Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Puoi restare nel regime forfettario senza limiti di tempo se mantieni i requisiti. Si esce dall’anno successivo, oppure subito se superi 100.000 euro di incassi.
- Soglia: fino a 85.000 euro di incassi annui per restare. Oltre 100.000 euro scatta la decadenza immediata con IVA dal giorno successivo.
- Esclusioni: partecipazioni in società, controllo di S.r.l. con attività riconducibile, regimi speciali IVA, attività verso ex datore di lavoro in via prevalente.
- Accesso/rientro automatici dal 1° gennaio. Imposta sostitutiva 15% (5% per start), e-fattura obbligatoria per tutti dal 2024.
Cos’è il regime forfettario oggi e perché non ha scadenza
Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato per persone fisiche con partita IVA. La base imponibile si calcola in modo “forfettario”. Significa che applichi un coefficiente di redditività al totale incassato.
L’imposta è sostitutiva. Sostituisce IRPEF e addizionali. L’aliquota standard è 15%. Scende al 5% per i primi cinque anni se rispetti i requisiti di start-up.
Vale il principio di cassa. Tradotto: contano solo gli incassi effettivi nell’anno, non le fatture emesse ma non pagate.
La norma base è nella Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 (fonte: Normattiva). Le soglie e le cause di esclusione sono state aggiornate da successive leggi di bilancio, tra cui la Legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Non esiste un limite temporale di permanenza. Puoi restare per tutta l’attività, se rispetti ogni anno i requisiti previsti dalla legge.
Requisiti per restare nel forfettario
Soglia degli incassi
Devi restare entro 85.000 euro di incassi annui. La soglia si verifica a fine anno. Se superi 85.000 ma non 100.000, esci dal 1° gennaio successivo.
Se superi 100.000 euro anche per effetto di un singolo incasso, scatta la decadenza immediata. Da quel giorno diventi soggetto IVA ordinario e devi applicare l’IVA in fattura. Questa regola è stata introdotta dalla Legge 197/2022.
Altre cause di esclusione o incompatibilità
Non puoi usare il forfettario se applichi regimi speciali IVA. Ad esempio agricoltura speciale, agenzie di viaggio, editoria. La norma li indica come “regimi speciali IVA”.
Non puoi avere partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari. Sono strutture che determinano il reddito in modo trasparente ai soci.
Non puoi controllare, direttamente o indirettamente, una S.r.l. che svolge attività riconducibile alla tua. Riconducibile significa simile o collegata allo stesso codice ATECO.
Non devi svolgere l’attività in via prevalente verso il tuo datore di lavoro attuale o uno dei due precedenti. La regola è anti-abuso e sta nei commi del regime forfettario della Legge 190/2014.
Residenza e deroga UE/SEE
La residenza in Italia è la regola. C’è però una deroga: puoi aderire anche se residente in un Paese UE o SEE che scambia informazioni, se produci in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. Questa eccezione è prevista dalla Legge 190/2014.
Uscita e rientro: quando e come avvengono
Uscita dal 1° gennaio successivo
Se perdi un requisito in corso d’anno, in genere esci dal 1° gennaio dell’anno dopo. Esempio: incassi 92.000 euro nel 2026. Resti forfettario fino al 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 passi al regime ordinario IVA e IRPEF.
In questo caso nel 2026 continui a non applicare IVA, non detrai IVA e versi l’imposta sostitutiva. Dal 2027 attivi tutte le regole IVA e l’IRPEF ordinaria.
Decadenza immediata oltre 100.000 euro
Se gli incassi superano 100.000 euro, la decadenza è istantanea. Dal giorno successivo devi applicare IVA sulle fatture e tenere i registri IVA. La base è la Legge 197/2022 (fonte: Normattiva e documenti Agenzia delle Entrate).
Attenzione operativa: le fatture già emesse prima del superamento restano senza IVA. Quelle dopo il superamento devono avere IVA. Servono liquidazioni IVA dalla prima operazione imponibile.
Rientro nel regime
Se torni a rispettare i requisiti, rientri dal 1° gennaio dell’anno successivo. Non serve una domanda formale. Lo si indica in dichiarazione dei redditi e si applicano da subito le regole del forfettario.
Esempio: superi la soglia nel 2026 e passi all’ordinario nel 2027. Nel 2027 incassi 80.000 euro e rispetti tutte le condizioni. Dal 1° gennaio 2028 rientri in forfettario.
Adempimenti pratici nel 2026
Fattura elettronica
La fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari. La base è nel D.Lgs. 127/2015 e nel DL 36/2022, con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Vale per le operazioni interne. Per l’estero si usa il Sistema di Interscambio con i codici dedicati.
