Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
In regime forfettario paghi un’imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi 5 periodi d’imposta se start-up), calcolata su incassi per coefficiente di redditività, al netto dei contributi. Soglia ricavi: 85.000; uscita immediata oltre 100.000.
- Base imponibile: incassi annui x coefficiente di redditività (legato al codice ATECO) – contributi previdenziali deducibili. Imposta sostitutiva 15% o 5% start-up.
- Accesso: ricavi/compensi dell’anno precedente fino a 85.000 euro; uscita immediata se superi 100.000 in corso d’anno.
- Compatibilità: vietate alcune partecipazioni societarie e redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro, salvo cessazione. Principio di cassa sempre.
Cos’è il regime forfettario nel 2026
Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato per persone fisiche con partita IVA individuale. Prevede imposta sostitutiva al 15%, che scende al 5% per i primi cinque periodi d’imposta se rispetti precisi requisiti di nuova attività.
La disciplina è contenuta nell’art. 1, commi 54-89, della Legge 190/2014, come modificata nel tempo. La Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) ha fissato la soglia di accesso a 85.000 euro e l’uscita immediata oltre 100.000. La Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023) ha confermato l’impianto.
Nel forfettario non applichi l’IVA, non versi IRAP e non subisci ritenute d’acconto se rilasci la dichiarazione prevista. Usi il principio di cassa: contano gli incassi effettivi nell’anno. Riferimenti consultabili sul portale Normattiva e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Come si calcola l’imposta: formula e coefficienti
Le tre leve del calcolo
Incassi: sono le somme che incassi nell’anno, pagate davvero. Questo è il principio di cassa. Se fatturi a dicembre ma incassi a gennaio, contano per l’anno dopo.
Coefficiente di redditività: è una percentuale che rappresenta il margine “medio” della tua attività. Dipende dal codice ATECO e dai gruppi dell’Allegato 4 alla Legge 190/2014. Esempi ricorrenti: professionisti 78%, artigiani 67%, commercio 40%.
Contributi previdenziali: sono deducibili dal reddito forfettario prima di applicare l’imposta sostitutiva. Parliamo dei contributi dovuti a INPS o alle Casse professionali.
La formula pratica
Base imponibile = Incassi annui x Coefficiente di redditività – Contributi previdenziali deducibili.
Imposta sostitutiva = Base imponibile x Aliquota (15% o 5%). L’imposta sostitutiva sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IRAP.
Esempi numerici semplici
Esempio professionista (78%): incassi 40.000. Reddito lordo forfettario = 40.000 x 78% = 31.200. Contributi deducibili 5.000. Base imponibile = 26.200. Imposta 15% = 3.930. Se start-up al 5% = 1.310.
Esempio artigiano (67%): incassi 50.000. Reddito lordo = 33.500. Contributi 4.500. Base imponibile = 29.000. Imposta 15% = 4.350. Se start-up 5% = 1.450.
Esempio commerciante (40%): incassi 80.000. Reddito lordo = 32.000. Contributi 4.000. Base imponibile = 28.000. Imposta 15% = 4.200. Se start-up 5% = 1.400.
Aliquota al 5% per le nuove attività
Requisiti per l’aliquota ridotta
L’aliquota al 5% si applica per i primi cinque periodi d’imposta. Devi rispettare le condizioni dell’art. 1, comma 65, Legge 190/2014 e successivi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate:
- Non avere svolto, nei tre anni precedenti, attività d’impresa, arte o professione.
- L’attività non deve essere mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo precedente. Eccezione: periodo di pratica obbligatoria.
- Se prosegui un’attività svolta in precedenza da altro soggetto (es. subentro), i ricavi del cedente non devono superare il limite di accesso.
I “primi cinque anni” sono cinque periodi d’imposta. Se apri a novembre, quell’anno conta come uno. Se perdi i requisiti, passi al 15% dall’anno successivo o subito in specifici casi.
Quando il 5% non si può usare o si perde
Se nei tre anni prima avevi partita IVA attiva nella stessa attività, non puoi usare il 5%. Se ti riassumi l’attività del tuo ex datore come autonomo senza reale cambio, l’Agenzia la considera “prosecuzione”.
