Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La fattura elettronica immediata si invia allo SDI entro 12 giorni dall’operazione. La differita entro il 15 del mese successivo, se supportata da DDT o documenti idonei. Sanzioni ridotte se la liquidazione IVA resta corretta.
- Il momento di “effettuazione” dell’operazione segue l’art. 6 del D.P.R. 633/1972: consegna/spedizione per beni, pagamento o ultimazione per servizi.
- La fattura differita richiede DDT o altra documentazione idonea che identifichi puntualmente le prestazioni.
- Se lo SDI scarta, la fattura è “non emessa”. Ri-emetti entro 5 giorni dalla notifica di scarto.
Immediata o differita: inquadrare bene i termini
Che cos’è la fattura elettronica e da dove nasce l’obbligo
La fattura elettronica è un file XML strutturato. Lo invii al Sistema di Interscambio (SDI). Lo SDI fa i controlli formali e recapita al cliente.
L’obbligo generale arriva dal D.Lgs. 127/2015 e dalla Legge 205/2017, art. 1, commi 909-916. Il sistema è attivo dal 2019 per B2B e B2C. Le regole sono consultabili sui portali istituzionali, come l’Agenzia delle Entrate e Normattiva.
Dal 2024 tutti i forfettari sono inclusi nell’obbligo. L’estensione progressiva è stata introdotta dal D.L. 36/2022 e successivi interventi.
Il perimetro dei termini: 12 giorni e 15 del mese successivo
La fattura immediata si invia entro 12 giorni dall’operazione. La regola è nell’art. 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, come modificato dal D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.
La fattura differita si invia entro il 15 del mese successivo. Serve un DDT per i beni. Per i servizi basta documentazione idonea. La base è sempre l’art. 21, comma 4, D.P.R. 633/1972.
Nel linguaggio semplice: immediata = in pochi giorni dall’operazione; differita = riepilogo mensile con prove documentali.
Quando l’operazione “si considera effettuata”
La bussola è l’art. 6 del D.P.R. 633/1972
Per i beni l’operazione si considera effettuata alla consegna o spedizione. Se incassi un acconto prima della consegna, l’acconto fa nascere l’IVA al pagamento. In quel caso emetti fattura di acconto.
Per i servizi l’operazione è effettuata al pagamento o all’ultimazione. Per prestazioni continuative è effettuata a fine periodo pattuito o al pagamento, se precedente.
Questa definizione condiziona i 12 giorni dell’immediata e la finestra della differita. Senza questa mappa rischi di sbagliare data.
Documentazione idonea per la differita
Per i beni serve il DDT (o analogo). Indica numero, data, quantità e descrizione. Senza DDT non puoi usare la differita per cessioni di beni.
Per i servizi servono rapportini firmati, ordini, contratti, verbali di consegna lavori, e-mail PEC. Devono rendere chiaro chi, cosa, quando e quanto.
Nella fattura differita indichi i riferimenti dei DDT o dei documenti. Nelle specifiche FatturaPA si usano le sezioni dedicate ai riferimenti dei documenti.
Regola decisionale rapida
La check-list operativa per scegliere subito
Se consegni o spedisci beni con DDT nel mese, puoi fare una sola fattura differita entro il 15 del mese successivo. Inserisci numeri e date dei DDT.
Se eroghi servizi e hai rapportini o altra prova analitica, puoi fare la differita entro il 15 del mese successivo. Se non hai prove idonee, fai l’immediata entro 12 giorni.
Se incassi acconti, emetti fattura di acconto al pagamento. Poi emetti saldo. Valuta l’eventuale differita solo per le consegne o prestazioni con documenti idonei.
Se lo SDI scarta la fattura, considerala non emessa. Correggi e rinvia entro 5 giorni dalla notifica di scarto.
Se tematiche IVA sono complesse (reverse charge, estero), verifica prima la norma applicabile. Gli articoli chiave sono art. 17 e art. 21 D.P.R. 633/1972 e D.L. 331/1993 per UE.
Come compilare correttamente: date, riferimenti e invio
Data documento e data dell’operazione
Nella fattura elettronica indichi la data del documento. Per l’immediata, la data documento può coincidere con la data operazione o essere successiva, entro i 12 giorni.
Per la differita, la data documento è quella di emissione (entro il 15 del mese successivo). Devi richiamare i DDT o i documenti dei servizi nella sezione dei riferimenti.
