Tipi di fattura: quanti ne esistono e quali sono le differenze?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

In Italia esistono 9 tipi di fattura: immediata, differita, accompagnatoria, di acconto, pro-forma, parcella, semplificata, nota di accredito, autofattura. Si scelgono in base a momento, importo, operazione e IVA.

  • Tempistiche: immediata entro 12 giorni dall’operazione; differita entro il 15 del mese successivo; nota di accredito senza limiti in molti casi dell’art. 26 DPR 633/1972.
  • Semplificata ammessa fino a 400 euro (art. 21-bis DPR 633/1972) per operazioni consentite. Reverse charge e acquisti esteri via integrazione/autofattura.
  • E-fattura tramite Sistema di Interscambio e codici TD. Sanzioni per ritardi: D.Lgs. 471/1997. Fonti su Normattiva e documenti Agenzia delle Entrate.

Che cos’è una fattura: quadro normativo e cosa serve davvero

La fattura è il documento che certifica una cessione di beni o una prestazione di servizi. La regola base è nell’art. 21 del DPR 633/1972.

Dal 2019 la fattura elettronica via Sistema di Interscambio è lo standard per quasi tutti i titolari di partita IVA. Dal 2024 l’obbligo riguarda anche i forfettari. Le eccezioni sono poche e specifiche.

La trasmissione avviene in formato XML. Le specifiche tecniche sono nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Le norme di riferimento sono su Normattiva (D.Lgs. 127/2015, DPR 633/1972) e nei provvedimenti AdE.

I 9 tipi di fattura: come si usano, quando emetterli e a cosa fare attenzione

1) Fattura immediata

Quando la usi: quando emetti la fattura nello stesso periodo dell’operazione. È la forma “standard”.

Tempistiche: indichi in fattura la “data operazione”. Devi trasmettere allo SdI entro 12 giorni da quella data. La base è l’art. 21, comma 4, DPR 633/1972.

Pratica: se vendi il 5 settembre, puoi inviare entro il 17 settembre. Usa codice TD01.

2) Fattura differita

Quando la usi: per riepilogare in un’unica fattura più consegne o prestazioni avvenute nello stesso mese. Serve un documento di trasporto (DDT) o documento equipollente.

Tempistiche: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o esecuzione. Se la merce è consegnata il 2 giugno, emetti entro il 15 luglio.

Pratica: indica i riferimenti dei DDT in fattura. In e-fattura usa TD24; puoi allegare i DDT con “DatiDDT”. Base legale: art. 21, comma 4, lett. a), DPR 633/1972.

3) Fattura accompagnatoria

Quando la usi: quando la fattura viaggia con la merce e vale anche come documento di trasporto. È una “immediata” con dati di trasporto inclusi.

Contenuti: dati IVA, descrizione beni, numero colli, peso, resa e vettore, dati di venditore e acquirente. Nel tracciato XML compili “DatiTrasporto”.

Tempistiche: contestuali alla spedizione. Nella pratica elettronica resta una TD01 con sezioni trasporto compilate.

4) Fattura di acconto

Quando la usi: quando incassi un acconto su beni o servizi. L’IVA si esige al momento dell’incasso dell’acconto.

Pratica: emetti una fattura di acconto all’incasso e una di saldo alla consegna/prestazione finale. Codici: TD02 (acconto su fattura) o TD03 (acconto su parcella).

Base legale: art. 6 DPR 633/1972 (momento di effettuazione), art. 21 per contenuti. Per i forfettari non c’è IVA ma resta il documento.

5) Pro-forma

Cos’è: non è una fattura fiscale. È una richiesta di pagamento preventiva. Non genera IVA né registrazioni contabili.

Quando usarla: per condividere importi e condizioni prima dell’incasso o della consegna. Dopo il pagamento o l’esecuzione emetti la vera fattura elettronica.

Attenzione: non sostituisce la fattura. Non usare la pro-forma per posticipare indebite registrazioni.

6) Parcella

Cos’è: la fattura dei professionisti. Indica compenso, spese, contributo previdenziale (es. cassa o rivalsa INPS), ritenuta d’acconto se prevista.

Pratica: con e-fattura è comunque una TD01. “Parcella” resta un termine d’uso. Se anticipi un importo, puoi usare TD03 per acconti su parcella.

