Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Negli ultimi anni la disciplina sulle spese scolastiche è stata oggetto di chiarimenti e di aggiornamenti: in particolare la mensa scolastica rientra tra le spese che, in determinate condizioni, danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%. Tuttavia, se per le stesse mensilità hai ricevuto il cosiddetto “bonus asilo nido” dal l’INPS, quella parte di spesa non può essere portata in detrazione. Esempio pratico: sei un professionista con Partita IVA e paghi la mensa del tuo bambino all’asilo. Se non hai percepito il bonus asilo nido, puoi portare in detrazione la spesa (entro i limiti previsti). Se invece l’INPS ha erogato il bonus per quelle mensilità, quelle somme non sono più detraibili in dichiarazione.
Cosa prevede la norma
La detrazione per le spese di frequenza scolastica viene riconosciuta come detrazione d’imposta del 19% per le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo e della scuola secondaria di secondo grado. Fra le spese ammesse sono state esplicitamente incluse, per prassi dell’Agenzia delle Entrate, anche le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi (assistenza al pasto, pre/post scuola), anche quando il servizio è erogato tramite il Comune o da soggetti terzi.
Limiti e percentuali:
- Aliquota detrazione: 19% sull’importo pagato.
- Tetto massimo annuale per alunno/studente: dal 1° gennaio 2025 il limite è di €1.000 per anno; fino al 2024 il limite era di €800 (e prima ancora cifre progressive introdotte negli anni precedenti). Quindi per le spese sostenute dal 2025 la detrazione massima teorica è 19% di €1.000 = €190.
Incompatibilità con il bonus asilo nido: il contributo (bonus) erogato dall’INPS per la frequenza all’asilo nido non è cumulabile con la detrazione per le spese della stessa frequenza. L’INPS comunica all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta erogazione; di conseguenza nelle dichiarazioni precompilate le spese interessate risultano escluse quando risulta la fruizione del bonus nell’anno di riferimento.
Chi riguarda e cosa fare (impatto pratico per Partite IVA, regimi e aziende)
Per il contribuente privato (lavoratore dipendente o pensionato)
Se non hai ricevuto il bonus asilo nido per l’anno di riferimento, puoi portare in detrazione le spese di mensa sostenute (con documentazione valida) fino al limite annuale per alunno. Se invece l’INPS ha erogato il bonus, le stesse spese comunicate dall’INPS non sono utilizzabili in dichiarazione. Verifica la tua dichiarazione precompilata: l’Agenzia evidenzia le spese escluse quando risulta la comunicazione INPS.
Per chi ha Partita IVA
È importante distinguere due piani diversi: il trattamento fiscale del reddito d’impresa/libero professionale e quello delle detrazioni personali.
- Se sei in regime forfettario (imposta sostitutiva): il reddito prodotto è soggetto a imposta sostitutiva e non è possibile “compensare” tale imposta con le normali detrazioni IRPEF; pertanto la detrazione per spese di istruzione non riduce l’imposta sostitutiva. Tuttavia, se possiedi anche altri redditi assoggettati a IRPEF (es. lavoro dipendente), le detrazioni possono essere utilizzate sulla base imponibile IRPEF complessiva.
- Se sei in regime ordinario o hai redditi personali tassati a IRPEF: la detrazione del 19% per la mensa (se non coperta dal bonus) si applica normalmente nella tua dichiarazione dei redditi.
Per le aziende (B2B / B2C e benefit ai dipendenti)
Se un’azienda sostiene costi per la mensa aziendale o eroga buoni pasto ai dipendenti, la spesa è generalmente deducibile come costo di impresa secondo le regole ordinarie e i buoni pasto hanno un quadro normativo specifico (esenzione/parziale imposizione in capo al dipendente entro certe soglie). Questa disciplina è distinta dalla detrazione personale per spese di istruzione sostenute dai genitori. Pertanto, le logiche e i vantaggi fiscali per un’azienda che organizza una mensa o eroga buoni pasto non sono direttamente collegati alla detrazione IRPEF per la mensa scolastica dei figli dei dipendenti. Per il trattamento fiscale di buoni pasto e mensa aziendale è opportuno fare riferimento alla prassi e alle istruzioni specifiche (fringe benefit, IVA, deducibilità).
Documentazione e controlli: come prepararti per la dichiarazione
Per poter beneficiare della detrazione sulla mensa è necessario conservare la documentazione corretta:
- Ricevute, quietanze o bonifici intestati al soggetto che ha erogato il servizio con la causale che indichi “servizio mensa” (o equivalente), la scuola frequentata e il nome e cognome dell’alunno.
- Se il pagamento è avvenuto in contanti o tramite buoni mensa cartacei/elettronici: ottenere un’attestazione rilasciata dalla scuola o dal soggetto che ha ricevuto il pagamento che certifichi l’ammontare sostenuto nell’anno e i dati dell’alunno. Se il pagamento è fatto a soggetti terzi, potrebbe essere necessaria la delibera dell’organo scolastico o l’attestazione della scuola stessa.
- Conserva l’evidenza di eventuali rimborsi o contributi ricevuti (tra cui il bonus asilo nido): la detrazione spetta solo sulla parte di spesa effettivamente rimasta a carico del contribuente e, quando l’INPS ha erogato il bonus, la prassi indica che la detrazione non è cumulabile per quelle mensilità.
Come gestire la tua Partita IVA in tranquillità
Se hai una Partita IVA, ecco alcuni passaggi pratici per evitare sorprese:
- Controlla se l’INPS ti ha erogato il bonus asilo nido per l’anno: se sì, le spese relative a quelle mensilità non saranno disponibili in dichiarazione precompilata.
- Se sei in regime forfettario valuta la reale utilità fiscale di inserire spese personali nella dichiarazione: in assenza di altri redditi tassati a IRPEF la detrazione non riduce l’imposta sostitutiva; valuta con un consulente la convenienza complessiva del regime.
- Raccogli e ordina le ricevute con la causale corretta e le attestazioni richieste dalla scuola o dall’erogatore del servizio.
- Se gestisci un’azienda e offri mensa o buoni pasto ai dipendenti, confrontati con il tuo consulente su deducibilità, IVA e trattamento dei fringe benefit, poiché la disciplina è complessa e in evoluzione.