Se fai più consegne nel mese, inserisci tutti i DDT nella stessa fattura riepilogativa. Specifica quantità e descrizioni coerenti con i DDT.
Controlli dello SDI e ricevute
Dopo l’invio ricevi una ricevuta. Può essere di consegna, di impossibilità di recapito o di scarto. Solo lo scarto rende la fattura giuridicamente “non emessa”.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 disciplina i controlli tecnici. Le FAQ ufficiali chiariscono gestione di scarti, duplicati e codici destinatario.
Conserva fatture e notifiche secondo le regole di conservazione digitale. Il riferimento è il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e le regole tecniche AgID.
Scenari particolari da conoscere nel 2026
Regime forfettario
I contribuenti in regime forfettario devono emettere fattura elettronica. La base normativa è il D.Lgs. 127/2015, come modificato. Le fatture seguono le stesse scadenze di immediata e differita. Resta da chiarire se il forfettario deve applicare la ritenuta d’acconto in fattura.
Il regime forfettario usa il “principio di cassa”. Significa che il reddito si calcola sugli incassi. Questo però non cambia le scadenze di emissione della fattura.
Se vendi beni con DDT o svolgi servizi con rapportini firmati, puoi usare la differita anche in forfettario.
Scarto SDI e riemissione entro 5 giorni
Una fattura scartata è come se non esistesse. Devi riemettere entro 5 giorni dalla notifica. Puoi mantenere numero e data se il gestionale lo consente, o emettere un nuovo numero con richiamo.
In entrambi i casi, rispetta i termini sostanziali dell’art. 21. Se lo scarto arriva oltre i 12 giorni, valuta il ravvedimento per ridurre le sanzioni.
Conserva sempre la notifica di scarto insieme alla nuova fattura emessa. Dimostra la tua diligenza in caso di verifica.
Operazioni senza IVA e reverse charge
Per operazioni non imponibili, esenti o fuori campo, l’emissione tardiva è sanzionata in misura fissa (art. 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997): da 250 a 2.000 euro.
Per il reverse charge attivo e passivo valgono regole specifiche di integrazione o autofattura. I riferimenti sono l’art. 17 del D.P.R. 633/1972 e il D.L. 331/1993 per gli scambi UE.
Se emetti una fattura attiva in reverse, cura la corretta dicitura e i riferimenti normativi. I termini di emissione seguono comunque l’art. 21.
Prestazioni continuative, canoni e abbonamenti
Per prestazioni continuative, l’operazione si considera effettuata alla scadenza del periodo di riferimento o al pagamento, se precedente (art. 6). Puoi emettere una fattura per periodo.
Se raccogli rapportini mensili, la differita entro il 15 del mese successivo è la scelta naturale. Attenzione alla coerenza documentale.
Per gli acconti, emetti fattura di acconto al pagamento. È obbligatoria perché l’IVA diventa esigibile.
Documento commerciale e fattura
Se sei tenuto ai corrispettivi telematici, emetti il documento commerciale per vendite al dettaglio. La fattura si emette solo se il cliente la chiede o se la tua attività lo prevede.
Se il cliente chiede fattura dopo il documento commerciale, emetti una fattura entro i termini. Indica il riferimento al documento commerciale emesso.
Non confondere fattura differita con scontrino. Sono regimi documentali diversi con funzioni diverse.
Sanzioni e difese: cosa rischi e come ridurre il rischio
Sanzioni per emissione tardiva
Se emetti in ritardo una fattura con IVA, si applica l’art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997: dal 90% al 180% dell’imposta relativa. La sanzione è pesante.
Se l’operazione concorre correttamente alla liquidazione IVA, si applica l’art. 6, comma 1-ter: sanzione fissa da 250 a 2.000 euro. È una via di salvataggio.
Per operazioni non imponibili, esenti o non soggette, la sanzione è fissa da 250 a 2.000 euro (art. 6, comma 2).
Ravvedimento operoso
Puoi ridurre le sanzioni pagando spontaneamente quelle minori e gli interessi legali. La base è l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Il ravvedimento è più conveniente se intervieni presto. Serve anche regolarizzare la fattura mancante o tardiva.
Conserva le prove dei pagamenti delle sanzioni e le fatture corrette. Servono in caso di controlli.
