Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Sì: con Partita IVA puoi accedere al regime forfettario (15% o 5%), a riduzioni contributive INPS per artigiani/commercianti, e ad agevolazioni previdenziali specifiche delle casse professionali, se rispetti requisiti e scadenze.
- Regime forfettario: soglia ricavi/compensi 85.000 euro; uscita immediata se superi 100.000 nell’anno; cause di esclusione specifiche in legge.
- Imposta sostitutiva: 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni con requisiti di start-up previsti dalla Legge 190/2014.
- Contributi: riduzione 35% per artigiani/commercianti su richiesta all’INPS; nessuna riduzione automatica per Gestione separata; regole particolari con lavoro dipendente.
Cos’è il regime forfettario nel 2026
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP con un’imposta unica. L’aliquota è 15%. Scende al 5% per i primi 5 anni se rispetti condizioni precise.
Si chiama “forfettario” perché non deduci i costi reali. Usi un coefficiente di redditività fissato per codice ATECO. Applichi il “principio di cassa”, cioè paghi le tasse su quanto incassi nell’anno.
Non addebiti l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. Indichi la dicitura di non applicazione IVA prevista dalla legge sulle fatture elettroniche.
Le basi normative principali sono la Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, e le successive modifiche introdotte da Legge 145/2018 e Legge 197/2022. Puoi verificare i testi su Normattiva e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Requisiti, limiti e cause di esclusione
Soglia di accesso e uscita
Puoi entrare o restare nel forfettario se i ricavi/compensi dell’anno precedente non superano 85.000 euro. Se nell’anno in corso superi 100.000 euro esci subito dal regime. Da quel momento applichi l’IVA ordinaria.
Se stai tra 85.000 e 100.000 euro nell’anno in corso resti forfettario fino a fine anno. Poi passerai al regime ordinario dall’anno successivo. Queste regole derivano dalla Legge 197/2022.
Residenza e territorialità
Puoi aderire se sei residente in Italia. Se sei non residente puoi aderire solo se risiedi in un Paese UE o SEE e produci in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. La fonte è l’art. 1, comma 57, Legge 190/2014.
Regimi IVA speciali incompatibili
Non puoi usare il forfettario se applichi regimi IVA speciali. Esempi: agenzie di viaggio, agricoltura, tabaccherie, editoria. La ratio è evitare sovrapposizioni di semplificazioni. La fonte è l’art. 1, comma 57, Legge 190/2014.
Partecipazioni societarie
Non puoi aderire se hai quote in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari. Inoltre non puoi controllare una SRL che svolge attività riconducibile alla tua. Questa è la causa di esclusione più fraintesa.
Avere una piccola quota in una SRL senza controllo non ti esclude. L’esclusione scatta con il controllo e la riconducibilità dell’attività. La norma è l’art. 1, comma 57, lett. d), Legge 190/2014.
Redditi di lavoro dipendente elevati
Se nell’anno precedente hai redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre 30.000 euro, in genere sei escluso. Fa eccezione la cessazione del rapporto. Questa regola deriva dall’art. 1, comma 57, Legge 190/2014, come modificato dalla Legge 145/2018.
Controlla sempre le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate aggiornate all’anno d’imposta. Il Ministero dell’Economia e il portale Normattiva riportano le versioni vigenti delle disposizioni.
Aliquote 15% e 5%: come si applicano davvero
Imposta sostitutiva 15%
Calcoli il reddito imponibile così: ricavi/compensi incassati per il coefficiente di redditività. Poi sottrai i contributi previdenziali obbligatori pagati. Sull’imponibile paghi il 15% come imposta sostitutiva.
Il coefficiente varia per settore ATECO. Ad esempio, servizi professionali hanno spesso coefficienti più alti dei commercianti. Le tabelle ufficiali sono negli allegati alla Legge 190/2014 e nei provvedimenti dell’Agenzia.
Aliquota start-up 5% per 5 anni
Paghi il 5% per i primi 5 anni se:
1) non hai esercitato attività autonoma nei 3 anni precedenti;
2) l’attività non è mera prosecuzione di lavoro precedente (dipendente o autonomo) verso lo stesso datore o committente, salvo il tirocinio;
3) se rilevi un’attività altrui, i ricavi del cedente nell’anno precedente non superano 85.000 euro.
