Emettere la fattura elettronica: quando e come si fa?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

La fattura elettronica “immediata” va trasmessa allo SdI entro 12 giorni dall’operazione; la “differita” entro il 15 del mese successivo, se supportata da DDT o documentazione idonea. Eccezioni sanitarie verso STS confermate.

  • Norma base: art. 21 del DPR 633/1972 per termini e contenuti; art. 6 DPR 633/1972 per il momento di effettuazione.
  • Immediata: invio allo SdI entro 12 giorni dall’operazione; Differita: entro il 15 del mese successivo con DDT/atti idonei.
  • Se lo SdI scarta, la fattura è “non emessa”: rinvia entro 5 giorni mantenendo data e numero compatibili.

Che cos’è la fattura elettronica e quando “nasce” per il fisco

La fattura elettronica è un file XML strutturato. Lo invii al Sistema di Interscambio, chiamato SdI. Lo SdI controlla il file e lo recapita al cliente.

Per “emissione” si intende la trasmissione allo SdI. La data che conta per i termini è quella di effettuazione dell’operazione. La definisce l’art. 6 del DPR 633/1972. Per beni, coincide di solito con consegna o spedizione. Per servizi, con pagamento o ultimazione.

La base normativa della e-fattura è nel D.Lgs. 127/2015 e nella Legge 205/2017, art. 1, commi 909-916 (obbligo generalizzato). Le regole tecniche stanno nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e successivi aggiornamenti. Trovi i testi su Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Riferimenti normativi essenziali

  • DPR 633/1972, art. 21: contenuto e termini della fattura (immediata e differita).
  • DPR 633/1972, art. 6: momento di effettuazione di cessioni e prestazioni.
  • D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018: termine di 12 giorni per l’immediata.
  • D.Lgs. 127/2015 e Legge 205/2017: obbligo e-fattura B2B e B2C.
  • D.Lgs. 471/1997, art. 6 e D.Lgs. 472/1997, art. 13: sanzioni e ravvedimento.

Fattura elettronica immediata: definizione, scadenze, prassi

La fattura immediata documenta una singola operazione. Devi trasmetterla allo SdI entro 12 giorni dalla data in cui l’operazione si considera effettuata. Il conteggio è “a giorni” e include festivi.

Esempio semplice. Prestazione conclusa il 2 maggio. Hai tempo fino al 14 maggio per inviare allo SdI. Se invii il 10 maggio, sei nei termini.

Nel file XML c’è un campo Data documento. Per semplicità operativa, allinealo alla data di effettuazione. Così eviti discrepanze tra registri IVA e documenti. È una buona prassi accolta dalle FAQ dell’Agenzia delle Entrate.

Numerazione e data: come evitare errori

  • Usa numerazione progressiva unica per anno civile. Evita salti di numeri.
  • Se invii dopo alcuni giorni, riporta nel documento la data dell’operazione. Trasmetti entro 12 giorni da quella data.
  • Verifica che il codice destinatario/PEC del cliente sia corretto. Un recapito errato non ferma lo SdI, ma può rallentare la consegna.

Fattura elettronica differita: quando puoi usarla e come compilarla

La fattura differita riepiloga più operazioni del mese. Puoi usarla quando hai:

  • consegnato beni con DDT, il Documento di Trasporto (o documento equipollente);
  • reso servizi con documenti idonei, come rapporti d’intervento, SAL, rapporti di consegna firmati.

Devi emetterla e inviarla allo SdI entro il giorno 15 del mese successivo alle operazioni. Indica i riferimenti dei DDT o dei documenti dei servizi. La base è l’art. 21, comma 4, lettere a) e b) del DPR 633/1972.

Esempio. Tre consegne il 4, 12 e 27 giugno con DDT. Puoi emettere una sola fattura differita entro il 15 luglio. Riepiloga i tre DDT, con prezzi e IVA corretti.

Documenti a supporto: cosa conservare

  • DDT con data, numero, descrizione beni, quantità, causale trasporto, dati del cliente.
  • Per servizi: rapportini firmati, e-mail di accettazione, verbali di collaudo, SAL. Devono essere “idonei” a provare data e contenuto della prestazione.
  • Conserva i documenti in modo ordinato. In conservazione digitale a norma se possibile. Aiuta in caso di verifica.

Operazioni con l’estero: invio, integrazione e autofattura

Dal 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere passano via SdI. Puoi emettere fattura elettronica per vendite a clienti esteri usando il codice destinatario convenzionale. Così assolvi anche all’obbligo comunicativo.

