Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
L’IRAP 2026 è dovuta da società ed enti; sono esclusi tutti i lavoratori autonomi e le imprese individuali. Versamenti: 30 giugno e 30 novembre. Dichiarazione telematica entro il 30 novembre.
- Soggetti passivi 2026: società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali per specifiche attività, pubbliche amministrazioni. Esclusi: persone fisiche (imprese individuali e professionisti) dal periodo d’imposta 2022.
- Base imponibile: valore della produzione netta da conto economico per imprese; retribuzioni, compensi e interessi passivi per enti non commerciali; regole speciali per banche e assicurazioni.
- Aliquote: base 3,9% con variazioni regionali; maggiorazioni settoriali. Versamenti con F24: saldo e primo acconto al 30 giugno, secondo acconto al 30 novembre; dichiarazione IRAP entro il 30 novembre.
Che cos’è l’IRAP e chi la paga nel 2026
L’IRAP è l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive. Colpisce il valore aggiunto prodotto nel territorio regionale. La disciplina base è nel Decreto Legislativo 446/1997. Trovi i testi su Normattiva.
Il presupposto è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o scambio di beni o servizi (articolo 2, D.Lgs. 446/1997). In parole semplici: serve una attività che crea valore con una struttura minima.
I soggetti passivi sono indicati all’articolo 3 del D.Lgs. 446/1997. Dal periodo d’imposta 2022, per effetto della Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021), le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti e professioni non pagano più l’IRAP. Questa è la novità principale che vale anche nel 2026.
Chi paga l’IRAP nel 2026
Pagano l’IRAP se svolgono attività nel territorio italiano:
- Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.).
- Società di persone (S.n.c., S.a.s.).
- Entri commerciali e soggetti equiparati (ad esempio consorzi con attività commerciale).
- Enti non commerciali, limitatamente a specifiche basi imponibili (vedi sotto) e alle attività commerciali eventualmente esercitate.
- Pubbliche amministrazioni.
- Società tra professionisti costituite in forma societaria (ad esempio S.r.l.-STP o S.n.c.-STP): contano la forma giuridica, non la natura “professionale”.
Queste categorie rientrano stabilmente nell’obbligo dichiarativo e di versamento, salvo specifiche esenzioni regionali o settoriali.
Chi non paga l’IRAP nel 2026
Non pagano l’IRAP:
- Persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo (professionisti), per effetto dell’articolo 1 della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Questo vale anche se hanno dipendenti o beni strumentali.
- Venditori a domicilio, se inquadrati come redditi diversi o parasubordinati e non come impresa.
- Collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.): sono parasubordinati, non svolgono attività d’impresa.
- Organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi pensione: non rientrano tra i soggetti passivi IRAP ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 446/1997.
- Soggetti agricoli persone fisiche che producono solo reddito agrario; se l’attività è svolta con società, torna l’IRAP.
Attenzione: le società semplici che gestiscono patrimoni o terreni in modo non commerciale, di norma non sono soggetti IRAP; se però svolgono attività commerciale, cambia tutto. Verifica sempre la concreta attività svolta.
Come si calcola la base imponibile IRAP
La base imponibile varia in base al tipo di soggetto. Il riferimento è negli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. 446/1997. Qui trovi la logica pratica del calcolo.
Imprese: società di capitali e di persone
La base è il valore della produzione netta. Si parte dalle voci di conto economico (macro-voci A e B del bilancio). Si sommano i valori della produzione (voce A). Si sottraggono i costi della produzione (voce B), con esclusioni e limiti previsti dalla norma.
Non sono deducibili alcuni costi, come quelli per il personale dipendente, salvo specifiche deduzioni (articolo 11, D.Lgs. 446/1997). Il risultato è la base IRAP. Su questa si applica l’aliquota regionale.
Le società di persone senza obbligo di bilancio applicano regole coerenti con il principio di competenza civilistica, usando schemi contabili semplificati coerenti col D.Lgs. 446/1997.