Esempi pratici con calcolo date
Immediata per beni: consegna il 1° luglio
Consegni merce il 1° luglio. L’operazione è effettuata quel giorno. Hai tempo fino al 13 luglio per inviare la fattura allo SDI. Il consiglio pratico: emetti entro 24-48 ore per margine di sicurezza.
Se invii il 15 luglio, sei in ritardo. Se l’IVA è comunque confluita nella liquidazione corretta, la sanzione può essere quella fissa ridotta tramite ravvedimento.
Se lo SDI scarta il 13 luglio, rinvia entro 5 giorni dalla notifica di scarto. Cura il motivo tecnico dello scarto.
Differita per beni con più DDT nel mese
Effettui 4 consegne con DDT nel mese di luglio. Emessi DDT con numeri e date corretti. Puoi emettere una sola fattura differita entro il 15 agosto.
Nella fattura riepiloghi tutti i DDT. Indichi numero, data e quantità. La data della fattura è, ad esempio, 10 agosto.
La numerazione resta progressiva. Non serve indicare tutte le date di consegna come data documento. Bastano i riferimenti puntuali ai DDT.
Differita per servizi con rapportini firmati
Prestazioni tecniche rese dal 3 al 28 settembre, con rapportini giornalieri firmati. Puoi fare differita entro il 15 ottobre. Allegare o citare i rapportini è fondamentale.
Se manca la firma del cliente, usa altra prova idonea: ordini, verbali di accettazione, corrispondenza tracciata. Deve risultare chiaro che il servizio è reso.
Se non hai prove robuste, resta sull’immediata entro 12 giorni dalla singola prestazione o dall’incasso.
Acconti su fornitura di beni
Incassi un acconto il 20 marzo per beni da consegnare il 10 aprile. Emetti fattura di acconto il 20 marzo. Alla consegna, emetti fattura di saldo richiamando l’acconto.
La fattura di acconto non è differita. Nasce dall’incasso. La disciplina è sempre nell’art. 6 del D.P.R. 633/1972.
Il saldo può essere immediato entro 12 giorni dalla consegna o differito se consegni con DDT.
Riferimenti normativi da conoscere
Le basi legali e i canali istituzionali per verifiche
D.P.R. 633/1972: art. 6 (effettuazione operazioni), art. 17 (reverse charge), art. 21 (emissione e contenuto della fattura), art. 23 (registri).
D.Lgs. 127/2015: trasmissione e memorizzazione dei documenti fiscali in via telematica, SDI. Legge 205/2017: estensione obbligo B2B e B2C dal 2019.
D.L. 34/2019, conv. L. 58/2019: termine 12 giorni. D.Lgs. 471/1997: sanzioni art. 6. D.Lgs. 472/1997: ravvedimento art. 13. Provvedimenti e FAQ Agenzia delle Entrate su FatturaPA.
| Scenario | Effettuazione (art. 6 DPR 633/1972) | Termine invio allo SDI | Documenti richiesti | Indicazioni in fattura elettronica | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cessione beni con DDT nel mese | Consegna o spedizione | Entro il 15 del mese successivo (differita) | DDT con numero, data, descrizione e quantità | Riferimenti ai DDT; data documento nel mese successivo | Art. 21, c. 4, DPR 633/1972 |
| Prestazioni di servizi con rapportini | Pagamento o ultimazione | Entro il 15 del mese successivo (differita) | Rapportini firmati, ordini, verbali, PEC | Riferimenti ai documenti; dettaglio prestazioni | Art. 21, c. 4, DPR 633/1972 |
| Fattura immediata per beni | Consegna o spedizione | Entro 12 giorni dall’operazione | Eventuale DDT se usato per logistica | Data documento entro 12 giorni; descrizione beni | Art. 21, c. 4, DPR 633/1972 |
| Acconto su beni o servizi | Pagamento dell’acconto | Il giorno del pagamento (immediata) | Ricevuta incasso o evidenza bonifico | Indicazione “fattura di acconto”; poi fattura saldo | Art. 6, DPR 633/1972 |
| Prestazioni continuative mensili | Fine periodo o pagamento | Immediata entro 12 giorni o differita al 15 mese successivo con prove | Contratto, report attività mensile | Periodo di riferimento; riferimenti documentali | Art. 6 e art. 21, DPR 633/1972 |
| Fattura scartata da SDI | N/D (documento non emesso) | Riemetti entro 5 giorni dalla notifica di scarto | Notifica di scarto SDI | Correzione errori; possibile mantenere numero/data o nuovo numero con richiamo | Provvedimenti AE su FatturaPA; FAQ AE |
FAQ: domande frequenti sull’emissione della fattura elettronica
Se emetto la fattura oltre 12 giorni ma l’IVA confluisce nella liquidazione corretta, cosa rischio?