Queste condizioni sono nell’art. 1, comma 65, Legge 190/2014. Se perdi i requisiti, dal periodo successivo torni al 15% o esci dal regime, a seconda del motivo.
Adempimenti operativi: fatture, IVA, ritenute, dichiarazioni
Fatturazione elettronica e IVA
Dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari. Emissione e conservazione seguono le regole del Sistema di Interscambio. In fattura indichi che applichi il regime forfettario e la relativa norma.
Non addebiti IVA. Non applichi ritenuta d’acconto sulle fatture. Il committente non trattiene nulla, ma tu indichi la dicitura di esonero da ritenuta prevista dall’art. 1, comma 67, Legge 190/2014 e dai provvedimenti dell’Agenzia. Se concedi un ribasso al cliente, vedi come funziona lo sconto in fattura.
Dichiarazioni e versamenti
Versi l’imposta sostitutiva con acconti e saldo come per IRPEF, seguendo scadenze F24. Compili il quadro LM nel Modello Redditi PF. Conservi i documenti per i controlli.
Per l’INPS, versi contributi secondo la tua gestione. Le aliquote annue e le scadenze sono comunicate con circolari INPS e decreti del Ministero del Lavoro.
Contributi: artigiani/commercianti, Gestione separata e casse private
Artigiani e commercianti (IVS INPS)
Se sei iscritto alle gestioni artigiani o commercianti, paghi contributi fissi su un minimale. Se superi il minimale, paghi una quota percentuale sul reddito eccedente. Un esempio concreto è quello delle tasse e dei contributi INPS di un’estetista ciglista.
Puoi chiedere la riduzione del 35% sui contributi dovuti nel forfettario. La base è l’art. 1, comma 77, Legge 190/2014 e le circolari INPS (ad esempio n. 29/2015 e successive). Richiedi l’agevolazione sul portale INPS.
Con la riduzione, versi meno e accumuli un accredito pensionistico proporzionalmente inferiore. In pratica, una parte di mesi o di montante non si accredita. Valuta l’impatto previdenziale prima di aderire.
Lavoro dipendente e iscrizione IVS
Se hai un lavoro dipendente full time e un’attività artigiana o commerciale, l’iscrizione IVS dipende dalla prevalenza e dall’abitualità dell’attività autonoma. La base normativa è l’art. 1, comma 208, Legge 662/1996 e la giurisprudenza della Cassazione.
Se l’attività autonoma è marginale rispetto al lavoro dipendente, puoi chiedere di non iscriverti all’IVS. L’INPS valuta caso per caso. Non è un esonero automatico. Conserva prove di orari, fatturati, organizzazione e mansioni.
Professionisti senza albo (Gestione separata INPS)
I professionisti senza cassa versano alla Gestione separata INPS. Non esistono riduzioni forfettarie come il 35%. L’aliquota cambia ogni anno con decreto del Ministero del Lavoro e circolari INPS.
I contributi si calcolano sul reddito da forfettario dopo il coefficiente e prima dell’imposta. Questi contributi sono deducibili dal reddito imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva.
Professionisti con cassa privata
Se sei iscritto a una cassa professionale (come ingegneri, avvocati, medici), segui il regolamento della tua cassa. Molte casse prevedono agevolazioni di inizio attività o riduzioni temporanee. Per i medici, ad esempio, ci sono le convenzioni con ENPAM.
Le condizioni variano per cassa. Verifica sul sito istituzionale della tua cassa o contatta l’ente. Le casse pubblicano regolamenti aggiornati e delibere con aliquote e scadenze.
Regola decisionale rapida
Se… allora… perché
Se i tuoi ricavi/compensi stimati stanno sotto 85.000 euro e non ricadi in cause di esclusione, allora scegli il forfettario. Perché semplifica e abbatte l’aliquota effettiva.
Se inizi da zero, non hai svolto attività simile prima e non prosegui rapporti col vecchio datore, allora chiedi il 5% per 5 anni. Perché massimizzi il risparmio iniziale. Se apri in Lombardia, valuta anche il Bando Nuova Impresa 2026 della Regione Lombardia.