Enti non commerciali
Gli enti non commerciali calcolano l’IRAP in modo diverso. La base imponibile è data, in generale, dalla somma delle retribuzioni per il personale dipendente, dei compensi per lavoro assimilato, co.co.co. e professionisti, e degli interessi passivi (articolo 10, D.Lgs. 446/1997).
Se l’ente non commerciale svolge anche attività commerciale, per quella parte applica le regole ordinarie dei soggetti commerciali. Occorre quindi un doppio binario.
Banche, finanziarie e assicurazioni
Per banche e altri intermediari finanziari si applicano regole specifiche agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 446/1997. La base imponibile considera interessi, commissioni e margine di intermediazione con criteri dedicati.
Le imprese di assicurazione applicano a loro volta regole particolari, legate al conto tecnico e al margine di gestione.
Aliquote 2026 e variazioni regionali
L’aliquota base IRAP resta al 3,9%. Le Regioni possono aumentare o ridurre l’aliquota entro limiti fissati dalla legge statale (D.Lgs. 446/1997 e successive modifiche), con delibera regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale.
Settori speciali possono avere aliquote maggiorate (ad esempio intermediari finanziari e assicurazioni). Le agevolazioni regionali possono ridurre l’imposta per nuove assunzioni, aree svantaggiate o crisi settoriali. Verifica ogni anno la delibera regionale.
Versamenti, dichiarazione e sanzioni
I versamenti IRAP si eseguono con modello F24. Le scadenze ordinarie sono:
- Saldo dell’anno precedente e primo acconto dell’anno in corso: 30 giugno.
- Secondo acconto: 30 novembre.
L’acconto complessivo è pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente. Si versa in due rate: 40% a giugno e 60% a novembre. Le scadenze possono subire proroghe con D.P.C.M.; controlla gli aggiornamenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione IRAP si presenta telematicamente entro il 30 novembre, tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID, CIE, CNS, oppure tramite un intermediario abilitato (commercialista o CAF). Il modello e le istruzioni sono pubblicati ogni anno dall’Agenzia delle Entrate.
Le sanzioni per omesso o insufficiente versamento sono quelle del D.Lgs. 471/1997, con possibilità di riduzione tramite ravvedimento operoso ai sensi del D.Lgs. 472/1997. Si aggiungono gli interessi legali. Per errori nella dichiarazione, si può inviare una dichiarazione correttiva o integrativa entro i termini.
Casi particolari da conoscere nel 2026
Regime forfettario e ditte individuali
Le persone fisiche in regime forfettario non pagano l’IRAP. La stessa esclusione vale per tutte le persone fisiche, anche in contabilità semplificata o ordinaria, dal 2022 in avanti, in base alla Legge 234/2021. Se però trasformi l’attività in società (ad esempio S.r.l.), l’IRAP torna dovuta.
Società tra professionisti (STP)
Se l’attività professionale è svolta tramite STP costituita in forma societaria (S.r.l.-STP, S.n.c.-STP), la società paga l’IRAP come qualsiasi altro soggetto societario. Non conta che l’attività sia “professionale”: conta la forma giuridica, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 446/1997.
Enti del Terzo Settore (ETS)
Per gli ETS, il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) definisce i regimi fiscali. L’IRAP segue le regole del D.Lgs. 446/1997: per l’attività non commerciale si considerano retribuzioni e compensi; per l’attività commerciale si applicano le regole ordinarie. Le Onlus iscritte nei registri transitori e gli ETS non commerciali possono avere deduzioni o esenzioni regionali. Verifica sempre gli atti regionali e i chiarimenti del Ministero del Lavoro.
Agricoltura
Le persone fisiche che producono solo reddito agrario non versano l’IRAP. Le società agricole, invece, rientrano tra i soggetti passivi. Le cooperative agricole e i consorzi possono essere soggetti IRAP in base all’attività effettiva. La verifica parte sempre dalla forma giuridica e dal tipo di attività.
