Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se sei un fisioterapista nel forfettario, tassazione al 15% (5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti) su base imponibile pari al 78% dei compensi, al netto dei contributi versati.
- Coefficiente di redditività 78% per fisioterapisti (servizi professionali), come da allegato alla Legge 190/2014.
- Soglia ricavi: 85.000 euro annui; uscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno (Legge 197/2022).
- Contributi alla Gestione Separata INPS sul reddito forfettario; deduci dal reddito prima dell’imposta sostitutiva.
Come funziona il forfettario per i fisioterapisti
Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato. Applichi un’imposta sostitutiva al posto di IRPEF e addizionali. Non applichi l’IVA. Non subisci ritenute d’acconto dai clienti. Lo prevede la Legge 190/2014, commi 54-89, consultabile su Normattiva.
Nel tuo caso, la legge attribuisce un coefficiente di redditività del 78%. Il coefficiente è la quota dei compensi su cui paghi imposta e contributi. Il resto è “costo forfettario” presunto. La fonte è l’allegato 4 della Legge 190/2014.
L’imposta sostitutiva è del 15%. Può scendere al 5% per i primi cinque anni se rispetti condizioni precise. Lo stabiliscono i commi 65-69 della Legge 190/2014. La verifica è puntuale, lo vediamo più avanti.
Esempio numerico rapido
Incassi 30.000 euro. Se applichi rivalsa INPS 4%, fatturi 31.200. La rivalsa aumenta i compensi. Per semplicità, ipotizziamo nessuna rivalsa.
Calcolo step by step:
1) Reddito forfettario: 30.000 x 78% = 23.400 euro. 2) Sottrai i contributi previdenziali versati nell’anno precedente. Ipotizziamo 2.500 euro: imponibile = 20.900. 3) Imposta sostitutiva: 15% = 3.135 euro. Se al 5%: 1.045 euro.
La base contributiva coincide con il reddito forfettario (23.400 nell’esempio). L’aliquota della Gestione Separata INPS è fissata ogni anno da circolare INPS. Negli ultimi anni si è attestata tra il 26% e il 27%. Verifica sempre l’aliquota dell’anno su INPS.
Requisiti di accesso e cause ostative
I requisiti di accesso discendono dalla Legge 190/2014 e successive modifiche (Legge 145/2018 e Legge 197/2022). Le soglie si leggono anche nelle guide dell’Agenzia delle Entrate.
Requisiti economici principali:
- Compensi annui non oltre 85.000 euro. Se apri in corso d’anno, il limite è proporzionale ai mesi di attività.
- Spese per lavoro accessorio, dipendenti, collaboratori e servizi resi da terzi non oltre 20.000 euro annui (regola reintrodotta dal 2020. Vedi DL 124/2019 convertito in Legge 157/2019).
Cause ostative tipiche:
- Partecipi a società di persone o associazioni professionali. Non puoi stare nel forfettario (L. 190/2014, comma 57).
- Controlli, direttamente o indirettamente, una srl che svolge attività riconducibile alla tua, con prevalenza di ricavi dalla tua attività personale.
- Hai redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro, salvo cessazione del rapporto nell’anno precedente. Questa soglia è prevista dalla normativa vigente (L. 190/2014, come modificata dal DL 124/2019). Verifica sempre l’ultimo testo su Normattiva.
- Attività prevalentemente verso il tuo attuale datore o verso chi ti ha dato lavoro nei due anni precedenti, se c’è continuità sostanziale. È una causa ostativa anti-abuso prevista dalla stessa Legge 190/2014.
Regole di uscita: se superi 85.000 euro, esci dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro, esci subito e l’IVA scatta dal momento del superamento (Legge 197/2022, manovra 2023, confermata). Fonte testuale: Agenzia delle Entrate e Normattiva.
Aliquota al 5%: quando si può applicare
L’aliquota al 5% dura al massimo cinque periodi d’imposta. Serve rispettare tutte le condizioni dei commi 65-69 della Legge 190/2014.