Chi entra o rientra nel forfettario mantiene l’obbligo di e-fattura. Non si applica l’IVA, ma restano le diciture in fattura previste. Ad esempio l’indicazione del regime e del riferimento normativo.
Imposta sostitutiva e contributi
L’imposta sostitutiva è del 15%. Scende al 5% per i primi cinque anni se hai i requisiti di nuova attività. Tra questi, non aver svolto attività simile nei tre anni precedenti.
I contributi previdenziali si versano secondo la gestione di iscrizione (artigiani, commercianti o gestione separata). È possibile chiedere la riduzione del 35% per artigiani e commercianti con il regime agevolato. Le basi sono nelle norme INPS e nei decreti attuativi.
Controlli e tracciabilità
Conserva le prove degli incassi per dimostrare la soglia sotto 85.000 euro. Bonifici, POS e ricevute aiutano in caso di verifica. La soglia si valuta a incassi lordi, prima dei costi.
In caso di decadenza immediata oltre 100.000 euro, annota la data precisa del superamento. Da quella data scattano gli adempimenti IVA. È cruciale per non accumulare sanzioni.
Regola decisionale rapida
Domande sì/no per scegliere cosa fare
1) A fine anno i tuoi incassi lordi sono pari o sotto 85.000 euro? Se sì, resti nel forfettario il prossimo anno. Se no, vai al punto 2.
2) Hai superato 100.000 euro in corso d’anno? Se sì, scatta la decadenza immediata. Applica IVA dal giorno successivo e passa all’ordinario. Se no, esci dal 1° gennaio dell’anno dopo.
3) Hai partecipazioni vietate o controlli una S.r.l. con attività riconducibile alla tua? Se sì, non puoi applicare il forfettario dall’anno in cui si verifica la condizione. Se no, prosegui.
4) Svolgi l’attività in via prevalente verso l’attuale o ex datore di lavoro (nei due anni precedenti)? Se sì, il forfettario non è applicabile. Se no, prosegui.
5) Sei residente UE/SEE e produci in Italia almeno il 75% del reddito? Se sì, puoi accedere al forfettario in deroga alla residenza italiana. Se no, non puoi.
Riferimenti normativi e interpretativi
Le principali fonti da consultare
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 (fonte: Normattiva). È la norma istitutiva del regime forfettario. Definisce requisiti, aliquote e coefficienti di redditività.
Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (fonte: Normattiva). Ha innalzato la soglia a 85.000 euro e introdotto la decadenza immediata oltre 100.000 euro di incassi.
Documenti dell’Agenzia delle Entrate su circolari e risposte a interpelli in tema di forfettario. Trattano le esclusioni, i rapporti con ex datore di lavoro e i profili operativi.
D.Lgs. 127/2015 e DL 36/2022 per la fattura elettronica. Provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate sulle specifiche tecniche e sugli obblighi estesi ai forfettari.
INPS e Ministero del Lavoro per le regole contributive e l’eventuale riduzione del 35% per artigiani e commercianti in regime agevolato.
| Scenario | Condizione/Requisito | Cosa succede (fisco e IVA) | Tempistiche e operazioni |
|---|---|---|---|
| Permanenza nel forfettario | Incassi annui ≤ 85.000 euro e nessuna causa di esclusione | Imposta sostitutiva 15% (5% start), niente IVA a debito/credito | Valutazione a fine anno; continui il regime dal 1° gennaio successivo |
| Supero soglia 85.000 ma ≤ 100.000 | Requisiti rispettati fino al supero; niente altre esclusioni | Resti forfettario fino a fine anno; dal prossimo passi all’ordinario | Dal 1° gennaio applica IVA, registri IVA e IRPEF/ISA ordinari |
| Supero soglia > 100.000 | Incasso che fa oltrepassare i 100.000 in corso d’anno | Decadenza immediata; IVA da applicare dal giorno successivo | Emetti da subito fatture con IVA; avvia liquidazioni e registri IVA |
| Partecipazione vietata | Quote in società di persone/associazioni o controllo S.r.l. riconducibile | Forfettario non applicabile; tassazione e IVA ordinarie | Dal periodo in cui sorge la causa, si applica il regime ordinario |
| Rapporto con ex datore prevalente | Clienti prevalenti: datore attuale o dei due anni precedenti | Esclusione dal forfettario per anti-abuso | Verifica annuale; se sussiste, applica l’ordinario dall’anno interessato |
| Residenza UE/SEE con 75% reddito in Italia | Non residente in Italia ma in UE/SEE cooperante; 75% reddito prodotto in Italia | Accesso possibile al forfettario in deroga | Valuta i requisiti a inizio anno; conserva documenti probatori |
| Rientro nel forfettario | Requisiti nuovamente rispettati nell’anno X | Rientro automatico senza istanza | Dal 1° gennaio dell’anno X+1 applichi il forfettario |
FAQ
Posso restare nel regime forfettario per sempre?