Se sei artigiano/commerciante con redditi bassi e previdenza non prioritaria, allora valuta la riduzione INPS 35%. Perché alleggerisce il cash flow, accettando un minore accredito pensione.
Se lavori come dipendente full time e l’attività autonoma è marginale, allora verifica con INPS la non iscrizione IVS. Perché eviti una doppia contribuzione inutile.
Se operi da professionista senza cassa, allora pianifica i contributi di Gestione separata sugli incassi. Perché l’aliquota non ha riduzioni e impatta sul netto.
Procedura e tempistiche
Apertura Partita IVA e opzione
Apri la Partita IVA con il modello AA9/12. Indichi il regime forfettario in sede di apertura. Se dimentichi, puoi comunque applicarlo se rispetti i requisiti e lo indichi in dichiarazione.
Scegli con cura il codice ATECO. Incide sul coefficiente di redditività e, quindi, sul reddito imponibile. Conserva la ricevuta dell’assegnazione della Partita IVA.
Richiesta riduzione INPS 35%
Se sei artigiano/commerciante, invia domanda telematica di riduzione sul cassetto previdenziale INPS. Vale dall’anno di presentazione. Presenta la domanda presto, così eviti rate iniziali senza sconto.
Se revochi l’agevolazione, torni ai contributi pieni dall’anno successivo. L’INPS pubblica ogni anno una circolare con importi, minimali e massimali.
Controlli e documentazione
Conserva fatture elettroniche, F24, ricevute INPS, visure e ogni documento sulla tua posizione. In caso di controllo, la tracciabilità è tutto. Segui sempre le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
Fonti normative e prassi
Riferimenti principali: Legge 190/2014; Legge 145/2018; Legge 197/2022; provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate su regime forfettario; circolari INPS su contribuzione artigiani/commercianti e Gestione separata; decreti annuali del Ministero del Lavoro su aliquote e minimali; portale Normattiva per i testi vigenti.
| Scenario | Requisiti di accesso | Cosa ottieni | Tempistiche/Adempimenti |
|---|---|---|---|
| Nuova attività con 5% start-up | Nessuna attività autonoma negli ultimi 3 anni; non prosecuzione del lavoro precedente verso lo stesso datore/committente; eventuale subentro con ricavi cedente ≤ 85.000 | Imposta sostitutiva al 5% per 5 periodi d’imposta | Indica il 5% all’avvio; verifica annuale requisiti in dichiarazione redditi |
| Forfettario standard 15% | Ricavi/compensi anno precedente ≤ 85.000; nessun regime IVA speciale; nessuna partecipazione esclusa; redditi da dipendente ≤ 30.000 (salvo cessazione) | Semplificazioni IVA e contabili; imposta sostitutiva 15% | Quadro LM nel Modello Redditi; F24 acconti/saldo; fattura elettronica |
| Riduzione contributi 35% (IVS) | Iscrizione INPS artigiani/commercianti e regime forfettario | Taglio del 35% sui contributi dovuti; accredito pensione proporzionalmente ridotto | Domanda telematica su cassetto INPS; valida dall’anno di richiesta |
| Dipendente full time + attività artigiana/commerciale | Prevalenza e abitualità del lavoro dipendente rispetto all’attività autonoma | Possibile non iscrizione IVS e niente doppia contribuzione | Istruttoria INPS caso per caso; conserva prove operative e orarie |
| Professionista senza cassa (Gestione separata) | Attività professionale senza albo/cassa dedicata | Contributi su reddito imponibile forfettario; deducibilità contributi | Versamenti con F24; aliquote comunicate da INPS e Ministero del Lavoro |
| Professionista con cassa privata | Iscrizione all’Ordine/Albo e alla relativa Cassa | Eventuali riduzioni di inizio attività secondo regolamento di cassa | Iscrizione e denunce contributive secondo regolamenti della Cassa |
FAQ
1) Cosa succede se supero 85.000 euro di incassi nel forfettario?