Condizioni principali, in linguaggio semplice:
- Non hai svolto, nei tre anni prima dell’apertura, attività come lavoratore autonomo con partita IVA nel medesimo settore.
- La nuova attività non è mera prosecuzione di lavoro dipendente o autonomo. Fa eccezione la pratica obbligatoria per l’abilitazione.
- Se rilevi uno studio o un ramo, i relativi ricavi nei tre anni precedenti non devono superare i limiti del forfettario.
Se non rispetti anche una sola condizione, applichi il 15%. Ricorda: l’aliquota al 5% è una “premialità” di start-up, non un diritto incondizionato.
Contributi del fisioterapista: Gestione Separata INPS
I fisioterapisti liberi professionisti, non iscritti a una cassa privata, versano alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, Legge 335/1995). Lo confermano ogni anno INPS e Ministero del Lavoro.
Base imponibile previdenziale: è il tuo reddito forfettario (compensi x 78%). Non esiste un minimale fisso di reddito. Se incassi poco, versi poco. Se incassi molto, versi di più, entro i massimali pubblicati da INPS.
Aliquota: definita da circolare INPS annuale. Include aliquota IVS, maternità, malattia, e altre tutele. Negli ultimi esercizi la misura è stata intorno al 26%-27% per professionisti senza altra tutela obbligatoria. Verifica ogni anno la circolare INPS.
Rivalsa INPS 4%: puoi addebitarla in fattura al cliente. È una prassi ammessa per i professionisti senza cassa. La rivalsa aumenta i compensi e quindi la base forfettaria. Ma riduce l’incidenza effettiva del contributo a tuo carico.
Deducibilità: i contributi obbligatori pagati si deducono dal reddito prima di calcolare l’imposta sostitutiva. La regola vale anche per eventuali contributi volontari e riscatti, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate.
Fatturazione, IVA e adempimenti sanitari
Nessuna IVA sulle fatture, perché il forfettario è esonerato (art. 1, comma 58, Legge 190/2014). Scrivi in fattura: “Operazione in franchigia da IVA – regime forfettario”.
Ritenuta d’acconto: i tuoi clienti non te la applicano. Indica la dicitura: “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014”.
Imposta di bollo: 2 euro se il documento supera 77,47 euro. Se emetti e-fattura, il bollo è virtuale e lo versi trimestralmente secondo le scadenze dell’Agenzia delle Entrate.
Fatturazione elettronica: dal 2024 l’obbligo è generalizzato anche per i forfettari (DL 36/2022 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate). I fisioterapisti devono usare il Sistema di Interscambio, salvo eccezioni legate alla privacy sanitaria.
Prestazioni sanitarie a persone fisiche: il legislatore e il Garante Privacy hanno previsto limiti all’e-fattura verso pazienti persone fisiche se trasmetti i dati al Sistema Tessera Sanitaria. In tali casi emetti documento analogico e invii i dati al Sistema Tessera Sanitaria secondo le scadenze fissate dal MEF. Consulta sempre le istruzioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate.
Regola decisionale rapida
Usa questi nessi logici per decidere in modo rapido e corretto:
- Se i tuoi compensi previsti sono entro 85.000 euro e non hai cause ostative, scegli il forfettario.
- Se hai avuto partita IVA nello stesso settore negli ultimi tre anni o continui un rapporto di lavoro, applica il 15%, non il 5%.
- Se prevedi compensi oltre 100.000 euro, valuta da subito l’ordinario: nel forfettario usciresti a metà anno con IVA dal superamento.
- Se hai lavoro dipendente sopra 30.000 euro e non c’è cessazione, il forfettario è precluso.
- Se paghi collaboratori per oltre 20.000 euro, il forfettario è precluso. Rivedi l’organizzazione dei costi.
Scadenze fiscali e pagamenti
Imposta sostitutiva: saldo e primo acconto entro il 30 giugno (o entro i 30 giorni successivi con lieve maggiorazione). Secondo acconto il 30 novembre. Le scadenze seguono il calendario fiscale annuale dell’Agenzia delle Entrate.