Fondi comuni, fondi pensione, GEIE
Gli organismi di investimento collettivo (OICR), i fondi pensione e i gruppi europei di interesse economico (GEIE) non rientrano, in via ordinaria, tra i soggetti passivi IRAP indicati dall’articolo 3 del D.Lgs. 446/1997. Occorre però valutare eventuali attività commerciali stabili esercitate in Italia.
Regola decisionale rapida
La scorciatoia per capire se devi pagare
Segui questi passaggi in sequenza logica:
- Sei una persona fisica (impresa individuale o professionista)? Allora non paghi l’IRAP dal 2022 (Legge 234/2021). Fine.
- Sei una società (di capitali o di persone)? Allora paghi l’IRAP, salvo specifiche esenzioni regionali. Prosegui con il calcolo.
- Sei un ente non commerciale? Paghi l’IRAP sulla base di retribuzioni, compensi e interessi passivi; se svolgi anche attività commerciale, applica le regole dei soggetti commerciali per quella parte.
- Sei una STP in forma societaria? Paghi l’IRAP come società.
- Rientri nei casi particolari esclusi dall’articolo 3 (ad esempio OICR, fondi pensione)? In via generale non paghi, salvo attività commerciale stabile in Italia.
Se restano dubbi, consulta il testo del D.Lgs. 446/1997 su Normattiva e le istruzioni del modello IRAP dell’Agenzia delle Entrate. Per gli ETS, verifica anche i chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Operativo: adempimenti e documenti
Cosa serve per predisporre l’IRAP
Ti servono bilancio o situazioni contabili, prospetti del personale, eventuali delibere regionali sulle aliquote, e i modelli ufficiali dell’Agenzia delle Entrate. Prepara i codici tributo per F24 e controlla le percentuali di acconto aggiornate nelle istruzioni annuali.
Presentazione: chi può farla e come
Può presentare la dichiarazione il contribuente con credenziali SPID/CIE/CNS nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, oppure un intermediario abilitato (commercialista, CAF, consulente fiscale). La trasmissione è solo telematica.
| Scenario | Presupposto IRAP nel 2026 | Base imponibile e aliquota | Adempimenti e tempistiche |
|---|---|---|---|
| Società di capitali (S.r.l., S.p.A.) | Sempre soggette (art. 3, D.Lgs. 446/1997) | Valore della produzione netta da CE; aliquota base 3,9% con variazioni regionali | Saldo + 1° acconto: 30/6; 2° acconto: 30/11; dichiarazione telematica entro 30/11 |
| Società di persone (S.n.c., S.a.s.) | Sempre soggette | Valore della produzione netta con regole semplificate; aliquota regionale applicabile | F24 alle scadenze ordinarie; modello IRAP entro 30/11 |
| Ente non commerciale (associazione, fondazione) | Soggetto per retribuzioni/compensi e per eventuale attività commerciale | Somma retribuzioni, compensi assimilati, interessi passivi (art. 10); aliquota regionale | Calcolo a doppio binario; versamenti 30/6 e 30/11; dichiarazione entro 30/11 |
| STP in forma societaria | Soggetta come società, a prescindere dalla natura professionale | Valore della produzione come per la forma societaria adottata; aliquota regionale | Scadenze IRAP ordinarie; trasmissione telematica |
| Persona fisica impresa individuale o professionista | Esclusa dall’IRAP dal 2022 (Legge 234/2021) | Non si calcola; nessuna aliquota | Nessun modello IRAP; nessun F24 per IRAP |
| OICR, fondi pensione, GEIE | In via generale non rientrano tra i soggetti passivi IRAP | Non applicabile, salvo attività commerciale stabile | Valutazione caso per caso; in assenza di attività commerciale, nessun adempimento IRAP |
FAQ
1) Sono un professionista in regime forfettario: devo pagare l’IRAP nel 2026?