Per acquisti dall’estero applichi il reverse charge interno. Usi i tipi documento XML:

  • TD17 per servizi da soggetti esteri;
  • TD18 per acquisti intracomunitari di beni;
  • TD19 per acquisti di beni da paesi extra-UE.

Termine: entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura estera (o di effettuazione, se anteriore). Fonte: provvedimenti e specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, richiamati su Normattiva.

Ambito sanitario ed eccezioni all’obbligo

L’obbligo di e-fattura vale per tutte le partite IVA dal 1° gennaio 2024. Fa eccezione, per motivi di privacy, l’emissione verso persone fisiche da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Questi soggetti continuano a documentare le operazioni verso privati con canali STS. La cornice deriva dall’art. 10-bis del D.L. 119/2018 e dai decreti attuativi del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Verifica ogni anno le proroghe ufficiali sul portale del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.

Errori, scarti dello SdI e sanzioni: cosa fare

Se lo SdI scarta il file, la fattura è “non emessa”. Devi correggere e rinviare entro 5 giorni dalla notifica di scarto. Mantieni coerenza di numero e data. Se necessario, annulla internamente il numero e riparti con quello successivo spiegando in prima nota.

Se spedisci oltre il termine (12 giorni o 15 del mese successivo), rischi sanzioni. La base è l’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. Le percentuali variano in base all’IVA dovuta e alla rilevanza dell’errore.

Puoi usare il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Paghi una sanzione ridotta e sistemi i registri IVA. Fai attenzione alla liquidazione IVA: se registri in tempo utile per il periodo corretto, la sanzione può ridursi molto.

Regola decisionale rapida

Se hai fornito beni o servizi in Italia

  • Hai un solo evento e nessun DDT/rapporto? Emissione “immediata”. Invio entro 12 giorni dalla data dell’operazione (art. 21 DPR 633/1972).
  • Hai più consegne/servizi nello stesso mese con DDT o documenti idonei? Emissione “differita”. Invio entro il 15 del mese successivo.

Se vendi all’estero

  • Puoi emettere e-fattura via SdI per assolvere anche all’obbligo comunicativo. Termini come per le operazioni interne.

Se acquisti dall’estero

  • Emetti documenti TD17/TD18/TD19 per integrazione o autofattura. Invio entro il 15 del mese successivo alla ricezione.

Se sei nel settore sanitario verso privati

  • Non emettere e-fattura via SdI per le operazioni da inviare al Sistema Tessera Sanitaria. Segui le istruzioni MEF e Agenzia Entrate.

Casi pratici: calcolo delle scadenze

Immediata con incarico concluso in data diversa

Servizio concluso il 9 settembre. Puoi compilare il documento il 15 settembre con Data=09/09. Trasmetti allo SdI entro il 21 settembre. Registri sui registri IVA di settembre.

Differita con più DDT

Consegne il 3, 11 e 29 ottobre con DDT. Fattura differita unica con riferimento a tutti i DDT. Invio entro il 15 novembre. IVA confluisce nella liquidazione di novembre (regime mensile) o del quarto trimestre (regime trimestrale), secondo il tuo regime.

Reverse charge su fattura UE ricevuta il mese dopo

Fornitore UE emette il 25 marzo. Tu ricevi il 2 aprile. Integri con TD18 entro il 15 maggio, ma l’imposta è esigibile da aprile (mese di ricezione). Allinea registri vendite/acquisti con la stessa data contabile.

Scenario Quando si usa Termine invio allo SdI Riferimenti e note operative
Fattura elettronica immediata (TD01) Singola cessione o prestazione senza DDT/rapporti idonei Entro 12 giorni dalla data di effettuazione (art. 6 DPR 633/1972) Art. 21 DPR 633/1972; imposta la Data documento uguale alla data dell’operazione
Fattura elettronica differita (TD24/TD25) Più consegne/servizi del mese con DDT o documenti idonei Entro il 15 del mese successivo Art. 21, c. 4, lett. a)-b) DPR 633/1972; indica numeri e date dei DDT/rapporti
Integrazione/autofattura estero (TD17/TD18/TD19) Acquisti di servizi/beni da soggetti esteri Entro il 15 del mese successivo alla ricezione del documento Reverse charge interno; specifiche AE su tipi documento; allinea registri acquisti/IVA
Fattura a PA Forniture e servizi a Pubbliche Amministrazioni Regola generale dei 12 giorni; rispettare canale IPA e codici ufficio DM 55/2013 per tracciato PA; art. 21 DPR 633/1972 per termini IVA
Ambito sanitario verso privati Prestazioni sanitarie con obbligo di invio dati a STS Non via SdI; usa canali STS secondo decreti MEF D.L. 119/2018, art. 10-bis e prassi MEF/AE; verifica proroghe annuali

FAQ

Se emetto una fattura immediata il decimo giorno, quale data devo inserire nel file XML?