Contributi INPS Gestione Separata: li versi con modello F24 alle stesse scadenze di saldo e acconti imposta, calcolando saldo dell’anno e due acconti dell’anno successivo.
Bollo e-fatture: versamenti trimestrali. L’Agenzia pubblica ogni anno le date ufficiali.
Sistema Tessera Sanitaria: l’invio dei dati è periodico, oggi su base mensile secondo i decreti MEF più recenti. Verifica sempre il calendario operativo del STS.
Errori frequenti dei fisioterapisti e come evitarli
Dimenticare di dedurre i contributi: riduci l’imponibile prima dell’imposta sostitutiva. Tieni la ricevuta di pagamento INPS.
Ignorare la soglia 100.000 euro: l’uscita è immediata con IVA dal superamento. Monitora l’incassato mese per mese.
Applicare indebitamente il 5%: se non hai i requisiti, rischi sanzioni e imposta dovuta al 15% con interessi. Valuta con un esperto prima di dichiarare.
Gestire male il bollo: nelle e-fatture va calcolato in automatico e versato per trimestre. Nelle fatture cartacee va apposto fisicamente il contrassegno.
Emettere e-fattura al paziente quando è vietato: se sei tenuto all’invio al Sistema Tessera Sanitaria, verifica il perimetro privacy e usa il documento corretto.
Pianificazione fiscale pratica per un fisioterapista
Stima a inizio anno i compensi e le spese per collaboratori. Tieni un foglio di calcolo semplice. Aggiorna gli incassi ogni mese.
Accantona il 25%-30% dei compensi per coprire imposta sostitutiva e contributi. La percentuale precisa dipende dall’aliquota INPS e dal 5% o 15%.
Applica la rivalsa INPS 4% nei contratti con aziende o professionisti. Non sempre è accettata con pazienti privati, ma aiuta a coprire il costo previdenziale.
Controlla a maggio i dati STS e le liquidazioni del bollo. Eviti sorprese a giugno e novembre.
Se superi 70.000 euro a settembre, fai un check sul rischio di superamento dei 85.000 o 100.000. Valuta rinvii legittimi di incassi, sempre nel rispetto del principio di cassa.
| Scenario | Requisiti/criticità | Calcolo base (esempio) | Tempistiche/adempimenti chiave |
|---|---|---|---|
| Start-up con 5% (primo anno) | Nessuna attività analoga nei 3 anni. Non prosecuzione di lavoro dipendente. Compensi previsti 40.000. | Reddito: 40.000 x 78% = 31.200. Contributi INPS su 31.200. Imposta 5% su (31.200 – contributi versati). | Apertura P.IVA e codici Ateco. Valuta e-fattura/STS. Acconti imposta e INPS a giugno/novembre. |
| Professionista con lavoro dipendente | RAL 28.000, cessazione non avvenuta. Compensi 35.000. Soglia 30.000 di redditi dipendenti rispettata. | Reddito: 35.000 x 78% = 27.300. Deduzione contributi. Imposta 15%. | Verifica ogni anno i redditi da CU. Se RAL supera 30.000 e non c’è cessazione, il forfettario può decadere. |
| Collaboratore amministrativo part-time | Spesa annua 18.000. Entro il limite 20.000. Compensi 70.000. | Reddito: 70.000 x 78% = 54.600. Contributi su 54.600. Imposta 15% dopo deduzione contributi. | Controlla il tetto 20.000 per lavoro. Monitora soglia 85.000 e 100.000 per la permanenza. |
| Superamento in corso d’anno | Compensi totali 102.000. Oltre 100.000: uscita immediata. | IVA dovuta dal momento del superamento. Fatture successive con IVA ordinaria. Ricalcoli eventuali acconti. | Gestisci passaggio a regime ordinario. Adegua fatture e contabilità. Comunica al cliente variazione IVA. |
FAQ
Come si calcola, in pratica, quanto pago tra imposta e contributi se sono fisioterapista forfettario?