No. Dal periodo d’imposta 2022 tutti i professionisti persone fisiche, compresi i forfettari, sono esclusi dall’IRAP. Lo prevede la Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), confermata per gli anni successivi. L’esclusione vale anche se hai dipendenti, collaboratori o beni strumentali. Conta la tua natura di persona fisica. Devi però fare attenzione a non esercitare l’attività tramite una società. Se trasformi lo studio in una S.r.l. o in una STP in forma societaria, allora l’IRAP torna dovuta. Il versamento segue le scadenze 30 giugno e 30 novembre e la dichiarazione si presenta entro il 30 novembre.
2) Ho una S.n.c. senza dipendenti: l’IRAP è comunque dovuta?
Sì. Le società di persone sono soggetti passivi IRAP per definizione (articolo 3, D.Lgs. 446/1997). La presenza di dipendenti incide sul calcolo, non sull’obbligo. La base imponibile deriva dal valore della produzione netta, calcolato con logiche contabili coerenti con il bilancio civilistico. Alcuni costi, come il costo del lavoro, non sono deducibili integralmente ai fini IRAP, anche se ci sono deduzioni specifiche (articolo 11, D.Lgs. 446/1997). Applicherai l’aliquota deliberata dalla tua Regione per il 2026. Versamenti con F24 a giugno e novembre; dichiarazione IRAP entro il 30 novembre nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediario.
3) Un ente del Terzo Settore non commerciale paga l’IRAP? Su cosa?
Sì, ma con regole particolari. Un ETS non commerciale è soggetto IRAP, in via generale, sui costi del personale e su alcuni compensi e interessi passivi (articolo 10, D.Lgs. 446/1997). Se svolge anche attività commerciale, su quella parte applica le regole ordinarie dei soggetti commerciali. La normativa di riferimento è il D.Lgs. 446/1997, coordinato con il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Ogni Regione può modulare l’aliquota. Consiglio pratico: separa i conti dell’attività commerciale da quella istituzionale, aggiorna i prospetti del personale e verifica eventuali delibere regionali pubblicate sul Bollettino Ufficiale. Per i profili lavoristici e classificatori dei volontari o dei lavoratori, consulta anche le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4) Come si calcola in pratica il valore della produzione per una S.r.l.?
Si parte dal conto economico civilistico. Sommi le voci della produzione (voce A). Sottrai le voci dei costi della produzione (voce B), escludendo quelli non ammessi ai fini IRAP. In particolare, il costo del lavoro non è deducibile integralmente, ma ci sono deduzioni specifiche per dipendenti a tempo indeterminato e per determinate categorie (articolo 11, D.Lgs. 446/1997). Non consideri le componenti straordinarie non rilevanti. Il risultato è il valore della produzione netta. Su questo applichi l’aliquota IRAP della tua Regione per il 2026. Esempio semplice: valore A 1.000.000; costi B ammessi 700.000; base IRAP 300.000. Aliquota 3,9% → imposta 11.700. Poi calcoli acconti e saldo secondo le istruzioni annuali dell’Agenzia delle Entrate.
5) Posso presentare la dichiarazione IRAP da solo o serve un intermediario?
Puoi presentarla in autonomia oppure tramite intermediario abilitato. In autonomia, accedi all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS e usi i software messi a disposizione. In alternativa, incarichi un commercialista o un CAF. Il termine per l’invio è il 30 novembre. I versamenti si effettuano con F24: saldo e primo acconto al 30 giugno, secondo acconto al 30 novembre. In caso di pagamento tardivo, puoi usare il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997) per ridurre le sanzioni del D.Lgs. 471/1997 e corrispondere gli interessi legali. Per la correttezza formale del modello e dei codici tributo, segui sempre le istruzioni ufficiali pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
Riferimenti normativi utili
D.Lgs. 446/1997 (istituzione e disciplina IRAP: presupposto, soggetti, base imponibile, aliquote), Legge 234/2021, articolo 1 (abolizione IRAP per persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni), D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997 (sanzioni e ravvedimento). Testi e aggiornamenti consultabili sul portale Normattiva, sul sito dell’Agenzia delle Entrate e, per i profili ETS e lavoristici, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