Se cambi attività in modo sostanziale (nuovo ATECO, nuova clientela, nuovi mezzi), puoi motivare che non è prosecuzione. In caso di dubbio, documenta bene e confrontati con un consulente.
Limiti, esclusioni e cause di uscita
Soglie 85.000 e 100.000: come funzionano
Per entrare o restare nel regime, i ricavi/compensi dell’anno precedente devono essere fino a 85.000 euro. Se superi 85.000 ma resti entro 100.000, resti forfettario per l’anno in corso e esci dall’anno successivo.
Se superi 100.000 durante l’anno, esci subito. Applichi l’IVA da quel momento. Fino a quel momento restano senza IVA le operazioni già emesse. La regola è stata introdotta dalla Legge 197/2022.
Altre incompatibilità e paletti
- Partecipazioni: no a società di persone, associazioni professionali o SRL controllate che svolgono attività riconducibili alla tua (art. 1, comma 57, Legge 190/2014).
- Lavoro dipendente: se i redditi di lavoro dipendente e assimilati superano 30.000 euro, non puoi usare il forfettario, salvo che il rapporto sia cessato (norma e prassi AdE).
- Regimi speciali IVA: se svolgi attività soggette a regimi IVA speciali (es. agricoltura speciale), il forfettario non si applica.
Contributi previdenziali nel forfettario
Artigiani e commercianti (INPS IVS)
Pagano contributi fissi minimi più una quota percentuale sul reddito eccedente il minimale. Le aliquote e i minimali li aggiorna ogni anno l’INPS con circolari.
In forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi IVS. È un’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 77, Legge 190/2014 e atti attuativi. La richiesta va fatta telematicamente all’INPS e vale anche per gli anni successivi finché resti nel regime.
I contributi versati sono deducibili dal reddito forfettario. Paghi meno imposta sostitutiva, ma anche la pensione futura si basa su quanto versi. Valuta bene l’impatto.
Professionisti senza Cassa (Gestione Separata) e con Cassa
Se non hai Cassa professionale, versi alla Gestione Separata INPS. L’aliquota varia e include quota per maternità e malattia. Anche qui l’INPS aggiorna le percentuali ogni anno.
Se hai una Cassa privata (es. avvocati, architetti), valgono le regole del tuo ordinamento. I contributi soggettivi e integrativi seguono delibere della Cassa. Restano deducibili ai fini del forfettario.
Le scadenze fiscali ordinarie per saldo e acconti dell’imposta sostitutiva sono a fine giugno e fine novembre, salvo proroghe. L’INPS segue i propri calendari contributivi. Controlla ogni anno circolari INPS e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Fatture, IVA, ritenute e bollo
Fatturazione elettronica obbligatoria
Dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari. La base normativa è il DL 36/2022 e i successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Usa il Sistema di Interscambio e conserva a norma.
Cosa scrivere in fattura e marca da bollo
In fattura indichi che l’operazione è in regime forfettario, non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014, e non soggetta a ritenuta d’acconto ex comma 67.
Applichi una marca da bollo da 2 euro su fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro. In e-fattura usi il codice bollo e versi trimestralmente.
Regola decisionale rapida
Se devi scegliere cosa fare oggi
- Prevedi incassi entro 85.000 e non hai cause ostative? Sì: valuta il forfettario. No: orientati sul regime ordinario.
- Hai aperto ora e rispetti i tre requisiti “start-up” (nessuna attività 3 anni, non prosecuzione, subentro sotto soglia)? Sì: 5% per 5 periodi. No: 15%.
- Hai redditi da lavoro dipendente oltre 30.000 e il rapporto è attivo? Sì: niente forfettario (salvo cessazione). No: procedi.
- Controlli una SRL che fa attività come la tua? Sì: niente forfettario. No: ok.
- Codice ATECO scelto? Verifica il coefficiente. Margine alto = aliquota su base più ampia. Scegli il codice che descrive davvero cosa fai.
- Se artigiano/commerciante: chiedi la riduzione INPS 35% se ti conviene. Se professionista: verifica Gestione Separata o Cassa.