Sì, non c’è un limite temporale. La permanenza dipende solo dal rispetto annuale dei requisiti. Il principale è la soglia degli incassi pari a 85.000 euro. Poi ci sono le incompatibilità: regimi speciali IVA, partecipazioni vietate e controllo di S.r.l. con attività riconducibile. Esiste anche la clausola sui rapporti con l’ex datore di lavoro in via prevalente. Se superi 85.000 ma resti sotto 100.000, esci dal 1° gennaio dell’anno dopo. Se superi 100.000 anche per un solo incasso, scatta la decadenza immediata con IVA dal giorno successivo. Le regole sono nella Legge 190/2014 e negli aggiornamenti della Legge 197/2022, consultabili su Normattiva e nei documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Ho superato 85.000 euro a novembre: cosa cambia subito e cosa dal prossimo anno?
Se chiudi l’anno tra 85.001 e 100.000 euro, nulla cambia fino al 31 dicembre. Continui a non applicare IVA e versi l’imposta sostitutiva. Dal 1° gennaio successivo passi al regime ordinario. Dovrai applicare IVA sulle nuove fatture, tenere i registri IVA e fare le liquidazioni periodiche. Se invece l’incasso di novembre ti porta oltre 100.000 euro, la decadenza è immediata. Dal giorno successivo emetti solo fatture con IVA. Non devi rettificare le fatture già emesse prima. Ma devi impostare subito il gestionale di e-fattura e rispettare le scadenze IVA. Questa distinzione è prevista dalla Legge 197/2022.
Come funziona la regola sull’ex datore di lavoro?
La regola mira a evitare che un rapporto di lavoro dipendente diventi una falsa partita IVA. Se fatturi in via prevalente al tuo datore di lavoro attuale o a uno dei due precedenti, non puoi usare il forfettario. Prevalente significa che la maggior parte del tuo fatturato annuo arriva da quel soggetto o da soggetti a lui collegati. La verifica è annuale e si basa sugli incassi. Se non sei prevalente, il divieto non scatta. Se la prevalenza si verifica in un dato anno, il forfettario non è applicabile per quell’anno. La base è nei commi della Legge 190/2014 e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate che chiariscono i casi pratici.
Non risiedo in Italia: posso aderire al forfettario?
In linea generale serve la residenza fiscale in Italia. C’è però una deroga importante. Se risiedi in un Paese dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che scambia informazioni con l’Italia, puoi usare il forfettario se produci in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. Devi poterlo dimostrare con documenti affidabili. Ad esempio certificazioni dei compensi, contratti e documenti contabili. Se non rientri in questa deroga, il forfettario non è possibile. La deroga è prevista dalla Legge 190/2014 ed è richiamata nelle guide e nei documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Come incidono i contributi INPS e l’agevolazione del 35%?
Il regime forfettario non cambia l’obbligo previdenziale. Se sei artigiano o commerciante, versi i contributi alla gestione di categoria. Puoi chiedere la riduzione del 35% se rispetti i requisiti del regime agevolato. La riduzione non è automatica: si richiede all’INPS e vale fino a revoca. Se sei professionista senza cassa, versi alla Gestione Separata INPS in percentuale sul reddito forfettario. Le contribuzioni si calcolano sul reddito determinato con il coefficiente di redditività. Ricorda che i contributi previdenziali sono deducibili prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Le regole sono indicate dall’INPS e, per il fisco, dalla Legge 190/2014 con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Come devo emettere le fatture in caso di decadenza immediata oltre 100.000 euro?
Individua il giorno in cui hai superato 100.000 euro di incassi. Le fatture emesse prima restano senza IVA. Dalla data successiva devi emettere fatture elettroniche con IVA, indicare l’aliquota corretta e l’eventuale natura dell’operazione. Devi iniziare a tenere i registri IVA e a effettuare le liquidazioni. Le scadenze dipendono dal volume d’affari (mensili o trimestrali). Presta attenzione ai contratti in corso: se prevedono corrispettivi successivi alla data di superamento, quelle fatture saranno con IVA. Questa procedura discende dalla Legge 197/2022 e dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla gestione operativa dell’uscita.