Inserisci la data dell’operazione, non la data in cui stai materialmente generando il file. La norma richiede l’invio entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (art. 21 DPR 633/1972 in combinato con art. 6). Se hai prestato il servizio il 5 del mese, e compili il documento il 15, imposta la Data=05 e invia entro il 17. Così registri correttamente l’IVA nel mese giusto e rendi coerenti registri e scadenze. Questa prassi è allineata alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate nelle sue FAQ tecniche sul tracciato FatturaPA.

Cosa succede se invio la fattura oltre i 12 giorni o oltre il 15 del mese successivo?

La tardiva emissione espone a sanzioni amministrative (art. 6 D.Lgs. 471/1997). Se l’operazione è imponibile IVA, la sanzione ordinaria varia dal 90% al 180% dell’IVA relativa, con possibili riduzioni se l’errore non incide sulla liquidazione del periodo corretto. Se l’operazione non è imponibile, la sanzione può andare dal 5% al 10% dei corrispettivi, o da 250 a 2.000 euro nei casi minori. Puoi rimediare con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Paga la sanzione ridotta e regolarizza registri e dichiarazioni. Agisci subito: prima intervieni, più bassa è la sanzione. Conserva prova dell’invio tardivo e delle ragioni del ritardo.

Come funziona la fattura differita con più DDT e prezzi variabili durante il mese?

Puoi emettere un’unica fattura differita entro il 15 del mese successivo. Devi indicare per ciascun DDT la data, il numero e cosa hai consegnato. Se i prezzi sono variabili, applica in fattura i prezzi pattuiti alla data degli accordi o della consegna, secondo contratto. L’IVA si applica con l’aliquota vigente al momento dell’operazione. Se ci sono resi o anomalie, li gestisci con nota di credito elettronica (TD04). Ricorda: senza DDT o documentazione “idonea” per i servizi, non puoi usare la differita. In quel caso serve l’immediata entro 12 giorni.

Lo SdI ha scartato la fattura vicino alla liquidazione IVA: come mi regolo?

Con lo scarto, la fattura è come non emessa. Devi correggere e rinviare entro 5 giorni dalla notifica di scarto. Mantieni la stessa data se rappresenta correttamente l’operazione. Se il nuovo invio cade nel mese successivo, puoi comunque far confluire l’IVA nella liquidazione del periodo corretto, registrando la fattura con la data originaria dell’operazione. Annota in prima nota la gestione dello scarto e conserva la ricevuta di scarto dello SdI e quella di consegna della fattura corretta. Queste prove sono utili in caso di controllo. La base resta l’art. 21 DPR 633/1972 per termini e i provvedimenti tecnici AE per gli esiti SdI.

Regime forfettario e minimi: ho scadenze diverse? E cosa cambia per l’obbligo?

Le scadenze sono le stesse: 12 giorni per l’immediata, 15 del mese successivo per la differita. Il regime forfettario è un regime agevolato che tassa il reddito con un coefficiente fisso e imposta sostitutiva. Non rileva ai fini IVA, ma le regole di emissione dei documenti sono identiche. L’obbligo di e-fattura vale per tutti dal 1° gennaio 2024, compresi i forfettari, come previsto da D.Lgs. 127/2015 e Legge 205/2017, con estensioni graduali concluse. Niente IVA in fattura, ma rispetta numerazione, termini e trasmissione via SdI. Indica correttamente l’annotazione di esenzione IVA, ad esempio “Operazione non soggetta a IVA ex art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 (regime forfettario)”.

Operazioni con clienti esteri: meglio fattura elettronica o comunicazione separata? Quali termini rispetto?

Per vendite a clienti esteri puoi emettere una fattura elettronica via SdI usando il codice destinatario convenzionale. Così assolvi anche all’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere. I termini di emissione sono gli stessi delle operazioni interne: immediata entro 12 giorni, differita entro il 15 del mese successivo se hai i documenti idonei. Per acquisti dall’estero, emetti i documenti TD17/TD18/TD19 entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura estera, con registrazione ai fini dell’IVA nello stesso periodo. Le regole discendono dalle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate e dai richiami nel D.Lgs. 127/2015 e nel DPR 633/1972, consultabili su Normattiva e sui portali istituzionali.

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