e pluralità di clienti.

Dimenticare di dedurre i contributi prima di calcolare il 5%. Pagheresti più imposta del dovuto. I contributi obbligatori riducono la base imponibile.

Usare il coefficiente di redditività sbagliato. Scegliere l’ATECO corretto è decisivo. Controlla l’Allegato alla Legge 190/2014.

Ignorare il limite dei 100.000 euro. Se lo superi, l’uscita è immediata. Devi applicare IVA dal superamento e riliquidare correttamente le operazioni.

Scenario Puoi applicare il 5%? Requisiti da provare Tempistiche/Decadenza Riferimento normativo
Nuovo professionista senza attività nei 3 anni precedenti Nessuna Partita IVA o impresa/arte/professione negli ultimi 3 anni; attività non in continuità 5 periodi d’imposta; poi 15% Legge 190/2014, art. 1, commi 65 ss.; Normattiva
Passaggio da lavoro dipendente a freelance con stesse mansioni e stesso cliente principale Di norma no Serve dimostrare che non è mera prosecuzione; cessazione involontaria aiuta; pluralità clienti Se non dimostri discontinuità, niente 5% dal primo anno Agenzia Entrate, circolari di prassi; Legge 190/2014
Rilevi l’attività di un altro soggetto (proseguimento) Sì, se sotto soglia Ricavi del cedente nell’anno precedente ≤ 85.000 euro; documentazione di cessione 5 periodi d’imposta; poi 15% Legge 190/2014, art. 1, comma 65
Hai chiuso la vecchia Partita IVA 4 anni fa e riapri ora Decorso dei 3 anni pieni; nessuna prosecuzione 5 periodi d’imposta; poi 15% Legge 190/2014; Agenzia Entrate 10/E 2016
Superi 100.000 euro di incassi a ottobre No, uscita immediata Applicazione IVA dal superamento; ricalcolo imposta/regime per le operazioni successive Uscita immediata nell’anno; ordinario da subito Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)

FAQ

1) Quanto dura esattamente il 5% e da quando decorre?

Il 5% dura 5 periodi d’imposta. Conta l’anno solare in cui apri la Partita IVA, anche se apri a fine anno. Se apri il 20 dicembre 2026, il 2026 è già il primo anno. Poi 2027, 2028, 2029 e 2030. Dal 2031 passi al 15%, se resti nel forfettario. La durata non si estende per periodi di inattività o fatturato basso. La norma non prevede pause o sospensioni. Il riferimento è la Legge 190/2014 (Normattiva) e le circolari operative dell’Agenzia delle Entrate.

2) Ho avuto una Partita IVA in passato. Posso avere il 5% se ora riapro?

Sì, se sono trascorsi almeno 3 anni pieni dall’ultima attività di impresa/arte/professione. Devi poter dimostrare la chiusura e il periodo senza attività. Se hai chiuso da meno di 3 anni, non puoi applicare il 5%. Contano anche le attività in forma associata o come impresa familiare. La regola serve a favorire chi avvia davvero una nuova iniziativa. Verifica le date nella tua posizione fiscale e nei registri. Fonte: Legge 190/2014 e prassi dell’Agenzia delle Entrate.

3) Posso applicare il 5% se fatturo all’ex datore di lavoro?

Qui il punto è la “mera prosecuzione”. Se svolgi le stesse mansioni, nello stesso luogo e con le stesse modalità, il 5% è a rischio. Se la cessazione del lavoro dipendente è stata involontaria (es. licenziamento) e l’attività da freelance è diversa o rivolta a più clienti, puoi argomentare la discontinuità. Documenta sempre: lettera di licenziamento, nuovi contratti, elenco clienti, descrizione dei servizi. L’Agenzia delle Entrate valuta i fatti in concreto. La norma base è nella Legge 190/2014; per i casi pratici esistono chiarimenti nelle circolari (es. 10/E 2016). In caso di dubbio, considera l’aliquota al 15% per evitare contestazioni.

4) Come funzionano saldo e acconti con l’imposta al 5%?

Paghi il saldo dell’anno precedente e l’acconto dell’anno in corso secondo le scadenze ordinarie di giugno e novembre. L’acconto è calcolato sull’imposta sostitutiva dovuta l’anno prima. Se l’importo è basso, versi l’acconto in un’unica soluzione. Se supera la soglia, versi due rate (prima a giugno, seconda a novembre). Puoi usare il metodo storico o previsionale, come per IRPEF. Ricorda: prima calcoli e deduci i contributi previdenziali, poi applichi l’imposta. Le regole sui versamenti sono quelle generali dell’Agenzia delle Entrate.

5) Come interagiscono contributi previdenziali e imposta al 5%? E quali aliquote uso nel 2026?

I contributi previdenziali obbligatori sono deducibili dal reddito forfettario. Questo riduce la base su cui applichi il 5%. Per i professionisti senza cassa iscritti alla Gestione Separata, l’aliquota varia ogni anno e viene fissata dall’INPS con circolare di inizio anno. Negli ultimi anni è stata intorno al 26%. Per artigiani e commercianti, l’INPS stabilisce un minimale annuo e un’aliquota percentuale sull’eccedenza. Nel forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi fissi (domanda telematica all’INPS). Trovi importi e percentuali nelle circolari INPS e, per gli aspetti del lavoro autonomo, nelle pagine del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Prima definisci il reddito con il coefficiente di redditività, poi calcoli i contributi, li deduci e infine applichi l’imposta al 5%.

6) Cosa succede se supero 85.000 o 100.000 euro a metà anno?

Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000, resti nel forfettario per quell’anno. Uscirai dal regime dall’anno successivo. Continui a non applicare IVA fino a fine anno e versi l’imposta sostitutiva. Se superi 100.000 euro, scatta l’uscita immediata. Da quel momento applichi IVA sulle operazioni successive e cambiano gli obblighi contabili. Questa regola è stata introdotta dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Verifica sempre il testo su Normattiva e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per la gestione del passaggio intra-annuale.

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