Base legale: DPR 633/1972 per IVA e art. 25 DPR 600/1973 per ritenuta d’acconto nei casi previsti.

7) Fattura semplificata

Quando la usi: per importi fino a 400 euro, se l’operazione è ammessa. Base: art. 21-bis DPR 633/1972.

Contenuti minimi: dati essenziali delle parti, descrizione sintetica, aliquota IVA e imposta complessiva per aliquota. Format e-fattura: sempre XML via SdI.

Limiti: non si usa per alcune operazioni estere e particolari regimi. Verifica i divieti dell’art. 21-bis. Non confonderla con scontrino o documento commerciale.

8) Nota di accredito (nota di credito)

Cos’è: un documento di variazione per stornare o ridurre un importo già fatturato. Riferimento: art. 26 DPR 633/1972.

Quando usarla: resi, sconti successivi, errori, risoluzioni del contratto, mancato pagamento in procedure concorsuali. Trasmissione via SdI con codice TD04.

Tempistiche: per molti casi non c’è più il limite di un anno. Le regole cambiano a seconda della causa. Conserva la documentazione del motivo.

9) Autofattura

Cos’è: la emette il cessionario/committente al posto del fornitore. Serve per reverse charge o per acquisti da soggetti esteri non identificati in Italia.

Codici principali: TD16 (integrazione reverse charge interno), TD17 (servizi da estero), TD18 (beni intracomunitari con integrazione), TD19 (beni ex art. 17, c. 2), TD20 (regolarizzazione). Base: art. 17 DPR 633/1972 e D.Lgs. 127/2015.

Pratica: registri l’autofattura sia vendite sia acquisti per neutralizzare l’IVA, se detraibile. Se sei forfettario non applichi né detrai IVA ma restano obblighi di trasmissione nei casi previsti.

Regola decisionale rapida

1) Hai consegnato beni o finito un servizio oggi? Se vuoi fatturare subito, emetti una fattura immediata (TD01) e invia entro 12 giorni.

2) Hai fatto più consegne nello stesso mese con DDT? Riepiloga tutto con una fattura differita (TD24) entro il 15 del mese successivo.

3) Hai incassato un acconto prima della consegna o dell’esecuzione? Emetti una fattura di acconto (TD02 o TD03) alla data di incasso. Poi emetti il saldo.

4) Devi stornare o ridurre una fattura già emessa? Usa una nota di credito (TD04), motivando la variazione secondo l’art. 26.

5) L’importo è entro 400 euro e l’operazione è ammessa? Valuta la fattura semplificata (art. 21-bis). Se ci sono vincoli, emetti una fattura ordinaria.

6) Hai ricevuto servizi da un fornitore estero o beni da UE? Applica integrazione/autofattura con i codici TD16–TD19, come previsto dall’art. 17.

7) Spedisci merce e vuoi che il documento accompagni il trasporto? Usa fattura accompagnatoria, cioè una immediata con dati di trasporto.

8) Sei un professionista con ritenuta o contributi? Emetti la parcella come fattura elettronica con le voci corrette.

9) Devi solo fare una richiesta di pagamento senza effetti fiscali? Usa una pro-forma e poi emetti la vera fattura.

Aspetti operativi 2026: e-fattura, codici TD, conservazione e sanzioni

E-fattura e codici documento: i principali sono TD01 (fattura), TD02–TD03 (acconti), TD04 (nota di credito), TD24 (differita), TD16–TD19 (reverse/estero). Le specifiche sono nei provvedimenti AdE (es. Provvedimento 30 aprile 2018, prot. 89757, e successive modifiche).

Conservazione: conserva le fatture elettroniche per 10 anni. Regole nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e nel DM 17 giugno 2014 sulla conservazione dei documenti fiscali. Puoi usare il servizio gratuito AdE o un conservatore accreditato.

Sanzioni: l’emissione tardiva o omessa comporta sanzioni del D.Lgs. 471/1997. In generale dal 90% al 180% dell’IVA relativa. Se l’operazione è non imponibile o esente, sanzioni fisse. C’è riduzione se correggi presto (ravvedimento operoso ai sensi del D.Lgs. 472/1997).

Regole IVA chiave: momento di effettuazione (art. 6 DPR 633/1972), contenuto della fattura (art. 21), semplificata (art. 21-bis), note di variazione (art. 26), reverse charge (art. 17). Le norme sono consultabili su Normattiva e nelle guide dell’Agenzia delle Entrate.

