Fattura elettronica: chi è obbligato ad emetterla e come?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Dal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutte le Partite IVA. Unica deroga stabile: prestazioni sanitarie verso persone fisiche inviate al Sistema Tessera Sanitaria.

  • L’obbligo di e-fattura vale per B2B, B2C e PA via SdI, ai sensi del D.Lgs. 127/2015 e del D.L. 36/2022 convertito in L. 79/2022.
  • Tempistiche: 12 giorni per fatture immediate; entro il 15 del mese dopo per fatture differite e documenti TD17-19. Sanzioni: D.Lgs. 471/1997.
  • Forfettari: niente IVA. Inserisci la dicitura di legge e il codice Natura corretto. Deroga sanità-STSe confermata dai decreti MEF.

Obbligo di fatturazione elettronica: quadro 2026 e fonti

Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica è la regola tra privati in Italia. La base è il D.Lgs. 127/2015. Il Sistema di Interscambio (SdI) gestisce l’invio e la ricezione.

Il D.L. 36/2022, convertito in L. 79/2022, ha esteso l’obbligo ai contribuenti in regime forfettario. Prima dal 1° luglio 2022, oltre 25.000 euro di ricavi. Poi per tutti dal 1° gennaio 2024.

Resta l’obbligo verso la Pubblica Amministrazione, introdotto dal D.M. 55/2013. Le norme su termini e contenuto della fattura sono nel DPR 633/1972, art. 21, aggiornato dal D.L. 119/2018 convertito in L. 136/2018.

Le sanzioni per errori o ritardi sono nel D.Lgs. 471/1997. Il ravvedimento operoso è nel D.Lgs. 472/1997, art. 13. Le regole di conservazione contabile sono nell’art. 2220 del Codice civile e nei decreti MEF sulla conservazione digitale.

Per verificare i testi ufficiali usa i portali istituzionali: Normattiva, Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Chi deve emettere e chi è escluso

Obbligo generalizzato

Se hai una Partita IVA, emetti sempre fattura elettronica quando fatturi a imprese o professionisti (B2B). Vale anche quando vendi a consumatori finali (B2C), salvo le eccezioni sanitarie.

Verso la Pubblica Amministrazione (B2G) l’e-fattura è obbligatoria dal 2014. Devi usare il formato FatturaPA e indicare l’ufficio destinatario.

Eccezioni sanitarie

Se sei medico, psicologo o altro operatore sanitario e invii i dati al Sistema Tessera Sanitaria, non puoi usare l’e-fattura via SdI per prestazioni rese a persone fisiche. Questa deroga tutela la privacy.

La base è nel D.L. 119/2018 (disciplina STS) e nei successivi decreti MEF che prorogano il divieto. Per pazienti con Partita IVA che ricevono la prestazione in ambito B2B, puoi emettere e-fattura.

Regimi fiscali: forfettario e altri

Se aderisci al regime forfettario, l’obbligo di e-fattura vale dal 2024 senza soglie. Non applichi IVA e non espliciti la ritenuta d’acconto.

La disciplina del forfettario è nella L. 190/2014, art. 1, commi 54-89. La dicitura in fattura richiama il comma 58 per spiegare l’assenza di IVA.

Come emettere e inviare una fattura elettronica

Abilitazione e canali

Accedi all’area Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. Abilita i servizi, scegli il tuo canale e configura l’indirizzo telematico di ricezione.

Poi puoi: usare il portale gratuito dell’Agenzia, oppure un software gestionale. Il portale va bene per poche fatture. Il software aiuta se emetti molte fatture o vuoi automazioni.

Dati indispensabili

Inserisci i tuoi dati fiscali e quelli del cliente. Aggiungi data, numero progressivo, descrizione chiara della prestazione o del bene, imponibile, eventuale bollo e totale.

Usa il formato XML “FatturaPA”. Per la consegna indica un Codice Destinatario a 7 caratteri oppure una PEC. Se fatturi a un privato senza codice, usa “0000000” e fornisci una copia di cortesia.

Specifiche per il regime forfettario

Non addebiti l’IVA. Nel file imposta il campo Natura dell’operazione, di solito “N2.2 – operazioni non soggette”. Inserisci la dicitura:

“Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014”.

Se l’importo non soggetto supera 77,47 euro, applichi il bollo virtuale da 2 euro. Il versamento è trimestrale, secondo il D.M. 17 giugno 2014 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Tempistiche: 12 giorni, differita e casi particolari

Fattura immediata: 12 giorni

Per prestazioni istantanee o vendite senza DDT emetti la fattura con data dell’operazione. Devi trasmetterla allo SdI entro 12 giorni di calendario.