Errori comuni e come evitarli
Codice ATECO sbagliato
Un ATECO errato porta coefficiente errato e rischi sanzioni. Descrivi con precisione l’attività prevalente. Se cambi operatività, aggiorna l’ATECO.
Dimenticare i contributi nella base imponibile
Molti calcolano il 15% direttamente sugli incassi x coefficiente. Sbagliato. Prima sottrai i contributi deducibili. Verifica F24 e ricevute della Cassa.
Superare i 100.000 a fine anno
Se vedi che stai per superare 100.000, pianifica l’emissione delle fatture e l’incasso. Oltre 100.000 scatta l’IVA immediata sulle operazioni seguenti.
Partecipazioni non permesse
Controlla assetti societari prima di aprire. Anche quote minoritarie possono bloccare il regime se la SRL fa attività riconducibile alla tua.
Fatture senza bollo
Il bollo in e-fattura si paga trimestralmente. Se lo dimentichi, l’Agenzia ti addebita l’imposta e le sanzioni. Imposta un promemoria.
Riferimenti normativi e fonti istituzionali
Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario). Modifiche nelle Leggi di Bilancio 2015, 2019 (Legge 145/2018), 2023 (Legge 197/2022) e 2024 (Legge 213/2023). Obbligo e-fattura dal DL 36/2022. Approfondimenti e prassi nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate (tra cui 10/E 2016 e 9/E 2019), nelle circolari INPS e nei materiali del Ministero del Lavoro. Per i testi vigenti, consulta il portale Normattiva e i siti istituzionali.
| Scenario | Requisiti principali | Base imponibile e aliquota | Tempistiche e adempimenti |
|---|---|---|---|
| Start-up con 5% | Nessuna attività nei 3 anni; non prosecuzione; eventuale subentro sotto soglia | (Incassi x coefficiente) – contributi; aliquota 5% per 5 periodi | Opzione automatica all’apertura se in possesso requisiti; verifica annuale requisiti |
| Attività ordinaria con 15% | Ricavi anno precedente ≤ 85.000; nessuna causa ostativa | (Incassi x coefficiente) – contributi; aliquota 15% | Saldo/Acconto imposta a fine giugno e fine novembre; e-fattura obbligatoria |
| Superi 85.000 ma ≤ 100.000 | Sfioramento soglia nell’anno in corso | Resti forfettario fino a fine anno; poi esci dal prossimo | Dal 1° gennaio successivo passi al regime ordinario IVA e IRPEF |
| Superi 100.000 | Superamento in corso d’anno | IVA dovuta dalle operazioni successive; perdi il regime subito | Adegua la fatturazione nell’immediato; gestione pro-rata e comunicazioni |
| Artigiano/Commerciante con riduzione INPS | Regime forfettario attivo; domanda riduzione 35% all’INPS | Contributi ridotti deducibili; imposta su base al netto contributi | Richiesta iniziale e rinnovo automatico; verifica annuale aliquote INPS |
| Professionista Gestione Separata | Senza Cassa; attività professionale in forfettario | Contributi Gestione Separata deducibili; imposta 5% o 15% | Versamenti INPS su reddito; e-fattura; nessuna ritenuta subita con dichiarazione |
FAQ
Come scelgo il codice ATECO giusto e che impatto ha sul coefficiente di redditività?
Scegli il codice che descrive davvero l’attività prevalente, cioè quella che genera più incassi. Il codice ATECO determina il gruppo di riferimento e il coefficiente di redditività. Un coefficiente alto significa che una quota più grande dei tuoi incassi diventa reddito imponibile. Esempio: 78% per molti professionisti, 67% per diversi artigiani, 40% per commercio. Se svolgi più attività, indica la principale e aggiungi secondarie. Se nel tempo cambia l’attività prevalente, aggiorna l’ATECO con una pratica telematica. Un ATECO errato può portare ad errori nel calcolo delle imposte e a sanzioni. In caso di attività nuove o ibride, descrivi i processi, i clienti e i canali di vendita: così il consulente può inquadrare il codice corretto. Le tabelle dei coefficienti sono indicate nell’Allegato 4 della Legge 190/2014 e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Posso applicare il 5% se avevo una partita IVA chiusa da più di tre anni o ho svolto praticantato?