Partite IVA “forfettarie”: non addebitano IVA né la detraono. Ma rispettano emissione e trasmissione della fattura elettronica, salvo rari casi. Indicazioni nelle circolari AdE e nella legge sul regime forfettario (L. 190/2014 e successive).

Casi speciali e attenzione pratica

Reverse charge interno

Per alcuni settori (edilizia, pulizie, subappalti, rottami) l’IVA è assolta dal cliente. Si integra la fattura ricevuta con l’IVA (TD16) e si registra sia vendite sia acquisti nello stesso periodo.

Acquisti da estero

Servizi da extra-UE: usa TD17 (autofattura). Beni intracomunitari: integrazione con TD18. Beni ex art. 17, c. 2: TD19. Conserva contratti, ordini, prove di resa per dimostrare il trattamento IVA.

Pubblica Amministrazione e split payment

Per PA si usa FatturaPA con specifico tracciato. In split payment (art. 17-ter) il cliente pubblico versa l’IVA. Tu indichi lo split ma non incassi l’IVA.

DDT e fattura differita

Il DDT riporta data, causale e dettaglio colli/beni. È essenziale per fatturare in modo differito. In e-fattura inserisci “DatiDDT” per collegare i documenti.

Errore di aliquota

Se sbagli l’aliquota, emetti una nota di credito e una fattura corretta. Spiega il motivo nella causale. Verifica l’effetto su registro IVA e su imposta.

Scenario pratico Tipo documento e norma Requisiti contenuto Termine emissione/trasmissione Note operative e sanzioni
Vendita singola bene/servizio oggi Fattura immediata (TD01), art. 21 DPR 633/1972 Data operazione, corrispettivo, aliquota/ natura, dati parti Invio a SdI entro 12 giorni dalla data operazione Ritardo: sanzioni D.Lgs. 471/1997; possibile ravvedimento
Consegne multiple con DDT nello stesso mese Fattura differita (TD24), art. 21 c. 4 lett. a) Riferimenti ai DDT, riepilogo beni/servizi per aliquota Entro il 15 del mese successivo alla consegna Assicurati che i DDT siano completi e conservati
Incasso anticipo su commessa Fattura di acconto (TD02 o TD03), art. 6 e 21 Importo acconto, aliquota, riferimenti ordine/commessa Alla data di incasso dell’acconto L’IVA si esige all’incasso; saldo con conguaglio finale
Errore o reso su fattura già emessa Nota di accredito (TD04), art. 26 Richiamo fattura originaria, importo stornato, causale Tempistiche variabili per causa; spesso senza limite annuale Riduce base imponibile e IVA; conserva prova del motivo
Operazione entro 400 euro Fattura semplificata, art. 21-bis Dati essenziali, aliquota e IVA totale per aliquota Come fattura ordinaria (immediata/differita) Non ammessa per alcune operazioni estere; verifica i divieti
Servizi da fornitore extra-UE Autofattura TD17, art. 17 Descrizione servizi, base imponibile, aliquota interna Nel mese di ricezione o pagamento, secondo prassi Registra sia acquisti sia vendite; neutralità se detraibile
Beni intra-UE da fornitore comunitario Integrazione TD18, art. 17 Numero fattura UE, base imponibile, aliquota Tempestiva, di regola entro il mese di ricezione Integra la fattura estera; archivia prova trasporto
Spedizione merce con documento che accompagna Fattura accompagnatoria (TD01 + DatiTrasporto) Dati trasporto: vettore, colli, peso, resa Contestuale alla spedizione Vale anche come documento di trasporto

FAQ: domande frequenti (con risposte operative e norme di riferimento)

Qual è la differenza reale tra fattura immediata, differita e accompagnatoria? Quando conviene ciascuna?

La fattura immediata certifica subito l’operazione. Indichi la data in cui consegni il bene o svolgi il servizio e invii allo SdI entro 12 giorni. È la scelta naturale per vendite al dettaglio B2B e per servizi spot. Fonte: art. 21 DPR 633/1972.

La fattura differita riepiloga più consegne o prestazioni del mese, se documentate da DDT o documenti equipollenti. Ti fa risparmiare tempo e semplifica la contabilità. Emetti entro il 15 del mese successivo. Ideale per forniture frequenti allo stesso cliente. Fonte: art. 21, comma 4, lett. a) DPR 633/1972.