Esempio: prestazione il 30/06/2026. Emissione con data 30/06/2026. Invio allo SdI entro il 12/07/2026. Contano anche i festivi.

Fattura differita: entro il 15 del mese successivo

Se consegni beni con DDT, puoi fatturare tutte le consegne del mese con una sola fattura. La emetti e invii entro il 15 del mese successivo.

La base è l’art. 21, comma 4, DPR 633/1972. Conserva i DDT. Cita i numeri dei DDT in fattura.

Acconti e saldo

Se incassi un acconto, emetti fattura per l’acconto. Poi emetti la fattura di saldo. Rispetta lo stesso schema di termini.

Operazioni estere: documenti TD

Per acquisti da estero invii allo SdI i documenti di integrazione o autofattura. Usi i tipi documento TD17, TD18 e TD19.

Trasmetti entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura o di effettuazione dell’operazione. La base è l’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015.

Regola decisionale rapida

Se la prestazione è verso impresa o professionista in Italia, emetti e invii e-fattura via SdI. Termini: 12 giorni (immediata) o 15 del mese dopo (differita).

Se vendi a un consumatore finale, emetti e-fattura. Fai eccezione solo se rientri nei soggetti STS per prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

Se l’acquisto o la vendita è con l’estero, invia i documenti TD corretti entro il 15 del mese successivo. Verifica se serve integrazione o autofattura.

Se sei in forfettario, non addebitare IVA. Inserisci il codice Natura e la dicitura di legge. Applica il bollo quando serve.

Se la fattura viene scartata, correggi e ritrasmetti entro 5 giorni dalla notifica di scarto. Così riduci il rischio sanzioni.

Errori, scarti e sanzioni: come gestirli

Notifica di scarto

Se lo SdI scarta la fattura, la fattura è come non emessa. Verifica l’errore. Correggi dati anagrafici, codici Natura, numerazione o XML.

Ritrasmetti entro 5 giorni dalla notifica di scarto. Segui le indicazioni del Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757 e successive modifiche.

Sanzioni per ritardo di emissione/trasmissione

Se il ritardo incide sull’IVA, sanzione dal 90% al 180% dell’imposta, minimo 500 euro (art. 6, D.Lgs. 471/1997). Vale per ordinari e semplificati.

Se non incide sull’IVA, come di norma per i forfettari, sanzione da 250 a 2.000 euro. L’entità dipende dalla gravità e dalla recidiva.

Ravvedimento operoso

Puoi ridurre le sanzioni col ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). Più ti ravvedi presto, più sconto ottieni.

Conserva le ricevute SdI e le prove dei pagamenti. Servono per dimostrare la tua buona fede in caso di controllo.

Conservazione digitale e controlli

Conservazione per 10 anni

Devi conservare le fatture per 10 anni. Lo dice l’art. 2220 del Codice civile. La conservazione digitale deve garantire integrità e leggibilità nel tempo.

L’Agenzia delle Entrate offre un servizio gratuito di conservazione delle e-fatture transitate dallo SdI. In alternativa, usa un conservatore accreditato che rispetti le regole tecniche.

Prove e tracciabilità

Archivia ricevute di consegna, notifiche di scarto e accettazione. Tieni ordinata la numerazione. Allinea fatture, corrispettivi, DDT e incassi.

Controlla periodicamente il Cassetto fiscale. Verifica che le fatture inviate risultino acquisite e collegate al cliente corretto.

Operazioni estere e adempimenti con SdI

Tipi documento e scadenze

Per servizi ricevuti da fornitori UE o extra-UE usa TD17. Per acquisti di beni intracomunitari usa TD18. Per altre integrazioni usa TD19.

Invia entro il 15 del mese successivo. Il mancato invio comporta sanzione di 2 euro per documento, fino a 400 euro al mese (art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997).

Note pratiche

Controlla sempre la corretta natura IVA e il regime dell’operazione. Per il forfettario, i documenti TD spesso hanno funzione comunicativa, non liquidativa dell’IVA.

In caso di dubbi, consulta le guide dell’Agenzia delle Entrate e le istruzioni aggiornate delle specifiche tecniche.