Sì, se nei tre anni precedenti non hai esercitato attività d’impresa, arte o professione, puoi accedere al 5%. Il semplice praticantato obbligatorio non fa perdere l’agevolazione. Se invece avevi un’attività autonoma con partita IVA, anche se chiusa due anni fa, non rispetti il requisito temporale. Verifica anche la “mera prosecuzione”: se apri come autonomo e lavori quasi solo per il tuo ex datore, senza cambi sostanziali, l’Agenzia può considerarla prosecuzione. Documenta novità sostanziali: nuovi servizi, nuovi clienti, nuovi mezzi o rischi d’impresa. In caso di subentro in un’attività altrui, il 5% è possibile se i ricavi del cedente non superavano il limite e se l’operazione non è elusiva. La base normativa è l’art. 1, comma 65, Legge 190/2014 e i chiarimenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Come funzionano acconti e saldi dell’imposta sostitutiva? Il primo anno pago acconti?
L’imposta sostitutiva segue la logica saldo-acconti come l’IRPEF. Il primo anno non hai storico, quindi non versi acconti sull’imposta sostitutiva. Versi il saldo l’anno dopo, entro le scadenze fiscali ordinarie. Dal secondo anno versi gli acconti con metodo storico, in due rate: 40% a giugno e 60% a novembre, salvo soglie e rateazioni previste. Se il tuo reddito cala molto, puoi usare il metodo previsionale e ridurre gli acconti, ma serve prudenza: se sbagli, paghi sanzioni e interessi. Ricorda che i contributi previdenziali li versi con scadenze proprie (INPS o Cassa) e che sono deducibili. Le scadenze possono subire proroghe con decreti: controlla ogni anno i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e, per i contributi, le circolari INPS.
Come fatturo a clienti esteri con il forfettario (UE ed extra-UE)? Devo applicare l’IVA?
Nel forfettario resti fuori campo IVA in Italia, ma le regole territoriali si applicano. Per servizi B2B verso soggetti UE ed extra-UE, spesso si applica il principio del committente (reverse charge estero): emetti fattura senza IVA con la dicitura di inversione contabile, indicando il riferimento normativo del paese del cliente se richiesto. Per servizi B2C UE, la territorialità può essere in Italia o nello Stato del consumatore: verifica caso per caso (es. servizi elettronici). Per cessioni di beni a privati UE, valgono le regole sulle vendite a distanza e gli eventuali regimi OSS; nel forfettario, se superi le soglie unionali, valuta l’adesione ai regimi speciali o l’apertura di identificazioni IVA estere. Per esportazioni extra-UE, la cessione è non imponibile con prove doganali. Anche in forfettario devi emettere e-fattura per operazioni interne e usare l’esterometro per operazioni transfrontaliere, secondo i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. In casi complessi, consulta le guide AdE e le norme UE recepite.
Nel forfettario posso dedurre spese e detrarre oneri (medici, interessi mutuo, famiglia a carico)?
Nel forfettario non deduci le spese dell’attività in modo analitico. Le spese sono “forfettizzate” dal coefficiente di redditività. L’unica deduzione rilevante sul reddito forfettario è quella dei contributi previdenziali obbligatori (INPS o Casse) e di quelli volontari o facoltativi se previsti. Le detrazioni IRPEF per spese personali (mediche, interessi mutuo, ristrutturazioni, familiari a carico) si usano per abbattere l’IRPEF ordinaria. Poiché sul reddito forfettario paghi un’imposta sostitutiva, tali detrazioni non si applicano a quell’imposta. Se però hai anche altri redditi soggetti a IRPEF (es. lavoro dipendente, locazioni a tassazione ordinaria), puoi usare detrazioni e deduzioni su quell’IRPEF. In sintesi: contributi previdenziali deducibili sempre dal reddito forfettario; detrazioni IRPEF solo se hai IRPEF da altri redditi. Fonti: Legge 190/2014 e istruzioni dei modelli dichiarativi dell’Agenzia delle Entrate.