La fattura accompagnatoria è una immediata che viaggia con la merce e contiene anche i dati di trasporto. È utile se vuoi che un solo documento copra sia aspetti fiscali sia logistici. In XML compili le sezioni di trasporto. È pratica in spedizioni dove serve un documento unico durante il trasporto.

Come gestisco acconti e saldo su una commessa? Come incide sull’IVA e sulla ritenuta per i professionisti?

Quando incassi un anticipo, emetti subito una fattura di acconto. L’IVA diventa esigibile all’incasso, quindi versi l’imposta su quanto ricevuto. Alla fine lavori il saldo: emetti la fattura finale, sottraendo quanto già fatturato come acconto. Riferimenti: art. 6 e 21 DPR 633/1972.

Per i professionisti, la “parcella” è una normale fattura elettronica. Se c’è ritenuta d’acconto, la indichi e il cliente la versa come sostituto d’imposta. Puoi usare TD03 per acconti su parcella. Se sei in regime forfettario, non applichi IVA né ritenuta (di norma), ma indichi le diciture obbligatorie del regime. Fonte: DPR 600/1973 art. 25 e legge regime forfettario (L. 190/2014 e successive modifiche).

Autofattura e reverse charge: quando uso TD16, TD17, TD18 e TD19? Cosa registro nei registri IVA?

Usi TD16 quando ricevi una fattura senza IVA in reverse charge interno (es. edilizia, pulizie, subappalti, rottami). Integri l’imposta dovuta, registrando l’IVA sia nel registro vendite sia acquisti. Effetto netto zero se hai pieno diritto a detrazione. Fonte: art. 17 DPR 633/1972 e prassi AdE.

Usi TD17 per servizi acquistati da estero (extra-UE o da soggetto UE senza IVA italiana). Emissione di autofattura, stesso meccanismo di doppia registrazione. Usi TD18 per acquisti intracomunitari di beni: integri la fattura del fornitore UE con l’IVA italiana. Usi TD19 per acquisti di beni da non residenti con consegna in Italia nelle ipotesi dell’art. 17, comma 2. Le regole tecniche e i codici TD sono nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate relativi alla fatturazione elettronica.

Se sei forfettario, non detrai l’IVA. Ma devi comunque trasmettere i documenti previsti e, quando necessario, versare l’imposta dovuta. Verifica sempre i casi specifici con le istruzioni AdE.

Fattura semplificata: quali limiti e vantaggi concreti? Posso usarla anche come forfettario?

La fattura semplificata è ammessa per importi fino a 400 euro. Riduce i dati obbligatori: puoi indicare descrizioni sintetiche e l’IVA totale per aliquota senza dettagliare ogni riga imponibile. È utile per vendite frequenti di piccolo importo. Base: art. 21-bis DPR 633/1972.

Non puoi usarla per alcune operazioni transfrontaliere e in casi esclusi dalla norma. Valuta se il cliente ha bisogno del dettaglio analitico (es. per detrazione IVA). I forfettari possono emetterla, ma non addebitano l’IVA. In quel caso la semplificazione è nei dati anagrafici e descrittivi, non nell’imposta.

Nota di accredito: quando posso emetterla oltre l’anno? Come incide su IVA e imposte dirette?

L’art. 26 DPR 633/1972 consente variazioni in diminuzione oltre l’anno in diversi casi: risoluzione, annullamento, nullità, rescissione del contratto, mancato pagamento per procedure concorsuali e altre ipotesi tipizzate. Invia sempre via SdI con TD04 e indica la causale chiara.

Effetto sull’IVA: riduci l’imposta a debito nel periodo di emissione della nota di credito. Per imposte dirette, la riduzione incide sui ricavi. Se sei in forfettario, la nota di accredito riduce il compenso/ricavo ai fini del reddito forfettario. Conserva prove del motivo (accordi, resi, verbali) per eventuali controlli. Fonti: art. 26 DPR 633/1972 e prassi AdE.

In caso di semplice errore materiale (prezzi, quantità), usa la nota di credito e riemetti la fattura corretta. Agisci tempestivamente per limitare sanzioni amministrative (D.Lgs. 471/1997). Se necessario, applica il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997).

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