Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se sei un professionista sanitario, non emetti fattura elettronica per le prestazioni rese ai pazienti: invii i dati al Sistema Tessera Sanitaria. Verso aziende, professionisti e PA la fattura elettronica è obbligatoria.
- Prestazioni a pazienti persone fisiche: niente SdI; trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria secondo le scadenze MEF.
- Prestazioni a partite IVA e Pubbliche Amministrazioni: fatturazione elettronica via SdI obbligatoria per tutti i regimi (ordinario, forfettario, minimi).
- Termini e sanzioni: 12 giorni per emettere e-fattura; conservazione 10 anni; sanzioni specifiche per tardivo invio a STS e SdI.
Che cos’è la fatturazione elettronica in ambito sanitario
La fatturazione elettronica è la creazione, invio e conservazione di fatture in formato XML FatturaPA. Il file transita dal Sistema di Interscambio (SdI) che effettua controlli formali e recapita al destinatario.
Nel settore sanitario esiste un sistema parallelo: il Sistema Tessera Sanitaria (STS). È la piattaforma del Ministero dell’Economia e delle Finanze che riceve i dati delle spese sanitarie per la dichiarazione precompilata e per finalità di monitoraggio.
Regola chiave: per le prestazioni rese a pazienti persone fisiche, i professionisti sanitari inviano i dati al STS e non emettono e-fattura via SdI. Per le prestazioni verso soggetti IVA o Pubbliche Amministrazioni, si emette sempre fattura elettronica via SdI.
La base normativa da conoscere
La fatturazione elettronica è stata introdotta dall’articolo 1, commi 909-916, della Legge 205/2017. L’esonero dall’e-fattura per i soggetti tenuti all’invio al STS deriva dall’articolo 10-bis del Decreto-Legge 119/2018 (convertito dalla Legge 136/2018) e dai successivi provvedimenti attuativi e proroghe annuali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Garante per la protezione dei dati personali.
Il perimetro di STS discende dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 175/2014 e dal Decreto del MEF 31 luglio 2015, con aggiornamenti periodici su contenuti e scadenze. L’obbligo di e-fattura per i contribuenti in regime forfettario è stato esteso dal Decreto-Legge 36/2022, articolo 18, con progressiva generalizzazione fino all’inclusione di tutti i forfettari e dei “minimi”. Il quadro sanzionatorio principale è nel Decreto Legislativo 471/1997 (omessa/errata fatturazione e IVA), nel Decreto Legislativo 472/1997 (ravvedimento operoso), e nell’articolo 3, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 175/2014 (sanzioni per invio STS).
Nel 2026 il divieto di e-fatturazione per le prestazioni sanitarie ai pazienti resta legato alle proroghe del MEF e ai provvedimenti del Garante Privacy. Prima di operare, verifica gli atti vigenti su Normattiva, sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Quando NON devi emettere fattura elettronica
Prestazioni sanitarie rese a pazienti persone fisiche
Se svolgi attività sanitaria verso privati (medici, odontoiatri, psicologi, fisioterapisti, infermieri, ostetriche, logopedisti, dietisti, veterinari e altre professioni sanitarie riconosciute), non emetti e-fattura via SdI per quelle prestazioni. Invece, trasmetti i dati al Sistema Tessera Sanitaria secondo le regole tecniche e le scadenze fissate dal MEF.
La ratio è la tutela della riservatezza sanitaria. Il Garante Privacy ha chiesto dal 2018 che le fatture sanitarie verso privati non transitino da SdI, per evitare la diffusione di dati sensibili.
Opposizione del paziente e gestione pratica
Il paziente può opporsi alla trasmissione dei propri dati al STS. L’opposizione non ti autorizza a emettere e-fattura via SdI. Continui a non usare SdI per quelle prestazioni, compili un documento analogico o elettronico non transitato da SdI e rispetti le istruzioni operative del MEF sul trattamento dei dati in caso di opposizione.
Conserva la prova dell’opposizione e della consegna del documento al paziente. Numerazione e contenuti devono restare coerenti con le regole fiscali ordinarie.
Fattura cartacea o ricevuta e imposta di bollo
Per i pazienti puoi emettere ricevuta o fattura “cartacea”/PDF non inviata a SdI. Le prestazioni sanitarie sono normalmente esenti IVA (articolo 10, n. 18, DPR 633/1972). Se emetti un documento esente superiore a 77,47 euro, si applica l’imposta di bollo da 2 euro, con le modalità previste dal MEF.
Quando DEVI emettere fattura elettronica
Prestazioni verso partite IVA e Pubbliche Amministrazioni
Se fatturi a imprese, professionisti, enti o Pubbliche Amministrazioni, devi emettere fattura elettronica via SdI. Vale per tutti i regimi fiscali, compreso il forfettario e il regime dei minimi.
La fattura deve riportare il codice destinatario o la PEC del cliente; per la PA serve l’ufficio univoco. Rispetta i termini: 12 giorni dalla data dell’operazione per le fatture immediate; entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differite con DDT o documenti equipollenti.
