Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
In regime forfettario devi indicare in fattura la dicitura sull’assenza IVA ex Legge 190/2014, inserire tutti i dati obbligatori, applicare bollo se ≥ 77,47 euro e usare la fattura elettronica via SdI.
- Dicitura obbligatoria: operazione senza IVA ai sensi art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014 e successive modifiche.
- Bollo da 2 euro se il totale è pari o superiore a 77,47 euro; pagamento in modo virtuale con F24.
- Obbligo generalizzato di fattura elettronica via SdI; Natura IVA N2.2 per operazioni senza imposta.
Che cosa scrivere in fattura: la dicitura obbligatoria per il regime forfettario
Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato per persone fisiche con ricavi o compensi fino a 85.000 euro. Applica un’imposta sostitutiva al posto di IRPEF e addizionali. Non addebita l’IVA in fattura.
La dicitura obbligatoria serve a spiegare perché non applichi l’IVA. È una nota normativa. Aiuta il cliente e l’Agenzia delle Entrate a capire il titolo giuridico dell’esenzione.
Inserisci sempre, nelle note della fattura, la seguente formula:
“Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018”.
La base normativa è nella Legge 190/2014 (art. 1, commi 54-89), come integrata da Legge 208/2015, Legge 145/2018 e Legge 197/2022. Puoi verificare i testi su Normattiva. Per gli aspetti IVA, si fa sempre riferimento al DPR 633/1972.
Gli elementi obbligatori della fattura forfettaria
Questi dati non possono mancare
- Numero e data del documento. La numerazione deve essere progressiva e coerente per anno.
- I tuoi dati: nome e cognome, domicilio fiscale, partita IVA e codice fiscale.
- I dati del cliente: denominazione o nome, indirizzo, partita IVA o codice fiscale.
- Descrizione chiara del bene o servizio. Indica quantità, periodo e condizioni.
- Il corrispettivo (prezzo) e il totale della fattura.
- La dicitura di non applicazione dell’IVA per regime forfettario.
- Eventuale rivalsa INPS, se prevista dal tuo albo o cassa, specificata a parte.
- Marca da bollo da 2 euro, se il totale è pari o superiore a 77,47 euro.
Marca da bollo: quando, come e scadenze
La marca da bollo si applica quando la fattura è senza IVA e l’importo totale è almeno 77,47 euro. L’obbligo deriva dalla tariffa allegata al DPR 642/1972.
Nelle fatture elettroniche, il bollo è “virtuale”. Indichi in XML l’assolvimento del bollo. Poi paghi con F24 con i codici tributo dedicati.
Le scadenze del pagamento sono trimestrali: entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre (Q1: 31 maggio; Q2: 30 settembre; Q3: 30 novembre; Q4: fine febbraio dell’anno successivo). L’Agenzia delle Entrate pubblica i dettagli operativi.
Fattura elettronica: obbligo e compilazione corretta per i forfettari
Obbligo generalizzato dal 2024
Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio (SdI) è esteso a tutti i contribuenti in regime forfettario. La base normativa è il D.L. 36/2022, art. 18, e la Legge 197/2022.
Eccezione sanitaria: chi effettua prestazioni sanitarie verso persone fisiche continua a non emettere e-fattura per queste operazioni, per motivi di privacy. Resta l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria secondo le regole vigenti. Per operazioni non sanitarie, l’obbligo di e-fattura si applica comunque.
Com’è composta l’e-fattura del forfettario
- Tipo documento: TD01 per la fattura ordinaria.
- Natura IVA: N2.2 (operazioni non soggette ad IVA – altri casi). Evita codici impropri.
- Dicitura normativa: inseriscila nel campo “Causale” o “Altri dati gestionali”.
- Bollo: imposta “SI” al campo relativo al bollo se totale ≥ 77,47 euro.
- Termine di emissione: entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (principio del DPR 633/1972), o alla data incasso se usi fattura immediata collegata al pagamento.
Per le fatture verso estero, usa i tipi documento TD17, TD18, TD19 per integrazioni/autofatture e la trasmissione via SdI dei dati transfrontalieri, che ha sostituito l’esterometro. La prassi applicabile è definita dai provvedimenti e dalle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.
Limite 85.000 euro, principio di cassa e fuoriuscita immediata oltre 100.000
Come si calcola il limite
Il limite annuo di accesso e permanenza nel forfettario è 85.000 euro. Si calcola con il principio di cassa: contano solo gli importi incassati nell’anno, non quelli semplicemente fatturati.
“Principio di cassa” vuol dire che registri il ricavo quando entra il denaro sul conto o in contanti. Un bonifico ricevuto il 2 gennaio vale per l’anno nuovo, anche se la fattura è di dicembre.