Scenario Obbligo e formato Destinatario/Codice Termine emissione/trasmissione Riferimenti normativi
B2B/B2C interno (soggetto IVA ordinario o forfettario) E-fattura XML via SdI Codice Destinatario o PEC; per B2C “0000000” Immediata: entro 12 giorni; Differita: entro il 15 del mese successivo D.Lgs. 127/2015; DPR 633/1972 art. 21; D.L. 119/2018 conv. L. 136/2018
Regime forfettario (tutte le operazioni interne) E-fattura senza IVA; Natura N2.2; dicitura L. 190/2014 Come sopra Come sopra; bollo virtuale se dovuto L. 190/2014 art. 1 c. 54-89; D.M. 17/06/2014
Pubblica Amministrazione (B2G) FatturaPA con campi PA (CIG/CUP se previsti) Codice Ufficio PA Secondo regola generale: 12 giorni o 15 se differita D.M. 55/2013; DPR 633/1972 art. 21
Prestazioni sanitarie a persone fisiche (STS) Niente e-fattura via SdI; documento analogico o digitale non via SdI; invio dati a STS Cliente privato; flusso STS Secondo prassi STS e termini fiscali ordinari D.L. 119/2018 (STS) e decreti MEF di proroga; provvedimenti Garante Privacy
Acquisti di servizi da estero Documento TD17 via SdI SdI Entro il 15 del mese successivo D.Lgs. 127/2015 art. 1 c. 3-bis; D.Lgs. 471/1997 art. 11 c. 2-quater
Fattura differita su DDT E-fattura riepilogativa con riferimenti DDT Codice destinatario/PEC Entro il 15 del mese successivo alle consegne DPR 633/1972 art. 21 c. 4

FAQ

Chi è effettivamente esonerato dall’e-fattura nel 2026?

L’obbligo è universale per chi ha Partita IVA. L’unica deroga strutturale riguarda i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Questi non emettono e-fattura via SdI per prestazioni rese a persone fisiche, per motivi di privacy. La deroga discende dal D.L. 119/2018 e dai decreti MEF attuativi, confermati di anno in anno. Resta invece l’obbligo di e-fattura per prestazioni sanitarie rese in ambito B2B, ad esempio verso aziende, assicurazioni o altre strutture. Anche chi applica il regime forfettario o il vecchio regime di vantaggio, se ancora in corso, è tenuto all’e-fattura per tutte le operazioni per cui non interviene la deroga STS.

Quali diciture e codici usare in regime forfettario? Serve il bollo?

Nel forfettario non addebiti l’IVA per legge. Inserisci in fattura la dicitura: “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014”. Nel tracciato XML imposta la Natura “N2.2 – altre operazioni non soggette”. Non indichi aliquote o imposta. Non applichi ritenuta d’acconto. Se l’importo non soggetto supera 77,47 euro, applichi il bollo virtuale da 2 euro. Il bollo si versa trimestralmente, secondo il D.M. 17 giugno 2014 e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Puoi addebitare il bollo al cliente con una riga dedicata. Ricorda di controllare il riepilogo dei bolli dovuti nel portale dell’Agenzia.

Se invio la fattura oltre 12 giorni o lo SdI la scarta, cosa rischio?

Il termine di 12 giorni vale per la fattura immediata. Se invii oltre termine, valuti l’impatto sull’IVA. Se l’operazione incide sull’IVA, la sanzione è dal 90% al 180% dell’imposta con minimo 500 euro (art. 6, D.Lgs. 471/1997). Se non incide, ad esempio in forfettario, la sanzione è tra 250 e 2.000 euro. Se lo SdI scarta la fattura, la fattura è come non emessa. Correggi e ritrasmetti entro 5 giorni dalla notifica di scarto per ridurre i rischi. Puoi usare il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997) per abbattere le sanzioni. Agisci subito e conserva le ricevute di reinvio.

Come si emette una fattura verso la Pubblica Amministrazione?

Usa il tracciato FatturaPA con i campi obbligatori per gli enti pubblici. Inserisci il Codice Ufficio destinatario. Indica CIG e CUP quando richiesti dal contratto o dalla normativa sugli appalti. Potrebbe applicarsi lo “split payment” per i soggetti IVA ordinari, secondo il D.L. 50/2017 e provvedimenti correlati. In split payment, la PA trattiene l’IVA. Se sei in forfettario, non addebiti l’IVA, quindi lo split non si applica. Rispetta sempre le tempistiche generali: 12 giorni per l’immediata, 15 del mese successivo per la differita. Verifica i capitolati dell’ente, spesso indicano formati, riferimenti d’ordine e campi obbligatori aggiuntivi.

Come fatturo a un privato che non ha Codice Destinatario o PEC? La copia di cortesia basta?

Se il cliente è un consumatore finale senza canale di ricezione, imposta “0000000” nel campo Codice Destinatario. Invia la fattura allo SdI. Metti a disposizione una copia di cortesia PDF al cliente, ma vale solo la fattura transitata dallo SdI. Il cliente potrà consultarla nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate. La copia di cortesia non sostituisce l’e-fattura. Se il cliente preferisce riceverla via PEC, usa la sua PEC al posto del codice. Conserva sempre la ricevuta SdI: quella è la prova di emissione e consegna.

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