Se sei in regime forfettario, indichi la natura IVA “operazione esente” quando la prestazione è sanitaria esente e riporti la dicitura di legge sul regime (articolo 1, commi 54-89, Legge 190/2014). Nessuna rivalsa IVA e, di norma, niente ritenuta subita se hai consegnato la dichiarazione al sostituto.
Operazioni transfrontaliere
Per clienti esteri puoi emettere una fattura non transitata da SdI per la controparte, ma devi inviare a SdI il documento elettronico per la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro in formato XML) entro i termini stabiliti, di regola entro il giorno 15 del mese successivo all’operazione o ricezione.
Usa i tipi documento previsti (ad esempio TD17/TD18/TD19 per servizi e integrazioni). Anche qui, se la prestazione è esente ex articolo 10, indichi la natura corretta.
Regola decisionale rapida
Segui questi passaggi logici:
1) Il destinatario è un paziente persona fisica e la prestazione rientra tra quelle da inviare al STS? Allora non emettere e-fattura via SdI. Emetti documento non SdI e gestisci l’invio al STS secondo le scadenze; applica il bollo se dovuto.
2) Il destinatario è un soggetto con partita IVA o una Pubblica Amministrazione? Allora emetti sempre fattura elettronica via SdI, entro i termini. Per la PA usa l’ufficio univoco.
3) Il destinatario è estero? Emetti il documento per il cliente e invia il file XML tramite SdI per la comunicazione transfrontaliera entro i termini.
4) Svolgi attività mista (B2C sanitario e B2B)? Tieni due flussi separati: STS per i pazienti, SdI per i soggetti IVA/PA. Puoi mantenere un’unica numerazione progressiva, ma la gestione operativa spesso migliora con sezionali distinti.
Adempimenti collegati: scadenze, conservazione, sanzioni
Scadenze per la fattura elettronica via SdI
Fattura immediata: entro 12 giorni dalla data dell’operazione. Fattura differita: entro il giorno 15 del mese successivo, richiamando DDT o documenti idonei. Per le autofatture e integrazioni si applicano i termini speciali previsti.
Scadenze per il Sistema Tessera Sanitaria
Le scadenze STS sono stabilite dal MEF e comunicate annualmente. Negli ultimi anni l’invio è mensile, entro la fine del mese successivo all’operazione o all’emissione del documento. Verifica ogni anno il calendario pubblicato dal MEF e dall’Agenzia delle Entrate.
Conservazione digitale
Conserva le fatture elettroniche e i documenti fiscali per 10 anni (articolo 2220 codice civile), seguendo le Linee Guida AgID sulla conservazione dei documenti informatici. Puoi affidarti a un conservatore qualificato o al servizio del tuo software di fatturazione.
Sanzioni
Per omessa o tardiva fatturazione/trasmissione via SdI si applicano le sanzioni dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 471/1997, di regola dal 90% al 180% dell’IVA relativa (con casistiche ridotte in assenza di imposta). Per omissioni o ritardi nell’invio dei dati al STS si applica l’articolo 3, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 175/2014: sanzione per ciascuna comunicazione, con tetti annuali e riduzioni se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni. È possibile il ravvedimento operoso (Decreto Legislativo 472/1997).
Strumenti per emettere e gestire le fatture
Puoi usare i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate nell’area Fatture e Corrispettivi, l’app Fatturae, oppure piattaforme di terze parti. Scegli un software che gestisca: codici destinatario, PEC, bollo virtuale, sezionali, conservazione a norma, e i tracciati STS. Per la PA verifica il supporto all’ufficio univoco e alle specifiche FatturaPA.
Casi particolari nel settore sanitario
Studi associati e società tra professionisti: se erogano prestazioni sanitarie a pazienti, valgono le regole STS e il divieto di e-fattura per il B2C sanitario. Per prestazioni a imprese/PA, resta l’obbligo di e-fattura via SdI.
Medici convenzionati SSN: per i rapporti con ASL e altre PA si usa la fattura elettronica via SdI; verifica se si applicano ritenute, split payment o esenzioni IVA in base al tipo di rapporto e prestazione.
Veterinari: le spese veterinarie ai privati rientrano in STS, quindi niente e-fattura a SdI per i clienti persone fisiche. Se fatturi a imprese (ad esempio cliniche, enti), emetti e-fattura via SdI.