Se superi 85.000 euro ma resti sotto 100.000, esci dal forfettario dall’anno successivo. Lo prevede la Legge 190/2014 come modificata. Se superi 100.000 euro, scatta la fuoriuscita immediata.
Fuoriuscita immediata: cosa succede oltre 100.000
Se incassi oltre 100.000 euro durante l’anno, esci subito dal regime. Devi applicare l’IVA sulle operazioni effettuate dal giorno del superamento. La novità è stata introdotta dalla Legge 197/2022.
In pratica, fino al giorno X non addebiti IVA. Dal giorno X la addebiti e devi gestire tutti gli adempimenti del regime ordinario. È importante monitorare gli incassi mese per mese.
Imposta sostitutiva e contributi: il quadro essenziale
Aliquote dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva è il tributo che sostituisce IRPEF, addizionali e imposte regionali. È del 15% sul reddito forfettario. Può scendere al 5% per i primi cinque anni, se rispetti le condizioni di start-up.
“Reddito forfettario” è il totale incassi meno una percentuale di costi “a forfait” (coefficiente di redditività) stabilita per codice ATECO. Poi sottrai i contributi previdenziali pagati.
Contributi previdenziali
La gestione previdenziale dipende dalla tua attività. Professionisti senza albo versano alla Gestione separata INPS. Artigiani e commercianti versano alla Gestione IVS con contributi fissi e percentuali sul reddito.
Le aliquote e i minimali cambiano ogni anno con circolari INPS. Trovi i riferimenti sui siti istituzionali INPS e Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le regole fiscali generali sul reddito sono nel TUIR e nella Legge 190/2014.
Regola decisionale rapida
Se devi emettere una fattura oggi, segui questi passaggi logici
- Operazione in Italia e sei forfettario? Inserisci la dicitura normativa sul regime e usa Natura N2.2. Non addebitare IVA.
- Totale fattura ≥ 77,47 euro? Imposta il bollo in e-fattura e programma il pagamento F24 trimestrale.
- Cliente estero UE e servizi B2B generici? Verifica iscrizione VIES. Emessa fattura senza IVA, indica “inversione contabile” se serve. Trasmetti i dati via SdI (documenti transfrontalieri).
- Merci a cliente UE? In genere non applichi IVA. Gestisci l’operazione come cessione intracomunitaria semplificata per forfettari e cura gli adempimenti doganali/fiscali applicabili.
- Hai superato 85.000 euro a incassi? Valuta la fuoriuscita dal prossimo anno. Se superi 100.000 euro, applichi IVA dal giorno del superamento.
- Prestazione sanitaria a privato? Non emettere e-fattura per quell’operazione; rispetta le regole del Sistema Tessera Sanitaria.
Fonti normative e istituzionali di riferimento
Dove verificare le regole
Per le basi di legge consulta i testi su Normattiva: Legge 190/2014, Legge 208/2015, Legge 145/2018, Legge 197/2022, D.L. 36/2022, DPR 633/1972 (IVA), DPR 642/1972 (bollo), D.Lgs. 127/2015 (fatturazione elettronica). Per gli aspetti operativi e le specifiche tecniche, consulta le circolari e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Per previdenza e contributi, verifica INPS e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Errori comuni e sanzioni: come evitarli
Gli sbagli più frequenti
- Dimenticare la dicitura normativa e il codice Natura corretto: rischi contestazioni e sanzioni formali.
- Non impostare il bollo in XML: l’Agenzia rileva lo scostamento e può applicare sanzioni e interessi.
- Superare il limite per cassa per scarsa pianificazione: può scattare la fuoriuscita immediata.
- Non inviare al SdI entro i termini: sanzioni per tardiva emissione.
- Gestire male le operazioni estere: errori su TD17/18/19 e tempi di trasmissione.
| Scenario | Cosa indicare in fattura | Adempimenti aggiuntivi | Tempistiche/Scadenze |
|---|---|---|---|
| B2B in Italia (servizi) | Dicitura forfettario; Natura N2.2; nessuna IVA; bollo se ≥ 77,47 euro | Conservazione elettronica; controllo progressivo numerazione | Emiss. e invio SdI entro 12 giorni; bollo con F24 a scadenze trimestrali |
| B2C in Italia (privati) | Dicitura forfettario; Natura N2.2; bollo se ≥ 77,47 euro | Eventuale scontrino/RT se vendite al dettaglio; e-fattura se richiesta | Invio SdI entro 12 giorni o documento commerciale contestuale |
| Prestazioni sanitarie a privati | Fattura analogica senza e-fattura; dicitura forfettario | Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria secondo regole vigenti | Scadenze STS definite annualmente dai decreti attuativi |
| Servizi B2B verso UE | Dicitura forfettario; indicazioni su inversione contabile se applicabile | Iscrizione VIES; invio dati transfrontalieri via SdI (TD17/18/19 se richiesto) | Trasmissione entro termini SdI per estero; conservazione 10 anni |
| Cessioni verso extra-UE | Dicitura forfettario; nessuna IVA; riferimenti doganali | Adempimenti doganali; prova di uscita merce | Invio SdI per documenti transfrontalieri nei termini previsti |
| Superamento 100.000 euro incassi | Dal giorno di superamento: applica IVA secondo DPR 633/1972 | Passaggio al regime ordinario; liquidazioni IVA; registri | IVA da addebitare immediatamente sulle operazioni successive |
FAQ
Qual è la dicitura obbligatoria esatta per il regime forfettario? Posso usare formule diverse?