La soglia di 85.000 euro si verifica sull’anno precedente per l’accesso o la permanenza. Se nell’anno corrente superi 85.000 ma resti sotto 100.000, mantieni il forfettario fino a fine anno. Dal primo gennaio successivo passerai al regime ordinario con IVA e contabilità semplificata o ordinaria, secondo i casi. Se invece nell’anno corrente superi 100.000 euro, l’uscita è immediata. Da quel momento devi addebitare l’IVA e applicare le regole ordinarie. La norma è nella Legge 197/2022 che ha introdotto l’uscita “istantanea”. Per gestire il passaggio, adegua subito le fatture, avvisa i clienti e ricalibra gli acconti. In dichiarazione indicherai il periodo in forfettario e quello in ordinario secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
2) Come ottengo e mantengo il 5% per i primi 5 anni?
Devi rispettare tre condizioni: nuova attività (nessuna Partita IVA attiva nei 3 anni precedenti), non mera prosecuzione del lavoro precedente verso lo stesso datore/committente, e in caso di subentro l’attività ceduta non deve aver superato 85.000 euro l’anno precedente. Indichi l’aliquota agevolata all’avvio. La durata è di 5 periodi d’imposta effettivi. Se interrompi l’attività e la riapri entro 3 anni, non riparti da zero con il 5%. Se violi i requisiti, dal periodo successivo torni al 15% o, se la violazione comporta causa di esclusione dal forfettario, passi al regime ordinario. Conserva documenti che dimostrino l’assenza di prosecuzione, come nuove mansioni, nuovi clienti e diverse modalità operative. Le regole sono nell’art. 1, comma 65, Legge 190/2014 e nei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
3) Posso avere collaboratori o dipendenti nel forfettario? Esiste un tetto di 20.000 euro?
Puoi assumere dipendenti o usare collaboratori anche nel forfettario. Il tetto di spese per lavoro dipendente o per collaboratori non è più un requisito del regime nella disciplina attuale. Il vecchio limite di 20.000 euro apparteneva a versioni antecedenti e non si applica oggi. Ci sono però altri obblighi: se usi co.co.co., potresti essere tenuto anche alla contribuzione alla Gestione separata come committente; se assumi, devi gestire buste paga, CU e versamenti (INPS e INAIL) come qualsiasi datore. Nel forfettario non subisci ritenute d’acconto sulle tue fatture, ma come sostituto d’imposta potresti dover operare ritenute sui compensi che paghi (ad esempio a professionisti in ordinario). Pianifica questi aspetti con il consulente del lavoro. Le regole generali su sostituti d’imposta sono nel TUIR e nel DPR 600/1973.
4) Come funzionano costi, IVA e contributi nel calcolo delle tasse?
Nel forfettario non deduci i costi reali, salvo i contributi previdenziali obbligatori. Usi il coefficiente di redditività sul totale incassato secondo il principio di cassa. Esempio semplice: incassi 40.000 euro, coefficiente 78% (ipotesi), reddito lordo 31.200. Se paghi 4.000 di contributi, l’imponibile scende a 27.200 e applichi l’imposta (15% o 5%). L’IVA non entra in gioco: non la addebiti e non la detrai. Per investimenti importanti, valuta se il risparmio IVA in ordinario supererebbe il vantaggio del forfettario. Le tabelle dei coefficienti sono negli allegati alla Legge 190/2014 e nei documenti dell’Agenzia delle Entrate. Le aliquote contributive le trovi nelle circolari INPS e nei decreti annuali del Ministero del Lavoro.
5) Ho un lavoro dipendente full time: devo comunque pagare contributi da Partita IVA?
Dipende dal tipo di attività e gestione. Se svolgi un’attività professionale senza cassa, versi sempre alla Gestione separata INPS, anche se sei dipendente. Se l’attività è artigiana o commerciale, l’iscrizione alla gestione IVS dipende dalla prevalenza e dall’abitualità dell’attività autonoma rispetto al lavoro dipendente. Se l’autonomia è marginale, puoi chiedere la non iscrizione IVS. L’INPS decide caso per caso, sulla base di prove come orari, fatturati e organizzazione. Non c’è un esonero automatico. Se la tua categoria ha una cassa professionale, segui le regole della cassa. Alcune casse prevedono misure ridotte per chi ha un rapporto di lavoro dipendente. Le basi sono l’art. 1, comma 208, Legge 662/1996, le circolari INPS e la giurisprudenza della Cassazione. Documenta tutto e chiedi un parere prima di aprire per evitare contributi arretrati e sanzioni.