Si parte dai compensi incassati nell’anno, perché nel forfettario vale il principio di cassa. Moltiplichi gli incassi per il coefficiente del 78%. Ottieni il reddito forfettario. Su quel reddito calcoli i contributi alla Gestione Separata INPS secondo l’aliquota annuale fissata da INPS. I contributi obbligatori che paghi sono deducibili. Quindi sottrai i contributi pagati nell’anno di imposta dal reddito forfettario e ottieni la base per l’imposta sostitutiva. Applichi il 15%, oppure il 5% se rispetti i requisiti dei commi 65-69 della Legge 190/2014. Versi saldo e acconti a giugno e novembre con F24. È utile accantonare mensilmente una quota, per evitare carichi concentrati a fine semestre. Consulta sempre la guida dell’Agenzia delle Entrate per le aliquote e le scadenze aggiornate.
Posso applicare la rivalsa INPS del 4% e come incide sul forfettario?
Sì. I professionisti senza cassa possono indicare in fattura una rivalsa del 4% a titolo di contributo previdenziale. La rivalsa non è obbligatoria per legge, ma è ammessa e prassi diffusa. Aumenta il totale fattura e quindi i compensi, che nel forfettario concorrono integralmente. Di conseguenza, incide anche sulla base previdenziale e fiscale, perché il 4% entra nei compensi e viene moltiplicato per il 78%. Il vantaggio è che trasferisci al cliente una parte del costo previdenziale. Attenzione a come comunichi la rivalsa nei listini e nei preventivi, specialmente verso pazienti privati. Ricorda anche l’imposta di bollo quando superi 77,47 euro per documento.
Come funzionano fatturazione elettronica e privacy sanitaria per i fisioterapisti nel 2026?
Dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i contribuenti in regime forfettario. Devi emettere e trasmettere le fatture tramite il Sistema di Interscambio. Tuttavia, per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, il legislatore ha mantenuto limiti alla trasmissione delle e-fatture per tutelare la privacy, quando sei tenuto all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. In tali casi emetti un documento cartaceo o analogico e invii i dati al STS seguendo le regole e le scadenze del MEF. Per le prestazioni verso aziende o professionisti, invece, emetti e-fattura. Le fonti di riferimento sono i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, i decreti del MEF sul STS e i chiarimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Verifica sempre gli ultimi aggiornamenti normativi su Normattiva e sui portali istituzionali.
Ho un contratto di lavoro dipendente e guadagnerò 32.000 euro lordi: posso restare nel forfettario?
La normativa vigente prevede una causa ostativa se i redditi di lavoro dipendente e assimilati superano 30.000 euro, salvo il caso di cessazione del rapporto. La regola deriva dalla Legge 190/2014 come modificata dal DL 124/2019. Se mantieni il rapporto e superi 30.000 euro, il forfettario è precluso. Se il rapporto è cessato e non ne apri un altro, la causa ostativa non opera. Controlla quindi la tua Certificazione Unica e la situazione contrattuale. Fai attenzione anche al divieto anti-abuso: se la tua nuova attività autonoma si rivolge prevalentemente all’ex datore di lavoro, potresti incorrere in un’ulteriore causa ostativa. In caso di dubbio, confrontati con un esperto e verifica l’ultimo testo normativo su Normattiva e le circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Quali sono i segnali che devo passare al regime ordinario e come preparare il passaggio?
Tre campanelli: 1) Prevedi compensi oltre 85.000 euro l’anno prossimo. 2) Rischi di superare 100.000 euro quest’anno, che farebbe scattare l’uscita immediata. 3) Hai spese reali elevate che nel forfettario non puoi dedurre, come attrezzature importanti, canoni di locazione, personale stabile. Se uno di questi casi ti riguarda, simula l’IRPEF ordinaria con detrazioni e deduzioni reali, IVA detraibile e contributi. Valuta l’impatto del passaggio su fatturazione, gestione IVA, tenuta contabile e adempimenti STS. Se prevedi il superamento, prepara per tempo anagrafiche e template fatture con IVA, sistemi per la liquidazione periodica e la conservazione sostitutiva. Le basi giuridiche del passaggio sono nella Legge 197/2022 per le soglie e nella Legge 190/2014 per le regole del regime. Per l’operatività, segui le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