La dicitura consigliata e completa è: “Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018”. Questa formula richiama le basi normative principali del regime. Puoi usare una versione equivalente, purché indichi chiaramente l’assenza di applicazione dell’IVA e il riferimento alla Legge 190/2014 e successive modifiche. Evita frasi generiche come “IVA non dovuta” senza citare il fondamento di legge. In e-fattura inserisci la causale nel campo dedicato e usa il codice Natura N2.2 per qualificare l’operazione come non soggetta a IVA. Le fonti di riferimento sono consultabili su Normattiva e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Per il limite degli 85.000 euro devo considerare le fatture emesse o gli incassi effettivi? Come gestisco incassi a cavallo d’anno?
Conta il principio di cassa: consideri solo gli incassi ricevuti nell’anno. Se emetti a dicembre ma incassi a gennaio, il ricavo va nell’anno nuovo. Questo principio discende dalle regole del regime forfettario nella Legge 190/2014. Esempio: hai fatturato 90.000 euro nel 2026 ma incassato 82.000 entro il 31 dicembre. Resti sotto soglia per il 2026. Se nei primi giorni del 2027 incassi i 8.000 residui, questi contano per il 2027. Se a fine 2026, con un bonifico, superi 100.000 euro di incassi, scatta la fuoriuscita immediata: da quel giorno devi applicare l’IVA sulle operazioni successive. Se invece chiudi l’anno tra 85.001 e 100.000 euro, resti in forfettario fino al 31 dicembre e passi al regime ordinario dal 1° gennaio successivo.
Come funziona la marca da bollo in fattura elettronica? Devo addebitarla al cliente e come la pago?
Se il totale della fattura senza IVA è pari o superiore a 77,47 euro, devi applicare la marca da bollo da 2 euro. Nelle e-fatture indichi l’assolvimento del bollo nel tracciato XML. Puoi esporre in fattura una riga “Imposta di bollo” di 2 euro e chiederne il rimborso al cliente. Il pagamento dell’imposta di bollo avviene con modello F24. Le scadenze sono trimestrali: 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e fine febbraio dell’anno successivo. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento sono previste dal DPR 642/1972 e possono essere ridotte con ravvedimento operoso. L’Agenzia delle Entrate pubblica ogni anno le istruzioni operative e i codici tributo da usare in F24.
Fornisco servizi a clienti UE ed extra-UE: cosa cambia nella fattura e negli adempimenti?
Per servizi B2B generici a clienti UE, non applichi l’IVA in Italia. La regola di territorialità è quella generale del DPR 633/1972. Assicurati di essere iscritto al VIES se richiesto per la tua tipologia di operazioni. Nella fattura indichi la dicitura del regime forfettario. Puoi specificare “inversione contabile” se il cliente integra in reverse charge secondo le norme del suo Stato. Devi trasmettere i dati transfrontalieri via SdI, usando i codici documento previsti (ad esempio TD17/TD18/TD19 per integrazioni/autofatture, nei casi applicabili). Per cessioni verso extra-UE, non addebiti l’IVA italiana e curi la prova dell’uscita della merce secondo le regole doganali. Tutte le trasmissioni sostitutive dell’esterometro passano oggi dal SdI. Le basi normative sono nel DPR 633/1972, nel D.Lgs. 127/2015 e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Ho sbagliato codice Natura o ho dimenticato la dicitura: come rimediare? Ci sono sanzioni?
Se hai inviato una e-fattura con codice Natura errato o senza la dicitura, emetti una nota di variazione (se l’errore incide su imponibile/totale) oppure, se i valori sono corretti, invia un documento sostitutivo secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, emetti una nuova fattura corretta e storna la precedente con nota di credito, se necessario. Gli errori formali possono generare sanzioni amministrative, ma spesso sono sanabili con tempestiva regolarizzazione e ravvedimento operoso. Per gli invii tardivi allo SdI si applicano sanzioni per fatture emesse oltre i termini. Le regole discendono dal D.Lgs. 471/1997 e dalle prassi dell’Agenzia delle Entrate. Conserva le prove della correzione e indica sempre la dicitura normativa e la Natura N2.2 per evitare contestazioni future.