Attività miste (sanitarie e non): per i servizi non sanitari verso privati, valuta l’obbligo dei corrispettivi telematici o della fattura; verso soggetti IVA o PA resta obbligatoria l’e-fattura via SdI.
| Scenario | Obbligo di e-fattura via SdI | Documento/Canale | Tempistiche principali | Normativa di riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Prestazione sanitaria a paziente persona fisica | No (divieto per privacy) | Ricevuta/fattura non SdI + invio dati a STS | Invio STS secondo calendario MEF (di norma mensile) | DL 119/2018 art. 10-bis; D.Lgs. 175/2014 art. 3; provvedimenti MEF/Garante |
| Prestazione a impresa/professionista italiano | Sì | Fattura elettronica XML via SdI (B2B) | 12 giorni (immediata) o 15 del mese successivo (differita) | L. 205/2017 art. 1, c. 909-916; DL 36/2022 art. 18 |
| Prestazione a Pubblica Amministrazione | Sì | Fattura elettronica FatturaPA via SdI (B2G) | Termini FE; indicare ufficio univoco | L. 205/2017; regole tecniche FatturaPA |
| Prestazione a cliente estero | Comunicazione via SdI | Documento al cliente + file XML per operazioni transfrontaliere | Di regola entro il 15 del mese successivo | Provvedimenti AE su comunicazioni transfrontaliere post 2022 |
| Forfettario sanitario (B2C + B2B) | Solo B2B/B2G | STS per B2C; e-fattura via SdI per B2B/B2G | STS secondo MEF; SdI entro 12/15 giorni | DL 36/2022 art. 18; DL 119/2018 art. 10-bis |
FAQ
1) Sono un medico in regime forfettario: quando devo emettere fattura elettronica e che cosa scrivo in fattura?
Devi emettere fattura elettronica via SdI quando il destinatario è un soggetto con partita IVA o una Pubblica Amministrazione. Per i pazienti persone fisiche non usi SdI e invii i dati al Sistema Tessera Sanitaria. In e-fattura, se la prestazione è sanitaria esente, indichi la natura IVA “operazione esente” con riferimento all’articolo 10, n. 18, DPR 633/1972. In quanto forfettario non applichi l’IVA né la rivalsa; inserisci la dicitura sul regime agevolato (articolo 1, commi 54-89, Legge 190/2014). Se il committente è sostituto d’imposta, evita la ritenuta d’acconto consegnando la dichiarazione di appartenenza al regime forfettario. Ricorda i termini: 12 giorni per l’emissione dell’e-fattura immediata; entro il 15 del mese successivo per la differita.
2) Sono uno psicologo che tiene lezioni per un’università: devo fare e-fattura e come tratto l’IVA?
Sì, verso un’università (Pubblica Amministrazione o ente con partita IVA) devi emettere fattura elettronica via SdI, indicando il codice ufficio univoco o il codice destinatario fornito dall’ateneo. Il trattamento IVA dipende dalla natura dell’attività: la docenza può essere esente solo in casi specifici previsti dall’articolo 10, n. 20, DPR 633/1972 (istruzione resa da istituti o enti riconosciuti). In molti casi la prestazione di docenza resa dal professionista rientra nel campo IVA, ma se sei in forfettario non applichi l’IVA e indichi la dicitura di regime. Verifica anche l’eventuale applicazione di ritenute o split payment in base allo stato giuridico dell’ateneo e alla tipologia contrattuale.
3) Cosa succede se il paziente si oppone all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria?
Se il paziente esercita l’opposizione, non trasmetti i suoi dati al STS per quella prestazione. L’opposizione non ti consente di usare la fatturazione elettronica via SdI: resta il divieto per le prestazioni sanitarie verso privati. Emissione pratica: rilasci una ricevuta o fattura non transitata da SdI, applichi l’imposta di bollo se dovuta, e annoti nei tuoi registri interni l’avvenuta opposizione. Conserva la prova dell’opposizione e del documento rilasciato. Le regole discendono dal combinato disposto delle norme su STS (D.Lgs. 175/2014, DM attuativi del MEF) e dai provvedimenti del Garante Privacy.
4) In uno studio associato o in una società tra professionisti (STP) valgono le stesse regole?
Sì, il criterio è la tipologia di prestazione e il destinatario. Se lo studio o la STP rende prestazioni sanitarie a pazienti persone fisiche, non emette e-fatture via SdI per tali operazioni e invia i dati al STS. Se invece fattura a soggetti IVA o a Pubbliche Amministrazioni, deve usare la fattura elettronica via SdI. Organizza due flussi contabili distinti (pazienti/STS e clienti IVA/SdI), eventualmente con sezionali separati per facilitare quadrature, bollo e conservazione. Le regole su e-fattura restano generali (L. 205/2017), mentre l’esonero B2C sanitario dipende dal perimetro STS (D.Lgs. 175/2014 e decreti MEF).
5) Vendo anche prodotti o servizi “non sanitari”: come gestisco scontrini, fatture e STS?
Occorre distinguere. Se vendi beni o servizi non riconducibili a prestazioni sanitarie esenti, verso privati può scattare l’obbligo di corrispettivi telematici (scontrino elettronico) oppure l’emissione di fattura su richiesta del cliente. Queste operazioni in genere non vanno al STS perché non sono spese sanitarie detraibili. Verso imprese o PA devi comunque emettere fattura elettronica via SdI. Se la vendita è accessoria a una prestazione sanitaria, valuta con il tuo consulente la corretta qualificazione IVA e l’eventuale inclusione nel tracciato STS. Mantieni separati i flussi: STS per sole spese sanitarie; SdI o corrispettivi telematici per il resto, secondo le regole applicabili.