La tardiva emissione è una violazione. Se la fattura ha IVA e l’operazione concorre correttamente alla liquidazione, si applica l’art. 6, comma 1-ter, del D.Lgs. 471/1997: sanzione fissa da 250 a 2.000 euro. Se invece la liquidazione è errata o tardiva, si applica la sanzione proporzionale dal 90% al 180% dell’imposta (art. 6, comma 1). Puoi ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). Regolarizza la fattura, versa la sanzione ridotta e gli interessi legali. Conserva le prove. In caso di dubbi su quale comma applicare, verifica la tua liquidazione IVA e valuta un’istanza di interpello solo se la casistica è atipica.
Posso fare la differita per e-commerce B2C con consegna tramite corriere?
Nel B2C al dettaglio usi i corrispettivi telematici. La fattura è su richiesta del cliente o per scelta del venditore. Se decidi di fatturare, la differita è possibile solo se esiste un DDT o documento equipollente che provi consegna e dettaglio dei beni. In pratica: se il corriere produce un documento di trasporto con numero e data, puoi emettere una fattura differita riepilogativa al 15 del mese successivo, richiamando i DDT. Se non hai DDT o un documento idoneo, emetti fattura immediata entro 12 giorni dalla consegna o dal pagamento, a seconda di come configuri la vendita. Ricorda che la disciplina dei corrispettivi resta prevalente per il B2C e che i sistemi di logistica devono garantirti tracciabilità e conservazione dei documenti per 10 anni.
Nella fattura immediata, la data documento deve coincidere con la data dell’operazione?
No. La norma prevede l’emissione entro 12 giorni dall’effettuazione. Quindi puoi indicare una data documento successiva, purché nei 12 giorni. Esempio: operazione il 1° ottobre, data documento 8 ottobre. È corretto. Ciò che conta è rispettare i 12 giorni e indicare in modo coerente la descrizione dell’operazione. Se vuoi riportare esplicitamente la data dell’operazione, usi i campi di riferimento documento o le note, ma non è obbligatorio duplicarla. Per la differita, la data documento è quella di emissione (entro il 15 del mese successivo), mentre le date operative sono richiamate tramite DDT o rapportini. Le indicazioni derivano dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972 e dalle specifiche tecniche FatturaPA dell’Agenzia delle Entrate.
Per i servizi posso emettere un’unica fattura differita mensile senza rapportini firmati?
La norma consente la differita per servizi se sono “individuabili tramite idonea documentazione”. La firma del cliente sui rapportini è una prova forte, ma non è l’unica. Puoi usare ordini con dettaglio delle ore, e-mail PEC di accettazione lavori, verbali di avanzamento, ticket chiusi su sistemi tracciati. Questi documenti devono permettere di capire chi ha fatto cosa, quando e con quale quantità/prezzo. Se non hai documentazione sufficiente, la differita è rischiosa. In questo caso usa l’immediata entro 12 giorni dalla singola prestazione conclusa o dal pagamento. In caso di contratti quadro con SLA e consuntivazione mensile, la differita è naturale, purché il consuntivo sia certo e provabile. Riferimento: art. 21, comma 4, D.P.R. 633/1972 e prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Lo SDI ha scartato la fattura il dodicesimo giorno: come gestisco numero, data e termini?
La fattura scartata è come non emessa. Hai 5 giorni dalla notifica di scarto per riemettere. Le prassi dell’Agenzia delle Entrate consentono due strade operative: riemettere lo stesso numero e stessa data, se il gestionale lo permette, oppure emettere una nuova fattura con nuovo numero, richiamando nelle note il documento scartato. L’importante è correggere l’errore tecnico che ha causato lo scarto. Sul fronte sanzioni, se a causa dello scarto superi i 12 giorni, valuta il ravvedimento operoso, soprattutto se l’IVA rischia di non confluire in tempo nella liquidazione. Conserva la notifica di scarto e la nuova ricevuta di consegna. I riferimenti sono nei provvedimenti e nelle FAQ ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, consultabili sui siti istituzionali e su Normattiva per le norme primarie.
